Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1234/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1234/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Teresa Moschetta,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Angela De Palo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 28.03.1992. Dalla loro unione sono nati quattro figli:
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(15.09.1993), (27.09.1993), GI Per_1 Per_2
(11.07.1997) et (02.10.2010). Per_3
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis a causa del comportamento disinteressato e conflittuale della moglie.
Ha allegato di essere privo di occupazione e di percepire redditi dalla locazione di alcuni beni immobili;
mentre la moglie è casalinga e percepisce anch'ella delle rendite locatizie.
Ha dichiarato di aver costituito in costanza di matrimonio la società “Traper s.r.l.” di cui era socio amministratore con una partecipazione pari ad 60%; mentre la coniuge era titolare della residua quota del 40%. Ha altresì precisato che entrambe le partecipazioni sociali sono state vendute ai tre figli maschi della coppia.
Ha dedotto che i figli , e GI sono Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
mentre la figlia frequenta la scuola media ed è proprietaria della Per_3 casa coniugale.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi;
nulla disporsi a titolo di contributo muliebre;
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale;
la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia; un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (ricorso depositato il 19.01.2023).
I.2.- non si è costituita nella fase Controparte_1 presidenziale del giudizio né è comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
I.3.- In occasione di suddetta udienza del 21.04.2023 il
Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio. 1 Breviter, il Presidente, con ordinanza depositata il 25.09.2023 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia; 3) attribuito il godimento della casa familiare alla madre;
4) fissato il contributo paterno in € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
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I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
20.07.2023
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Ha precisato che dopo l'introduzione del giudizio è ripresa la convivenza tra i coniugi.
Ha concluso domandando: la declaratoria di inammissibilità della domanda e di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riconciliazione ovvero il rigetto della domanda di separazione. Con compensazione di spese e compensi di lite
(comparsa di costituzione del 30.09.2023).
I.5.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali allegate dalle parti. All'udienza del 23.12.2024, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste così come formulate in atti;
b) parte convenuta: in via preliminare, chiede la declaratoria di inammissibilità della domanda e di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riconciliazione ovvero il rigetto della domanda di separazione;
un contributo al proprio mantenimento;
un contributo al mantenimento della figlia;
Per_3
c) P.M. (con nota del 28.01.2025): chiede un affidamento congruo a ciascuno dei genitori della figlia minore e la fissazione di un contributo al suo mantenimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- In primo luogo, deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
È emersa tra le parti l'esistenza di una intensa conflittualità tale da rendere intollerabile la prosecuzione
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della convivenza che non è più stata ripristinata dopo l'interruzione risalente ad un'epoca precedente alla stessa introduzione del giudizio. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
A tal proposito occorre osservare che la parte convenuta ha eccepito la sopravvenuta riconciliazione rispetto all'epoca di deposito del ricorso. Tuttavia tale eccezione, contestata dalla parte attrice, è rimasta del tutto sfornita di prova poiché la documentazione prodotta dalla coniuge (cfr. doc. di cui alle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.01.2025) consiste in fotografie del tutto decontestualizzate, prive di riferibilità certa a persone, tempi e luoghi e di per sé insufficienti a dimostrare l'esistenza di una rinnovata convivenza matrimoniale tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione proposta dal marito deve essere accolta.
IV.- La domanda della convenuta di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento è inammissibile per tardività atteso che è stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
V.- I provvedimenti riguardanti la sola figlia minore Per_3
(02.10.2010) devono essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- Deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nonché il calendario di incontri padre-figlia di cui all'ordinanza presidenziale del 28.04.2023.
V.2.- Il provvedimento provvisorio di assegnazione della casa familiare alla madre deve essere revocato. Infatti, è rimasta incontestata la deduzione di parte attrice secondo cui la proprietà della casa familiare non è dei coniugi bensì della medesima figlia minore. Sicché il Tribunale nulla può disporre sul punto, dovendo il godimento continuare ad essere regolato dal relativo titolo.
V.3.- I provvedimenti economici devono essere adottati nei termini che seguono.
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V.3.1.- Il padre, in quanto genitore non collocatario prevalente, è tenuto alla contribuzione ordinaria in una misura che il Collegio stima congruo fissare in € 800,00 mensili a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
A tale misura si perviene tenendo conto del principio di proporzionalità e avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV c.p.c. In particolare, deve aversi riguardo alle esigenze della figlia, che possono ritenersi ordinarie rispetto a quelle delle minori della stessa età, nonché alla valenza dei compiti di assistenza quotidiana svolti in via prevalente dalla madre e alle capacità economiche dei genitori.
A tal proposito è emerso che la madre è proprietaria di cinque unità immobiliari e percepisce redditi netti annui pari mediamente ad € 5.000,00, così come risulta dalle dichiarazioni fiscali aggiornate e versate in atti.
Quanto al padre, ad onta della allegazione dello stato di disoccupazione, egli risulta proprietario e/o comproprietario di svariate unità immobiliari di cui una decina di terreni e circa quindici fabbricati. I suoi redditi derivano da rendite locatizie e ammontano a circa € 50.000,00 come risulta dalle dichiarazioni fiscali aggiornate relative alle annualità di imposta 2022 e 2023 che, peraltro, manifestano un sensibile aumento rispetto a quelle degli anni precedenti depositate con il ricorso introduttivo.
Pertanto, alla luce di tutte le predette considerazioni e avendo riguardo al fatto che il padre non sostiene oneri economici familiari ulteriori rispetto alla contribuzione al mantenimento dell'unica figlia ad oggi minorenne, il Collegio ritiene congruo fissare la misura della contribuzione ordinaria in € 800,00 mensili.
V.3.2.- Quanto alle spese straordinarie, la netta sproporzione tra i redditi delle parti induce a stabilire che il padre parteciperà nella misura del 70% e la madre nella restante misura del 30%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo
Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
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V.3.3.- L'assegno unico e universale per la figlia, ove previsto, deve essere percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e a titolo di integrazione del contributo al mantenimento.
VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura di un terzo. Infatti, l'attore è risultato vittorioso sulla domanda di separazione e su quella relativa al mantenimento muliebre, mentre sul contributo al mantenimento della figlia è risultata vittoriosa la convenuta.
Quanto alle spese, vi è prova del versamento di € 98,00 per
C.U. ed € 10,61 + 10,61 per notifiche. E così per complessivi
€ 119,22.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla conseguentemente ridotta attività decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1234/2023 introdotto con ricorso del 19.01.2023 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Bitonto, 09.05.1965) e
[...] Controparte_1
(Bitonto, 11.12.1969) che in Bitonto, in data 28.03.1992, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bitonto al n. 16, parte II, serie A, anno 1992;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
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3) DICHIARA inammissibile la domanda della convenuta di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento;
4) DISPONE che la figlia minore (02.10.2010) Persona_4 resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
5) DISPONE che il godimento della casa familiare sarà regolato dal relativo titolo e, per l'effetto, REVOCA l'assegnazione già provvisoriamente disposta in favore della madre;
6) DISPONE che gli incontri padre-figlia restano disciplinati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Parte_1 mensilmente, in favore di la somma Controparte_1 di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre aggiornamenti annuali sulla base degli Per_3 indici di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025;
8) DISPONE che le spese straordinarie per la figlia graveranno sul padre nella misura del 70% e sulla madre nella misura del 30% e saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'assegno unico universale per la figlia Per_3 sia percepito integralmente da che Controparte_1 potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
10) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di un terzo di spese e compensi di Parte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
3.605,22 (di cui € 119,22 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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