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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola Caschili Presidente dott.ssa Nicoletta Serra Giudice dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RG 277/2024, promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Giulia Melis, che la rappresenta e difende per procura in atti, parte ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] l'[...], formalmente residente CP_1 C.F._2
in Tortolì, via Vittorio Angius n. 3; parte resistente contumace
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.47 e
473-bis.49 c.p.c.
Sentito il parere favorevole del PM.
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda e decorso il termine di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.05.2009 a Tortolì,
pagina 1 di 4 trascritto al nr. 9 Parte II Serie A Volume 1 Anno 2009 del Comune di Tortolì, con ordine alla
Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni;
3. assegnare la casa coniugale alla sig.ra Pt_1
4. dichiarare che nessun contributo di mantenimento è reciprocamente dovuto;
5. vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile il 30.05.2009 in Tortolì, dall'unione Parte_1 CP_1
non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la separazione personale e, in via successiva, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio per la crisi coniugale irreversibile, causata da gravi e reiterati episodi di violenza fisica e psicologica da parte del resistente.
La stessa ha dedotto che a partire dal 2017-2018, dopo il congedo dal ruolo di finanziere per uso di sostanze stupefacenti, il aveva assunto atteggiamenti denigratori, offensivi e violenti nei CP_1
confronti della moglie. Questi comportamenti sono stati aggravati da una grave dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia). Il disoccupato, pretendeva dalla moglie somme di denaro con insistenza CP_1
e con minacce, accompagnate spesso da episodi di violenza fisica.
Nel dicembre 2023, la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi in Toscana, ospitata da ex datori di lavoro. Tornata a Tortolì nel marzo 2024, per riprendere un impiego nella ristorazione, subiva nuove molestie telefoniche. A seguito dell'ennesimo episodio di violenza, la ricorrente presentava denuncia e otteneva un ordine di protezione dal Tribunale, che imponeva al l'allontanamento dalla casa CP_1
coniugale, eseguito il 23 aprile 2024.
All'udienza del 19 novembre 2024 la parte resistente, pur se ritualmente citata, non compariva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza collegiale del 20.05.2025, la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Gli elementi emersi - dalla documentazione medica, dalla dichiarazione della ricorrente, dai provvedimenti di protezione già adottati, dalla mancata comparizione del resistente - sono tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le pagina 2 di 4 parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Quanto alla casa coniugale, deve disporsi l'assegnazione dell'immobile sito in Tortolì, via Vittorio
Angius n. 3, in favore della ricorrente. Tale determinazione si fonda, da un lato, sull'ordine di protezione emesso dal Tribunale nell'aprile 2024, che ha disposto l'allontanamento del resistente dall'abitazione familiare in ragione della condotta violenta e molesta tenuta nei confronti della coniuge e, dall'altro, sulla mancata costituzione in giudizio del comportamento che evidenzia un CP_1
oggettivo disinteresse verso la destinazione del bene. A seguito dell'ordine di allontanamento, il CP_1
deve avere fissato il proprio domicilio in altra residenza - presumibilmente in Roma presso la madre, dove la notifica è stata effettuata - ed è ragionevole ritenere, vista la mancata costituzione, che non abbia allo stato interesse a rientrare in Sardegna ovvero ad accedere alla precedente abitazione.
Dette ragioni giustificano la scelta di assegnare l'abitazione coniugale oggi alla ricorrente.
Resta naturalmente salvo, per il convenuto, il diritto di agire in separata sede per lo scioglimento della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, dichiara la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 Parte_1 CP_1
c.c. che hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 30.05.2009, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Tortolì, Atto N. 9 parte 2 serie A volume 1 - anno 2009; manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tortolì per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
assegna la casa coniugale di Tortolì, via Vittorio Angius 3 alla ricorrente;
rimette con separata ordinanza del giudice relatore la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b); spese al definitivo.
Così deciso in Lanusei, nella camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola Caschili Presidente dott.ssa Nicoletta Serra Giudice dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RG 277/2024, promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Giulia Melis, che la rappresenta e difende per procura in atti, parte ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] l'[...], formalmente residente CP_1 C.F._2
in Tortolì, via Vittorio Angius n. 3; parte resistente contumace
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.47 e
473-bis.49 c.p.c.
Sentito il parere favorevole del PM.
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda e decorso il termine di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.05.2009 a Tortolì,
pagina 1 di 4 trascritto al nr. 9 Parte II Serie A Volume 1 Anno 2009 del Comune di Tortolì, con ordine alla
Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni;
3. assegnare la casa coniugale alla sig.ra Pt_1
4. dichiarare che nessun contributo di mantenimento è reciprocamente dovuto;
5. vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile il 30.05.2009 in Tortolì, dall'unione Parte_1 CP_1
non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la separazione personale e, in via successiva, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio per la crisi coniugale irreversibile, causata da gravi e reiterati episodi di violenza fisica e psicologica da parte del resistente.
La stessa ha dedotto che a partire dal 2017-2018, dopo il congedo dal ruolo di finanziere per uso di sostanze stupefacenti, il aveva assunto atteggiamenti denigratori, offensivi e violenti nei CP_1
confronti della moglie. Questi comportamenti sono stati aggravati da una grave dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia). Il disoccupato, pretendeva dalla moglie somme di denaro con insistenza CP_1
e con minacce, accompagnate spesso da episodi di violenza fisica.
Nel dicembre 2023, la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi in Toscana, ospitata da ex datori di lavoro. Tornata a Tortolì nel marzo 2024, per riprendere un impiego nella ristorazione, subiva nuove molestie telefoniche. A seguito dell'ennesimo episodio di violenza, la ricorrente presentava denuncia e otteneva un ordine di protezione dal Tribunale, che imponeva al l'allontanamento dalla casa CP_1
coniugale, eseguito il 23 aprile 2024.
All'udienza del 19 novembre 2024 la parte resistente, pur se ritualmente citata, non compariva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza collegiale del 20.05.2025, la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Gli elementi emersi - dalla documentazione medica, dalla dichiarazione della ricorrente, dai provvedimenti di protezione già adottati, dalla mancata comparizione del resistente - sono tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le pagina 2 di 4 parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Quanto alla casa coniugale, deve disporsi l'assegnazione dell'immobile sito in Tortolì, via Vittorio
Angius n. 3, in favore della ricorrente. Tale determinazione si fonda, da un lato, sull'ordine di protezione emesso dal Tribunale nell'aprile 2024, che ha disposto l'allontanamento del resistente dall'abitazione familiare in ragione della condotta violenta e molesta tenuta nei confronti della coniuge e, dall'altro, sulla mancata costituzione in giudizio del comportamento che evidenzia un CP_1
oggettivo disinteresse verso la destinazione del bene. A seguito dell'ordine di allontanamento, il CP_1
deve avere fissato il proprio domicilio in altra residenza - presumibilmente in Roma presso la madre, dove la notifica è stata effettuata - ed è ragionevole ritenere, vista la mancata costituzione, che non abbia allo stato interesse a rientrare in Sardegna ovvero ad accedere alla precedente abitazione.
Dette ragioni giustificano la scelta di assegnare l'abitazione coniugale oggi alla ricorrente.
Resta naturalmente salvo, per il convenuto, il diritto di agire in separata sede per lo scioglimento della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, dichiara la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 Parte_1 CP_1
c.c. che hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 30.05.2009, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Tortolì, Atto N. 9 parte 2 serie A volume 1 - anno 2009; manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tortolì per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
assegna la casa coniugale di Tortolì, via Vittorio Angius 3 alla ricorrente;
rimette con separata ordinanza del giudice relatore la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b); spese al definitivo.
Così deciso in Lanusei, nella camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4