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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2280/2023 promossa da:
, nata il [...], a [...] – SP, Brasile (CPF: Parte_1
) e residente a [...], Portal San Giovanni;
C.F._1
, nato il [...], a San Paolo in [...]: ) e residente ad Controparte_1 C.F._2
Itatiba- SP, Brasile, alla via Luiz Fassina n. 363 App. 43, Quartiere Nova Itatiba.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Isabel De Lima (CF:
), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di C.F._3 apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Giugliano in Campania,
Via Ripuaria n. 185 (Tel. - 0815099649, PEC: P.IVA_1
). Email_1
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG LA.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di EG LA.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
1 N. R.G. 2280/2023
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano PE
, nato in Brasile a [...]è il 27.12.1955, ma riconosciuto italiano e ritualmente trascritto
[...] all'A.I.R.E. del Comune di EG LA (doc. 1), figlio di e Persona_2 Persona_3
L'avo italiano era poi emigrato in Brasile e, in data 12.07.1979, si era coniugato con
[...] Per_4
il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di EG LA (doc.
[...]
2). Dall'anzidetta unione matrimoniale erano nati, in Brasile: , in data 03.11.1982 Controparte_1
(doc. n. 5) e , in data 14.11.1986 (doc. 3). Entrambi odierni ricorrenti. Parte_1
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di
[...]
, egli, in data 09.03.2023, aveva sposato (doc. 6). CP_1 Persona_5
Infine, con riferimento a , ella in data 09.03.2023 aveva sposato Parte_1 [...]
(doc. 4). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG LA, si costituiva in giudizio, in data
03.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 20.10.2023, il giudice fissava l'udienza del 24.10.2024, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la sua costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de quo, visti gli artt. 125, 163 e 167 c.p.c., si rinviava al 27/03/2025, con termine fino al giorno antecedente all'udienza per il deposito, e si sostituiva in seguito con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto del 09.03.2025,
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 26.04.2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e prendeva atto di quelle depositate, e riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di EG
2 N. R.G. 2280/2023
LA, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie rileva che la nascita dell'avo italiano, seppur avvenuta in Brasile, era stata regolarmente trascritta presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero del Comune di EG
LA, come si evince dall'atto di nascita allegato in atti (doc. 1), sicché è patente la competenza del Tribunale adito. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
3 N. R.G. 2280/2023
proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano nato in Brasile, a [...] PE
Andrè, il 27.12.1955, il quale avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti
[...]
, nato in data [...] (doc. 5) e , nata in data [...] (doc. CP_1 Parte_1
3).
Giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso, risulta che l'ascendenza italiana dei ricorrenti sia stata parzialmente dimostrata, ovverosia per il tramite della trascrizione dell'atto di nascita dell'ascendente nel Comune di EG LA. Ciò nonostante, difettano allegazioni di parte consistenti in certificazioni rilasciate dalla competente autorità consolare attestante la non avvenuta naturalizzazione del proprio ascendente o, ad ogni modo, documentazione sostitutiva idonea (es. censimenti, documenti rilasciati dal Consolato italiano all'Estero).
Sul punto, parte attrice rilevava che: “Dal momento che risultano in atti le trascrizioni degli atti ed il riconoscimento della cittadinanza italiana del sig. , non dovrà essere prodotta PE certificazione relativa alla non naturalizzazione del medesimo, ed altresì anche i suoi discendenti a loro volta, non si sono mai naturalizzati brasiliani né, al pari del loro antenato, hanno mai effettuato alcuna rinuncia, tacita o espressa, alla propria cittadinanza italiana, le cui ipotesi sono tassativamente previste dalla legge”.
Ebbene, alla presente controversia trova applicazione l'articolo 19-bis del decreto legislativo del 1˚ settembre del 2011, n. 150, recentemente modificato dalle Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza – Decreto Legge del 28 marzo 2025, n. 36, che al comma 2-ter stabilisce che: “Nelle
4 N. R.G. 2280/2023
controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Le disposizioni de quo hanno inteso superare le determinazioni delle Sezioni Unite che con nota sentenza n. 25317/2022, aveva posto l'onere della prova di eventi interruttivi o cause ostative all'acquisto o mantenimento della cittadinanza, in capo al resistente1. CP_2
Ulteriormente, le recenti modifiche anzidette, implementate con DL n. 36/2025, prevedono l'applicazione della normativa sostanziale previgente, alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del medesimo decreto, di contro, in base al principio del tempus regit actum, le modifiche relative alla normativa processuale, si applicano immediatamente anche ai procedimenti pendenti, salvo diverse disposizioni legislative.
Pertanto, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, è in capo al ricorrente l'onore di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 555/1912, la quale all'art. 9- bis, co. 1, recita: “Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”. Dunque, nello specifico, non essendo demandato al giudice il compito di colmare d'ufficio eventuali lacune probatorie (art. 2967 c.c.), deve essere data prova che l'emigrato cittadino non solo beneficiava della cittadinanza italiana, bensì che non l'aveva persa, prima della nascita del discendete cui intendeva trasferirla.
Considerato che, nel caso di specie, la mancanza della prova della non avvenuta naturalizzazione non consente di ritenere con certezza che non vi sia stata l'interruzione della trasmissione dello ius civitatis dal dante all'avente causa, né tale dubbio è stato tempestivamente dissipato dalla parte attorea, rimanendo quest'ultima piuttosto generica su detto argomento.
Ritenuto che tale allegazione, alla luce degli ultimi interventi, si configura come dirimente ai fini della trasmissione della cittadinanza ius sanguinis, dovendo essere dimostrati come effettivi e sussistenti i vincoli con la Repubblica.
Si rigetta la domanda, per carenza di documentazione probante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_2 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della N. R.G. 2280/2023
controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di EG LA, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in EG LA, il 25.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25036.pdf
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2280/2023 promossa da:
, nata il [...], a [...] – SP, Brasile (CPF: Parte_1
) e residente a [...], Portal San Giovanni;
C.F._1
, nato il [...], a San Paolo in [...]: ) e residente ad Controparte_1 C.F._2
Itatiba- SP, Brasile, alla via Luiz Fassina n. 363 App. 43, Quartiere Nova Itatiba.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Isabel De Lima (CF:
), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di C.F._3 apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Giugliano in Campania,
Via Ripuaria n. 185 (Tel. - 0815099649, PEC: P.IVA_1
). Email_1
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG LA.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di EG LA.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
1 N. R.G. 2280/2023
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano PE
, nato in Brasile a [...]è il 27.12.1955, ma riconosciuto italiano e ritualmente trascritto
[...] all'A.I.R.E. del Comune di EG LA (doc. 1), figlio di e Persona_2 Persona_3
L'avo italiano era poi emigrato in Brasile e, in data 12.07.1979, si era coniugato con
[...] Per_4
il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di EG LA (doc.
[...]
2). Dall'anzidetta unione matrimoniale erano nati, in Brasile: , in data 03.11.1982 Controparte_1
(doc. n. 5) e , in data 14.11.1986 (doc. 3). Entrambi odierni ricorrenti. Parte_1
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di
[...]
, egli, in data 09.03.2023, aveva sposato (doc. 6). CP_1 Persona_5
Infine, con riferimento a , ella in data 09.03.2023 aveva sposato Parte_1 [...]
(doc. 4). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG LA, si costituiva in giudizio, in data
03.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 20.10.2023, il giudice fissava l'udienza del 24.10.2024, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la sua costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de quo, visti gli artt. 125, 163 e 167 c.p.c., si rinviava al 27/03/2025, con termine fino al giorno antecedente all'udienza per il deposito, e si sostituiva in seguito con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto del 09.03.2025,
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, del 26.04.2025, lo scrivente giudice, rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte e prendeva atto di quelle depositate, e riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di EG
2 N. R.G. 2280/2023
LA, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie rileva che la nascita dell'avo italiano, seppur avvenuta in Brasile, era stata regolarmente trascritta presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero del Comune di EG
LA, come si evince dall'atto di nascita allegato in atti (doc. 1), sicché è patente la competenza del Tribunale adito. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
3 N. R.G. 2280/2023
proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano nato in Brasile, a [...] PE
Andrè, il 27.12.1955, il quale avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti
[...]
, nato in data [...] (doc. 5) e , nata in data [...] (doc. CP_1 Parte_1
3).
Giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso, risulta che l'ascendenza italiana dei ricorrenti sia stata parzialmente dimostrata, ovverosia per il tramite della trascrizione dell'atto di nascita dell'ascendente nel Comune di EG LA. Ciò nonostante, difettano allegazioni di parte consistenti in certificazioni rilasciate dalla competente autorità consolare attestante la non avvenuta naturalizzazione del proprio ascendente o, ad ogni modo, documentazione sostitutiva idonea (es. censimenti, documenti rilasciati dal Consolato italiano all'Estero).
Sul punto, parte attrice rilevava che: “Dal momento che risultano in atti le trascrizioni degli atti ed il riconoscimento della cittadinanza italiana del sig. , non dovrà essere prodotta PE certificazione relativa alla non naturalizzazione del medesimo, ed altresì anche i suoi discendenti a loro volta, non si sono mai naturalizzati brasiliani né, al pari del loro antenato, hanno mai effettuato alcuna rinuncia, tacita o espressa, alla propria cittadinanza italiana, le cui ipotesi sono tassativamente previste dalla legge”.
Ebbene, alla presente controversia trova applicazione l'articolo 19-bis del decreto legislativo del 1˚ settembre del 2011, n. 150, recentemente modificato dalle Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza – Decreto Legge del 28 marzo 2025, n. 36, che al comma 2-ter stabilisce che: “Nelle
4 N. R.G. 2280/2023
controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Le disposizioni de quo hanno inteso superare le determinazioni delle Sezioni Unite che con nota sentenza n. 25317/2022, aveva posto l'onere della prova di eventi interruttivi o cause ostative all'acquisto o mantenimento della cittadinanza, in capo al resistente1. CP_2
Ulteriormente, le recenti modifiche anzidette, implementate con DL n. 36/2025, prevedono l'applicazione della normativa sostanziale previgente, alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del medesimo decreto, di contro, in base al principio del tempus regit actum, le modifiche relative alla normativa processuale, si applicano immediatamente anche ai procedimenti pendenti, salvo diverse disposizioni legislative.
Pertanto, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, è in capo al ricorrente l'onore di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 555/1912, la quale all'art. 9- bis, co. 1, recita: “Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”. Dunque, nello specifico, non essendo demandato al giudice il compito di colmare d'ufficio eventuali lacune probatorie (art. 2967 c.c.), deve essere data prova che l'emigrato cittadino non solo beneficiava della cittadinanza italiana, bensì che non l'aveva persa, prima della nascita del discendete cui intendeva trasferirla.
Considerato che, nel caso di specie, la mancanza della prova della non avvenuta naturalizzazione non consente di ritenere con certezza che non vi sia stata l'interruzione della trasmissione dello ius civitatis dal dante all'avente causa, né tale dubbio è stato tempestivamente dissipato dalla parte attorea, rimanendo quest'ultima piuttosto generica su detto argomento.
Ritenuto che tale allegazione, alla luce degli ultimi interventi, si configura come dirimente ai fini della trasmissione della cittadinanza ius sanguinis, dovendo essere dimostrati come effettivi e sussistenti i vincoli con la Repubblica.
Si rigetta la domanda, per carenza di documentazione probante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_2 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della N. R.G. 2280/2023
controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di EG LA, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in EG LA, il 25.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25036.pdf
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