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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/12/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3049 /2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI LIVIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Corso Strada Nuova 86, Pavia
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARO MARIA Parte_2 C.F._2
CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in Via Sampietro 1, 27026 Garlasco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia, in data 11/06/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n. 43, dell'anno
2016; separati consensualmente con decreto di omologa del 23.09.2022
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/2016 in Pavia, tra il NO e la SI , trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pavia al Parte_2 Parte_1
n. 43, parte II, Serie A anno 2016;
- Ordinare al Comune di Pavia, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali tra i coniugi;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale occupata attualmente a titolo di locazione viene assegnata in via definitiva al NO
con ogni arredo, accessorio e pertinenza che attualmente la compongono che vi vivrà Parte_2 unitamente al figlio _1 3. il figlio , divenuto maggiorenne in data 16 Luglio 2024, vivrà prevalentemente presso Persona_2
l'abitazione del padre e sarà iscritto sullo stato di famiglia di quest'ultimo;
4. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento personale;
5. la SI si impegna al versamento in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese Parte_1 della somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , ancora non _1 economicamente autosufficiente ed ancora impegnato nel proprio approfondimento professionale, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione posta dal Protocollo del
Tribunale di Pavia N. 2023-2016 a vantaggio del padre;
6. la SI , in considerazione della riduzione della contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1 rispetto alla precedente regolamentazione in sede di separazione, rinuncia espressamente alla propria quota sull'assegno unico erogato dall'INPS a vantaggio del figlio che potrà quindi essere trattenuto _1 interamente dal NO .” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, così come modificate con le note d'udienza depositate il 25.09.2024.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni modificato le condizioni di cui al ricorso, in virtù del fatto che il figlio ha raggiunto la maggiore età.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 23.09.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico,
Pag. 2 di 3 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 11/06/2016 (atto n. 43, parte II, serie A, anno 2016); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2024
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3049 /2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI LIVIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Corso Strada Nuova 86, Pavia
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARO MARIA Parte_2 C.F._2
CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in Via Sampietro 1, 27026 Garlasco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia, in data 11/06/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n. 43, dell'anno
2016; separati consensualmente con decreto di omologa del 23.09.2022
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/2016 in Pavia, tra il NO e la SI , trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pavia al Parte_2 Parte_1
n. 43, parte II, Serie A anno 2016;
- Ordinare al Comune di Pavia, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali tra i coniugi;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale occupata attualmente a titolo di locazione viene assegnata in via definitiva al NO
con ogni arredo, accessorio e pertinenza che attualmente la compongono che vi vivrà Parte_2 unitamente al figlio _1 3. il figlio , divenuto maggiorenne in data 16 Luglio 2024, vivrà prevalentemente presso Persona_2
l'abitazione del padre e sarà iscritto sullo stato di famiglia di quest'ultimo;
4. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento personale;
5. la SI si impegna al versamento in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese Parte_1 della somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , ancora non _1 economicamente autosufficiente ed ancora impegnato nel proprio approfondimento professionale, oltre al rimborso pari al 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione posta dal Protocollo del
Tribunale di Pavia N. 2023-2016 a vantaggio del padre;
6. la SI , in considerazione della riduzione della contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1 rispetto alla precedente regolamentazione in sede di separazione, rinuncia espressamente alla propria quota sull'assegno unico erogato dall'INPS a vantaggio del figlio che potrà quindi essere trattenuto _1 interamente dal NO .” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, così come modificate con le note d'udienza depositate il 25.09.2024.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni modificato le condizioni di cui al ricorso, in virtù del fatto che il figlio ha raggiunto la maggiore età.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 23.09.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico,
Pag. 2 di 3 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 11/06/2016 (atto n. 43, parte II, serie A, anno 2016); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2024
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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