Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 16.30, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza del legale mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta
In persona del Giudice Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1096/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(partita I.V.A. Controparte_1
), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier n. 40, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott.ssa ai fini del presente procedimento rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Lorenzo Sommo (CF. ), presso il cui studio in Aosta, alla C.F._1 via Challand n. 30, (n. fax 0165-360077, PEC ha eletto domicilio ad Email_1 ogni effetto di legge, giusta procura alle liti su foglio separato depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento,
RICORRENTE contro la società (partita I.V.A. ), con sede in Saint Pierre (AO), Controparte_3 P.IVA_2
11010, Loc. Château Feuillet 17, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE (contumace)
contro i soci (c.f. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_4 C.F._2 in Saint-Pierre (AO), Località Chateau Feuillet n. 18, (c.f. CP_5
), nato ad [...] il [...] ed ivi residente, in Via Saint-Martin- C.F._3 de-Corléans n. 151/B, e (c.f. ), nata a [...] il CP_6 C.F._4
15.04.1985, residente in [...], Frazione Saint-Maurice n. 204.
RESISTENTI
In punto: Pagamento somme
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 05.02.2025) Nulla nell'interesse delle parti convenute rimaste contumaci
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.11.2023 (depositato il 07.12.2023), regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il conveniva in Parte_1 Co giudizio la società Signori ed i soci e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 chiedendo di accertare l'esistenza di un credito a titolo di prestazioni professionali consistenti nella tenuta contabilità, gestione fatturazione elettronica e servizi accessori relative al periodo decorrente dall'anno 2014 sino a 2019, e, per gli effetti, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i soci della predetta società al pagamento della somma pari ad €
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Non si costituiva in giudizio la società Signori di ed il sig. e, pertanto, ne CP_3 Controparte_4 veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 27.03.2024, mentre si costituivano in giudizio i sigg.ri e CP_5 CP_6
La domanda di parte ricorrente va accolta nei confronti della società Signori di ed il sig. CP_3
mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dei Controparte_4 sigg.ri e a seguito della rinuncia all'azione nei loro confronti CP_5 CP_6 depositata dal ricorrente con nota del 14.10.2024.
In primis, giova evidenziare come la fattispecie de qua vada sussunta nel tipo di contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e cc. ss.. In particolare, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (ex multis Cass. Civ. n. 3652/2016, Tribunale di Nola 15.05.2020, Tribunale di Taranto 06.04.2020, Tribunale di Bolzano 13.05.2020, Tribunale di Rieti 16.04.2019).
Il ricorrente ha offerto la necessaria prova del rapporto contrattuale asseritamente instaurato con la società convenuta mediante la produzione dell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto in data 30.06.2017 dai soci della Signori di CP_3
Pertanto, la documentazione depositata dal ricorrente offre un adeguato supporto alla sua domanda. I convenuti Signori di ed il sig. – rimasti contumaci – non hanno CP_3 Controparte_4 sollevato eccezioni/contestazioni e non hanno nemmeno addotto elementi idonei ad inficiare la pretesa creditoria del ricorrente, che ha il suo fondamento nell'adempimento dell'attività svolta dal ricorrente (tenuta contabilità, gestione fatturazione elettronica e servizi accessori attività tipica di uno studio di professionisti in materia contabile/commerciale), nonché la mancata presentazione del socio all'udienza del 06.11.2024 per rendere l'interrogatorio formale induce Controparte_4 codesto giudicante a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'atto di citazione e dimostrata la fondatezza della pretesa del ricorrente ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. La condanna alle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese sono pertanto poste a carico dei resistenti contumaci, mentre va dichiarata la compensazione tra i resistenti costituiti nei cui confronti è stata formulata rinuncia all'azione ed il ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M.
147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
- Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di e CP_5 [...]
compensando tra le parti le spese di lite CP_6
- Accoglie la domanda proposta dal Controparte_1
(partita I.V.A. ), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier
[...] P.IVA_1
n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa e, per CP_2 l'effetto, accertata l'attività professionale svolta da parte ricorrente a favore della società (partita I.V.A. ), con sede in Saint Pierre (AO), 11010, Controparte_3 P.IVA_2
Loc. Château Feuillet 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del sig.
(c.f. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_4 C.F._2 in Saint-Pierre (AO), Località Chateau Feuillet n. 18, li condanna al pagamento della
2 somma di € 21.415,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 232/2022 dalla domanda al saldo.
1. Condanna la società (partita I.V.A. ), con sede in Saint Controparte_3 P.IVA_2
Pierre (AO), 11010, Loc. Château Feuillet 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il socio sig. (c.f. ), nato ad [...] Controparte_4 C.F._2 il 1.04.1955, residente in [...], Località Chateau Feuillet n. 18, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte ricorrente che liquida, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 147/22 con applicazione dei minimi, in complessivi € 264,00 per esposti ed € 2.540,00 per onorari di avvocato oltre 15 % rimborso forfettario, cpa ed iva, quest'ultima se non detraibile.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito Aosta, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe de Filippo
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