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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5715/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5715/2020 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 e norme speciali)”
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Mongelli, procuratore domiciliatario _1
ATTORE contro quale procuratrice della società (P.I. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, procuratore domiciliatario P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 10/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 06/08/2020 esponeva: - che dal 1974 era Parte_1 titolare di un rapporto di conto corrente affidato acceso presso l'agenzia di Lecce dell'allora Cassa di
Risparmio di Puglia, garantito da una fideiussione personale rilasciata dal marito - che Persona_1 era titolare di un finanziamento CO.FIDI erogato dalla stessa banca, la quale assumeva essere parzialmente non onerato;
- che nel 1994 chiudeva il c/c e la avviava le procedure per il recupero Parte_2 del credito;
- che dal gennaio 2008 veniva segnalata come cattiva pagatrice presso la Centrale dei Rischi dalla quale cessionaria del credito proveniente da banca intesa, con Controparte_3 riferimento al rapporto di c/c acceso presso;
- che la sent. n. 639/2012 della Corte Parte_2
d'Appello di Lecce, resa definitiva dall'Ordinanza di n. 14688 del 13/06/2017 della Cassazione, accoglieva la domanda della e dichiarava l'unico legittimato in merito al rapporto Parte_1 Parte_3 di c/c della posizione aperta presso e condannava l'Istituto di Credito alla restituzione Parte_2 delle somme;
- che, contestualmente, ritenendosi successore a titolo Controparte_3 universale di , otteneva ingiunzione di pagamento contro deducendo il Parte_2 Parte_1 medesimo rapporto contrattuale;
- che il giudizio di opposizione iniziato da veniva definito Parte_1 con sentenza n. 3409/2019 del Trib. di Lecce, passata in giudicato, la quale accertava la titolarità del rapporto in capo a e revocava il D.I. opposto;
- che con ricorso ex art. 152 D. Lgs. Parte_3
196/2003 deduceva l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia perché svolta da un soggetto non legittimato attivamente e perché riferibile ad un credito contestato in radice;
- che con sent. n. 11189/2016, divenuta definitiva, il Trib. di Roma dichiarava l'illegittimità della segnalazione e ne disponeva la cancellazione;
- che sino a novembre 2018 continuava ad esserci la segnalazione di insolvenza presso la Centrale dei Rischi;
- che i locali in cui svolgeva la propria attività commerciale erano oggetto di un piano di vendita avviato nel corso del 2013 dalla Provincia di Lecce;
- che le veniva riconosciuto il diritto di prelazione nella cessione dell'immobile in quanto affittuaria dello stesso, ma che tutti gli istituti a cui chiedeva una apertura di credito o un finanziamento le davano risposte negative a causa della segnalazione presso la Centrale dei Rischi;
- che concludeva un accordo con alcuni imprenditori locali ai sensi del quale loro le davano copertura economica in cambio del successivo immediato trasferimento di proprietà dell'immobile, nel quale trasferivano la propria attività commerciale liberando, al contempo, un locale che avevano in locazione nel quale doveva subentrare l'attività di gioielleria;
- che a causa della segnalazione aveva perso la possibilità di acquistare un locale commerciale con una perdita economica quantificabile in almeno € 400.000,00.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione effettuata dalla resso la Centrale dei rischi e per l'effetto condannarsi la Controparte_3 CP_3 alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con condanna di spese e compensi di
[...] lite.
Con comparsa depositata il 18/11/2020 si costitutiva a sua volta Controparte_3 rappresentando: - che i rapporti oggetto di causa si erano esauriti nel 1994 e che solo in data 06/12/2005
ed le cedevano in blocco pro soluto un Controparte_4 Controparte_5 portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza incassandone il relativo prezzo;
- che tutte le richieste restitutorie e risarcitorie formulate dalla potevano essere fatte valere solo nei Parte_1 confronti delle cedenti e che, pertanto, eccepiva il suo difetto di legittimazione e/o titolarità passiva;
- che sussisteva difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice , la _1 quale non aveva mai avuto alcun rapporto né con lei né con le originarie titolari dei crediti e quindi non era mai stata oggetto di segnalazione;
- che tutte le vicende processuali riguardavano esclusivamente la in proprio;
- che la sentenza della Corte d'Appello, con la quale veniva Parte_1 Parte_3 dichiarata titolare del rapporto contrattuale e veniva condannata alla restituzione delle somme alla non aveva alcun rilievo giuridico e probatorio al fini dell'accertamento della legittimità Parte_1 della segnalazione a sofferenza;
- che la segnalazione non costitutiva un atto discrezionale ma un atto dovuto perché in qualità di titolare di un credito già segnalato non poteva esimersi dal proseguire con la segnalazione;
- che la non aveva dedotto le ragioni per le quali non doveva essere Parte_1 considerata insolvente ma si era limitata a richiamare la sentenza della Corte d'Appello; - che aveva provveduto ad indicare il credito come contestato;
- che le domande ex adverso proposte erano carenti di prova del danno, del nesso di causalità e della sua quantificazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità; - accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di
. Nel merito: - rigettarsi le domande ex adverso formulate per infondatezza _1 in fatto e in diritto e per assoluta carenza di prova. Con condanna di spese e compensi di lite.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2022, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, che non veniva accettata da parte convenuta.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, CTU ed esame dei testi , Tes_1 [...]
, , . Tes_2 Testimone_3 Controparte_6
All'udienza del 10/12/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritte, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Parte convenuta sostiene che tutte le richieste restitutorie e risarcitorie formulate da parte attrice debbano essere fatte valere esclusivamente nei confronti delle cedenti in quanto i rapporti oggetto di causa sono terminati nel 1994, quindi prima della cessione a suo favore del portafoglio di crediti avvenuta nel 2005.
Preliminarmente occorre rilevare che oggetto dell'odierno giudizio non è il rapporto bancario oggetto di cessione ma la segnalazione illegittima posta in essere dalla . Controparte_3
In merito alla sussistenza di un obbligo di segnalazione, come specificato dalla Cassazione, gli intermediari sono in via esclusiva responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi. In particolare, al soggetto intermediario è riservato un autonomo potere decisionale in ordine alla segnalazione ed alla trasmissione alla Centrale di dati personali concernenti il proprio cliente. Invero, l'obbligo di segnalazione comporta un giudizio discrezionale ad opera della banca che deve saper valutare le posizioni del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà economica non transitorio e dal quale è presumibilmente impossibilitato ad uscire (cfr. Cass. civ. n. 1725/2015).
Nel caso di specie, con sent. n.11189/2016 passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la segnalazione presso la Centrale dei Rischi effettuata dalla in Controparte_3 danno di non avendo l'intermediario dato atto della contestazione del credito posto Parte_1
a fondamento della segnalazione.
Risulta accertata la legittimazione e/o la titolarità passiva della . Detta Controparte_3 circostanza è confermata tanto dalla documentazione proveniente dalla Centrale dei Rischi, quanto dalla sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva tra le parti, che confermano che la segnalazione censurata sia stata effettuata dalla . Controparte_3
Pertanto, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva fatta valere dalla convenuta deve essere rigettata.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo alla società _1
, in quanto quest'ultima non è mai stata direttamente segnalata in Centrale dei Rischi e non ha mai
[...] avuto alcun rapporto né con le originarie titolari dei crediti né con la cessionaria.
Occorre precisare che la legittimazione attiva, ovvero la titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, a differenza della legittimazione ad agire o legitimatio ad causam, attiene al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta. In particolare, essa è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che deve essere allegato e provato dall'attore. Tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. Cass. civ. SS.UU. 2951/2016).
Nel caso di specie, tanto la sig.ra quanto la hanno allegato Parte_1 _1
e provato di essere titolari del diritto al risarcimento del danno provocato dalla illegittima segnalazione effettuata dalla . Controparte_3
Difatti, pur essendo la segnalazione rivolta esclusivamente nei confronti di essa Parte_1 ha causato ingenti danni alla società , della quale la sig.ra è _1 Parte_1 legale rappresentante e socia minoritaria, tenendo conto del fatto che il secondo e unico socio è il sig.
il quale risulta segnalato per il medesimo rapporto di conto corrente contestato a parte attrice. Per_1
La documentazione esibita in giudizio conferma la titolarità attiva della . _1 Cont La raccomandata del 26/07/2017, con la quale la rifiutava la richiesta di apertura di credito a valere sul c/c della società, vedeva quale destinataria, oltre alla anche la sig.ra _1 Cont
quale “soggetto ad essa collegato”. La giustificava il proprio rifiuto alla richiesta Parte_1 pervenuta dalla a causa dell'esito negativo delle verifiche effettuate sulla società richiedente Parte_1
e sui soggetti a lei collegati. Medesimo contenuto negativo aveva la precedente raccomandata del Cont 10/02/2014 con la quale la giustificava il proprio rifiuto alla concessione richiesta a causa del parere negativo pervenuto in fase istruttoria circa il merito creditizio. Anche tale raccomandata era indirizzata sia alla sig.ra che alla . Parte_1 _1
Per quanto detto, la segnalazione presso la Centrale dei Rischi, pur indicando esclusivamente la sig.ra
, ha avuto conseguenze dannose pure sulla società. Parte_1
Pertanto, sussiste in capo alla la titolarità attiva del diritto fatto valere in _1 giudizio e l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva posta in essere dalla
[...]
deve essere rigettata. CP_3
ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI
In merito al carattere illegittimo della segnalazione presso la centrale dei rischi, la sentenza n. 11189/2016 del Tribunale di Roma, ormai definitiva, ne ha dichiarato l'illegittimità. Pertanto, essendo la sentenza passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e non può più essere messo in discussione. Quindi, la segnalazione effettuata dalla
[...]
è certamente illegittima. CP_3
RISARCIMENTO DANNI
Secondo la giurisprudenza ormai unanime sul punto, la segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi genera una responsabilità in capo alla banca di natura contrattuale ex art. 1218 ove vi sia un contratto negoziale tra la banca ed il cliente e, in assenza, una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043.
È pacifico, pertanto, che la segnalazione illegittima genera un danno al cliente, patrimoniale e non. Sul piano patrimoniale, essendo il cliente identificato come “cattivo pagatore”, diventa difficile accedere a finanziamenti o ad altri rapporti di tipo bancario. Allo stesso tempo, sul piano non patrimoniale, dalla segnalazione illegittima può derivare al cliente un danno alla immagine ed alla sua reputazione.
Per quanto concerne l'onere probatorio, il danno da illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, patrimoniale e non patrimoniale, non è un danno in re ipsa. Pertanto, una volta accertato il nesso di causalità materiale, cioè il danno evento causato dalla condotta illegittima, il danneggiato deve allegare e provare pure il nesso di causalità materiale, cioè l'esistenza e la quantificazione del danno conseguenza (cfr. Cass. civ. 29252/2024; Cass. civ. 1931/2017).
Orbene, nel caso di specie certamente il carattere illegittimo della condotta è stato accertato in via definitiva dalla sentenza n. 11189/2016 del Tribunale di Roma.
Quanto al danno evento, come risulta dalla documentazione esibita in giudizio, in assenza della segnalazione sarebbe stato più probabile per la riuscire ad ottenere i finanziamenti richiesti. Parte_1 Cont Detta circostanza è confermata dalle pec della con le quali la banca giustifica il proprio rifiuto alla richiesta della di apertura di credito e di concessione a causa dell'esito negativo del controllo Parte_1 sul merito creditizio.
La medesima circostanza è stata confermata pure dalle dichiarazioni dei testimoni. Il teste
[...]
, commercialista della sig.ra , ha dichiarato che la banca alla quale la Tes_2 Parte_1
ha rivolto la propria richiesta non ha neppure iniziato l'attività istruttoria a causa della Parte_1 segnalazione presso la Centrale dei Rischi. Ha aggiunto, inoltre, che la al _1 momento della richiesta, era un'azienda solida con le scritture contabili regolarmente tenute (cfr. ud.
28/06/2022, testimonianza di ). Anche il teste dott. , commercialista Testimone_2 Controparte_6 della , conferma che la ha dichiarato la propria indisponibilità a _1 Pt_3 procedere a forme di finanziamento a causa di una segnalazione effettuata da parte di CP_3
(cfr. ud. 30/09/2022 testimonianza di ).
[...] Controparte_6
Ottenendo il finanziamento, la avrebbe avuto non solo la possibilità di acquistare un Parte_1 immobile di altissimo valore ma anche di continuare a svolgere la sua attività commerciale in una posizione molto più vantaggiosa per la gioielleria rispetto alla posizione del locale preso in locazione. Questa circostanza è confermata dalla CTU e dal teste , rappresentante legale della pelletteria , Tes_1 Per_2 il quale ha dichiarato che il locale acquistato dalla consentiva una maggiore visibilità al Parte_1 marchio Mont Blanc e di conseguenza un maggiore fatturato (cfr. ud. 24/05/2022 testimonianza di Tes_1
«confermo che il punto vendita acquistato dalla consentiva una maggiore visibilità al
[...] Parte_1 marchio Mont Blanc e di conseguenza un maggiore fatturato anche perché il punto è sicuramente di maggiore prestigio e presenta tre vetrine di cui una con ingresso»). Anche la CTU, ponendo l'attenzione sulla localizzazione territoriale dell'immobile, conferma che la posizione dello stesso rende l'immobile molto apprezzato e richiesto per promuovere e commercializzare i propri prodotti e/o articoli (cfr. pag. 9 della CTU).
Per quanto detto, risulta provato il danno evento conseguente alla condotta illegittima posta in essere dalla
. Controparte_3
In merito al danno conseguenza, esso equivale alla differenza del valore di mercato dell'immobile oggetto di causa nell'anno 2015 rispetto al valore dello stesso al termine della durata della società
[...]
, datato 31/12/2040. CP_1 Dalla valutazione finale elaborata nella CTU, alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella ricostruzione delle posizioni debitorie e creditorie [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)], risulta che il più probabile valore di mercato dell'immobile nel 2015 è pari a € 168.000,00, nel 2020 a € 191.000,00 mentre nel 2040 a € 440.000,00. Pertanto, il danno conseguenza è quantificabile in € 272.000,00.
Non risulta dimostrato, al contrario, il danno non patrimoniale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ. n. 6589/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato elementi sufficienti a dimostrare il danno reputazionale che lamenta di aver subito e questo comporta il rigetto della domanda.
Da quanto detto deriva la condanna di al pagamento di quanto indicato in Controparte_3 favore di parte attrice.
La soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate, tuttavia, tenendo conto del valore medio della controversia, oltre alle spese di CTU come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_3
272.000,00, oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di Controparte_3 causa.
Lecce, 22/05/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5715/2020 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 e norme speciali)”
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Mongelli, procuratore domiciliatario _1
ATTORE contro quale procuratrice della società (P.I. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, procuratore domiciliatario P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 10/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 06/08/2020 esponeva: - che dal 1974 era Parte_1 titolare di un rapporto di conto corrente affidato acceso presso l'agenzia di Lecce dell'allora Cassa di
Risparmio di Puglia, garantito da una fideiussione personale rilasciata dal marito - che Persona_1 era titolare di un finanziamento CO.FIDI erogato dalla stessa banca, la quale assumeva essere parzialmente non onerato;
- che nel 1994 chiudeva il c/c e la avviava le procedure per il recupero Parte_2 del credito;
- che dal gennaio 2008 veniva segnalata come cattiva pagatrice presso la Centrale dei Rischi dalla quale cessionaria del credito proveniente da banca intesa, con Controparte_3 riferimento al rapporto di c/c acceso presso;
- che la sent. n. 639/2012 della Corte Parte_2
d'Appello di Lecce, resa definitiva dall'Ordinanza di n. 14688 del 13/06/2017 della Cassazione, accoglieva la domanda della e dichiarava l'unico legittimato in merito al rapporto Parte_1 Parte_3 di c/c della posizione aperta presso e condannava l'Istituto di Credito alla restituzione Parte_2 delle somme;
- che, contestualmente, ritenendosi successore a titolo Controparte_3 universale di , otteneva ingiunzione di pagamento contro deducendo il Parte_2 Parte_1 medesimo rapporto contrattuale;
- che il giudizio di opposizione iniziato da veniva definito Parte_1 con sentenza n. 3409/2019 del Trib. di Lecce, passata in giudicato, la quale accertava la titolarità del rapporto in capo a e revocava il D.I. opposto;
- che con ricorso ex art. 152 D. Lgs. Parte_3
196/2003 deduceva l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia perché svolta da un soggetto non legittimato attivamente e perché riferibile ad un credito contestato in radice;
- che con sent. n. 11189/2016, divenuta definitiva, il Trib. di Roma dichiarava l'illegittimità della segnalazione e ne disponeva la cancellazione;
- che sino a novembre 2018 continuava ad esserci la segnalazione di insolvenza presso la Centrale dei Rischi;
- che i locali in cui svolgeva la propria attività commerciale erano oggetto di un piano di vendita avviato nel corso del 2013 dalla Provincia di Lecce;
- che le veniva riconosciuto il diritto di prelazione nella cessione dell'immobile in quanto affittuaria dello stesso, ma che tutti gli istituti a cui chiedeva una apertura di credito o un finanziamento le davano risposte negative a causa della segnalazione presso la Centrale dei Rischi;
- che concludeva un accordo con alcuni imprenditori locali ai sensi del quale loro le davano copertura economica in cambio del successivo immediato trasferimento di proprietà dell'immobile, nel quale trasferivano la propria attività commerciale liberando, al contempo, un locale che avevano in locazione nel quale doveva subentrare l'attività di gioielleria;
- che a causa della segnalazione aveva perso la possibilità di acquistare un locale commerciale con una perdita economica quantificabile in almeno € 400.000,00.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione effettuata dalla resso la Centrale dei rischi e per l'effetto condannarsi la Controparte_3 CP_3 alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con condanna di spese e compensi di
[...] lite.
Con comparsa depositata il 18/11/2020 si costitutiva a sua volta Controparte_3 rappresentando: - che i rapporti oggetto di causa si erano esauriti nel 1994 e che solo in data 06/12/2005
ed le cedevano in blocco pro soluto un Controparte_4 Controparte_5 portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza incassandone il relativo prezzo;
- che tutte le richieste restitutorie e risarcitorie formulate dalla potevano essere fatte valere solo nei Parte_1 confronti delle cedenti e che, pertanto, eccepiva il suo difetto di legittimazione e/o titolarità passiva;
- che sussisteva difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice , la _1 quale non aveva mai avuto alcun rapporto né con lei né con le originarie titolari dei crediti e quindi non era mai stata oggetto di segnalazione;
- che tutte le vicende processuali riguardavano esclusivamente la in proprio;
- che la sentenza della Corte d'Appello, con la quale veniva Parte_1 Parte_3 dichiarata titolare del rapporto contrattuale e veniva condannata alla restituzione delle somme alla non aveva alcun rilievo giuridico e probatorio al fini dell'accertamento della legittimità Parte_1 della segnalazione a sofferenza;
- che la segnalazione non costitutiva un atto discrezionale ma un atto dovuto perché in qualità di titolare di un credito già segnalato non poteva esimersi dal proseguire con la segnalazione;
- che la non aveva dedotto le ragioni per le quali non doveva essere Parte_1 considerata insolvente ma si era limitata a richiamare la sentenza della Corte d'Appello; - che aveva provveduto ad indicare il credito come contestato;
- che le domande ex adverso proposte erano carenti di prova del danno, del nesso di causalità e della sua quantificazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità; - accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di
. Nel merito: - rigettarsi le domande ex adverso formulate per infondatezza _1 in fatto e in diritto e per assoluta carenza di prova. Con condanna di spese e compensi di lite.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2022, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, che non veniva accettata da parte convenuta.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, CTU ed esame dei testi , Tes_1 [...]
, , . Tes_2 Testimone_3 Controparte_6
All'udienza del 10/12/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritte, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Parte convenuta sostiene che tutte le richieste restitutorie e risarcitorie formulate da parte attrice debbano essere fatte valere esclusivamente nei confronti delle cedenti in quanto i rapporti oggetto di causa sono terminati nel 1994, quindi prima della cessione a suo favore del portafoglio di crediti avvenuta nel 2005.
Preliminarmente occorre rilevare che oggetto dell'odierno giudizio non è il rapporto bancario oggetto di cessione ma la segnalazione illegittima posta in essere dalla . Controparte_3
In merito alla sussistenza di un obbligo di segnalazione, come specificato dalla Cassazione, gli intermediari sono in via esclusiva responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi. In particolare, al soggetto intermediario è riservato un autonomo potere decisionale in ordine alla segnalazione ed alla trasmissione alla Centrale di dati personali concernenti il proprio cliente. Invero, l'obbligo di segnalazione comporta un giudizio discrezionale ad opera della banca che deve saper valutare le posizioni del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà economica non transitorio e dal quale è presumibilmente impossibilitato ad uscire (cfr. Cass. civ. n. 1725/2015).
Nel caso di specie, con sent. n.11189/2016 passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la segnalazione presso la Centrale dei Rischi effettuata dalla in Controparte_3 danno di non avendo l'intermediario dato atto della contestazione del credito posto Parte_1
a fondamento della segnalazione.
Risulta accertata la legittimazione e/o la titolarità passiva della . Detta Controparte_3 circostanza è confermata tanto dalla documentazione proveniente dalla Centrale dei Rischi, quanto dalla sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva tra le parti, che confermano che la segnalazione censurata sia stata effettuata dalla . Controparte_3
Pertanto, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva fatta valere dalla convenuta deve essere rigettata.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo alla società _1
, in quanto quest'ultima non è mai stata direttamente segnalata in Centrale dei Rischi e non ha mai
[...] avuto alcun rapporto né con le originarie titolari dei crediti né con la cessionaria.
Occorre precisare che la legittimazione attiva, ovvero la titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, a differenza della legittimazione ad agire o legitimatio ad causam, attiene al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta. In particolare, essa è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che deve essere allegato e provato dall'attore. Tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. Cass. civ. SS.UU. 2951/2016).
Nel caso di specie, tanto la sig.ra quanto la hanno allegato Parte_1 _1
e provato di essere titolari del diritto al risarcimento del danno provocato dalla illegittima segnalazione effettuata dalla . Controparte_3
Difatti, pur essendo la segnalazione rivolta esclusivamente nei confronti di essa Parte_1 ha causato ingenti danni alla società , della quale la sig.ra è _1 Parte_1 legale rappresentante e socia minoritaria, tenendo conto del fatto che il secondo e unico socio è il sig.
il quale risulta segnalato per il medesimo rapporto di conto corrente contestato a parte attrice. Per_1
La documentazione esibita in giudizio conferma la titolarità attiva della . _1 Cont La raccomandata del 26/07/2017, con la quale la rifiutava la richiesta di apertura di credito a valere sul c/c della società, vedeva quale destinataria, oltre alla anche la sig.ra _1 Cont
quale “soggetto ad essa collegato”. La giustificava il proprio rifiuto alla richiesta Parte_1 pervenuta dalla a causa dell'esito negativo delle verifiche effettuate sulla società richiedente Parte_1
e sui soggetti a lei collegati. Medesimo contenuto negativo aveva la precedente raccomandata del Cont 10/02/2014 con la quale la giustificava il proprio rifiuto alla concessione richiesta a causa del parere negativo pervenuto in fase istruttoria circa il merito creditizio. Anche tale raccomandata era indirizzata sia alla sig.ra che alla . Parte_1 _1
Per quanto detto, la segnalazione presso la Centrale dei Rischi, pur indicando esclusivamente la sig.ra
, ha avuto conseguenze dannose pure sulla società. Parte_1
Pertanto, sussiste in capo alla la titolarità attiva del diritto fatto valere in _1 giudizio e l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva posta in essere dalla
[...]
deve essere rigettata. CP_3
ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI
In merito al carattere illegittimo della segnalazione presso la centrale dei rischi, la sentenza n. 11189/2016 del Tribunale di Roma, ormai definitiva, ne ha dichiarato l'illegittimità. Pertanto, essendo la sentenza passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e non può più essere messo in discussione. Quindi, la segnalazione effettuata dalla
[...]
è certamente illegittima. CP_3
RISARCIMENTO DANNI
Secondo la giurisprudenza ormai unanime sul punto, la segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi genera una responsabilità in capo alla banca di natura contrattuale ex art. 1218 ove vi sia un contratto negoziale tra la banca ed il cliente e, in assenza, una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043.
È pacifico, pertanto, che la segnalazione illegittima genera un danno al cliente, patrimoniale e non. Sul piano patrimoniale, essendo il cliente identificato come “cattivo pagatore”, diventa difficile accedere a finanziamenti o ad altri rapporti di tipo bancario. Allo stesso tempo, sul piano non patrimoniale, dalla segnalazione illegittima può derivare al cliente un danno alla immagine ed alla sua reputazione.
Per quanto concerne l'onere probatorio, il danno da illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, patrimoniale e non patrimoniale, non è un danno in re ipsa. Pertanto, una volta accertato il nesso di causalità materiale, cioè il danno evento causato dalla condotta illegittima, il danneggiato deve allegare e provare pure il nesso di causalità materiale, cioè l'esistenza e la quantificazione del danno conseguenza (cfr. Cass. civ. 29252/2024; Cass. civ. 1931/2017).
Orbene, nel caso di specie certamente il carattere illegittimo della condotta è stato accertato in via definitiva dalla sentenza n. 11189/2016 del Tribunale di Roma.
Quanto al danno evento, come risulta dalla documentazione esibita in giudizio, in assenza della segnalazione sarebbe stato più probabile per la riuscire ad ottenere i finanziamenti richiesti. Parte_1 Cont Detta circostanza è confermata dalle pec della con le quali la banca giustifica il proprio rifiuto alla richiesta della di apertura di credito e di concessione a causa dell'esito negativo del controllo Parte_1 sul merito creditizio.
La medesima circostanza è stata confermata pure dalle dichiarazioni dei testimoni. Il teste
[...]
, commercialista della sig.ra , ha dichiarato che la banca alla quale la Tes_2 Parte_1
ha rivolto la propria richiesta non ha neppure iniziato l'attività istruttoria a causa della Parte_1 segnalazione presso la Centrale dei Rischi. Ha aggiunto, inoltre, che la al _1 momento della richiesta, era un'azienda solida con le scritture contabili regolarmente tenute (cfr. ud.
28/06/2022, testimonianza di ). Anche il teste dott. , commercialista Testimone_2 Controparte_6 della , conferma che la ha dichiarato la propria indisponibilità a _1 Pt_3 procedere a forme di finanziamento a causa di una segnalazione effettuata da parte di CP_3
(cfr. ud. 30/09/2022 testimonianza di ).
[...] Controparte_6
Ottenendo il finanziamento, la avrebbe avuto non solo la possibilità di acquistare un Parte_1 immobile di altissimo valore ma anche di continuare a svolgere la sua attività commerciale in una posizione molto più vantaggiosa per la gioielleria rispetto alla posizione del locale preso in locazione. Questa circostanza è confermata dalla CTU e dal teste , rappresentante legale della pelletteria , Tes_1 Per_2 il quale ha dichiarato che il locale acquistato dalla consentiva una maggiore visibilità al Parte_1 marchio Mont Blanc e di conseguenza un maggiore fatturato (cfr. ud. 24/05/2022 testimonianza di Tes_1
«confermo che il punto vendita acquistato dalla consentiva una maggiore visibilità al
[...] Parte_1 marchio Mont Blanc e di conseguenza un maggiore fatturato anche perché il punto è sicuramente di maggiore prestigio e presenta tre vetrine di cui una con ingresso»). Anche la CTU, ponendo l'attenzione sulla localizzazione territoriale dell'immobile, conferma che la posizione dello stesso rende l'immobile molto apprezzato e richiesto per promuovere e commercializzare i propri prodotti e/o articoli (cfr. pag. 9 della CTU).
Per quanto detto, risulta provato il danno evento conseguente alla condotta illegittima posta in essere dalla
. Controparte_3
In merito al danno conseguenza, esso equivale alla differenza del valore di mercato dell'immobile oggetto di causa nell'anno 2015 rispetto al valore dello stesso al termine della durata della società
[...]
, datato 31/12/2040. CP_1 Dalla valutazione finale elaborata nella CTU, alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella ricostruzione delle posizioni debitorie e creditorie [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)], risulta che il più probabile valore di mercato dell'immobile nel 2015 è pari a € 168.000,00, nel 2020 a € 191.000,00 mentre nel 2040 a € 440.000,00. Pertanto, il danno conseguenza è quantificabile in € 272.000,00.
Non risulta dimostrato, al contrario, il danno non patrimoniale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ. n. 6589/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato elementi sufficienti a dimostrare il danno reputazionale che lamenta di aver subito e questo comporta il rigetto della domanda.
Da quanto detto deriva la condanna di al pagamento di quanto indicato in Controparte_3 favore di parte attrice.
La soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate, tuttavia, tenendo conto del valore medio della controversia, oltre alle spese di CTU come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_3
272.000,00, oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di Controparte_3 causa.
Lecce, 22/05/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA