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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4954 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4954/2019
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. P.IVA_1
COLAPINTO+ CARLO (CF. ) in virtù di coma da C.F._1 procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in PIAZZA BOVIO
STUDIO ALLODI-STARACE 22 80100 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. (CF. ) in virtù di coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 4618/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 4618/2019 del Tribunale di Napoli, con la quale venivano rigettate le domande di pagamento formulate dalla odierna appellante.
Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione del 12-
6-25 si disponeva che per la causa in oggetto, fissata per la udienza del 2-7-2025, questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di
20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4618/2019 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 3-9-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4954/2019
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. P.IVA_1
COLAPINTO+ CARLO (CF. ) in virtù di coma da C.F._1 procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in PIAZZA BOVIO
STUDIO ALLODI-STARACE 22 80100 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. (CF. ) in virtù di coma da procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliato in
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 4618/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 4618/2019 del Tribunale di Napoli, con la quale venivano rigettate le domande di pagamento formulate dalla odierna appellante.
Questa Corte rileva che con decreto del Presidente di sezione del 12-
6-25 si disponeva che per la causa in oggetto, fissata per la udienza del 2-7-2025, questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il Collegio rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di
20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4618/2019 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 3-9-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo