Art. 10.
Il direttore generale dell'Ente e' nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanita'.
Il direttore generale e' il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
Il direttore generale dell'Ente e' nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanita'.
Il direttore generale e' il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.