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1 luglio 1994
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1 gennaio 2012
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19 agosto 2014
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Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell' articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 , ((...)) salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Commentari • 64
- 1. Solo il difensore munito di procura può notificare tramite PECAccesso limitatoMaurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2018 · 8.485006
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 08/06/2023, n. 9208Provvedimento: […] Quanto al secondo motivo di opposizione, va notato come il decreto ingiuntivo è stato notificato, presso la residenza anagrafica del debitore Parte_1 , a mezzo posta ex art. 1 legge 53/1994 mediante consegna del plico postale contenente la copia dell'atto a [...]Leggi di più...
- decreto ingiuntivo·
- art. 650 c.p.c.·
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- notifica precetto·
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