Articolo 377 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 376Articolo 378
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9 ottobre 2010
Art. 377. Dispensa dalla requisizione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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