Articolo 18 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 agosto 1965
Art. 18.
Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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