Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2025, proposto da
Impresa CO CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Agenzia Prevenzione Ambiente Energia della Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza, non costituiti in giudizio;
Ats Citta’ Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Falconieri, Paolo Garavaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota del Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano trasmessa alla ricorrente con PEC in data 12 novembre 2025, priva di protocollo, recante “Accesso agli Atti - Area Via CRESCENZAGO 77 – Milano. Codice Identificativo 151461943 (da riportare in tutte le comunicazioni)”, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ats Citta’ Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. BR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorsi in materia di accesso devono essere decisi con sentenza in forma semplificata, ex art. 116, commi 1 e 4, cpa;
Rilevato che:
- con istanza datata 10.10.2025, la società ricorrente ha chiesto al Comune di Milano “di fornire l’accesso agli atti di tutti i procedimenti ambientali relativi a siti sottoposti a caratterizzazione e per i quali le analisi abbiano dato esito di conformità alla destinazione d’uso vigente onde poter verificare in quanti casi siano state comunque richieste ed effettuate campagne di soil gas”;
- con il provvedimento impugnato, il Comune di Milano ha respinto l’istanza, rilevandone, in primo luogo, il carattere generico, indeterminato anche per quanto concerne l’ambito temporale di riferimento;
- inoltre, l’Amministrazione ha precisato che il numero indeterminato di atti oggetto della pretesa, implicherebbe l’apertura di innumerevoli sub procedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati, determinando un impegno e un lavoro sproporzionato della struttura tale da impedire il fisiologico svolgimento delle altre attività amministrative;
- sotto altro profilo il Comune ha specificato che il sistema di gestione delle istruttorie utilizzato dal Tribunale non consente di effettuare una ricerca tale da individuare tutti i casi che ricadrebbero nella fattispecie indicata nell’istanza;
Ritenuta l’infondatezza dell’impugnazione proposta, con la precisazione che ciò consente di prescindere dalla trattazione dell’eccezione preliminare sollevata da ATS;
Ritenuto in particolare che:
- l’istanza ostensiva presentata dalla ricorrente è estremamente generica, così da assumere un contenuto meramente esplorativo, incompatibile con la tutela che l’ordinamento predispone per il diritto di accesso;
- la richiesta di accesso non indica quali siano gli specifici documenti oggetto della pretesa, né i procedimenti cui si riferisce e tale genericità non è superata dalla deduzione di elementi che consentano la loro individuazione in modo indiretto, poiché non vengono specificate le caratteristiche tipologiche dei siti di riferimento, la loro localizzazione, la relativa destinazione d’uso, fermo restando che non è indicato neppure un ambito temporale cui riferire la pretesa;
- l’accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione che detiene i documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, nonché la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere meramente esplorativo, inammissibile ex art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 (cfr., ex multis, Cons St., 28 febbraio 2025, n. 1761; Cons. St., 5 febbraio 2024, n. 1139);
- del resto, l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l’ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato, con la conseguenza che l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822);
- neppure sussistevano i presupposti per l’attivazione di forme di soccorso istruttorio, posto che l’istanza è stata legittimamente vagliata dall’Amministrazione in relazione al suo contenuto, come definito dall’istante e il soccorso istruttorio non è teso a colmare la genericità e l’indeterminatezza della domanda presentata;
- va, pertanto, ribadita l’infondatezza dell’impugnazione proposta;
Ritenuto, in definitiva che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, mentre la considerazione della complessità della vicenda sottesa alla pretesa ostensiva consenta di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
BR OR, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR OR | IC GO |
IL SEGRETARIO