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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritti ai n.n. 871/2023 e 908/2023 R.G.
promossi da
giudizio n. 871/2023 R.G.
(C.F.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Catania via Francesco Crispi, 247 presso lo studio degli avv. Alberto Giaconia e Antonino Gitto che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
contro
(C.F. ) incorporante per fusione di Controparte_1 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Riso, 12 presso lo studio dell'avv. Marco CP_2
Scala chela rappresenta e difende come da procura in atti;
giudizio n. 908/2023 R.G.
(C.F. ) incorporante per fusione di Controparte_1 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Riso, 12 presso lo studio dell'avv. Marco CP_2
Scala che la rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
1 (C.F.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Catania via Francesco Crispi, 247 presso lo studio degli avv. Alberto Giaconia e Antonino Gitto che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
All'udienza del 14.2.2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.9076/2023 del 13.2/31.3.2023, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla cassava la sentenza pronunciata dalla Corte Parte_1
d'Appello di Catania n.1100/2019, pubblicata il 14.5.2019 nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca che era stata condannata a pagare euro 438.809,53 in favore di oltre interessi legali e spese di lite. Controparte_1
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., la Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catania perché, applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, venisse accolto l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la prescrizione dell'azione proposta, andavano rigettate tutte le domande formulate da con la condanna di quest'ultima a restituire quanto corrisposto dalla Controparte_1 oltre la condanna a pagare le spese dei giudizi. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avanzato da Controparte_1 Parte_1 insistendo in tutte le difese spiegate e vinte le spese.
[...]
Con separato atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., Controparte_1 riassumeva il medesimo giudizio assumendo che dal principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte non ne conseguiva che il conto si fosse chiuso al 27.4.1998 e quindi che fosse maturata la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebite pagate.
Si costituiva contestando la fondatezza delle difese di Parte_1 controparte insistendo in quelle già spiegate.
Disposta la riunione dei due giudizi, all'udienza del 14.2.2025 i procedimenti venivano posti in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) Va premesso che la società , successivamente fusa per incorporazione Controparte_3 nella aveva agito innanzi al Tribunale di Catania con atto di citazione Controparte_1 notificato alla il 6 giugno 2008, assumendo che il contratto di Parte_1 conto corrente acceso con il predetto istituto fosse cessato alla data del 30 giugno 2008.
2 La banca aveva eccepito la prescrizione e a seguito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, aveva precisato in comparsa conclusionale che il conto era stato chiuso non il 30 giugno
1998 ma il 27.4.1998.
Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione poiché il termine di prescrizione andava computato a decorrere dal 30.6.1998 ed aveva affermato il diritto della correntista alla ripetizione dell'indebito, condannando l'Istituto di credito a pagare la somma di €.438.809,53 oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e le spese di lite.
Proposto gravame da parte della banca, la Corte d'appello di Catania confermava la decisione di prime cure poiché la stessa banca aveva ammesso quanto esposto in fatto dalla società attrice, dando atto che il conto fosse stato chiuso alla data del 30 giugno 1998, mentre aveva dedotto solamente con la seconda comparsa conclusionale che il conto si fosse chiuso il 27.4.1998, come aveva rilevato il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, la sentenza di secondo grado aveva rilevato che era da considerarsi nuova la difesa della banca che la prescrizione decorreva dalla data di chiusura del conto in quanto con la comparsa di costituzione aveva eccepito che la prescrizione non decorreva dalla chiusura del conto ma dalle singole annotazioni.
Inoltre riteneva errata l'indicazione del consulente di assumere quale data di chiusura del conto l'ultimo movimento contabile posto che la chiusura del conto coincide con l'estinzione del saldo e la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere, avvenuta, nel caso di specie, con l'ultimo estratto conto al 30 giugno 1998, con la comunicazione del saldo definitivo, né la banca poteva dolersi di avere chiuso il conto dopo l'ultimo movimento registrato in quanto la chiusura formale del conto era atto della stessa banca.
La Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° civile, con la ordinanza n.30822/2018, pubblicata il
28.11.2018, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Parte_1 con la motivazione che di seguito si riporta: “Ora, il primo mezzo è fondatamente volto a
[...] sostenere che la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare il termine a quo per il corso della prescrizione al 30 giugno 1998. Anzitutto è errata in diritto, in generale, l'affermazione secondo cui
"la chiusura del conto coincide con l'estinzione del saldo, e dunque con la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere... e, dunque, con la comunicazione del saldo definitivo", giacché la disciplina della cosiddetta chiusura del conto corrente, in particolare a tempo indeterminato, è dettata dall'art. 1855 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni. L'estinzione del rapporto, perciò, discende da un atto unilaterale, evidentemente ricettizio, il quale produce dunque effetto secondo le
3 regole generali dettate dall'art. 1335 c.c., nel momento in cui perviene al destinatario, nulla rilevando, per i fini dell'individuazione del momento in cui la cessazione del rapporto si determina, gli adempimenti conseguenti cui il giudice di merito ha fatto riferimento. Per il resto, il richiamo alla non contestazione, certo non in forza dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di controversia esordita prima del 4 luglio 2009, ai sensi della L. n. 69 del 2009, non è effettuato a proposito, in applicazione del principio secondo cui: "La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (Cass. 4 aprile 2017, n. 8708; Cass. 26 febbraio 2020, n. 5140). Dopodiché, occorre rammentare che si discorre nel caso di specie di un conto corrente affidato, in relazione al quale la ha formulato Pt_1 eccezione di prescrizione: sicché, considerando che gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895), è erronea l'affermazione secondo cui, una volta formulata l'eccezione attraverso la deduzione, appunto, del decorso del tempo e dell'inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge, la questione dell'individuazione del termine a quo fosse estranea all'eccezione come formulata.”
Inoltre, la Suprema Corte ha accolto anche il secondo mezzo statuendo che: “Come si è detto, si versa in ipotesi di conto corrente affidato, riguardo al quale, com'è noto, l'azione di ripetizione di indebito si prescrive diversamente a seconda che si tratti di rimesse solutorie o ripristinatorie, nell'un caso dovendosi aver riguardo al momento del pagamento, nell'altro a quello della chiusura del conto. Nella specie, per quanto concernente l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la Corte territoriale ha reputato che esse fossero generiche, in quanto non singolarmente individuate: affermazione, quest'ultima, errata in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione poc'anzi citata, secondo cui: "L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n.
15895). Ha dunque errato la Corte territoriale reputando che l'eccezione di prescrizione della banca fosse generica.”
4 Di conseguenza ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà a quanto statuito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2) In considerazione di quanto affermato dal diritto vivente, la nell'odierno giudizio di Pt_1 rinvio, ha chiesto accogliersi l'appello riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda di ripetizione avanzata da in quanto il diritto alla ripetizione Controparte_1 era già estinto per prescrizione alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
3) Di contro l'appellata, che ha anch'essa riassunto il giudizio, assume che la Corte di Cassazione se da un canto ha sostenuto di non condividere le argomentazioni in diritto della Corte d'Appello tuttavia afferma -si riporta testualmente- “senza però che il relativo principio di diritto assuma alcuna rilevanza in relazione e ai fini della sentenza oggetto di impugnazione e agli effetti della stessa: e il principio di (diritto) affermato dalla Suprema Corte è anche contrario e di rigetto della Contr strumentale tesi fatta valere da Ed infatti. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che avrebbe errato la Corte d'appello nell'individuare il termine a quo per il corso della prescrizione al
30 giugno 1998, e ciò NON PERCHÉ IL DIES A QUO ANDREBBE INDIVIDUATO, COME Contr ASSERIVA e come strumentalmente lo afferma anche ora nel presente giudizio,
NELLA DATA DI ULTIMA OPERAZIONE DEL 27.04.1998, ma perché la disciplina della chiusura del conto corrente, afferma la Suprema Corte, è dettata dall'articolo 1855 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni e la estinzione del rapporto discende da un atto unilaterale, evidentemente ricettizio, il quale produce dunque effetto secondo le regole generali dettate dall'articolo 1335 c.c. nel momento in cui perviene al destinatario, “a nulla rilevando, per i fini dell'individuazione del momento in cui la cessazione del rapporto si determina, gli adempimenti conseguenti cui il giudice di merito ha fatto riferimento”. Alla luce del superiore principio di diritto Contr elaborato dalla Suprema Corte, dunque, contrariamente a quanto afferma ancora oggi in atto di citazione in riassunzione, il conto corrente APERTO NON SOLO AL Parte_2
27.04.1998 MA ANCHE AL 30.06.1998, E ANCHE SUCCESSIVAMENTE, non essendovi ancora nemmeno alla detta data (del 30.06.1998) alcuna manifestazione e comunicazione di recesso. Con la conseguenza, sotto il profilo in esame, che anche (e proprio) alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, con riferimento al primo motivo di ricorso in esame non è maturata alcuna prescrizione in relazione alla azione di ripetizione di indebito promossa dalla esponente società, CHE SI RICORDA HA NOTIFICATO L'ATTO DI
5 CITAZIONE IN DATA 16.06.1998, E DUNQUE NOTEVOLMENTE PRIMA DEL
DECORSO DEI 10 ANNI DALLA CHIUSURA DEL CONTO (sicuramente, come detto, non avvenuta prima del 30.06.1998). E' dunque anche (fin troppo) palesemente priva di fondamento e smentita per tabulas (dalla semplice non strumentale lettura della ordinanza di rinvio) la Contr affermazione di che si legge a pagina 11 dell'atto di citazione in riassunzione secondo la quale la Ecc.ma Corte di Cassazione avrebbe dichiarato che il rapporto si sarebbe chiuso il 27.04.1998”.
4) La difesa dell'appellata è del tutto infondata sotto più profili.
In primo luogo nella parte in cui si assume che il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità nell'odierno giudizio non assumerebbe rilevanza ai fini della definizione della controversia non considerando tale affermazione che il giudice di rinvio, quando la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, “è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (cfr. di recente Cassazione civile sez. I, 17/06/2025,
n.16222).
4.1) In secondo luogo nemmeno può sostenersi nel giudizio di rinvio, mutando del tutto prospettazione difensiva, che il conto corrente in esame, in assenza di prova di un formale recesso della banca dal rapporto di conto corrente, sia proseguito anche dopo il 30.6.1998 ed anzi non si sia mai chiuso per essere inammissibile una differente allegazione solo in sede di rinvio, che peraltro comporterebbe l'inammissibilità dell'azione di ripetizione una volta affermato che il rapporto di conto corrente sia ancora aperto.
E' noto che “il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito e interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione” (da
Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6527).
4.2) I giudici di legittimità, con l'ordinanza sopra riportata con cui hanno cassato la sentenza di secondo grado che confermava quella del tribunale riguardo il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società correntista, hanno affermato che, al fine di accertare la data di
6 chiusura del conto corrente e quindi la decorrenza della prescrizione non assume rilievo l'estinzione del saldo con la globale quantificazione dei rapporti di dare avere e la comunicazione del saldo definitivo, avendo rilevanza ai sensi dell'art.1855 c.c. il recesso manifestato da una delle parti, che in quanto atto recettizio, produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Nel proseguo della motivazione, i giudici di legittimità hanno affermato che non trova applicazione, per stabilire la data di chiusura del rapporto, come indicata dalla correntista, il principio di non contestazione, non solo in quanto la controversia è antecedente al 4 luglio 2009, epoca a cui risale la modifica dell'art.115 c.p.c., ma in ogni caso la non contestazione dei fatti non essendo una prova legale ma un mero elemento di prova, il giudice d'appello, investito nuovamente dell'accertamento con il motivo di gravame, deve compiere una valutazione discrezionale non vincolata alla condotta processuale tenuta dal convenuto in primo grado.
Infine, avuto riguardo alla prescrizione del credito, eccepita dalla banca, stante il decorso del tempo e l'inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge, è stato affermato che l'individuazione del termine a quo di decorrenza della prescrizione non è questione estranea alla formulata eccezione.
5) Posto quanto sopra, va rilevato come in atti manchi un formale atto di recesso dal rapporto di conto corrente, sebbene sia stato allegato da entrambe le parti che il rapporto di conto corrente quando era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era già chiuso, costituendo la circostanza condizione dell'azione di ripetizione, inammissibile avuto riguardo ad un conto corrente aperto.
5.1) Inoltre, essendo il recesso atto unilaterale recettizio, occorreva che la parte attrice ne avesse fornito la prova documentale, non essendo sufficiente l'allegazione contenuta nella citazione introduttiva del giudizio che il recesso era stato manifestato dalla correntista dal 30.6.1998 in carenza di prova.
5.2) Tuttavia, essendo le parti d'accordo sulla circostanza che il conto in esame era stato ormai chiuso alla data in cui era stato avviato il giudizio nel 2008, non resta che accertare la data a cui fare risalire la chiusura del conto in esame, data a partire dalla quale assume rilevanza l'inerzia del titolare del conto e conseguentemente la decorrenza del dies a quo della prescrizione decennale.
5.3) La consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ha collocato al 27.4.1998 le ultime annotazioni in conto anche per competenze, spese, bolli ed interessi, per cui in assenza di movimentazioni del predetto conto corrente in epoca successiva, come emerge documentalmente sia dall'ultimo estratto conto che dallo scalare in atti, la chiusura del conto va fissata alla data del
27.4.1998 non assumendo rilevanza che l'estratto conto in quanto trimestrale porti l'annotazione
7 formale dal 27.4.1998 al 30.6.1998, ma pari a zero, né rileva la comunicazione del saldo definitivo come statuito dalla Cassazione con l'ordinanza sopra riportata.
6) Venendo alla prescrizione del credito in ripetizione, il 1° motivo d'appello proposto dalla banca va accolto posto che il credito in ripetizione è integralmente prescritto per decorso del termine decennale dalla chiusura del conto, in quanto, come documentato in atti l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato trasmesso per la notifica alla controparte il
16.6.2008, con la conseguenza che a tale data il termine di prescrizione decennale era già maturato, una volta accertato che la data di chiusura del rapporto di conto corrente risale al 27.4.1998 e non può essere fissata al 30.6.1998.
Resta assorbita la questione della differente prescrizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
7) La società va condannata a restituire alla Controparte_1 Parte_1 che ne ha fatto richiesta le somme incassate in esecuzione delle sentenze di primo e secondo
[...] grado, documentate con gli eseguiti bonifici in complessivi euro 541.416,11 comprensive delle spese legali dei giudizi di primo e secondo grado.
Sull'importo da restituire sono dovuti gli interessi al tasso legale dalle date dei pagamenti al soddisfo.
Avuto riguardo alle spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio per il principio della soccombenza vanno poste integralmente a carico di e Controparte_1 si liquidano come in dispositivo secondo la tariffa vigente alla data della odierna decisione considerata la onnicomprensività del compenso da intendersi quale corrispettivo unitario per l'intera opera prestata dal difensore (cfr. Cass. civ. sez. 3° 17.102019, n.26297) tenuto conto del valore della controversia determinato dalla domanda e considerata l'attività difensiva in concreto svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in primo grado con separato decreto, vanno integralmente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai n.871/2023 e 908/2023 R.G., accoglie l'appello avanzato da Parte_1
e dichiara prescritto il credito vantato da
[...] Controparte_1 condanna a restituire alla Controparte_1 Parte_1
l'importo percepito di €.541.416,11 con gli interessi al tasso legale dalle date dei pagamenti al soddisfo;
condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano quali compensi:
[...]
8 quanto al giudizio innanzi al Tribunale in complessivi €.15.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio innanzi alla Corte di appello di Catania (R.G. n.125/2016) in €.11.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014; per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €.8.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase decisionale;
quanto al giudizio di rinvio in €.11.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria;
pone le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritti ai n.n. 871/2023 e 908/2023 R.G.
promossi da
giudizio n. 871/2023 R.G.
(C.F.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Catania via Francesco Crispi, 247 presso lo studio degli avv. Alberto Giaconia e Antonino Gitto che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
contro
(C.F. ) incorporante per fusione di Controparte_1 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Riso, 12 presso lo studio dell'avv. Marco CP_2
Scala chela rappresenta e difende come da procura in atti;
giudizio n. 908/2023 R.G.
(C.F. ) incorporante per fusione di Controparte_1 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Riso, 12 presso lo studio dell'avv. Marco CP_2
Scala che la rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
1 (C.F.: ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Catania via Francesco Crispi, 247 presso lo studio degli avv. Alberto Giaconia e Antonino Gitto che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
All'udienza del 14.2.2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.9076/2023 del 13.2/31.3.2023, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla cassava la sentenza pronunciata dalla Corte Parte_1
d'Appello di Catania n.1100/2019, pubblicata il 14.5.2019 nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca che era stata condannata a pagare euro 438.809,53 in favore di oltre interessi legali e spese di lite. Controparte_1
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., la Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catania perché, applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, venisse accolto l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la prescrizione dell'azione proposta, andavano rigettate tutte le domande formulate da con la condanna di quest'ultima a restituire quanto corrisposto dalla Controparte_1 oltre la condanna a pagare le spese dei giudizi. Pt_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avanzato da Controparte_1 Parte_1 insistendo in tutte le difese spiegate e vinte le spese.
[...]
Con separato atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., Controparte_1 riassumeva il medesimo giudizio assumendo che dal principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte non ne conseguiva che il conto si fosse chiuso al 27.4.1998 e quindi che fosse maturata la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebite pagate.
Si costituiva contestando la fondatezza delle difese di Parte_1 controparte insistendo in quelle già spiegate.
Disposta la riunione dei due giudizi, all'udienza del 14.2.2025 i procedimenti venivano posti in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) Va premesso che la società , successivamente fusa per incorporazione Controparte_3 nella aveva agito innanzi al Tribunale di Catania con atto di citazione Controparte_1 notificato alla il 6 giugno 2008, assumendo che il contratto di Parte_1 conto corrente acceso con il predetto istituto fosse cessato alla data del 30 giugno 2008.
2 La banca aveva eccepito la prescrizione e a seguito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, aveva precisato in comparsa conclusionale che il conto era stato chiuso non il 30 giugno
1998 ma il 27.4.1998.
Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione poiché il termine di prescrizione andava computato a decorrere dal 30.6.1998 ed aveva affermato il diritto della correntista alla ripetizione dell'indebito, condannando l'Istituto di credito a pagare la somma di €.438.809,53 oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e le spese di lite.
Proposto gravame da parte della banca, la Corte d'appello di Catania confermava la decisione di prime cure poiché la stessa banca aveva ammesso quanto esposto in fatto dalla società attrice, dando atto che il conto fosse stato chiuso alla data del 30 giugno 1998, mentre aveva dedotto solamente con la seconda comparsa conclusionale che il conto si fosse chiuso il 27.4.1998, come aveva rilevato il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, la sentenza di secondo grado aveva rilevato che era da considerarsi nuova la difesa della banca che la prescrizione decorreva dalla data di chiusura del conto in quanto con la comparsa di costituzione aveva eccepito che la prescrizione non decorreva dalla chiusura del conto ma dalle singole annotazioni.
Inoltre riteneva errata l'indicazione del consulente di assumere quale data di chiusura del conto l'ultimo movimento contabile posto che la chiusura del conto coincide con l'estinzione del saldo e la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere, avvenuta, nel caso di specie, con l'ultimo estratto conto al 30 giugno 1998, con la comunicazione del saldo definitivo, né la banca poteva dolersi di avere chiuso il conto dopo l'ultimo movimento registrato in quanto la chiusura formale del conto era atto della stessa banca.
La Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° civile, con la ordinanza n.30822/2018, pubblicata il
28.11.2018, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Parte_1 con la motivazione che di seguito si riporta: “Ora, il primo mezzo è fondatamente volto a
[...] sostenere che la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare il termine a quo per il corso della prescrizione al 30 giugno 1998. Anzitutto è errata in diritto, in generale, l'affermazione secondo cui
"la chiusura del conto coincide con l'estinzione del saldo, e dunque con la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere... e, dunque, con la comunicazione del saldo definitivo", giacché la disciplina della cosiddetta chiusura del conto corrente, in particolare a tempo indeterminato, è dettata dall'art. 1855 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni. L'estinzione del rapporto, perciò, discende da un atto unilaterale, evidentemente ricettizio, il quale produce dunque effetto secondo le
3 regole generali dettate dall'art. 1335 c.c., nel momento in cui perviene al destinatario, nulla rilevando, per i fini dell'individuazione del momento in cui la cessazione del rapporto si determina, gli adempimenti conseguenti cui il giudice di merito ha fatto riferimento. Per il resto, il richiamo alla non contestazione, certo non in forza dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di controversia esordita prima del 4 luglio 2009, ai sensi della L. n. 69 del 2009, non è effettuato a proposito, in applicazione del principio secondo cui: "La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (Cass. 4 aprile 2017, n. 8708; Cass. 26 febbraio 2020, n. 5140). Dopodiché, occorre rammentare che si discorre nel caso di specie di un conto corrente affidato, in relazione al quale la ha formulato Pt_1 eccezione di prescrizione: sicché, considerando che gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895), è erronea l'affermazione secondo cui, una volta formulata l'eccezione attraverso la deduzione, appunto, del decorso del tempo e dell'inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge, la questione dell'individuazione del termine a quo fosse estranea all'eccezione come formulata.”
Inoltre, la Suprema Corte ha accolto anche il secondo mezzo statuendo che: “Come si è detto, si versa in ipotesi di conto corrente affidato, riguardo al quale, com'è noto, l'azione di ripetizione di indebito si prescrive diversamente a seconda che si tratti di rimesse solutorie o ripristinatorie, nell'un caso dovendosi aver riguardo al momento del pagamento, nell'altro a quello della chiusura del conto. Nella specie, per quanto concernente l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la Corte territoriale ha reputato che esse fossero generiche, in quanto non singolarmente individuate: affermazione, quest'ultima, errata in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione poc'anzi citata, secondo cui: "L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n.
15895). Ha dunque errato la Corte territoriale reputando che l'eccezione di prescrizione della banca fosse generica.”
4 Di conseguenza ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà a quanto statuito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2) In considerazione di quanto affermato dal diritto vivente, la nell'odierno giudizio di Pt_1 rinvio, ha chiesto accogliersi l'appello riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda di ripetizione avanzata da in quanto il diritto alla ripetizione Controparte_1 era già estinto per prescrizione alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
3) Di contro l'appellata, che ha anch'essa riassunto il giudizio, assume che la Corte di Cassazione se da un canto ha sostenuto di non condividere le argomentazioni in diritto della Corte d'Appello tuttavia afferma -si riporta testualmente- “senza però che il relativo principio di diritto assuma alcuna rilevanza in relazione e ai fini della sentenza oggetto di impugnazione e agli effetti della stessa: e il principio di (diritto) affermato dalla Suprema Corte è anche contrario e di rigetto della Contr strumentale tesi fatta valere da Ed infatti. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che avrebbe errato la Corte d'appello nell'individuare il termine a quo per il corso della prescrizione al
30 giugno 1998, e ciò NON PERCHÉ IL DIES A QUO ANDREBBE INDIVIDUATO, COME Contr ASSERIVA e come strumentalmente lo afferma anche ora nel presente giudizio,
NELLA DATA DI ULTIMA OPERAZIONE DEL 27.04.1998, ma perché la disciplina della chiusura del conto corrente, afferma la Suprema Corte, è dettata dall'articolo 1855 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni e la estinzione del rapporto discende da un atto unilaterale, evidentemente ricettizio, il quale produce dunque effetto secondo le regole generali dettate dall'articolo 1335 c.c. nel momento in cui perviene al destinatario, “a nulla rilevando, per i fini dell'individuazione del momento in cui la cessazione del rapporto si determina, gli adempimenti conseguenti cui il giudice di merito ha fatto riferimento”. Alla luce del superiore principio di diritto Contr elaborato dalla Suprema Corte, dunque, contrariamente a quanto afferma ancora oggi in atto di citazione in riassunzione, il conto corrente APERTO NON SOLO AL Parte_2
27.04.1998 MA ANCHE AL 30.06.1998, E ANCHE SUCCESSIVAMENTE, non essendovi ancora nemmeno alla detta data (del 30.06.1998) alcuna manifestazione e comunicazione di recesso. Con la conseguenza, sotto il profilo in esame, che anche (e proprio) alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, con riferimento al primo motivo di ricorso in esame non è maturata alcuna prescrizione in relazione alla azione di ripetizione di indebito promossa dalla esponente società, CHE SI RICORDA HA NOTIFICATO L'ATTO DI
5 CITAZIONE IN DATA 16.06.1998, E DUNQUE NOTEVOLMENTE PRIMA DEL
DECORSO DEI 10 ANNI DALLA CHIUSURA DEL CONTO (sicuramente, come detto, non avvenuta prima del 30.06.1998). E' dunque anche (fin troppo) palesemente priva di fondamento e smentita per tabulas (dalla semplice non strumentale lettura della ordinanza di rinvio) la Contr affermazione di che si legge a pagina 11 dell'atto di citazione in riassunzione secondo la quale la Ecc.ma Corte di Cassazione avrebbe dichiarato che il rapporto si sarebbe chiuso il 27.04.1998”.
4) La difesa dell'appellata è del tutto infondata sotto più profili.
In primo luogo nella parte in cui si assume che il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità nell'odierno giudizio non assumerebbe rilevanza ai fini della definizione della controversia non considerando tale affermazione che il giudice di rinvio, quando la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, “è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (cfr. di recente Cassazione civile sez. I, 17/06/2025,
n.16222).
4.1) In secondo luogo nemmeno può sostenersi nel giudizio di rinvio, mutando del tutto prospettazione difensiva, che il conto corrente in esame, in assenza di prova di un formale recesso della banca dal rapporto di conto corrente, sia proseguito anche dopo il 30.6.1998 ed anzi non si sia mai chiuso per essere inammissibile una differente allegazione solo in sede di rinvio, che peraltro comporterebbe l'inammissibilità dell'azione di ripetizione una volta affermato che il rapporto di conto corrente sia ancora aperto.
E' noto che “il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito e interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione” (da
Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6527).
4.2) I giudici di legittimità, con l'ordinanza sopra riportata con cui hanno cassato la sentenza di secondo grado che confermava quella del tribunale riguardo il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società correntista, hanno affermato che, al fine di accertare la data di
6 chiusura del conto corrente e quindi la decorrenza della prescrizione non assume rilievo l'estinzione del saldo con la globale quantificazione dei rapporti di dare avere e la comunicazione del saldo definitivo, avendo rilevanza ai sensi dell'art.1855 c.c. il recesso manifestato da una delle parti, che in quanto atto recettizio, produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Nel proseguo della motivazione, i giudici di legittimità hanno affermato che non trova applicazione, per stabilire la data di chiusura del rapporto, come indicata dalla correntista, il principio di non contestazione, non solo in quanto la controversia è antecedente al 4 luglio 2009, epoca a cui risale la modifica dell'art.115 c.p.c., ma in ogni caso la non contestazione dei fatti non essendo una prova legale ma un mero elemento di prova, il giudice d'appello, investito nuovamente dell'accertamento con il motivo di gravame, deve compiere una valutazione discrezionale non vincolata alla condotta processuale tenuta dal convenuto in primo grado.
Infine, avuto riguardo alla prescrizione del credito, eccepita dalla banca, stante il decorso del tempo e l'inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge, è stato affermato che l'individuazione del termine a quo di decorrenza della prescrizione non è questione estranea alla formulata eccezione.
5) Posto quanto sopra, va rilevato come in atti manchi un formale atto di recesso dal rapporto di conto corrente, sebbene sia stato allegato da entrambe le parti che il rapporto di conto corrente quando era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era già chiuso, costituendo la circostanza condizione dell'azione di ripetizione, inammissibile avuto riguardo ad un conto corrente aperto.
5.1) Inoltre, essendo il recesso atto unilaterale recettizio, occorreva che la parte attrice ne avesse fornito la prova documentale, non essendo sufficiente l'allegazione contenuta nella citazione introduttiva del giudizio che il recesso era stato manifestato dalla correntista dal 30.6.1998 in carenza di prova.
5.2) Tuttavia, essendo le parti d'accordo sulla circostanza che il conto in esame era stato ormai chiuso alla data in cui era stato avviato il giudizio nel 2008, non resta che accertare la data a cui fare risalire la chiusura del conto in esame, data a partire dalla quale assume rilevanza l'inerzia del titolare del conto e conseguentemente la decorrenza del dies a quo della prescrizione decennale.
5.3) La consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado ha collocato al 27.4.1998 le ultime annotazioni in conto anche per competenze, spese, bolli ed interessi, per cui in assenza di movimentazioni del predetto conto corrente in epoca successiva, come emerge documentalmente sia dall'ultimo estratto conto che dallo scalare in atti, la chiusura del conto va fissata alla data del
27.4.1998 non assumendo rilevanza che l'estratto conto in quanto trimestrale porti l'annotazione
7 formale dal 27.4.1998 al 30.6.1998, ma pari a zero, né rileva la comunicazione del saldo definitivo come statuito dalla Cassazione con l'ordinanza sopra riportata.
6) Venendo alla prescrizione del credito in ripetizione, il 1° motivo d'appello proposto dalla banca va accolto posto che il credito in ripetizione è integralmente prescritto per decorso del termine decennale dalla chiusura del conto, in quanto, come documentato in atti l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato trasmesso per la notifica alla controparte il
16.6.2008, con la conseguenza che a tale data il termine di prescrizione decennale era già maturato, una volta accertato che la data di chiusura del rapporto di conto corrente risale al 27.4.1998 e non può essere fissata al 30.6.1998.
Resta assorbita la questione della differente prescrizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
7) La società va condannata a restituire alla Controparte_1 Parte_1 che ne ha fatto richiesta le somme incassate in esecuzione delle sentenze di primo e secondo
[...] grado, documentate con gli eseguiti bonifici in complessivi euro 541.416,11 comprensive delle spese legali dei giudizi di primo e secondo grado.
Sull'importo da restituire sono dovuti gli interessi al tasso legale dalle date dei pagamenti al soddisfo.
Avuto riguardo alle spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio per il principio della soccombenza vanno poste integralmente a carico di e Controparte_1 si liquidano come in dispositivo secondo la tariffa vigente alla data della odierna decisione considerata la onnicomprensività del compenso da intendersi quale corrispettivo unitario per l'intera opera prestata dal difensore (cfr. Cass. civ. sez. 3° 17.102019, n.26297) tenuto conto del valore della controversia determinato dalla domanda e considerata l'attività difensiva in concreto svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in primo grado con separato decreto, vanno integralmente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai n.871/2023 e 908/2023 R.G., accoglie l'appello avanzato da Parte_1
e dichiara prescritto il credito vantato da
[...] Controparte_1 condanna a restituire alla Controparte_1 Parte_1
l'importo percepito di €.541.416,11 con gli interessi al tasso legale dalle date dei pagamenti al soddisfo;
condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano quali compensi:
[...]
8 quanto al giudizio innanzi al Tribunale in complessivi €.15.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio innanzi alla Corte di appello di Catania (R.G. n.125/2016) in €.11.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014; per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €.8.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase decisionale;
quanto al giudizio di rinvio in €.11.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria;
pone le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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