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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12063/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12063/2021 promossa da:
Parte_1
con avv.ti Andrea e Carla Catastini giusto mandato in atti attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con avv. Francesco Cintelli giusto mandato in atti convenuta e
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate in pct e da intendersi integralmente richiamate
In fatto ed in diritto
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha citato in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 04/06/2021, durante una passeggiata-lezione a cavallo che si svolgeva nelle zone circostanti il suddetto centro ippico. La sig.ra ha assunto che, mentre era in “passeggiata” con alla guida della colonna di tre Pt_1 cavalli tra loro distanti il titolare del suddetto maneggio Sig. , l'animale dalla Persona_1 stessa montato a causa del transito di uno dei cani del maneggio anch'essi in passeggiata all'improvviso iniziava a correre velocemente in discesa causando la sua caduta in avanti sulla destra.
L'attrice ha altresì precisato di aver montato il cavallo quale principiante e che al momento della caduta non vi era la guida e/o l'istruttore vicino all'animale né quest'ultima era stata dotata di adeguate misure di protezione (casco e pettorina rigida protettiva).
La sig.ra ha chiesto, in conclusione, dichiararsi la responsabilità dell'associazione Pt_1 dilettantistica ai sensi dell'art. 2050 c.c. e/o dell'art.2052 c.c., con correlativo risarcimento dei danni biologici reliquati in via permanente, nonché del danno patrimoniale subito.
Si è costituita in giudizio la l' la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inesistenza dell'atto di citazione in quanto sia in calce all'atto di citazione sia in tutte le pagine della stessa, risulta assente la sottoscrizione del difensore in quanto sostituita da una semplice sigla che appare del tutto indecifrabile;
nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dalla difesa attorea, ha escluso ogni propria responsabilità, ha contestato la quantificazione dei danni lamentati ed ha istato per il rigetto della domanda.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione dell'interrogatorio del legale rappresentante dell' convenuta, della prova testimoniale richiesta dalle parti e di CP_2
ctu medico legale.
Viene decisa a seguito di deposito di note a trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
Eccezione preliminare
L'eccezione non può essere condivisa.
E' noto allo scrivente Giudice l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…l'originale dell'atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione del procuratore della parte è inesistente, perché privo dell'elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica, non realizzandosi quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità, non potendo assumersi prove esterne sull'identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell'inesistenza dell'atto processuale” (Cass. 1275/2011; Cass. 5790/2011; Cass. 2255/2004;
Cass. 4116/2001; Cass. 2691/1994; Cass. 2472/1981; Cass.3718/1979; Cass. 5077/1978; Cass. 1472/1981; Cass. 4316/1976). …Il difetto di sottoscrizione - cui va equipara la sua accertata falsità
- è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell'atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi "risultanti o individuati nell'atto stesso e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza, come quando consti l'indicazione - nella relazione dell'ufficiale giudiziario - che la notifica dell'atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore o quando risulti la firma del difensore con cui venga certificata l'autenticità della sottoscrizione per il rilascio del mandato ad opera della parte, …(Cass. 9490/2007; Cass. 8042/2006; Cass. 6225/2005; Cass. 22025/2004;
Cass. 13395/2001)” (Cass., Sez. II, Ord. 24 dicembre 2021, n. 41484).
Nella fattispecie in esame non viene lamentata l'assenza di sottoscrizione dell'atto originale di citazione quanto la presenza di una semplice sigla al posto della firma per esteso del procuratore legale della sig.ra avv. Andrea Catastini. Pt_1
Tale circostanza, seppur non contestata, non è idonea ad accogliere l'eccezione.
Si rammenta, difatti, che sempre per la giurisprudenza di legittimità il requisito della sottoscrizione degli atti processuali – quindi anche dell'atto introduttivo del giudizio – è soddisfatto con l'apposizione della sigla, in luogo della firma per esteso (vedi Cass. civ. 6464/2007) in quanto, anche la sigla, ha una sua individualità grafica che consente l'attribuzione dell'atto al soggetto indicato come sottoscrittore (in questo senso già Cass. 26 novembre 1991 n. 12656 e 28 agosto
1993, n. 9148).
Non si può allora ritenere che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti sia requisito di validità dell'atto, quando l'autore di questo sia stato identificato, con nome e cognome, nel contesto dell'atto medesimo o, comunque sia desumibile, aliunde.
Nella fattispecie in esame l'avv. Andrea Catastini, appositore della c.d. sigla sull'atto di citazione, è ben individuato sia nell'intestazione dell'atto di citazione con tanto di codice fiscale sia nella relata di notifica effettuata via posta ai sensi della L. 53/1994.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1 della citata legge: “L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.”.
Nella fattispecie in esame non è stata eccepita alcuna invalidità della procura alle liti rilasciata dalla all'avv. Andrea Catastini che ha provveduto semplicemente a siglare la stessa per Pt_1
autentica né la mancanza di autorizzazione al medesimo legale da parte del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto per effettuare la notifica ai sensi della L. 53/1994: ciò consente di ritenere questi due atti riconducibili all'avv. Catastini.
A parere dello scrivente Giudice tanto è sufficiente per ritenere superata ogni incertezza sulla provenienza dell'atto originale di citazione da parte dell'avv. Andrea Catastini.
Ad abundantiam si evidenzia altresì che la velina dell'atto di citazione, con cui la causa è stata iscritta al ruolo, è stata firmata digitalmente dallo stesso avv. Andrea Catastini: dal confronto con la citazione originale notificata in cartaceo alla convenuta, i due atti sono identici.
Di ciò deve essere stato conscio lo stesso procuratore dalla Convenuta.
E' documentato, difatti, che la stessa difesa di parte convenuta, fosse ben consapevole dell'identità dell'avv. Andrea Catastini quale difensore della sig.ra tanto da inviare a quest'ultimo e Pt_1 mail, datata 26/01/2022, con cui si chiedeva al difensore dell'attrice di indicare il numero di ruolo della causa nonché contestuale risposta di questi sempre in pari data con cui veniva fornita l'indicazione del Giudice assegnatario della causa e del numero di ruolo generale (v. doc. n. 18).
Superata la predetta eccezione in rito, si provvede ad esaminare la domanda nel merito.
In diritto
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, deve ritenersi applicabile alla fattispecie de qua la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. (e non dell'art.2052 c.c.).
La responsabilità del proprietario o del gestore di un maneggio o dell'utilizzatore dei cavalli ivi adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione viene, infatti, ricondotta nell'art. 2050 c.c. ovvero in quella di cui all'art. 2052 c.c. a seconda che il soggetto danneggiato sia o meno un cavallerizzo principiante e che abbia una certa esperienza nella gestione dell'animale e delle sue imprevedibili reazioni (Cass. n.6737/2019; Cass. n.24211/2015; Cass. n.16637/2008).
Applicando il principio esposto nella presente fattispecie, con la doverosa precisazione che essa riguarda non l'attività di addestramento all'equitazione ma l'affidamento di cavalli alla conduzione da parte di utenti occasionali per una passeggiata con accompagnamento di un istruttore del maneggio, si osserva che, pacificamente, la sig.ra era una principiante. Pt_1
Tale circostanza, non contestata tra le parti, è comunque stata confermata all'udienza del 16 novembre 2022 in sede di interpello dal Presidente dall'associazione convenuta sig. Per_1 (“… cap. 2 La sigg.na c(C) mi riferì che era montata a cavallo da piccola qualche
[...] Pt_2 volta.…”) e dalla deposizione del teste sig. , compagno dell'attrice e presente Testimone_1 al momento dei fatti (“…cap. 2 Confermo per ambedue era la prima volta…”).
E' altresì non contestato che la caduta della è avvenuta nel corso della passeggiata. Pt_1
Indipendentemente dalla diversa dinamica e/o collocazione spazio-temporale dei fatti è risultato provato che la caduta si è verificata per il comportamento imprevisto dell'animale nel mentre della passeggiata.
La versione fornita dalla difesa attorea appare sicuramente più plausibile: la caduta, cioè, sarebbe avvenuta per il cambio repentino del passo del cavallo non correttamente gestito dalla Pt_1
proprio perché non atteso e per sua pacifica inesperienza.
Tale versione del fatto appare attendibile in quanto il teste era nelle immediate vicinanze della
(vedi cap. 3 parte attrice per come confermato dal Teste)1, a differenza della teste indicata Pt_3
dalla convenuta che era molto distante per come dalla medesima ammesso.
Inoltre, seppur non accoglibile l'eccezione di incapacità della teste formulata tempestivamente dalla difesa attorea, la circostanza che la sig.ra fosse socia dell'Associazione convenuta e Parte_4 che lavorasse anche per il suo tramite (“Io sono istruttrice e sono anche socia. Presto servizio presso il centro Equestre il mio utile non viene dal Centro ma dalle persone a cui faccio lezione.”) depone per una sua intrinseca inattendibilità.
Inattendibilità confermata dal contenuto della deposizione resa dalla sig.ra la quale, per sua Pt_4
stessa ammissione, ha dichiarato di essere a circa un Km e mezzo dal punto in cui la è Pt_1 caduta (“adr Io ero da sola sul poggio di fronte a dove si sono svolti i fatti, ero sul mio cavallo in passeggiata, molto distante. A circa un km e mezzo.”).
Adesso, seppur la teste abbia dichiarato di aver avuto una buona visuale (“Avevo la visuale chiara in quanto il poggio è in posizione più alta rispetto al luogo dove si sono svolti i fatti.”) e che “ Adr
Il cavallo della andava al passo.”, le circostanze appaiono contraddette dalle seguenti Pt_1 affermazioni: “Ho visto solo il cavallo andare giù. Non ho visto le modalità. Cap. 7 Da quella distanza non ho visto da che parte sia caduta la ”. Pt_1
In altri termini l'unica certezza della teste è che il cavallo andasse al passo e che durante il corso della passeggiata i cavalli procedevano in fila indiana con alla testa il sig. dietro Persona_1 la sig.ra e in coda il suo accompagnatore (la teste difatti ha confermato il cap. 5 di Parte_1
parte convenuta2).
Pertanto, pur permanendo il dubbio che alla detta distanza la teste abbia potuto distinguere Pt_4 con chiarezza l'ordine dei cavalieri, l'intervallo spaziale tra l'uno e l'altro nonché la tipologia di passo del cavallo condotto dalla si ritiene che tali elementi siano comunque inconferenti Pt_1 ai fini dell'accertamento delle responsabilità dell'incidente stante l'ammissione di non aver visto la dinamica dello stesso (cioè perché il cavallo sarebbe andato giù e da che parte cadeva la . Pt_1
La circostanza che la sig.ra sia 'caduta' da cavallo (e che non sia solo scivolata dal cavallo Pt_1
come latamente affermato dalla difesa convenuta) ha trovato conferma anche in sede di accertamento peritale da cui risulta che “Le lesioni sono compatibili con le modalità del trauma riferite (ndr. dall'attrice)” (vedi pag. 10 ctu ). Per_2
Adesso, se la caduta fosse avvenuta con le modalità descritte da parte convenuta, quindi ad animale fermo ed inginocchiato con la che scivolava verso destra, sicuramente l'efficienza lesiva Pt_1 dell'infortunio sarebbe stata minore e le lesioni riportate non sarebbero state così importanti né compatibili con la diversa versione fornita da questa.
L'attrice era un soggetto totalmente inesperto nella pratica dell'equitazione e, verosimilmente, proprio a causa di un movimento inaspettato del cavallo si è sbilanciata ed è caduta.
Ai fini di causa è poco rilevante la tipologia della condotta del cavallo (cambio di passo che potrebbe essere stato facilmente frainteso anche dal testimone o improvviso arresto e inginocchiamento) in quanto è stata proprio questa a determinare la caduta a causa della totale inesperienza della ciò determina l'applicabilità della responsabilità nei confronti della Pt_1 convenuta per l'esercizio di attività pericolose.
Conseguentemente, l'associazione convenuta risponde del danno a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non avendo provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La presunzione di responsabilità che è connessa allo svolgimento di queste attività, difatti, può essere vinta solo con la dimostrazione dell'associazione di avere adottato tutte le precauzioni idonee ad evitare il danno, o con la dimostrazione dell'intervento di un caso fortuito, cioè evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
Dunque, l'art. 2050 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra attività svolta e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza dell'attività, senza dover provare anche l'assenza della condizione esimente, in quanto la prova dell'adozione di misure idonee, ovvero la prova positiva, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo dell'agente e, quindi, per lui inevitabili, grava sull'agente stesso, che compie l'attività pericolosa3.
Nella fattispecie in esame seppur è pacifico che la non indossasse il casco nel corso della Pt_1 passeggiata non è stato provato che lo stesso sia stato alla medesima offerto dall'istruttore e che ne sia stato rifiutato l'utilizzo.
Nessuno dei testi di parte convenuta ha potuto confermare tale circostanza del tutto esclusa, di contro, dal teste attoreo (cfr. “Adr In nessun momento ci sono stati offerti casco e pettorina”).
Peraltro, è lo stesso Presidente dall'associazione convenuta sig. ad affermare, in Persona_1 sede di interpello, che “Il casco e la pettorina sono obbligatori solo sotto i 18 anni.” e la Pt_1
aveva 21 anni al momento dei fatti.
In ogni caso, l'adozione del casco e della pettorina, per quanto dotazione d'uso, non è idonea a prevenire qualunque tipologia di lesione, ma solo alcune, particolarmente gravi e pericolose, al capo e alla spina dorsale.
Pertanto, anche qualora il casco e la pettorina fossero stati indossato dall'attrice, tutt'al più si sarebbero evitate le escoriazioni al volto ma non certo le lesioni riportate cioè la sublussazione dell'articolazione.
Altrettanto non risulta provato che - diversamente da quanto dichiarato dall'istruttore - la Pt_1
avesse ricevuto adeguata spiegazione delle nozioni necessarie a gestire il comportamento anomalo dell'animale che ha cambiato repentinamente il passo;
e ciò anche se volessimo dar adito alla diversa modalità del sinistro per come affermata dalla difesa convenuta e, quindi, l'arresto improvviso del cavallo ed il suo successivo piegamento sulle zampe anteriori.
Quest'ultimo risulta, peraltro, un comportamento dell'animale piuttosto comune e frequente, che il cavaliere deve essere adeguatamente istruito ad affrontare, perché, benché non si tratti di reazione particolarmente violenta, espone - per il movimento inaspettato e per la forza del collo dell'animale
- ad alto rischio di trascinamento e caduta, specie per corporature medie come quella di una ragazza
(vedi foto 19 attorea); un evento, quindi, che l'istruttore è tenuto a prevenire ed evitare. Sul punto la giurisprudenza si è peraltro già espressa nel senso che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia in quanto l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito costituendo, anzi, una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (Cass. 7093/2015).
Non è stata fornita prova alcuna che l'istruttore avesse rappresentato alla cosa fare in Pt_1
ipotesi sia di cambio di passo del cavallo sia di suo repentino piegamento in terra con le zampe anteriori.
Tantomeno, l' convenuta ha fornito la prova liberatoria di un caso fortuito, CP_2
comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato che non sono nemmeno mai stati prospettati.
Il caso fortuito non è ravvisabile in astratto nemmeno in relazione al fatto della persona danneggiata, che non risulta aver tenuto alcun comportamento anomalo;
l'eventuale errore nella condotta di guida dell'animale e/o reazione sbagliata al comportamento dell'animale sono irrilevanti, in relazione alla condizione del principiante, che esclude la configurabilità di colpa della danneggiata, salvo ipotesi di condotte del tutto estranee alla normale conduzione dell'animale, che nella specie non risulta vi siano state.
Ciò è di per sé decisivo e sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo alla convenuta . CP_2
I danni
Occorre a questo punto accertare i danni subiti dalla a causa dell'infortunio di cui si Pt_1
discute e procedere alla loro liquidazione.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che la a causa del Pt_1
sinistro de quo, ha riportato una sublussazione della articolazione dx oltre contusioni ed escoriazioni varie (vedi anche documentazione fotografica in atti) per le quali il dott. ha riconosciuto Per_2
“…5 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (rectius 75%), seguiti da 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da 25 giorni di inabilità temporanea al 50% (rectius 25%).” con postumi permanenti “…nella misura del 3% (tre per cento) di riduzione della integrità psicofisica.”.
Le parti, inoltre, non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione (Cass. Civ. 19989/2021). La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024 (non trattandosi di danno da circolazione stradale o di sinistro derivante da responsabilità sanitaria), che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno
2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo è stato allegato e che, sulla scorta della ctu, può ritenersi in via presuntiva sussistente (cfr. “Le menomazioni riportate rendono invece difficoltoso lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultano da essa riferite e concretamente praticate”).
Nulla deve invece riconoscersi a titolo di personalizzazione del danno in quanto voce né allegata né provata.
Secondo i criteri utilizzati correntemente da questo ufficio, quindi, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi (anni 22)4 ed adottando per la valutazione del danno le tabelle di liquidazione del Tribunale Milano, il danno può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 4.209,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.261,00
Senza personalizzazione
Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Totale generale: € 7.561,00
Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU
e quantificate in € 992,00.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese stragiudiziali
La sig.ra ha infine richiesto il pagamento delle spese legali stragiudiziali per € 1.000,00 Pt_1
giusto progetto di notula in atti (doc. n. 15 attoreo).
In merito alla domanda di riconoscimento delle spese legali della fase stragiudiziale occorre rilevare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese della fase stragiudiziale differiscono da quelle prettamente processuali, assumendo esse natura di danno emergente, soggette pertanto, per essere riconosciute, alla domanda, allegazione e prova: della loro effettiva utilità (ossia dell'aver evitato il giudizio, ovvero, assicurato “…una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” - quale ad esempio l'espletamento di una perizia tecnica); della loro necessarietà e ragionevolezza (non sono dovute ex art. 1227 c.c. le spese evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza, nonché quelle, seppur necessarie, sostenute in misura esagerata); nonché dell'avvenuto esborso (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729;5 Cass. civ, sez. 3 ord. n. 16894/2018, n.
6701/2018, e n. 2644/2018; Cass. civ. SS.UU. n. 16990/2017).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale non risulta descritta né documentata neanche nel prodotto progetto di notula che, peraltro, non è idoneo a provare l'avvenuto esborso della somma richiesta per come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, la domanda volta al riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale non può essere accolta.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra
[...] dell'importo di € 7.561,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 992,00 a Parte_1
titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che liquida in € 5.077,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive documentate anche di Ctp;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso, Firenze lì 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 3) “D.V.C. nelle suddette circostanze di tempo e luogo alle ore 18:45 circa era in “passeggiata” con alla guida Parte_1 della colonna di tre cavalli tra loro distanti il titolare del suddetto maneggio Sig. quando l'animale dalla stessa Persona_1 montato per il transito di uno dei cani del maneggio anch'essi in passeggiata all'improvviso iniziava a correre in discesa causando la caduta in avanti sulla destra con capriola dell'attrice che veniva così disarcionata e rovinava al suolo?” 2 5) Vero è che durante il corso della passeggiata del 4.6.2021 i cavalli procedevano in fila indiana, ad una distanza di un cavallo tra un e l'altro, con alla testa il sig. , dietro la sig.ra e in coda il suo CP_3 Persona_1 Parte_1 accompagnatore.” 3 Cfr. “…essa pertanto sussiste sulla base del solo nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all'esercente l'attività stessa (…). Pertanto … non basta, per evitare la condanna, la prova negativa di non aver commesso alcuna delle violazioni di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. sentenza n. 7093/2015 cit.). 4 Il danno biologico permanente, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico- legale, va quantificato in base all'età del soggetto al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (in tal senso Cass. civ. sez. III, 7 febbraio
2017, n. 3121; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303). 5 “…le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729 in motivazione)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12063/2021 promossa da:
Parte_1
con avv.ti Andrea e Carla Catastini giusto mandato in atti attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con avv. Francesco Cintelli giusto mandato in atti convenuta e
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate in pct e da intendersi integralmente richiamate
In fatto ed in diritto
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha citato in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 04/06/2021, durante una passeggiata-lezione a cavallo che si svolgeva nelle zone circostanti il suddetto centro ippico. La sig.ra ha assunto che, mentre era in “passeggiata” con alla guida della colonna di tre Pt_1 cavalli tra loro distanti il titolare del suddetto maneggio Sig. , l'animale dalla Persona_1 stessa montato a causa del transito di uno dei cani del maneggio anch'essi in passeggiata all'improvviso iniziava a correre velocemente in discesa causando la sua caduta in avanti sulla destra.
L'attrice ha altresì precisato di aver montato il cavallo quale principiante e che al momento della caduta non vi era la guida e/o l'istruttore vicino all'animale né quest'ultima era stata dotata di adeguate misure di protezione (casco e pettorina rigida protettiva).
La sig.ra ha chiesto, in conclusione, dichiararsi la responsabilità dell'associazione Pt_1 dilettantistica ai sensi dell'art. 2050 c.c. e/o dell'art.2052 c.c., con correlativo risarcimento dei danni biologici reliquati in via permanente, nonché del danno patrimoniale subito.
Si è costituita in giudizio la l' la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inesistenza dell'atto di citazione in quanto sia in calce all'atto di citazione sia in tutte le pagine della stessa, risulta assente la sottoscrizione del difensore in quanto sostituita da una semplice sigla che appare del tutto indecifrabile;
nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dalla difesa attorea, ha escluso ogni propria responsabilità, ha contestato la quantificazione dei danni lamentati ed ha istato per il rigetto della domanda.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione dell'interrogatorio del legale rappresentante dell' convenuta, della prova testimoniale richiesta dalle parti e di CP_2
ctu medico legale.
Viene decisa a seguito di deposito di note a trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
Eccezione preliminare
L'eccezione non può essere condivisa.
E' noto allo scrivente Giudice l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…l'originale dell'atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione del procuratore della parte è inesistente, perché privo dell'elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica, non realizzandosi quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità, non potendo assumersi prove esterne sull'identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell'inesistenza dell'atto processuale” (Cass. 1275/2011; Cass. 5790/2011; Cass. 2255/2004;
Cass. 4116/2001; Cass. 2691/1994; Cass. 2472/1981; Cass.3718/1979; Cass. 5077/1978; Cass. 1472/1981; Cass. 4316/1976). …Il difetto di sottoscrizione - cui va equipara la sua accertata falsità
- è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell'atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi "risultanti o individuati nell'atto stesso e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza, come quando consti l'indicazione - nella relazione dell'ufficiale giudiziario - che la notifica dell'atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore o quando risulti la firma del difensore con cui venga certificata l'autenticità della sottoscrizione per il rilascio del mandato ad opera della parte, …(Cass. 9490/2007; Cass. 8042/2006; Cass. 6225/2005; Cass. 22025/2004;
Cass. 13395/2001)” (Cass., Sez. II, Ord. 24 dicembre 2021, n. 41484).
Nella fattispecie in esame non viene lamentata l'assenza di sottoscrizione dell'atto originale di citazione quanto la presenza di una semplice sigla al posto della firma per esteso del procuratore legale della sig.ra avv. Andrea Catastini. Pt_1
Tale circostanza, seppur non contestata, non è idonea ad accogliere l'eccezione.
Si rammenta, difatti, che sempre per la giurisprudenza di legittimità il requisito della sottoscrizione degli atti processuali – quindi anche dell'atto introduttivo del giudizio – è soddisfatto con l'apposizione della sigla, in luogo della firma per esteso (vedi Cass. civ. 6464/2007) in quanto, anche la sigla, ha una sua individualità grafica che consente l'attribuzione dell'atto al soggetto indicato come sottoscrittore (in questo senso già Cass. 26 novembre 1991 n. 12656 e 28 agosto
1993, n. 9148).
Non si può allora ritenere che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti sia requisito di validità dell'atto, quando l'autore di questo sia stato identificato, con nome e cognome, nel contesto dell'atto medesimo o, comunque sia desumibile, aliunde.
Nella fattispecie in esame l'avv. Andrea Catastini, appositore della c.d. sigla sull'atto di citazione, è ben individuato sia nell'intestazione dell'atto di citazione con tanto di codice fiscale sia nella relata di notifica effettuata via posta ai sensi della L. 53/1994.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1 della citata legge: “L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.”.
Nella fattispecie in esame non è stata eccepita alcuna invalidità della procura alle liti rilasciata dalla all'avv. Andrea Catastini che ha provveduto semplicemente a siglare la stessa per Pt_1
autentica né la mancanza di autorizzazione al medesimo legale da parte del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto per effettuare la notifica ai sensi della L. 53/1994: ciò consente di ritenere questi due atti riconducibili all'avv. Catastini.
A parere dello scrivente Giudice tanto è sufficiente per ritenere superata ogni incertezza sulla provenienza dell'atto originale di citazione da parte dell'avv. Andrea Catastini.
Ad abundantiam si evidenzia altresì che la velina dell'atto di citazione, con cui la causa è stata iscritta al ruolo, è stata firmata digitalmente dallo stesso avv. Andrea Catastini: dal confronto con la citazione originale notificata in cartaceo alla convenuta, i due atti sono identici.
Di ciò deve essere stato conscio lo stesso procuratore dalla Convenuta.
E' documentato, difatti, che la stessa difesa di parte convenuta, fosse ben consapevole dell'identità dell'avv. Andrea Catastini quale difensore della sig.ra tanto da inviare a quest'ultimo e Pt_1 mail, datata 26/01/2022, con cui si chiedeva al difensore dell'attrice di indicare il numero di ruolo della causa nonché contestuale risposta di questi sempre in pari data con cui veniva fornita l'indicazione del Giudice assegnatario della causa e del numero di ruolo generale (v. doc. n. 18).
Superata la predetta eccezione in rito, si provvede ad esaminare la domanda nel merito.
In diritto
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, deve ritenersi applicabile alla fattispecie de qua la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. (e non dell'art.2052 c.c.).
La responsabilità del proprietario o del gestore di un maneggio o dell'utilizzatore dei cavalli ivi adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione viene, infatti, ricondotta nell'art. 2050 c.c. ovvero in quella di cui all'art. 2052 c.c. a seconda che il soggetto danneggiato sia o meno un cavallerizzo principiante e che abbia una certa esperienza nella gestione dell'animale e delle sue imprevedibili reazioni (Cass. n.6737/2019; Cass. n.24211/2015; Cass. n.16637/2008).
Applicando il principio esposto nella presente fattispecie, con la doverosa precisazione che essa riguarda non l'attività di addestramento all'equitazione ma l'affidamento di cavalli alla conduzione da parte di utenti occasionali per una passeggiata con accompagnamento di un istruttore del maneggio, si osserva che, pacificamente, la sig.ra era una principiante. Pt_1
Tale circostanza, non contestata tra le parti, è comunque stata confermata all'udienza del 16 novembre 2022 in sede di interpello dal Presidente dall'associazione convenuta sig. Per_1 (“… cap. 2 La sigg.na c(C) mi riferì che era montata a cavallo da piccola qualche
[...] Pt_2 volta.…”) e dalla deposizione del teste sig. , compagno dell'attrice e presente Testimone_1 al momento dei fatti (“…cap. 2 Confermo per ambedue era la prima volta…”).
E' altresì non contestato che la caduta della è avvenuta nel corso della passeggiata. Pt_1
Indipendentemente dalla diversa dinamica e/o collocazione spazio-temporale dei fatti è risultato provato che la caduta si è verificata per il comportamento imprevisto dell'animale nel mentre della passeggiata.
La versione fornita dalla difesa attorea appare sicuramente più plausibile: la caduta, cioè, sarebbe avvenuta per il cambio repentino del passo del cavallo non correttamente gestito dalla Pt_1
proprio perché non atteso e per sua pacifica inesperienza.
Tale versione del fatto appare attendibile in quanto il teste era nelle immediate vicinanze della
(vedi cap. 3 parte attrice per come confermato dal Teste)1, a differenza della teste indicata Pt_3
dalla convenuta che era molto distante per come dalla medesima ammesso.
Inoltre, seppur non accoglibile l'eccezione di incapacità della teste formulata tempestivamente dalla difesa attorea, la circostanza che la sig.ra fosse socia dell'Associazione convenuta e Parte_4 che lavorasse anche per il suo tramite (“Io sono istruttrice e sono anche socia. Presto servizio presso il centro Equestre il mio utile non viene dal Centro ma dalle persone a cui faccio lezione.”) depone per una sua intrinseca inattendibilità.
Inattendibilità confermata dal contenuto della deposizione resa dalla sig.ra la quale, per sua Pt_4
stessa ammissione, ha dichiarato di essere a circa un Km e mezzo dal punto in cui la è Pt_1 caduta (“adr Io ero da sola sul poggio di fronte a dove si sono svolti i fatti, ero sul mio cavallo in passeggiata, molto distante. A circa un km e mezzo.”).
Adesso, seppur la teste abbia dichiarato di aver avuto una buona visuale (“Avevo la visuale chiara in quanto il poggio è in posizione più alta rispetto al luogo dove si sono svolti i fatti.”) e che “ Adr
Il cavallo della andava al passo.”, le circostanze appaiono contraddette dalle seguenti Pt_1 affermazioni: “Ho visto solo il cavallo andare giù. Non ho visto le modalità. Cap. 7 Da quella distanza non ho visto da che parte sia caduta la ”. Pt_1
In altri termini l'unica certezza della teste è che il cavallo andasse al passo e che durante il corso della passeggiata i cavalli procedevano in fila indiana con alla testa il sig. dietro Persona_1 la sig.ra e in coda il suo accompagnatore (la teste difatti ha confermato il cap. 5 di Parte_1
parte convenuta2).
Pertanto, pur permanendo il dubbio che alla detta distanza la teste abbia potuto distinguere Pt_4 con chiarezza l'ordine dei cavalieri, l'intervallo spaziale tra l'uno e l'altro nonché la tipologia di passo del cavallo condotto dalla si ritiene che tali elementi siano comunque inconferenti Pt_1 ai fini dell'accertamento delle responsabilità dell'incidente stante l'ammissione di non aver visto la dinamica dello stesso (cioè perché il cavallo sarebbe andato giù e da che parte cadeva la . Pt_1
La circostanza che la sig.ra sia 'caduta' da cavallo (e che non sia solo scivolata dal cavallo Pt_1
come latamente affermato dalla difesa convenuta) ha trovato conferma anche in sede di accertamento peritale da cui risulta che “Le lesioni sono compatibili con le modalità del trauma riferite (ndr. dall'attrice)” (vedi pag. 10 ctu ). Per_2
Adesso, se la caduta fosse avvenuta con le modalità descritte da parte convenuta, quindi ad animale fermo ed inginocchiato con la che scivolava verso destra, sicuramente l'efficienza lesiva Pt_1 dell'infortunio sarebbe stata minore e le lesioni riportate non sarebbero state così importanti né compatibili con la diversa versione fornita da questa.
L'attrice era un soggetto totalmente inesperto nella pratica dell'equitazione e, verosimilmente, proprio a causa di un movimento inaspettato del cavallo si è sbilanciata ed è caduta.
Ai fini di causa è poco rilevante la tipologia della condotta del cavallo (cambio di passo che potrebbe essere stato facilmente frainteso anche dal testimone o improvviso arresto e inginocchiamento) in quanto è stata proprio questa a determinare la caduta a causa della totale inesperienza della ciò determina l'applicabilità della responsabilità nei confronti della Pt_1 convenuta per l'esercizio di attività pericolose.
Conseguentemente, l'associazione convenuta risponde del danno a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non avendo provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La presunzione di responsabilità che è connessa allo svolgimento di queste attività, difatti, può essere vinta solo con la dimostrazione dell'associazione di avere adottato tutte le precauzioni idonee ad evitare il danno, o con la dimostrazione dell'intervento di un caso fortuito, cioè evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
Dunque, l'art. 2050 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra attività svolta e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza dell'attività, senza dover provare anche l'assenza della condizione esimente, in quanto la prova dell'adozione di misure idonee, ovvero la prova positiva, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo dell'agente e, quindi, per lui inevitabili, grava sull'agente stesso, che compie l'attività pericolosa3.
Nella fattispecie in esame seppur è pacifico che la non indossasse il casco nel corso della Pt_1 passeggiata non è stato provato che lo stesso sia stato alla medesima offerto dall'istruttore e che ne sia stato rifiutato l'utilizzo.
Nessuno dei testi di parte convenuta ha potuto confermare tale circostanza del tutto esclusa, di contro, dal teste attoreo (cfr. “Adr In nessun momento ci sono stati offerti casco e pettorina”).
Peraltro, è lo stesso Presidente dall'associazione convenuta sig. ad affermare, in Persona_1 sede di interpello, che “Il casco e la pettorina sono obbligatori solo sotto i 18 anni.” e la Pt_1
aveva 21 anni al momento dei fatti.
In ogni caso, l'adozione del casco e della pettorina, per quanto dotazione d'uso, non è idonea a prevenire qualunque tipologia di lesione, ma solo alcune, particolarmente gravi e pericolose, al capo e alla spina dorsale.
Pertanto, anche qualora il casco e la pettorina fossero stati indossato dall'attrice, tutt'al più si sarebbero evitate le escoriazioni al volto ma non certo le lesioni riportate cioè la sublussazione dell'articolazione.
Altrettanto non risulta provato che - diversamente da quanto dichiarato dall'istruttore - la Pt_1
avesse ricevuto adeguata spiegazione delle nozioni necessarie a gestire il comportamento anomalo dell'animale che ha cambiato repentinamente il passo;
e ciò anche se volessimo dar adito alla diversa modalità del sinistro per come affermata dalla difesa convenuta e, quindi, l'arresto improvviso del cavallo ed il suo successivo piegamento sulle zampe anteriori.
Quest'ultimo risulta, peraltro, un comportamento dell'animale piuttosto comune e frequente, che il cavaliere deve essere adeguatamente istruito ad affrontare, perché, benché non si tratti di reazione particolarmente violenta, espone - per il movimento inaspettato e per la forza del collo dell'animale
- ad alto rischio di trascinamento e caduta, specie per corporature medie come quella di una ragazza
(vedi foto 19 attorea); un evento, quindi, che l'istruttore è tenuto a prevenire ed evitare. Sul punto la giurisprudenza si è peraltro già espressa nel senso che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia in quanto l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito costituendo, anzi, una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (Cass. 7093/2015).
Non è stata fornita prova alcuna che l'istruttore avesse rappresentato alla cosa fare in Pt_1
ipotesi sia di cambio di passo del cavallo sia di suo repentino piegamento in terra con le zampe anteriori.
Tantomeno, l' convenuta ha fornito la prova liberatoria di un caso fortuito, CP_2
comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato che non sono nemmeno mai stati prospettati.
Il caso fortuito non è ravvisabile in astratto nemmeno in relazione al fatto della persona danneggiata, che non risulta aver tenuto alcun comportamento anomalo;
l'eventuale errore nella condotta di guida dell'animale e/o reazione sbagliata al comportamento dell'animale sono irrilevanti, in relazione alla condizione del principiante, che esclude la configurabilità di colpa della danneggiata, salvo ipotesi di condotte del tutto estranee alla normale conduzione dell'animale, che nella specie non risulta vi siano state.
Ciò è di per sé decisivo e sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo alla convenuta . CP_2
I danni
Occorre a questo punto accertare i danni subiti dalla a causa dell'infortunio di cui si Pt_1
discute e procedere alla loro liquidazione.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che la a causa del Pt_1
sinistro de quo, ha riportato una sublussazione della articolazione dx oltre contusioni ed escoriazioni varie (vedi anche documentazione fotografica in atti) per le quali il dott. ha riconosciuto Per_2
“…5 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (rectius 75%), seguiti da 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da 25 giorni di inabilità temporanea al 50% (rectius 25%).” con postumi permanenti “…nella misura del 3% (tre per cento) di riduzione della integrità psicofisica.”.
Le parti, inoltre, non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione (Cass. Civ. 19989/2021). La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024 (non trattandosi di danno da circolazione stradale o di sinistro derivante da responsabilità sanitaria), che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno
2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo è stato allegato e che, sulla scorta della ctu, può ritenersi in via presuntiva sussistente (cfr. “Le menomazioni riportate rendono invece difficoltoso lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultano da essa riferite e concretamente praticate”).
Nulla deve invece riconoscersi a titolo di personalizzazione del danno in quanto voce né allegata né provata.
Secondo i criteri utilizzati correntemente da questo ufficio, quindi, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi (anni 22)4 ed adottando per la valutazione del danno le tabelle di liquidazione del Tribunale Milano, il danno può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Danno biologico risarcibile € 4.209,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.261,00
Senza personalizzazione
Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Totale generale: € 7.561,00
Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU
e quantificate in € 992,00.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese stragiudiziali
La sig.ra ha infine richiesto il pagamento delle spese legali stragiudiziali per € 1.000,00 Pt_1
giusto progetto di notula in atti (doc. n. 15 attoreo).
In merito alla domanda di riconoscimento delle spese legali della fase stragiudiziale occorre rilevare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese della fase stragiudiziale differiscono da quelle prettamente processuali, assumendo esse natura di danno emergente, soggette pertanto, per essere riconosciute, alla domanda, allegazione e prova: della loro effettiva utilità (ossia dell'aver evitato il giudizio, ovvero, assicurato “…una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” - quale ad esempio l'espletamento di una perizia tecnica); della loro necessarietà e ragionevolezza (non sono dovute ex art. 1227 c.c. le spese evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza, nonché quelle, seppur necessarie, sostenute in misura esagerata); nonché dell'avvenuto esborso (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729;5 Cass. civ, sez. 3 ord. n. 16894/2018, n.
6701/2018, e n. 2644/2018; Cass. civ. SS.UU. n. 16990/2017).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale non risulta descritta né documentata neanche nel prodotto progetto di notula che, peraltro, non è idoneo a provare l'avvenuto esborso della somma richiesta per come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, la domanda volta al riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale non può essere accolta.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra
[...] dell'importo di € 7.561,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 992,00 a Parte_1
titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che liquida in € 5.077,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive documentate anche di Ctp;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso, Firenze lì 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 3) “D.V.C. nelle suddette circostanze di tempo e luogo alle ore 18:45 circa era in “passeggiata” con alla guida Parte_1 della colonna di tre cavalli tra loro distanti il titolare del suddetto maneggio Sig. quando l'animale dalla stessa Persona_1 montato per il transito di uno dei cani del maneggio anch'essi in passeggiata all'improvviso iniziava a correre in discesa causando la caduta in avanti sulla destra con capriola dell'attrice che veniva così disarcionata e rovinava al suolo?” 2 5) Vero è che durante il corso della passeggiata del 4.6.2021 i cavalli procedevano in fila indiana, ad una distanza di un cavallo tra un e l'altro, con alla testa il sig. , dietro la sig.ra e in coda il suo CP_3 Persona_1 Parte_1 accompagnatore.” 3 Cfr. “…essa pertanto sussiste sulla base del solo nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all'esercente l'attività stessa (…). Pertanto … non basta, per evitare la condanna, la prova negativa di non aver commesso alcuna delle violazioni di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. sentenza n. 7093/2015 cit.). 4 Il danno biologico permanente, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico- legale, va quantificato in base all'età del soggetto al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (in tal senso Cass. civ. sez. III, 7 febbraio
2017, n. 3121; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303). 5 “…le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729 in motivazione)