Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2084/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2084/2025, promossa con ricorso depositato il 18.04.2025 da:
1) La IG.ra (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1987, residente in [...], ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Rho (MI-20017) via Madonna n. 63 presso lo studio dell'avv. Ludovico BARBATA (C.F. ) e dell'avv. Eleonora C.F._2
MAZZEI (C.F. entrambi del Foro di Milano che la rappresentano e C.F._3 difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti ed
2) il IG. (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._4
22/12/1985 e residente in [...], ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Milano (MI-20122), Piazza Velasca n. 7, presso lo studio dell'avv. Martina ORLANDI (C.F. del Foro di Milano che lo C.F._5 rappresenta e difende, giusta procura in atti i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 16 maggio 2014 in ON (VA), con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di ON (VA), al n. 7 P. 2 S. A, scegliendo il regime della separazione dei beni
X con i seguenti figli minorenni:
, C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._6 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in ON (VA- 21047) alla via Prampolini n.10 nell'immobile ivi sito al piano terra, composto da tre locali oltre servizi, dati identificativi catastali - Comune di ON
(I441) (VA) – Piano T - Sez. Urb. CA Foglio 3 Particella 211 – sub. 06, di proprietà per una quota della IG.ra e per le restanti quote di proprietà dei fratelli e della madre Parte_1
1
3. Il IG. si è già trasferito, in accordo con la moglie e dando atto di Parte_2 aver prelevato tutti i suoi effetti personali, presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori, sito in via
Prampolini n. 16/A, ove ha attualmente la propria residenza.
4. I figli di anni 9 e di anni 7 vivranno prevalentemente presso l'abitazione _1 Pt_3 materna che costituirà la loro residenza a fini anagrafici, fiscali e previdenziali e presso la quale saranno prevalentemente collocati.
5. I figli, entrambi minorenni, verranno affidati a entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione (es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, ecc.) educazione (es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, ecc.) e salute (es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente degli stessi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé, eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo od oculistica od odontoiatrica, per le quali comunque, si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori. I minori frequenteranno il padre, con le seguenti modalità, restando salva la possibilità per i genitori di stabilire diverse e ulteriori condizioni che dovranno essere sempre preventivamente accordate, tenuto conto delle eIGenze degli stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori che attualmente frequentano, per quanto riguarda un corso di catechismo il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e un corso di _1 danza al sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30; per quanto riguarda , allenamenti di calcio Pt_3 al Lunedì e al Giovedì dalle 17:45 alle 20:00, oltre partite nel fine settimana e in trasferta:
visite settimanali: il padre si impegna a provvedere all'accompagnamento dei figli tutte le mattine a
Scuola alle ore 08:05; quando i figli non utilizzeranno il servizio mensa scolastica, pranzeranno dal padre tutti i mercoledì; pranzeranno altresì col padre tutti i lunedì; il padre si renderà parte diligente per l'accompagnamento di agli allenamenti, il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 17:30 Pt_3 alle 20:00, ora nella quale verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna;
la figlia _1 invece, verrà riaccompagnata alla casa materna alle 19:15; dal Lunedì al Giovedì entrambi i minori ceneranno e pernotteranno con la madre;
pernotteranno presso la casa paterna tutti i Venerdì sera, a tal uopo il padre si impegna a prelevarli dalla casa materna alle ore 18:00 e saranno riaccompagnati dal padre presso la madre alle ore 09:30 del sabato mattina, quando il week end è di competenza materna;
visite al sabato/domenica: a week end alternati, da intendersi quale week end materno il periodo ricompreso tra la mattina del sabato sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà i figli a scuola;
mentre è da intendersi quale week end paterno, il periodo ricompreso tra la domenica pomeriggio dalle 14:30, sino al lunedì alle ore 20:00 allorquando il padre condurrà i figli presso la casa materna;
nel week end di competenza paterna, il padre terrà i figli con sé per il pranzo del sabato, successivamente verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna alle 15:15;
festività: i giorni di Pasqua/Pasquetta – San Silvestro/Capodanno verranno accorpati e saranno trascorsi dai minori con ciascun genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025, Pasqua/Pasquetta saranno
2 di spettanza del padre, mentre San Silvestro/Capodanno 2026 di spettanza della madre. La regola dell'alternanza sarà applicata in modo disgiunto rispetto a quanto sopra per ogni altra festività/ponte/week end lungo;
per l'anno 2025, il primo ponte del 25 Aprile 2025 sarà di competenza materna e così in via alternata per i successivi. Relativamente ai giorni della Vigilia e di Natale, i minori festeggeranno sempre la Vigilia con il padre e la famiglia di quest'ultimo, con apertura dei regali a mezzanotte e tradizionale Cenone con pernotto, mentre festeggeranno il Natale presso la madre con la famiglia materna con apertura dei regali al mattino per le ore 09.00 e tradizionale Pranzo.
Il giorno di Santo Stefano 2025 sarà di competenza paterna, mentre per l'anno 2026 sarà di competenza materna e seguirà l'alternanza di cui sopra. I ricorrenti acconsentono sin da ora la possibilità, previa richiesta del IG. , di scambiare i giorni della Vigilia e di Natale Parte_2 ogni tre anni. I genitori avranno facoltà di modificare tutto quanto sopra previo diverso e miglior accordo tra gli stessi, sempre in considerazione dell'interesse preminente dei minori;
compleanni: i genitori si impegnano ad organizzare le feste di compleanno per i minori presso luogo pubblico/luogo aperto al pubblico, con la partecipazione di amici e compagni di classe, sino al compimento della maggiore età e comunque rispettando sempre la volontà dei minori;
garantiranno la loro compresenza a tali eventi, sostenendone il costo nella misura del 50%; ciascun genitore provvederà all'acquisto dei regali di compleanno separatamente;
i minori trascorreranno col padre le giornate del compleanno dello stesso, la Festa del Papà e del suo onomastico;
i minori trascorreranno con la madre le giornate del compleanno della stessa, la Festa della Mamma, e dei suoi onomastici, e ciò in eventuale deroga alla calendarizzazione della frequentazione con ciascun genitore ut supra disciplinata;
vacanze estive: spetteranno a ciascun genitore due settimane anche non consecutive da trascorrere con i figli durante il mese di agosto o il mese di luglio, con l'impegno di alternare la settimana di
Ferragosto e di comunicare i periodi di vacanza entro il 31 marzo di ogni anno;
i genitori assumono l'obbligo di comunicare all'altro la località ove i minori alloggeranno, fornendo l'indirizzo e il recapito telefonico della struttura al fine di garantire supporto e/o intervento in loco in caso di emergenza;
frequentazioni parentali e partners: i genitori si impegnano a far frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale, nell'interesse esclusivo dei minori;
i genitori si impegnano a far frequentare ai minori nuovi eventuali partner in caso di relazione stabile e duratura e sempre rispettando la loro volontà, con frequentazione calmierata e graduale, in considerazione del miglior interesse dei minori il cui equilibrio psico-fisico dovrà sempre essere tutelato. In ogni caso, qualora i minori dovessero manifestare disagi di qualsiasi origine, e in particolare derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, i genitori si impegnano sin d'ora a rivolgersi a uno specialista del settore, in modo da offrire ai figli, il supporto e il sostegno necessari;
frequenza a corsi extrascolastici: la madre si impegna ad accompagnare ai corsi suindicati, _1 mentre per gli allenamenti di , il genitore che si renderà parte diligente sarà il padre. Per quanto Pt_3 concerne le trasferte i genitori accordano sin d'ora che il padre, compatibilmente con gli impegni personali e professionali si renderà disponibile ad accompagnare il figlio anche negli orari di Pt_3 spettanza della IG.ra ; in caso di impedimento di entrambi i genitori, verrà Parte_1 Pt_3 accompagnato dal Mister, dai genitori dei compagni o dai parenti a seconda della disponibilità con onere del genitore a cui spetterebbe l'accompagnamento data la ripartizione degli orari di cui sopra;
3 fotografie e filmati che ritraggono i minori: i genitori si obbligano reciprocamente a non pubblicare e/o diffondere sui social e in generale su internet, materiale che ritragga i minori.
6. Ciascun genitore provvederà alle eIGenze ordinarie dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, proporzionalmente alle proprie sostanze;
in considerazione di ciò, nonché del lavoro domestico di cura svolto esclusivamente dalla IG.ra e infine, del collocamento Parte_1 dei minori con prevalenza presso la madre, il IG. verserà alla IG.ra Parte_2 [...]
a titolo di contributo mensile paterno al mantenimento ordinario l'importo Parte_1 mensile complessivo di euro 800,00 (ottocento//00) per entrambi i figli, ovvero 400,00 euro spettante a ciascun figlio. L'importo sarà versato ogni 15 del mese a partire dal mese di maggio 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso BPER Banca n. 4433684 intestato alla IG.ra
[...]
(cfr. doc. 13) e sarà adeguato annualmente in base agli indici Istat, con Parte_1 decorrenza a partire dal dodicesimo mese seguente a quello del primo versamento.
7. Circa il contributo mensile pregresso, le Parti si danno atto di non aver nulla a pretendere ulteriormente, così come per le spese di utenza della casa di proprietà della IG.ra Parte_1
nonché per gli oneri e i costi sostenuti relativi all'autovettura in comproprietà KIA
[...]
SPORTAGE targata EZ 477KT.
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
9. I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli, così come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano vigenti sul punto – che dichiarano di aver ricevuto, compreso e accettato - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il genitore anticipatario di somme relative alle spese sopraindicate, potrà richiederne il rimborso all'altro, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa.
10. L'autovettura modello KIA Sportage, targa EZ477KT, diverrà di esclusiva proprietà e di esclusivo utilizzo del IG. , il quale sosterrà integralmente i relativi costi e Parte_2 oneri ad essa connessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, trapasso, bolli auto, revisione, manutenzione, polizza) entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
la IG.ra
[...]
rinuncia a ogni pretesa sulla vettura indicata. Parte_1
11. L'autovettura modello RENAULT Clio, targata EB870NW, rimarrà di esclusiva proprietà e di esclusivo utilizzo della IG.ra . Parte_1
12. I coniugi si impegnano a recarsi congiuntamente il 23 aprile 2025, o comunque entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, presso l'Istituto Bancario mutuante BPER Banca –
Filiale di ON (VA) - al fine di procedere con l'accollo integrale da parte della IG.ra Parte_1
del mutuo residuo, liberando il coniuge da ogni futuro onere;
il IG.
[...] Parte_2
rinuncia a sua volta a qualsivoglia pretesa relativa alla casa familiare e all'eventuale
[...] restituzione di ratei di mutuo già versati;
il fratello della stessa, IG. , Controparte_2 sarà cointestatario del mutuo residuo assieme alla sorella e presenzierà alla suddetta operazione.
Contestualmente, verrà estinto il conto corrente n. 42621503 cointestato tra i coniugi e sul quale gravava la rata di mutuo;
le somme giacenti sul suindicato conto corrente verranno ripartite al 50% tra i coniugi, al netto delle spese bancarie necessarie alle predette operazioni.
13. I due libretti bancari i cui beneficiari e intestatari sono rispettivamente i figli minori e _1
, rimarranno soggetti a vincolo di utilizzo della somma depositata al raggiungimento della Pt_3
4 maggiore età di questi ultimi e con possibilità di prelievi antecedenti, solo previa autorizzazione di entrambi i genitori con firma congiunta.
14. I coniugi dichiarano di aver raggiunto l'accordo su tutti gli aspetti tra loro intercorrenti e di essere economicamente autosufficienti, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo alimentare e/o assegno di mantenimento, dandosi altresì atto reciprocamente di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo la perfetta e puntuale esecuzione dei patti ivi contenuti.
15. Le Parti avranno la facoltà di richiedere la revisione delle condizioni di mantenimento di cui sopra in caso di modifica reddituale comprovata, come previsto dalla normativa vigente.
16. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
17. Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 16 maggio 2014 in ON (VA), con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
ON (VA), al n. 7 P. 2 S. A alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di ConIGlio del ____21.5.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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