Art. 207-bis. (( (Collaborazione e scambio informativo tra le autorita' di vigilanza) )) (( 1. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficolta' finanziarie.
2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantita' di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorita' di vigilanza, nonche' le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorita' di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non e' stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorita' di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che puo' agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora la societa' al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo o ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla societa' italiana.
6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorita' di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorita' di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche':
a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo aggregato in conformita' di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;
c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. ))
2. Le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantita' di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorita' di vigilanza, nonche' le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorita' di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure e' stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non e' stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorita' di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che puo' agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora la societa' al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorita' di vigilanza sul gruppo o ad altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una societa' italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorita' richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla societa' italiana.
6. Le autorita' responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorita' di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorita' di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorche':
a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo aggregato in conformita' di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;
c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. ))