CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Giovanni CASELLA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 884/2024 rgl avverso la sentenza n. 4342 del 2023 emessa dal
Tribunale di Milano (Chirieleison) deciso il giorno 19 novembre 2024 e promosso da:
RT OR (c.f. [...]) rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Francesco Saverio Capoluongo (c.f.
[...]), Francesca Giannetto (c.f. [...]) e Patrizia
Giustino (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Milano, Via Mario
Pagano n. 54 presso lo studio dei difensori – Appellante
Contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avvocato Margherita Casagli (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Milano, Via M. e G. Savarè n. 1 che dichiara di voler ricevere le notifiche e gli avvisi di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.margherita.casagli@postacert.inps.gov.it – Appellato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 agosto 2024, nel merito:"
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, ogni contraria e diversa istanza, domanda e deduzione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del signor RT OR alla gestione commercianti INPS per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito impugnato e di tutti i provvedimenti antecedenti e conseguenti che trovano ragione nello stesso titolo e, di conseguenza, annullare gli stessi per le ragioni di cui in narrativa;
ordinare la cancellazione del signor RT OR dalla Gestione Commercianti INPS;
condannare l'INPS alla restituzione di quanto eventualmente pagato nelle more del presente giudizio, maggiorato di interessi. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente un obbligo contributivo in capo al ricorrente, rideterminare la pretesa nella misura in cui si riterrà adempiuto il relativo onere della prova da parte dell'Ente previdenziale. In via istruttoria: se del caso, ammettere ex art. 437, comma 2 c.p.c. prova testimoniale del sig. EL VA sulle circostanze avversarie ammesse in primo grado. Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 05 novembre 2024:” Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 4342/23 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro in data 12.02.24, ed ogni conseguente provvedimento. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie istanze istruttoria si chiede l'ammissione delle prove come formulate dall'Inps in memoria di costituzione Inps 3.01.23 da ritenersi integralmente riportate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4342 del 2024 – parzialmente accogliendo il ricorso proposto da RT OR in opposizione all' Avviso di addebito n.
36820220012231641000 emesso dall'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale portante la pretesa creditoria di complessivi € 26.222,87 per contributi Gestione
Commercianti in relazione al periodo temporale compreso tra aprile 2015 e dicembre
2020 - ha rideterminato la pretesa creditoria dell'Istituto resistente applicando all'uopo applicando la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 59, comma 15, della legge
449/1997.
Spese del grado interamente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
In motivazione il primo giudice – respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione della causale del credito all'uopo ritenendo l'avviso opposto emesso nel rispetto delle disposizioni normative - richiamando l'insegnamento della
Corte di Cassazione ha ritenuto provato, sulla base della documentazione versata in atti e del portato testimoniale raccolto, ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare il primo giudice –ritenuto provato e pacifico che il ricorrente sia stato socio e amministratore della società Hotel Cervo S.r.l., avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera poi ceduta dall' ottobre del 2019, mutando sia la denominazione in
Cervo Restaurant S.r.l. e sia l'oggetto della società in “attività di consulenza nell'amministrazione di hotel, marketing e comunicazione” - in relazione all'attività dell'Hotel Cervo S.r.l. ha ritenuto provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività giornaliera di direzione e di controllo dell'attività dell'albergo, gestendo il personale, occupandosi dei fornitori e controllando l'andamento dell'attività sia in termini di incassi, sia in termini di disponibilità residue della struttura.
In relazione all'attività del “Cervo Restaurant S.r.l.” - sulla base del fatto che la società risulta attiva, con attività prevalente dichiarata di “consulenza nell'amministrazione pagina 3 di 9 hotel, marketing e comunicazione” e che il ricorrente è socio unico della società che non ha dipendenti – il primo giudice ha ritenuto presuntivamente sussistenti elementi idonei a confermare anche per questo periodo la partecipazione personale del ricorrente all'attività di impresa.
Per quanto concerne la quantificazione della pretesa contributiva il primo giudice ha, invece, accolto la doglianza dell'opponente circa la mancata applicazione alla fattispecie in esame della norma di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 all'uopo rilevando che, essendo il ricorrente pensionato con età superiore ai 65 anni, deve essere applicata alla pretesa contributiva la riduzione del 50% prevista dalla norma richiamata.
Avverso detta decisione ha interposto appello RT OR articolando tre motivi così rispettivamente intestati:” Travisamento della prova testimoniale” ”Opportunità di esperire ulteriore attività istruttoria” e:” “Erroneità della statuizione relativa al periodo successivo alla cessione dell'azienda alberghiera”.
In particolare l'appellante - con il primo motivo - ha censurato la valutazione del portato testimoniale effettuato dal primo giudice sul punto deducendo che non risulta provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deducendo altresì – con il secondo motivo – l'insufficienza dell'attività istruttoria esperita dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere provata la partecipazione del ricorrente in relazione al periodo successivo alla cessione della società e, quindi, in relazione all'attività del “Cervo Restaurant S.r.l.” deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto della cessione dell'attività ad altra impresa
(Heart Hotel S.r.l. - doc. 6 prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) che pacificamente nulla a che vedere né con la società cedente – Hotel Cervo
Milano S.r.l. – né, tantomeno, con il sig. OR con la conseguenza che, da quel momento in poi, anche volendo, l'odierno appellante non avrebbe potuto partecipare al pagina 4 di 9 lavoro aziendale essendo lo stesso definitivamente cessato, come confermato dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 8 ove a pag. 5 si legge: “impresa Ianattiva”).
All'interposto appello ha resistito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, è parzialmente fondato e l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata.
Con comunicazione del 16 giugno 2020 l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ha comunicato l'intervenuta iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti all'appellante il quale – come da documentazione versata in atti - è stato sia socio che amministratore dell'Hotel Cervo S.r.l. , società avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera, poi denominata – successivamente alla cessione dell'attività alberghiera intervenuta nell'ottobre 2019 - “Hotel Cervo S.r.l. “ avente come oggetto sociale
“attività di consulenza nell'amministrazione di hotel, marketing e comunicazione”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dal primo giudice, “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. nn.10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie in esame - in cui si controverte della pretesa per contribuiti in favore della Gestione commercianti per il periodo temporale compreso tra il mese di aprile
2015 e il mese di dicembre 2020 - occorre distinguere due periodi, temporalmente delimitati dalla cessione dell'attività alberghiera avvenuta nel mese di ottobre 2019.
In relazione al primo periodo – coincidente con lo svolgimento dell'attività alberghiera dell'Hotel Cervo S.r.l. - la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto le prove testimoniali raccolte in primo grado, unitamente alla documentazione versata in atti, consentono di ritenere provato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, che l'appellante ha partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il teste ES NE, escusso all'udienza del 18 ottobre 2023 in primo grado – dopo avere precisato di avere lavorato per l'Hotel Cervo dal 2001 al 2019 ed avere precisato di avere attraversato tre gestioni dell'hotel quale capo ricevimento - in relazione al ruolo e all'attività svolta dall'appellante RT OR ha, infatti, riferito che:”
L'ultima gestione era di RT OR, era lui il numero 1 dell'hotel. Era lui che gestiva il personale e tutto il resto…Il sig. OR era sempre presente in albergo, tutti i giorni…mi dava le indicazioni su come gestire le cose;
si occupava dei fornitori;
guardava la chiusura di ogni giorno, chi aveva pagato cosa, ecc.; passava tutti i giorni verso mezzogiorno a ritirare le chiusure del giorno. Per qualsiasi problema dovevamo chiedere a lui. Questo per tutto il periodo della sua gestione che è stata dal 2011 al
2019”.
Il teste, a domanda della difesa di parte ricorrente ha, inoltre, precisato che:”…A lavorare presso l'hotel eravamo in 4 e i turni erano fissi. C'erano 4 hotel che erano tutti di OR, era a lui che dovevamo chiedere cosa fare. All'hotel Lombardia c'era un direttore che si chiama EL VA;
lui doveva coordinare gli alberghi e dare le indicazioni sul lavoro da svolgere. Il sig. OR comandava su VA”.
pagina 6 di 9 La dichiarazione testimoniale del teste ES NE deve essere maggiormente valorizzata rispetto alla dichiarazione testimoniale del teste PE LL - escusso alla medesima udienza del 18 ottobre 2023 – sia perché più puntuale e precisa (Era lui che gestiva il personale e tutto il resto…Il sig. OR era sempre presente in albergo, tutti i giorni…), e sia per il più ampio lasso temporale in relazione al quale ha riferito sull'attività dell'appellante (dal 2001 al 2019) rispetto al teste PE LL (dal 1° febbraio 2017 all'ottobre 2019).
Il teste PE LL, peraltro - riferendo che si interfacciava “più con il direttore
EL VA” - non ha affatto escluso che, durante l'attività lavorativa, si interfacciasse con l'appellante e ha, altresì riferito che l'appellante:” veniva a chiedere quante cameriere ci fossero l'indomani in turno e, in base alle stanze occupate, decideva di non chiamare eventualmente qualcuno” così confermando lo svolgimento di attività all'interno dell'Hotel Cervo S.r.l. da parte dell'appellante.
Ritenuto satisfattivo il portato testimoniale come sopra ricostruito e interpretato – il cui ampliamento sollecitato dall'appellante appare tardivo perché richiesto solo con il secondo motivo in appello – il Collegio ritiene provata la partecipazione dell'appellante, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro dell'Hotel Cervo S.r.l. di cui rivestiva la formale carica di Socio e Amministratore unico, dovendosi, quindi, per il correlato periodo temporale compreso fino al mese di ottobre 2019, confermare l'obbligo dello stesso all'iscrizione alla gestione commercianti.
La prova – neppure indiziaria – di una prestazione con carattere di abitualità e prevalenza svolta dall'appellante non emerge, invece, per il periodo successivo.
Invero nessun teste ha riferito sul periodo temporale successivo al mese di ottobre 2019
– come già evidenziato, infatti, il teste ES NE ha riferito sull'attività dell'appellante per il periodo dal 2001 al 2019 e il teste PE LL per il periodo dal 1° febbraio 2017 all'ottobre 2019 – e tale circostanza appare dirimente.
pagina 7 di 9 Il Collegio, inoltre, rileva che nel 2019 non solo veniva ceduta l'attività alberghiera ma, mutando la denominazione in Cervo Restaurtant S.r.l. mutava anche l'oggetto sociale, non più coerente con l'accertata attività svolta dall'appellante presso l'Hotel Cervo S.r.l.
Risulta, infatti, documentalmente che, con decorrenza ottobre 2019, la gestione dell'Hotel Cervo S.r.l. è stata ceduta ad altra impresa – Heart Hotel S.r.l. - che non risulta avere alcun collegamento con l'Hotel Cervo Milano S.r.l. , società divenuta inattiva, né con l'appellante (cfr. docc. 6 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nei limiti sopra delineati, dunque, l'appello deve essere accolto, limitatamente al periodo temporale successivo al 2019, e l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata.
Alla parziale riforma della decisione consegue la riforma delle statuizioni sulle spese che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che ha confermato la debenza della pretesa contributiva per circa due terzi del periodo temporale dedotto in atti, vanno compensate nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico di parte appellante in favore di parte appellata.
In applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato - tenendo conto del valore della controversia e della complessità delle questioni tratte e, quindi, dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate, in favore di parte appellata, nell'intero, quanto al primo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado in euro 2.100,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della Sentenza n. 4342 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano dichiara non dovute le pretese creditorie portate dall'Avviso di addebito opposto successive al mese di Ottobre 2019.
Conferma le restanti statuizioni nel merito.
pagina 8 di 9 Compensa le spese del doppio grado nella misura di un terzo ponendo i restanti due terzi a carico di parte appellante in favore di parte appellata liquidate, nell'intero, quanto al primo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado in euro 2.100,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Milano, 19 Novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Giovanni CASELLA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Giovanni CASELLA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 884/2024 rgl avverso la sentenza n. 4342 del 2023 emessa dal
Tribunale di Milano (Chirieleison) deciso il giorno 19 novembre 2024 e promosso da:
RT OR (c.f. [...]) rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Francesco Saverio Capoluongo (c.f.
[...]), Francesca Giannetto (c.f. [...]) e Patrizia
Giustino (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Milano, Via Mario
Pagano n. 54 presso lo studio dei difensori – Appellante
Contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avvocato Margherita Casagli (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Milano, Via M. e G. Savarè n. 1 che dichiara di voler ricevere le notifiche e gli avvisi di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.margherita.casagli@postacert.inps.gov.it – Appellato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 agosto 2024, nel merito:"
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, ogni contraria e diversa istanza, domanda e deduzione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del signor RT OR alla gestione commercianti INPS per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito impugnato e di tutti i provvedimenti antecedenti e conseguenti che trovano ragione nello stesso titolo e, di conseguenza, annullare gli stessi per le ragioni di cui in narrativa;
ordinare la cancellazione del signor RT OR dalla Gestione Commercianti INPS;
condannare l'INPS alla restituzione di quanto eventualmente pagato nelle more del presente giudizio, maggiorato di interessi. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente un obbligo contributivo in capo al ricorrente, rideterminare la pretesa nella misura in cui si riterrà adempiuto il relativo onere della prova da parte dell'Ente previdenziale. In via istruttoria: se del caso, ammettere ex art. 437, comma 2 c.p.c. prova testimoniale del sig. EL VA sulle circostanze avversarie ammesse in primo grado. Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 05 novembre 2024:” Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 4342/23 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro in data 12.02.24, ed ogni conseguente provvedimento. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie istanze istruttoria si chiede l'ammissione delle prove come formulate dall'Inps in memoria di costituzione Inps 3.01.23 da ritenersi integralmente riportate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4342 del 2024 – parzialmente accogliendo il ricorso proposto da RT OR in opposizione all' Avviso di addebito n.
36820220012231641000 emesso dall'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale portante la pretesa creditoria di complessivi € 26.222,87 per contributi Gestione
Commercianti in relazione al periodo temporale compreso tra aprile 2015 e dicembre
2020 - ha rideterminato la pretesa creditoria dell'Istituto resistente applicando all'uopo applicando la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 59, comma 15, della legge
449/1997.
Spese del grado interamente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
In motivazione il primo giudice – respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione della causale del credito all'uopo ritenendo l'avviso opposto emesso nel rispetto delle disposizioni normative - richiamando l'insegnamento della
Corte di Cassazione ha ritenuto provato, sulla base della documentazione versata in atti e del portato testimoniale raccolto, ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare il primo giudice –ritenuto provato e pacifico che il ricorrente sia stato socio e amministratore della società Hotel Cervo S.r.l., avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera poi ceduta dall' ottobre del 2019, mutando sia la denominazione in
Cervo Restaurant S.r.l. e sia l'oggetto della società in “attività di consulenza nell'amministrazione di hotel, marketing e comunicazione” - in relazione all'attività dell'Hotel Cervo S.r.l. ha ritenuto provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività giornaliera di direzione e di controllo dell'attività dell'albergo, gestendo il personale, occupandosi dei fornitori e controllando l'andamento dell'attività sia in termini di incassi, sia in termini di disponibilità residue della struttura.
In relazione all'attività del “Cervo Restaurant S.r.l.” - sulla base del fatto che la società risulta attiva, con attività prevalente dichiarata di “consulenza nell'amministrazione pagina 3 di 9 hotel, marketing e comunicazione” e che il ricorrente è socio unico della società che non ha dipendenti – il primo giudice ha ritenuto presuntivamente sussistenti elementi idonei a confermare anche per questo periodo la partecipazione personale del ricorrente all'attività di impresa.
Per quanto concerne la quantificazione della pretesa contributiva il primo giudice ha, invece, accolto la doglianza dell'opponente circa la mancata applicazione alla fattispecie in esame della norma di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 all'uopo rilevando che, essendo il ricorrente pensionato con età superiore ai 65 anni, deve essere applicata alla pretesa contributiva la riduzione del 50% prevista dalla norma richiamata.
Avverso detta decisione ha interposto appello RT OR articolando tre motivi così rispettivamente intestati:” Travisamento della prova testimoniale” ”Opportunità di esperire ulteriore attività istruttoria” e:” “Erroneità della statuizione relativa al periodo successivo alla cessione dell'azienda alberghiera”.
In particolare l'appellante - con il primo motivo - ha censurato la valutazione del portato testimoniale effettuato dal primo giudice sul punto deducendo che non risulta provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deducendo altresì – con il secondo motivo – l'insufficienza dell'attività istruttoria esperita dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere provata la partecipazione del ricorrente in relazione al periodo successivo alla cessione della società e, quindi, in relazione all'attività del “Cervo Restaurant S.r.l.” deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto della cessione dell'attività ad altra impresa
(Heart Hotel S.r.l. - doc. 6 prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) che pacificamente nulla a che vedere né con la società cedente – Hotel Cervo
Milano S.r.l. – né, tantomeno, con il sig. OR con la conseguenza che, da quel momento in poi, anche volendo, l'odierno appellante non avrebbe potuto partecipare al pagina 4 di 9 lavoro aziendale essendo lo stesso definitivamente cessato, come confermato dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 8 ove a pag. 5 si legge: “impresa Ianattiva”).
All'interposto appello ha resistito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, è parzialmente fondato e l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata.
Con comunicazione del 16 giugno 2020 l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ha comunicato l'intervenuta iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti all'appellante il quale – come da documentazione versata in atti - è stato sia socio che amministratore dell'Hotel Cervo S.r.l. , società avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera, poi denominata – successivamente alla cessione dell'attività alberghiera intervenuta nell'ottobre 2019 - “Hotel Cervo S.r.l. “ avente come oggetto sociale
“attività di consulenza nell'amministrazione di hotel, marketing e comunicazione”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche dal primo giudice, “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. nn.10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie in esame - in cui si controverte della pretesa per contribuiti in favore della Gestione commercianti per il periodo temporale compreso tra il mese di aprile
2015 e il mese di dicembre 2020 - occorre distinguere due periodi, temporalmente delimitati dalla cessione dell'attività alberghiera avvenuta nel mese di ottobre 2019.
In relazione al primo periodo – coincidente con lo svolgimento dell'attività alberghiera dell'Hotel Cervo S.r.l. - la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto le prove testimoniali raccolte in primo grado, unitamente alla documentazione versata in atti, consentono di ritenere provato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, che l'appellante ha partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il teste ES NE, escusso all'udienza del 18 ottobre 2023 in primo grado – dopo avere precisato di avere lavorato per l'Hotel Cervo dal 2001 al 2019 ed avere precisato di avere attraversato tre gestioni dell'hotel quale capo ricevimento - in relazione al ruolo e all'attività svolta dall'appellante RT OR ha, infatti, riferito che:”
L'ultima gestione era di RT OR, era lui il numero 1 dell'hotel. Era lui che gestiva il personale e tutto il resto…Il sig. OR era sempre presente in albergo, tutti i giorni…mi dava le indicazioni su come gestire le cose;
si occupava dei fornitori;
guardava la chiusura di ogni giorno, chi aveva pagato cosa, ecc.; passava tutti i giorni verso mezzogiorno a ritirare le chiusure del giorno. Per qualsiasi problema dovevamo chiedere a lui. Questo per tutto il periodo della sua gestione che è stata dal 2011 al
2019”.
Il teste, a domanda della difesa di parte ricorrente ha, inoltre, precisato che:”…A lavorare presso l'hotel eravamo in 4 e i turni erano fissi. C'erano 4 hotel che erano tutti di OR, era a lui che dovevamo chiedere cosa fare. All'hotel Lombardia c'era un direttore che si chiama EL VA;
lui doveva coordinare gli alberghi e dare le indicazioni sul lavoro da svolgere. Il sig. OR comandava su VA”.
pagina 6 di 9 La dichiarazione testimoniale del teste ES NE deve essere maggiormente valorizzata rispetto alla dichiarazione testimoniale del teste PE LL - escusso alla medesima udienza del 18 ottobre 2023 – sia perché più puntuale e precisa (Era lui che gestiva il personale e tutto il resto…Il sig. OR era sempre presente in albergo, tutti i giorni…), e sia per il più ampio lasso temporale in relazione al quale ha riferito sull'attività dell'appellante (dal 2001 al 2019) rispetto al teste PE LL (dal 1° febbraio 2017 all'ottobre 2019).
Il teste PE LL, peraltro - riferendo che si interfacciava “più con il direttore
EL VA” - non ha affatto escluso che, durante l'attività lavorativa, si interfacciasse con l'appellante e ha, altresì riferito che l'appellante:” veniva a chiedere quante cameriere ci fossero l'indomani in turno e, in base alle stanze occupate, decideva di non chiamare eventualmente qualcuno” così confermando lo svolgimento di attività all'interno dell'Hotel Cervo S.r.l. da parte dell'appellante.
Ritenuto satisfattivo il portato testimoniale come sopra ricostruito e interpretato – il cui ampliamento sollecitato dall'appellante appare tardivo perché richiesto solo con il secondo motivo in appello – il Collegio ritiene provata la partecipazione dell'appellante, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro dell'Hotel Cervo S.r.l. di cui rivestiva la formale carica di Socio e Amministratore unico, dovendosi, quindi, per il correlato periodo temporale compreso fino al mese di ottobre 2019, confermare l'obbligo dello stesso all'iscrizione alla gestione commercianti.
La prova – neppure indiziaria – di una prestazione con carattere di abitualità e prevalenza svolta dall'appellante non emerge, invece, per il periodo successivo.
Invero nessun teste ha riferito sul periodo temporale successivo al mese di ottobre 2019
– come già evidenziato, infatti, il teste ES NE ha riferito sull'attività dell'appellante per il periodo dal 2001 al 2019 e il teste PE LL per il periodo dal 1° febbraio 2017 all'ottobre 2019 – e tale circostanza appare dirimente.
pagina 7 di 9 Il Collegio, inoltre, rileva che nel 2019 non solo veniva ceduta l'attività alberghiera ma, mutando la denominazione in Cervo Restaurtant S.r.l. mutava anche l'oggetto sociale, non più coerente con l'accertata attività svolta dall'appellante presso l'Hotel Cervo S.r.l.
Risulta, infatti, documentalmente che, con decorrenza ottobre 2019, la gestione dell'Hotel Cervo S.r.l. è stata ceduta ad altra impresa – Heart Hotel S.r.l. - che non risulta avere alcun collegamento con l'Hotel Cervo Milano S.r.l. , società divenuta inattiva, né con l'appellante (cfr. docc. 6 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nei limiti sopra delineati, dunque, l'appello deve essere accolto, limitatamente al periodo temporale successivo al 2019, e l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata.
Alla parziale riforma della decisione consegue la riforma delle statuizioni sulle spese che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che ha confermato la debenza della pretesa contributiva per circa due terzi del periodo temporale dedotto in atti, vanno compensate nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico di parte appellante in favore di parte appellata.
In applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato - tenendo conto del valore della controversia e della complessità delle questioni tratte e, quindi, dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate, in favore di parte appellata, nell'intero, quanto al primo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado in euro 2.100,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della Sentenza n. 4342 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano dichiara non dovute le pretese creditorie portate dall'Avviso di addebito opposto successive al mese di Ottobre 2019.
Conferma le restanti statuizioni nel merito.
pagina 8 di 9 Compensa le spese del doppio grado nella misura di un terzo ponendo i restanti due terzi a carico di parte appellante in favore di parte appellata liquidate, nell'intero, quanto al primo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado in euro 2.100,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Milano, 19 Novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Giovanni CASELLA
pagina 9 di 9