Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/03/2026, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Vagnozzi e Massimo Boggio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di rigetto dell’istanza di visto d’ingresso in Italia per lavoro autonomo emesso in data 5 gennaio 2025 dall’Ambasciata d’Italia a Teheran; di ogni atto antecedente, conseguente, connesso e comunque non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – cittadino iraniano– ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 5 gennaio 2025, con cui l’Ambasciata d’Italia a Teheran ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto e documentato che:
(i) in seguito a richiesta del ricorrente, in data 21 marzo 2024, la Questura di Torino – Ufficio immigrazione rilasciava nulla osta per lo svolgimento dell’attività di consigliere di amministrazione della società Allding s.r.l., sotto la presidenza del sig. -OMISSIS-;
(ii) in data 5 giugno 2024, il ricorrente presentava dunque all’Ambasciata d’Italia a Teheran domanda di visto per lavoro autonomo, allegando gli stessi documenti consegnati alla Questura ed il nulla osta rilasciato da quest’ultima;
(iii) in data 10 novembre 2024, l’Ambasciata comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto, ove rilevava la presenza di «criticità e incongruenze tutt’altro che trascurabili» ostative al rilascio del visto richiesto e, in particolare, quanto segue: «1. Il richiedente visto non risulta aver ottenuto alcun pregresso visto per motivi di affari, che avrebbe permesso di avviare interlocuzioni commerciali e di stabilire rapporti professionali con la società italiana, nel cui Consiglio di Amministrazione egli è stato inserito; 2. Invero, l’unico visto ottenuto – per motivi di studio – risale al 2010 e non rileva in nessun modo nell’ambito dell’odierna richiesta; 3. Il richiedente ha presentato documentazione afferente a due diverse società iraniane, la HA HR AY (consulenza ingegneristica) del cui CdA sarebbe stato Vice Presidente nel 2008 per due anni; e la RS GH Khak Kashan, il cui oggetto sociale non è chiaro, e del cui CdA sarebbe stato membro dal 2021, per due anni. Non è invece stato presentato nessun documento attuale circa le effettive qualifiche e capacità professionali del richiedente visto»;
(iv) il ricorrente presentava le proprie osservazioni, rilevando, con riferimento all’asserita mancanza di attività e interlocuzioni che avrebbero potuto giustificare l’incarico nella società italiana, «l’assoluta mancanza di pregio della motivazione». In particolare evidenziava di aver «studiato in Italia ottenendo la laurea magistrale presso il Politecnico di Milano», di aver «effettuato molteplici conoscenze e intrapreso numerosi rapporti con soggetti oggi proprietari o manager di aziende, tra cui il sig. -OMISSIS- (…) in occasione di alcune fiere ad Istanbul e Dubai, mantenendo i contatti telefonici, sui social media e via internet». Per quanto riguarda le qualifiche e la capacità professionale, ha sostenuto di aver «dimostrato la sua competenza ed esperienza gestionale essendo stato membro per 14 anni (non per due come erroneamente indicato nel preavviso di rigetto) del Consiglio di Amministrazione della società HA HR AY e precisamente dal 2008 al 2022, e dal 2021 ad oggi membro del Consiglio di Amministrazione della società RS GH Khak Kashan»;
(v) ciononostante la Sede diplomatica, in data 5 gennaio 2025, emetteva il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione, basato sulla seguente motivazione: «[e]saminata la domanda di visto per “lavoro autonomo” [...] verificato che i richiedenti non hanno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto richiesto ai sensi del punto 7, dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011 e delle norme in esso richiamate. Le controdeduzioni e la documentazione rese a seguito del preavviso di rigetto non hanno fornito elementi sufficienti per una rivalutazione della domanda».
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affidato l’impugnazione a tre motivi così rubricati:
«1. Violazione, falsa applicazione degli artt. 10 bis e 10, comma 1, lett. b della legge 241/90; difetto di motivazione e di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 850/11. Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità»;
«2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 21 e 26 del decreto legislativo 286/98. Violazione, falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 394/99 e del decreto interministeriale n. 850 dell’11.5.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 lett. c/ del d.P.C.M. 21.12.2021. Errore della motivazione, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti»;
«3. Violazione e falsa applicazione dell’art 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 850/11. Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio».
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando – in seguito ad apposita richiesta istruttoria del Tribunale – documentazione includente una relazione della Sede diplomatica concernente la vicenda per cui è causa.
5. All’esito dell’udienza camerale del 7 ottobre 2025, è stata fissata con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
7. Infine, in seguito al deposito di memorie da parte del ricorrente, alla udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
9. Può dirsi anzitutto sussistente la lamentata violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
Ed invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, «la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni' rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto» (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; idem n. 6378 del 22 ottobre 2020).
In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dal ricorrente, «il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio endo-procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. Se è vero che la PA non ha l'obbligo di controdedurre specificamente ai rilievi del soggetto interessato, l'obbligo di valutazione imposto dalla legge neppure può risolversi (…) in una mera formula di stile» (T.a.r. Campania Napoli, III, sentenza n. 1544 del 7 marzo 2022).
Dalla motivazione è, infatti, necessario che si possa evincere che l'Amministrazione ha effettivamente tenuto conto delle osservazioni «per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa» (TA.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 3705).
Nel caso di specie, tale esplicitazione è assente. Il provvedimento di diniego, infatti, si limita ad evidenziare, in modo assolutamente generico, la mancata dimostrazione del possesso dei «requisiti per il rilascio del visto richiesto ai sensi del punto 7, dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011 e delle norme in esso richiamate» e, con formula di stile, che «[l]e controdeduzioni e la documentazione rese a seguito del preavviso di rigetto non hanno fornito elementi sufficienti per una rivalutazione della domanda». Non è dato comprendere, dunque, se ed in che misura l’Amministrazione abbia preso in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente e quali siano le specifiche ragioni che, anche in considerazione di esse, fondano il diniego finale.
10. Può dirsi sussistente anche il lamentato vizio di eccesso di potere, in particolare, nella forma delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di irragionevolezza della motivazione. Deve infatti rilevarsi che la risalente collocazione temporale dell’unico visto di ingresso nel territorio italiano ottenuto dal ricorrente (un visto per motivi di studio risalente all’anno 2010) non escluda che il predetto possa aver intrattenuto rapporti con imprenditori italiani, quale il presidente del Consiglio di Amministrazione della Allding s.r.l., Sig. -OMISSIS-. A ciò si aggiunga che quest’ultimo – alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e contrariamente a quanto riferito dall’Amministrazione resistente nella relazione depositata agli atti – si è messo a disposizione della Sede diplomatica per approfondire la vicenda sottostante la richiesta di visto e, eventualmente, chiarire i dubbi sulla genuinità dello scopo dell’ingresso.
11. Per tali motivi, il provvedimento deve essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RZ, Presidente
NI TR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TR | CO RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.