Articolo 8 della Legge 16 marzo 1972, n. 106
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 aprile 1972
Art. 8.
Le autorizzazioni di spesa di lire 125.000.000, lire 552.000.000, e lire 87.183.582.000 di cui all' articolo 90 della legge 30 aprile 1971, n. 206 , sono stabilite, rispettivamente, in lire 139.500.000, lire 452.000.000, e lire 82.830.872.000.
Entrata in vigore il 19 aprile 1972