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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CO
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 924/2021RG vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , coniugi residenti in [...]Pt_2 C.F._2
Recanati (MC), via Mons. Elzeario Torregiani n. 1, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Ballesi
(C.F. - comunicazioni: / fax: 0733-271629) e C.F._3 Email_1
Cristina Albanesi (C.F.: - comunicazioni: / C.F._4 Email_2
fax: 0733-564332) entrambi del Foro di Macerata;
-parte appellante
e
Controparte_1
(C.F. e P. IVA n. , dichiarata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data P.IVA_1
31.05.2016, con sede in NC, via S. Totti, n. 10, in persona del Commissario Liquidatore, Avv.
Virgilio Sallorenzo (C.F. ), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Bruno Inzitari C.F._5
(C.F. del Foro di Milano e dall'Avv. Maurizio Barbieri (C.F. C.F._6
) del Foro di NC (fax: e 07155722 – pec: C.F._7 P.IVA_2
e ed elettivamente Email_3 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri, in NC, Piazza del Plebiscito, n. 55;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2015 e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la avanti al Tribunale di NC, esponendo: -di Controparte_2 essere soci assegnatari dell'alloggio sito al piano primo con annesso garage contraddistinto nella domanda di assegnazione del 1/12/2010 con il n. 6 G3, facente parte dell'immobile sito in Porto
Recanati Zona PEEP 3 Montatrice, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 13 part. 832 sub 9 e sub
16; -che il termine per la ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile era stato fissato in trenta mesi ed il costo finale a corpo , completo di tutti accessori, costi ed oneri veniva stabilito in €.
220.000,00 al netto dell'Iva; -di avere versato alla cooperativa contestualmente alla sottoscrizione della domanda di assegnazione la somma di euro 45.000,00 oltre Iva a titolo di acconto , impegnandosi a versare il residuo prezzo di €. 175.000,00 con accollo del mutuo stipulato dalla Cooperativa;
- che i lavori non venivano ultimati e di avere sollecitato più volte la Cooperativa ad addivenire ad una definizione della questione proponendo un accollo del mutuo edilizio ma reso impossibile a causa del diniego della Banca e quindi in data 30/5/2013 inviavano diffida alla cooperativa per l'ultimazione dei lavori e per procedere alla stipula dell'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio; -che molti lavori erano rimasti incompiuti, sia nella proprietà esclusiva che nelle parti comuni ed in quelli realizzati erano presenti vizi e/o difformità con la conseguenza che andava determinata la minore somma dovuta, anche mediante CTU. Pertanto gli attori: a) chiedevano che, accertata la stipula di un contratto preliminare tra le parti ed accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di concludere il contratto CP_2
pubblico definitivo, fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. previo accertamento del valore del bene nello stato attuale in cui si trova e con riduzione del prezzo di trasferimento b) chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito quantificato in €, 55.000,00o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza del 12/10/2015 veniva dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc parte attrice depositava le memorie n. 1
e 2 allegando documenti e formulando le proprie richieste istruttorie.
A seguito di comunicazione agli attori del 15/6/2016 di sottoposizione della Controparte_2
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa , gli attori proponevano istanza al Giudice
[...] per la declaratoria di interruzione che avveniva il 9/8/2016 e quindi ricorso per la riassunzione del giudizio a cui seguiva provvedimento di fissazione udienza per la prosecuzione per il 23/12/2016 rinviata poi al 28/4/2017 al fine di consentire il perfezionamento della notifica al Commissario
Liquidatore del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
All'udienza successiva del 23 giugno 2017 la difesa degli attori esibiva nota di trascrizione della domanda introduttiva e chiedeva l'autorizzazione al deposito che veniva concesso dal Tribunale.
All'udienza del 25/1/2018 veniva dichiarata la contumacia della L.c.a. Controparte_1 ed ammesso l'interrogatorio formale che si svolgeva all'udienza del 22/3/2018.
Si costituiva in giudizio la in l.c.a. chiedendo il rigetto della domanda ed Controparte_1 eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza della domanda per violazione degli artt.
72 e ss. della legge fallimentare come richiamati dagli artt. 200 e ss L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa deducendo che : 1) la domanda di assegnazione non costituisce un contratto preliminare di compravendita non presentando i caratteri formali e sostanziali per determinare l'insorgenza in capo alla Cooperativa di obbligo a trasferire la proprietà dell'immobile ed oltremodo non era stata mai trascritta;
.2) gli attori avrebbero dovuto formulare istanze endo-procedimentali al
Commissario Liquidatore al fine di far esprimere la propria volontà di subentrare o meno nel contratto preliminare rimasto sospeso ex art. 72 primo comma l.f.; 3) le ragioni creditorie vantate dagli attori così come le pretese risarcitorie possono essere fatte valere ai sensi del combinato disposto degli artt. 195 ess e 52 2 comma LF nelle forme dell'insinuazione al passivo.
Veniva esperita prova per testi e dopo numerosi rinvii, richiesti dai procuratori delle parti per lo svolgimento di trattative, la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta dai Sigg.ri e Pt_1
sollevata dalla convenuta a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Pt_2 [...]
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/5/2016. CP_1
Giova a tal proposito richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte 8 Cass 17/1/2001 n. 553) secondo la quale anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa operano i principi del concorso formale e sostanziale in virtù dei quali, da un lato , i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione , possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni ( par condicio creditorum) alla attribuzione del ricavato fallimentare e, d'altro canto, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Ciò discende univocamente dal richiamo, nell'ambito della legge fallimentare, degli artt. 51 e 52 e degli artt. Da 98 a 103, operati rispettivamente dai successivi artt. 201
e 209.
Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201, 207 e 209 l.f.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Per la liquidazione coatta amministrativa , inoltre ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non si può neppure ipotizzare una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie, in relazione alla intenzione di ottenere un titolo da far valere , alla chiusura del concorso, soltanto in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, poiché tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Gli stessi principi risultano ribaditi da Cass 22/12/2005 n. 28481 che afferma “ Qualora a seguito della dichiarazione di fallimento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa”
Gli attori hanno sostenuto l'inapplicabilità al presente caso dei suddetti principi richiamando quanto affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 7/7/2004 n. 12505, secondo la quale: “La trascrizione, anteriormente alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre assume rilievo decisivo ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento attuato con la pronuncia e trascrizione, a questo successiva, della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso;
effetti che retroagiscono alla data della prima trascrizione”
Tali principi, poi confermati da altre pronunce , non possono trovare applicazione laddove, come nel presente caso, non venga fornita prova della trascrizione del contratto preliminare né della domanda giudiziale avvenute prima della dichiarazione di fallimento.
La produzione della nota di trascrizione della domanda è stata effettuata da parte degli attori tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc e solo all'udienza del 23/6/2017, quindi non la prima udienza utile, ben oltre un anno dalla comunicazione di avvenuta messa in liquidazione della cooperativa, e senza aver avanzato una istanza di remissione in termini;
tutto ciò dispone per la dichiarazione di inammissibilità della produzione del documento che parte attrice ben avrebbe potuto depositare nei termini concessi ex art. 183 sesto comma cpc. Per le suesposte argomentazioni la domanda deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione.
Essendo il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa intervenuto nel corso del giudizio le spese di giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità della domanda
Compensa le spese tra le parti.
4.Con un primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado per aver ritenuto tardiva la produzione in giudizio della nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, eseguita in epoca anteriore alla messa in liquidazione coatta amministrativa della CP_2 convenuta, mentre, nell'assunto di parte, tale trascrizione non è elemento costitutivo della domanda stessa ma condizione dell'azione e quindi non soggetta alle preclusioni processuali ex art. 183, comma
6, c.p.c.
Le parti hanno precisato che “La circostanza da cui deriva la violazione di legge consiste per l'appunto nell'aver ritenuto tardiva la suddetta produzione e la rilevanza, ai fini della decisione, è data dal fatto che la corretta valutazione del caso avrebbe consentito di ritenere opponibile alla Procedura la suddetta trascrizione e condotto a una sentenza di accoglimento della domanda”.
Il motivo è fondato.
5.In punto di diritto la Corte richiama i principi enunciati da Cass 28668/2013:
“Nel caso di specie, posto che l'onere di produrre la nota di trascrizione della domanda era a carico degli attori in primo grado, occorre solo evidenziare come la peculiarità consista nel fatto che la nota di trascrizione della domanda avrebbe dovuto essere prodotta in giudizio non al fine di permettere, nel caso di eventuale sentenza di rigetto, la cancellazione della stessa (art. 2668 c.c., comma 2), ma quale elemento costitutivo del diritto degli attori ad ottenere la pronuncia traslativa di cui all'art. 2932 c.c. ed, in definitiva, della proseguibilità dell'azione, rendendo irrilevante l'eventuale successiva scelta del curatore nel senso dello scioglimento del contratto.
Trattandosi di atto integrante una pubblicità che condiziona l'opponibilità a terzi (qual è il fallimento), non vi è allora altro modo di provare l'an ed il quando della formalità che quello di produrre la nota di trascrizione in originale o in copia con attestazione di conformità all'originale: dal momento, cioè, che la nota di trascrizione è elemento essenziale per l'assolvimento dell'onere pubblicitario in discorso, non ne è possibile un surrogato, mediante la mera dichiarazione della parte o la confessione della controparte, anche considerati i contenuti specifici che la nota è destinata a provare”.
6.Nel presente giudizio l'onere di provare l'esistenza della nota e la proseguibilità dell'azione nei confronti della non può, all'evidenza, essere collocato in un momento anteriore al CP_1
verificarsi della condizione processuale e cioè a quello in cui il procedimento interrotto è stato riassunto nei confronti della stessa. CP_1
Solo la riassunzione del processo nei confronti del nuovo soggetto derivato dalla procedura concorsuale ha generato l'ostacolo alla pronuncia di merito nei suoi confronti.
Dopo la riassunzione, alla prima udienza utile del 23.6.2017, le parti odierne appellanti hanno esibito la nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio Reg gen. 5218 e Reg. part. 3821 del
18/05/2015 ed hanno chiesto l'autorizzazione al deposito telematico della stessa - autorizzazione concessa dal giudice - come risulta dal verbale:
“Oggi 23 giugno 2017, alle ore 11,38, innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BALLESI GIORGIO e l'avv. Albanesi Cristina;
Parte_1 Parte_2
l'avv. Ballessi il quale esibisce la nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio Reg gen.
5218 e Reg. part. 3821 del 18/05/2015 e chiede l'autorizzazione al deposito telematico della stessa;
in relazione alla possibilità di continuare il presente giudizio nei confronti della procedura segnala la sent. Corte Cass. 2011 n. 27093; far presente di aver avuto contatti informali con il commissario giudiziale al fine di trovare una possibilità di definizione bonaria;
pertanto chiede un differimento a dopo l'estate al fine di verificarne la concreta fattibilità;
Per nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice dato atto, autorizza la difesa di parte attrice a depositare la nota di iscrizione oggi esibita in via telematica;
rinvia alla udienza del 20/11/2017 ore 10,00”.
All'udienza del 23 giugno 2017 la parte convenuta non si era neppure costituita e le parti attrici hanno poi regolarmente depositato, in via telematica, quanto autorizzato dal primo giudicante.
Non si vede dunque come gli originari attori possano essere incorsi nelle preclusioni di cui all'art. 183 sesto comma cpc rispetto ad oneri di allegazione e prova del tutto inesistenti al momento della maturazione di tali termini.
D'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è vero che la nota di trascrizione de quo è stata esibita (con contestuale richiesta di acquisizione) alla prima udienza utile del 23.6.2017 dopo l'emissione del decreto di fissazione di udienza del giudizio riassunto e dopo che la prima udienza del
23.12.2016 (fissata nel decreto) si era risolta, in mero rito, nell'emissione del provvedimento del
Tribunale di rinnovo delle notifiche alla Liquidazione con fissazione di successiva data (al 28.4.2017) per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale. L'udienza del 28.4.2017 risulta rinviata d'ufficio al 23.6.2017 , prima udienza di effettiva trattazione nel corretto e pieno contraddittorio processuale in cui : (a) le parti originarie attrici hanno esibito e fatto istanza di deposito (accolta dal Tribunale) della nota di trascrizione, (b) la Liquidazione è rimasta contumace.
Sul punto non vale insistere oltre.
Il motivo di gravame va dunque accolto e la statuizione di improcedibilità della domanda va riformata con conseguente obbligo , per la Corte, di scrutinare il merito.
7.Vanno di seguito esaminate e disattese le eccezioni formulata dall'appellata:
• l'eccezione di “inammissibilità della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto atteso che la mera domanda di assegnazione di un immobile rivolta a una società cooperativa non costituisce preliminare di compravendita il cui inadempimento consente l'esperibilità del rimedio dato dall'art. 2932 c.c.” è infondata perché contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: “(…)la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., può essere invocata solo in presenza di un atto di prenotazione. Infatti, secondo al giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 752/97 e
1089/00) la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi all'alto traslativo dell'immobile al socio assegnatario. Il suo accoglimento è, però, condizionato al compiersi della fattispecie complessa e progressiva che prevede, oltre all'assunzione, da parte della società, dell'obbligo a prestare il proprio consenso al trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione dell'alloggio, che accerta la realizzazione dei presupposti concreti per tale assegnazione, individuandone il bene ed il corrispettivo, così da rendere legittimo, e quindi dovuto, il successivo atto traslativo del diritto (in senso conforme, v. anche Cass. n. 4649/80)” (
Cass. n. 23514/2016):
• l'eccezione relativa alla prova dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale , è stata risolta come in motivazione che precede;
• l'eccezione di improseguibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto proposta in violazione dell'art. 72 l.fall. per difetto delle necessarie istanze endo-procedimentali “cosicché il Commissario Liquidatore avrebbe potuto esprimere il proprio intendimento circa lo scioglimento o il subentro nel contratto preliminare” è infondata e comunque inconferente perché nella fattispecie opera il diverso meccanismo delineato da pacifica giurisprudenza di legittimità: “Ai sensi dell'art. 72 l. fall., il curatore fallimentare del prominente venditore di un immobile, che abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, non può sciogliersi dal contratto preliminare con effetto verso il promissario compratore, in quanto la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (art. 2652 n. 2 c.c.)
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, n.25049;
• l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea ex art. 2932 c.c. in quanto connessa alla richiesta di riduzione del prezzo di trasferimento, è infondata perché i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (orientamento partito dalle S.U. 12505 del 2004 poi confermato, all'esito di un lungo processo elaborativo, da S.U. 18131 del 2015 e variamente ribadito in seguito) sarebbero vanificati se essi non potessero operare nel contesto di un corretto sinallagma contrattuale;
in altri termini la tutela del promissario acquirente che ha trascritto prima della dichiarazione di fallimento sarebbe vanificata se egli non potesse far valere, unitamente alla domanda ex art. 2932 cc, quei meccanismi riequilibrativi propri del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti che costituiscono mezzi di tutela di carattere generale dei contratti a prestazioni corrispettive.
8.Per quanto riguarda le domande risarcitorie di parte appellante esse risultano improcedibili perché la statuizione del Tribunale sul punto:
“Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201, 207 e 209 l.f.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie “ non è stata fatta oggetto di specifico motivo di appello e dunque è passata in giudicato.
9.In sintesi:
• l'appello va accolto con integrale riforma (in rito) della sentenza di primo grado sulla procedibilità della domanda;
• l'appello va respinto con riferimento alla richieste di risarcimento del danno;
• tutte le eccezioni di parte appellata vanno respinte come da motivazione che precede;
• la causa deve essere rimessa sul ruolo e proseguire (nel merito) in fase istruttoria per l'accertamento del valore dell'immobile oggetto di preliminare stimato al momento della domanda giudiziale;
• deve essere disposta Ctu intesa alla valutazione del valore dell' immobile promesso;
• i provvedimenti istruttori sono dati come da separata ordinanza.
10.La presente pronuncia assume le forme della sentenza non definitiva e le spese del doppio grado sono rimesse al definitivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CO non definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza dichiara la procedibilità della domanda ex art. 2932 cc disattendendo la relativa eccezione e disponendo la prosecuzione nel merito;
2-respinge l'appello con riferimento a tutte le domande risarcitorie sulla cui improcedibilità è sceso il giudicato;
3-respinge tutte le eccezioni di parte appellata come in motivazione esaminate;
4-dispone che la causa sia rimessa in istruttoria per la determinazione del valore degli immobili oggetto di preliminare da stimarsi a mezzo CTU come da provvedimenti dati con separata ordinanza;
5- rimette le spese al definitivo.
Così deciso in NC nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Giorgio Palestini
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CO
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 924/2021RG vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , coniugi residenti in [...]Pt_2 C.F._2
Recanati (MC), via Mons. Elzeario Torregiani n. 1, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Ballesi
(C.F. - comunicazioni: / fax: 0733-271629) e C.F._3 Email_1
Cristina Albanesi (C.F.: - comunicazioni: / C.F._4 Email_2
fax: 0733-564332) entrambi del Foro di Macerata;
-parte appellante
e
Controparte_1
(C.F. e P. IVA n. , dichiarata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data P.IVA_1
31.05.2016, con sede in NC, via S. Totti, n. 10, in persona del Commissario Liquidatore, Avv.
Virgilio Sallorenzo (C.F. ), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Bruno Inzitari C.F._5
(C.F. del Foro di Milano e dall'Avv. Maurizio Barbieri (C.F. C.F._6
) del Foro di NC (fax: e 07155722 – pec: C.F._7 P.IVA_2
e ed elettivamente Email_3 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri, in NC, Piazza del Plebiscito, n. 55;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2015 e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la avanti al Tribunale di NC, esponendo: -di Controparte_2 essere soci assegnatari dell'alloggio sito al piano primo con annesso garage contraddistinto nella domanda di assegnazione del 1/12/2010 con il n. 6 G3, facente parte dell'immobile sito in Porto
Recanati Zona PEEP 3 Montatrice, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 13 part. 832 sub 9 e sub
16; -che il termine per la ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile era stato fissato in trenta mesi ed il costo finale a corpo , completo di tutti accessori, costi ed oneri veniva stabilito in €.
220.000,00 al netto dell'Iva; -di avere versato alla cooperativa contestualmente alla sottoscrizione della domanda di assegnazione la somma di euro 45.000,00 oltre Iva a titolo di acconto , impegnandosi a versare il residuo prezzo di €. 175.000,00 con accollo del mutuo stipulato dalla Cooperativa;
- che i lavori non venivano ultimati e di avere sollecitato più volte la Cooperativa ad addivenire ad una definizione della questione proponendo un accollo del mutuo edilizio ma reso impossibile a causa del diniego della Banca e quindi in data 30/5/2013 inviavano diffida alla cooperativa per l'ultimazione dei lavori e per procedere alla stipula dell'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio; -che molti lavori erano rimasti incompiuti, sia nella proprietà esclusiva che nelle parti comuni ed in quelli realizzati erano presenti vizi e/o difformità con la conseguenza che andava determinata la minore somma dovuta, anche mediante CTU. Pertanto gli attori: a) chiedevano che, accertata la stipula di un contratto preliminare tra le parti ed accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di concludere il contratto CP_2
pubblico definitivo, fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. previo accertamento del valore del bene nello stato attuale in cui si trova e con riduzione del prezzo di trasferimento b) chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito quantificato in €, 55.000,00o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza del 12/10/2015 veniva dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc parte attrice depositava le memorie n. 1
e 2 allegando documenti e formulando le proprie richieste istruttorie.
A seguito di comunicazione agli attori del 15/6/2016 di sottoposizione della Controparte_2
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa , gli attori proponevano istanza al Giudice
[...] per la declaratoria di interruzione che avveniva il 9/8/2016 e quindi ricorso per la riassunzione del giudizio a cui seguiva provvedimento di fissazione udienza per la prosecuzione per il 23/12/2016 rinviata poi al 28/4/2017 al fine di consentire il perfezionamento della notifica al Commissario
Liquidatore del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
All'udienza successiva del 23 giugno 2017 la difesa degli attori esibiva nota di trascrizione della domanda introduttiva e chiedeva l'autorizzazione al deposito che veniva concesso dal Tribunale.
All'udienza del 25/1/2018 veniva dichiarata la contumacia della L.c.a. Controparte_1 ed ammesso l'interrogatorio formale che si svolgeva all'udienza del 22/3/2018.
Si costituiva in giudizio la in l.c.a. chiedendo il rigetto della domanda ed Controparte_1 eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza della domanda per violazione degli artt.
72 e ss. della legge fallimentare come richiamati dagli artt. 200 e ss L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa deducendo che : 1) la domanda di assegnazione non costituisce un contratto preliminare di compravendita non presentando i caratteri formali e sostanziali per determinare l'insorgenza in capo alla Cooperativa di obbligo a trasferire la proprietà dell'immobile ed oltremodo non era stata mai trascritta;
.2) gli attori avrebbero dovuto formulare istanze endo-procedimentali al
Commissario Liquidatore al fine di far esprimere la propria volontà di subentrare o meno nel contratto preliminare rimasto sospeso ex art. 72 primo comma l.f.; 3) le ragioni creditorie vantate dagli attori così come le pretese risarcitorie possono essere fatte valere ai sensi del combinato disposto degli artt. 195 ess e 52 2 comma LF nelle forme dell'insinuazione al passivo.
Veniva esperita prova per testi e dopo numerosi rinvii, richiesti dai procuratori delle parti per lo svolgimento di trattative, la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta dai Sigg.ri e Pt_1
sollevata dalla convenuta a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Pt_2 [...]
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/5/2016. CP_1
Giova a tal proposito richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte 8 Cass 17/1/2001 n. 553) secondo la quale anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa operano i principi del concorso formale e sostanziale in virtù dei quali, da un lato , i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione , possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni ( par condicio creditorum) alla attribuzione del ricavato fallimentare e, d'altro canto, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Ciò discende univocamente dal richiamo, nell'ambito della legge fallimentare, degli artt. 51 e 52 e degli artt. Da 98 a 103, operati rispettivamente dai successivi artt. 201
e 209.
Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201, 207 e 209 l.f.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Per la liquidazione coatta amministrativa , inoltre ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non si può neppure ipotizzare una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie, in relazione alla intenzione di ottenere un titolo da far valere , alla chiusura del concorso, soltanto in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, poiché tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Gli stessi principi risultano ribaditi da Cass 22/12/2005 n. 28481 che afferma “ Qualora a seguito della dichiarazione di fallimento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa”
Gli attori hanno sostenuto l'inapplicabilità al presente caso dei suddetti principi richiamando quanto affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 7/7/2004 n. 12505, secondo la quale: “La trascrizione, anteriormente alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre assume rilievo decisivo ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento attuato con la pronuncia e trascrizione, a questo successiva, della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso;
effetti che retroagiscono alla data della prima trascrizione”
Tali principi, poi confermati da altre pronunce , non possono trovare applicazione laddove, come nel presente caso, non venga fornita prova della trascrizione del contratto preliminare né della domanda giudiziale avvenute prima della dichiarazione di fallimento.
La produzione della nota di trascrizione della domanda è stata effettuata da parte degli attori tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc e solo all'udienza del 23/6/2017, quindi non la prima udienza utile, ben oltre un anno dalla comunicazione di avvenuta messa in liquidazione della cooperativa, e senza aver avanzato una istanza di remissione in termini;
tutto ciò dispone per la dichiarazione di inammissibilità della produzione del documento che parte attrice ben avrebbe potuto depositare nei termini concessi ex art. 183 sesto comma cpc. Per le suesposte argomentazioni la domanda deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione.
Essendo il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa intervenuto nel corso del giudizio le spese di giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità della domanda
Compensa le spese tra le parti.
4.Con un primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado per aver ritenuto tardiva la produzione in giudizio della nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, eseguita in epoca anteriore alla messa in liquidazione coatta amministrativa della CP_2 convenuta, mentre, nell'assunto di parte, tale trascrizione non è elemento costitutivo della domanda stessa ma condizione dell'azione e quindi non soggetta alle preclusioni processuali ex art. 183, comma
6, c.p.c.
Le parti hanno precisato che “La circostanza da cui deriva la violazione di legge consiste per l'appunto nell'aver ritenuto tardiva la suddetta produzione e la rilevanza, ai fini della decisione, è data dal fatto che la corretta valutazione del caso avrebbe consentito di ritenere opponibile alla Procedura la suddetta trascrizione e condotto a una sentenza di accoglimento della domanda”.
Il motivo è fondato.
5.In punto di diritto la Corte richiama i principi enunciati da Cass 28668/2013:
“Nel caso di specie, posto che l'onere di produrre la nota di trascrizione della domanda era a carico degli attori in primo grado, occorre solo evidenziare come la peculiarità consista nel fatto che la nota di trascrizione della domanda avrebbe dovuto essere prodotta in giudizio non al fine di permettere, nel caso di eventuale sentenza di rigetto, la cancellazione della stessa (art. 2668 c.c., comma 2), ma quale elemento costitutivo del diritto degli attori ad ottenere la pronuncia traslativa di cui all'art. 2932 c.c. ed, in definitiva, della proseguibilità dell'azione, rendendo irrilevante l'eventuale successiva scelta del curatore nel senso dello scioglimento del contratto.
Trattandosi di atto integrante una pubblicità che condiziona l'opponibilità a terzi (qual è il fallimento), non vi è allora altro modo di provare l'an ed il quando della formalità che quello di produrre la nota di trascrizione in originale o in copia con attestazione di conformità all'originale: dal momento, cioè, che la nota di trascrizione è elemento essenziale per l'assolvimento dell'onere pubblicitario in discorso, non ne è possibile un surrogato, mediante la mera dichiarazione della parte o la confessione della controparte, anche considerati i contenuti specifici che la nota è destinata a provare”.
6.Nel presente giudizio l'onere di provare l'esistenza della nota e la proseguibilità dell'azione nei confronti della non può, all'evidenza, essere collocato in un momento anteriore al CP_1
verificarsi della condizione processuale e cioè a quello in cui il procedimento interrotto è stato riassunto nei confronti della stessa. CP_1
Solo la riassunzione del processo nei confronti del nuovo soggetto derivato dalla procedura concorsuale ha generato l'ostacolo alla pronuncia di merito nei suoi confronti.
Dopo la riassunzione, alla prima udienza utile del 23.6.2017, le parti odierne appellanti hanno esibito la nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio Reg gen. 5218 e Reg. part. 3821 del
18/05/2015 ed hanno chiesto l'autorizzazione al deposito telematico della stessa - autorizzazione concessa dal giudice - come risulta dal verbale:
“Oggi 23 giugno 2017, alle ore 11,38, innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BALLESI GIORGIO e l'avv. Albanesi Cristina;
Parte_1 Parte_2
l'avv. Ballessi il quale esibisce la nota di trascrizione della domanda introduttiva del giudizio Reg gen.
5218 e Reg. part. 3821 del 18/05/2015 e chiede l'autorizzazione al deposito telematico della stessa;
in relazione alla possibilità di continuare il presente giudizio nei confronti della procedura segnala la sent. Corte Cass. 2011 n. 27093; far presente di aver avuto contatti informali con il commissario giudiziale al fine di trovare una possibilità di definizione bonaria;
pertanto chiede un differimento a dopo l'estate al fine di verificarne la concreta fattibilità;
Per nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice dato atto, autorizza la difesa di parte attrice a depositare la nota di iscrizione oggi esibita in via telematica;
rinvia alla udienza del 20/11/2017 ore 10,00”.
All'udienza del 23 giugno 2017 la parte convenuta non si era neppure costituita e le parti attrici hanno poi regolarmente depositato, in via telematica, quanto autorizzato dal primo giudicante.
Non si vede dunque come gli originari attori possano essere incorsi nelle preclusioni di cui all'art. 183 sesto comma cpc rispetto ad oneri di allegazione e prova del tutto inesistenti al momento della maturazione di tali termini.
D'altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è vero che la nota di trascrizione de quo è stata esibita (con contestuale richiesta di acquisizione) alla prima udienza utile del 23.6.2017 dopo l'emissione del decreto di fissazione di udienza del giudizio riassunto e dopo che la prima udienza del
23.12.2016 (fissata nel decreto) si era risolta, in mero rito, nell'emissione del provvedimento del
Tribunale di rinnovo delle notifiche alla Liquidazione con fissazione di successiva data (al 28.4.2017) per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale. L'udienza del 28.4.2017 risulta rinviata d'ufficio al 23.6.2017 , prima udienza di effettiva trattazione nel corretto e pieno contraddittorio processuale in cui : (a) le parti originarie attrici hanno esibito e fatto istanza di deposito (accolta dal Tribunale) della nota di trascrizione, (b) la Liquidazione è rimasta contumace.
Sul punto non vale insistere oltre.
Il motivo di gravame va dunque accolto e la statuizione di improcedibilità della domanda va riformata con conseguente obbligo , per la Corte, di scrutinare il merito.
7.Vanno di seguito esaminate e disattese le eccezioni formulata dall'appellata:
• l'eccezione di “inammissibilità della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto atteso che la mera domanda di assegnazione di un immobile rivolta a una società cooperativa non costituisce preliminare di compravendita il cui inadempimento consente l'esperibilità del rimedio dato dall'art. 2932 c.c.” è infondata perché contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: “(…)la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., può essere invocata solo in presenza di un atto di prenotazione. Infatti, secondo al giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 752/97 e
1089/00) la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi all'alto traslativo dell'immobile al socio assegnatario. Il suo accoglimento è, però, condizionato al compiersi della fattispecie complessa e progressiva che prevede, oltre all'assunzione, da parte della società, dell'obbligo a prestare il proprio consenso al trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione dell'alloggio, che accerta la realizzazione dei presupposti concreti per tale assegnazione, individuandone il bene ed il corrispettivo, così da rendere legittimo, e quindi dovuto, il successivo atto traslativo del diritto (in senso conforme, v. anche Cass. n. 4649/80)” (
Cass. n. 23514/2016):
• l'eccezione relativa alla prova dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale , è stata risolta come in motivazione che precede;
• l'eccezione di improseguibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto proposta in violazione dell'art. 72 l.fall. per difetto delle necessarie istanze endo-procedimentali “cosicché il Commissario Liquidatore avrebbe potuto esprimere il proprio intendimento circa lo scioglimento o il subentro nel contratto preliminare” è infondata e comunque inconferente perché nella fattispecie opera il diverso meccanismo delineato da pacifica giurisprudenza di legittimità: “Ai sensi dell'art. 72 l. fall., il curatore fallimentare del prominente venditore di un immobile, che abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, non può sciogliersi dal contratto preliminare con effetto verso il promissario compratore, in quanto la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (art. 2652 n. 2 c.c.)
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, n.25049;
• l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea ex art. 2932 c.c. in quanto connessa alla richiesta di riduzione del prezzo di trasferimento, è infondata perché i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (orientamento partito dalle S.U. 12505 del 2004 poi confermato, all'esito di un lungo processo elaborativo, da S.U. 18131 del 2015 e variamente ribadito in seguito) sarebbero vanificati se essi non potessero operare nel contesto di un corretto sinallagma contrattuale;
in altri termini la tutela del promissario acquirente che ha trascritto prima della dichiarazione di fallimento sarebbe vanificata se egli non potesse far valere, unitamente alla domanda ex art. 2932 cc, quei meccanismi riequilibrativi propri del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti che costituiscono mezzi di tutela di carattere generale dei contratti a prestazioni corrispettive.
8.Per quanto riguarda le domande risarcitorie di parte appellante esse risultano improcedibili perché la statuizione del Tribunale sul punto:
“Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201, 207 e 209 l.f.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie “ non è stata fatta oggetto di specifico motivo di appello e dunque è passata in giudicato.
9.In sintesi:
• l'appello va accolto con integrale riforma (in rito) della sentenza di primo grado sulla procedibilità della domanda;
• l'appello va respinto con riferimento alla richieste di risarcimento del danno;
• tutte le eccezioni di parte appellata vanno respinte come da motivazione che precede;
• la causa deve essere rimessa sul ruolo e proseguire (nel merito) in fase istruttoria per l'accertamento del valore dell'immobile oggetto di preliminare stimato al momento della domanda giudiziale;
• deve essere disposta Ctu intesa alla valutazione del valore dell' immobile promesso;
• i provvedimenti istruttori sono dati come da separata ordinanza.
10.La presente pronuncia assume le forme della sentenza non definitiva e le spese del doppio grado sono rimesse al definitivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CO non definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza dichiara la procedibilità della domanda ex art. 2932 cc disattendendo la relativa eccezione e disponendo la prosecuzione nel merito;
2-respinge l'appello con riferimento a tutte le domande risarcitorie sulla cui improcedibilità è sceso il giudicato;
3-respinge tutte le eccezioni di parte appellata come in motivazione esaminate;
4-dispone che la causa sia rimessa in istruttoria per la determinazione del valore degli immobili oggetto di preliminare da stimarsi a mezzo CTU come da provvedimenti dati con separata ordinanza;
5- rimette le spese al definitivo.
Così deciso in NC nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Giorgio Palestini
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini