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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1100/2022 RGC promossa
DA
- in persona del Parte_1
Curatore legale rapp.te p.t., con sede in Zona Ind.le Campolungo n. 105 di
Ascoli Piceno;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Iachini Ivo del Foro di Ascoli Piceno, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno alla via
IN IN n. 62; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
G. Pergolesi n. 28;
C.F.: ; C.F._1
(appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 942/2022 del 29.10.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 3304/2021 RGC.
* * *
Il ha impugnato la sentenza in epigrafe con la Parte_1
quale era stata respinta la propria domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di . Controparte_1
Non si è costituito nel grado l'appellato, peraltro rimasto contumace già in primo grado, pur ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
Con il proprio atto di appello il muove alla Parte_1
decisione gravata le critiche che di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 2/8 Con un primo motivo l'appellante si duole della decisione nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola non provata quanto alla stessa sussistenza del danno. Al proposito, evidenzia la Curatela appellante, il fatto che la società fallita avesse subito un danno a causa della commissione ai suoi danni, da parte del , del reato di “vendita di prodotti Controparte_1
industriali con segni mendaci” di cui all'art. 517 c.p., risulterebbe indiscutibilmente accertato dalle sentenze penali di primo, secondo e terzo grado che hanno condannato in via definitiva e con efficacia di giudicato il predetto imputato per il reato citato. D'altro canto – prosegue l'appellante –
allorchè in sede penale sia accertata la commissione di un reato di danno (quale sarebbe quello di cui all'art. 517 cp), non vi sarebbe più spazio in sede civile per delibare in alcun modo la sussistenza del danno stesso, ma solo appunto per quantificarlo e liquidarlo. Sotto tale profilo poi, con un secondo motivo di censura, l'appellante eccepisce come la sentenza gravata avrebbe errato anche nel ritenere non documentata e provata l'entità del danno arrecato dalla condotta del , posto che al contrario in primo grado la Curatela CP_1
avrebbe provato come il volume d'affari della società fallita, pari ad oltre tre milioni di euro nel 2010, sia passato ad azzerarsi completamente negli anni
2018/2019. In ogni caso, continua l'appellante, erano state avanzate in primo grado al riguardo istanze istruttorie (prove testimoniali e CTU), riproposte in pag. 3/8 appello, che il Tribunale di Macerata aveva erroneamente ritenuto di non ammettere.
L'appello proposto appare fondato nei limiti appresso chiariti.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento, difatti, il primo motivo di censura non per il fatto che il reato accertato sia un reato di danno (dacchè invece il reato di cui all'art. 517 cp è palesemente un reato di pericolo), quanto per il fatto che il processo penale condotto in primo grado contro il , Controparte_2
nel quale peraltro il risultava costituito parte civile, non ha accertato Parte_1
soltanto la commissione del reato di cui all'art. 517 c.p. da parte dell'imputato,
ma ha anche indiscutibilmente statuito che per effetto di tale reato la soc.
avesse subito un danno, sia morale che patrimoniale. Ciò Parte_1
si ricava chiaramente non tanto e non solo dalla parte motiva della sentenza n.
478/2018 del Tribunale di Macerata (in cui tra l'altro si legge: “Dal
riconoscimento della responsabilità penale consegue l'obbligo di risarcire la parte civile costituita da liquidarsi in separata sede”), quanto invece e soprattutto dalle argomentazioni della sentenza di secondo grado – poi confermata dalla Suprema Corte – di questa Corte di Appello n. 750/2020 che ha espressamente statuito che: “La sussistenza del danno in capo a tale ditta (la ndr), sia in termini di danno morale che per lo sviamento Parte_1
della clientela, è indubbio, stante la documentazione in atti e le dichiarazioni del e correttamente il Giudice di primo grado ha condannato l'imputato Per_1
pag. 4/8 al risarcimento del danno, seppure rimettendone la liquidazione al competente giudice civile”. Dinanzi a tale statuizione (legittimamente resa dalla Corte
penale in sede civile a seguito della costituzione di parte civile) resa in una sentenza indiscutibilmente passata in giudicato, non è oggettivamente più
possibile, in questa sede, discutere della esistenza del danno – patrimoniale e non patrimoniale – subito dalla per effetto dell'accertata Parte_1
commissione del reato di cui all'art. 517 cp da parte del , che Controparte_1
va dunque senz'altro ritenuto sussistente.
La decisione sul punto del Tribunale di Macerata va conseguentemente riformata.
Quanto invece al secondo motivo di appello, concernente la quantificazione del danno, esso è certamente infondato e le considerazioni sul punto svolte dal
Tribunale di Macerata sono da confermarsi. Il Fallimento appellante, difatti,
non ha fornito documentazione di sorta utile a quantificare il danno subito ma si è limitato a dedurre (documentandolo con le dichiarazioni IVA della società
fallita) il calo verticale del fatturato della società negli anni. Non vi è però prova di sorta, come già correttamente rilevato dal Tribunale di Macerata, che detto calo possa in qualche modo essere posto in collegamento causale, anche solo parziale, con la commissione del reato da parte del . Né, si Controparte_1
badi, a risolvere il problema potrebbero soccorrere le prove richieste dalla
Curatela in primo grado e reiterate in questa sede: mentre difatti la CTU
pag. 5/8 richiesta sarebbe – nel (gravemente carente) quadro probatorio descritto –
inammissibile perché esplorativa, le prove orali sono del pari inammissibili perché assolutamente valutative (oltrechè proposte a mezzo dell'unico teste costituito dal legale rapp.te della società fallita, da ritenersi peraltro incapace a testimoniale – cfr. Cass., 4157/2024). Mancata radicalmente la prova della quantificazione del danno, non può tuttavia ignorarsi il giudicato circa la sussistenza dello stesso, con la conseguenza che, pertanto, nel caso di specie si rende effettivamente necessario procedere ad una quantificazione equitativa dello stesso. Al riguardo la Corte stima dunque equo quantificare il danno complessivo subito dalla per effetto del reato commesso Parte_1
dal in complessivi € 10.000,00= (di cui € 5.000,00= per danno non CP_1
patrimoniale ed € 5.000,00= per danno patrimoniale), oltre a rivalutazione
ISTAT ed interessi legali (sulla somma via via anno per anno rivalutata) dal passaggio in giudicato della statuizione penale al soddisfo effettivo.
Quanto infine alla domanda di condanna del alle spese processuali CP_1
liquidate per la parte civile dalle sentenze penali, essa è palesemente inammissibile, posto che queste ultime costituiscono già, al riguardo, validi titoli esecutivi civili nei confronti del condannato.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riferimento allo scaglione di valore relativo all'accoglimento effettivo della domanda.
pag. 6/8
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, e in riforma della decisione gravata così
provvede:
- Condanna a corrispondere alla Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, l'importo Parte_2
di € 10.000,00= oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dal passaggio in giudicato della statuizione penale sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado in complessivi €
3.000,00= (di cui € 500,00= per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 1.000,00= per fase istruttoria;
€ 1.000,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria). Il tutto oltre alle spese di C.U., CAP e IVA come per legge;
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1100/2022 RGC promossa
DA
- in persona del Parte_1
Curatore legale rapp.te p.t., con sede in Zona Ind.le Campolungo n. 105 di
Ascoli Piceno;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Iachini Ivo del Foro di Ascoli Piceno, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno alla via
IN IN n. 62; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
G. Pergolesi n. 28;
C.F.: ; C.F._1
(appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 942/2022 del 29.10.2022 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 3304/2021 RGC.
* * *
Il ha impugnato la sentenza in epigrafe con la Parte_1
quale era stata respinta la propria domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di . Controparte_1
Non si è costituito nel grado l'appellato, peraltro rimasto contumace già in primo grado, pur ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di appello.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
Con il proprio atto di appello il muove alla Parte_1
decisione gravata le critiche che di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 2/8 Con un primo motivo l'appellante si duole della decisione nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola non provata quanto alla stessa sussistenza del danno. Al proposito, evidenzia la Curatela appellante, il fatto che la società fallita avesse subito un danno a causa della commissione ai suoi danni, da parte del , del reato di “vendita di prodotti Controparte_1
industriali con segni mendaci” di cui all'art. 517 c.p., risulterebbe indiscutibilmente accertato dalle sentenze penali di primo, secondo e terzo grado che hanno condannato in via definitiva e con efficacia di giudicato il predetto imputato per il reato citato. D'altro canto – prosegue l'appellante –
allorchè in sede penale sia accertata la commissione di un reato di danno (quale sarebbe quello di cui all'art. 517 cp), non vi sarebbe più spazio in sede civile per delibare in alcun modo la sussistenza del danno stesso, ma solo appunto per quantificarlo e liquidarlo. Sotto tale profilo poi, con un secondo motivo di censura, l'appellante eccepisce come la sentenza gravata avrebbe errato anche nel ritenere non documentata e provata l'entità del danno arrecato dalla condotta del , posto che al contrario in primo grado la Curatela CP_1
avrebbe provato come il volume d'affari della società fallita, pari ad oltre tre milioni di euro nel 2010, sia passato ad azzerarsi completamente negli anni
2018/2019. In ogni caso, continua l'appellante, erano state avanzate in primo grado al riguardo istanze istruttorie (prove testimoniali e CTU), riproposte in pag. 3/8 appello, che il Tribunale di Macerata aveva erroneamente ritenuto di non ammettere.
L'appello proposto appare fondato nei limiti appresso chiariti.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento, difatti, il primo motivo di censura non per il fatto che il reato accertato sia un reato di danno (dacchè invece il reato di cui all'art. 517 cp è palesemente un reato di pericolo), quanto per il fatto che il processo penale condotto in primo grado contro il , Controparte_2
nel quale peraltro il risultava costituito parte civile, non ha accertato Parte_1
soltanto la commissione del reato di cui all'art. 517 c.p. da parte dell'imputato,
ma ha anche indiscutibilmente statuito che per effetto di tale reato la soc.
avesse subito un danno, sia morale che patrimoniale. Ciò Parte_1
si ricava chiaramente non tanto e non solo dalla parte motiva della sentenza n.
478/2018 del Tribunale di Macerata (in cui tra l'altro si legge: “Dal
riconoscimento della responsabilità penale consegue l'obbligo di risarcire la parte civile costituita da liquidarsi in separata sede”), quanto invece e soprattutto dalle argomentazioni della sentenza di secondo grado – poi confermata dalla Suprema Corte – di questa Corte di Appello n. 750/2020 che ha espressamente statuito che: “La sussistenza del danno in capo a tale ditta (la ndr), sia in termini di danno morale che per lo sviamento Parte_1
della clientela, è indubbio, stante la documentazione in atti e le dichiarazioni del e correttamente il Giudice di primo grado ha condannato l'imputato Per_1
pag. 4/8 al risarcimento del danno, seppure rimettendone la liquidazione al competente giudice civile”. Dinanzi a tale statuizione (legittimamente resa dalla Corte
penale in sede civile a seguito della costituzione di parte civile) resa in una sentenza indiscutibilmente passata in giudicato, non è oggettivamente più
possibile, in questa sede, discutere della esistenza del danno – patrimoniale e non patrimoniale – subito dalla per effetto dell'accertata Parte_1
commissione del reato di cui all'art. 517 cp da parte del , che Controparte_1
va dunque senz'altro ritenuto sussistente.
La decisione sul punto del Tribunale di Macerata va conseguentemente riformata.
Quanto invece al secondo motivo di appello, concernente la quantificazione del danno, esso è certamente infondato e le considerazioni sul punto svolte dal
Tribunale di Macerata sono da confermarsi. Il Fallimento appellante, difatti,
non ha fornito documentazione di sorta utile a quantificare il danno subito ma si è limitato a dedurre (documentandolo con le dichiarazioni IVA della società
fallita) il calo verticale del fatturato della società negli anni. Non vi è però prova di sorta, come già correttamente rilevato dal Tribunale di Macerata, che detto calo possa in qualche modo essere posto in collegamento causale, anche solo parziale, con la commissione del reato da parte del . Né, si Controparte_1
badi, a risolvere il problema potrebbero soccorrere le prove richieste dalla
Curatela in primo grado e reiterate in questa sede: mentre difatti la CTU
pag. 5/8 richiesta sarebbe – nel (gravemente carente) quadro probatorio descritto –
inammissibile perché esplorativa, le prove orali sono del pari inammissibili perché assolutamente valutative (oltrechè proposte a mezzo dell'unico teste costituito dal legale rapp.te della società fallita, da ritenersi peraltro incapace a testimoniale – cfr. Cass., 4157/2024). Mancata radicalmente la prova della quantificazione del danno, non può tuttavia ignorarsi il giudicato circa la sussistenza dello stesso, con la conseguenza che, pertanto, nel caso di specie si rende effettivamente necessario procedere ad una quantificazione equitativa dello stesso. Al riguardo la Corte stima dunque equo quantificare il danno complessivo subito dalla per effetto del reato commesso Parte_1
dal in complessivi € 10.000,00= (di cui € 5.000,00= per danno non CP_1
patrimoniale ed € 5.000,00= per danno patrimoniale), oltre a rivalutazione
ISTAT ed interessi legali (sulla somma via via anno per anno rivalutata) dal passaggio in giudicato della statuizione penale al soddisfo effettivo.
Quanto infine alla domanda di condanna del alle spese processuali CP_1
liquidate per la parte civile dalle sentenze penali, essa è palesemente inammissibile, posto che queste ultime costituiscono già, al riguardo, validi titoli esecutivi civili nei confronti del condannato.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riferimento allo scaglione di valore relativo all'accoglimento effettivo della domanda.
pag. 6/8
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, e in riforma della decisione gravata così
provvede:
- Condanna a corrispondere alla Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, l'importo Parte_2
di € 10.000,00= oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dal passaggio in giudicato della statuizione penale sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado in complessivi €
3.000,00= (di cui € 500,00= per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 1.000,00= per fase istruttoria;
€ 1.000,00= per fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria). Il tutto oltre alle spese di C.U., CAP e IVA come per legge;
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
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