CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6061/2017 depositato il 05/09/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o DI CA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2293/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 28/03/2017
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295295201400205244000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6061/2017 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2293/2017, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.29520140020515244000.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto spedito a mezzo posta da una società privata, affermando che le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari effettuate con poste private sono affette da radicale inesistenza.
Avverso tale decisione proponeva appello il ricorrente, ribadendo la legittimità del ricorso in riferimento alla spedizione a mezzo posta privata, in quanto trattavasi di raccomandata ordinaria e nel merito reiterava i motivi di censura già dedotti in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si costituiva in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi
Giudici.
Secondo la giurisprudenza di legittimità da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, (Cass. n.
299/2020) l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna. “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrato in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla 1. n. 124 del 2017 (n.d,r. entrata in vigore del provvedimento 29/08/2017). La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.”
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la richiamata sentenza sentenza del 10 gennaio 2020, n. 299. In altre parole e sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, come da direttiva 2008/6/CE, il legislatore nazionale, per esigenze di ordine pubblico, imponeva che fossero riservati in via esclusiva al fornitore universale, cioè a
Banca_1 italiane, “tra l'altro i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari”. Ritenuto che il ricorso di primo grado è stato notificato prima dell'entrata in vigore del regime di cui alla Legge
n.124/2017, è inammissibile e pertanto, l'appello va rigettato.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2293/2017; Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE RE SE La EC
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6061/2017 depositato il 05/09/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o DI CA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2293/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 28/03/2017
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295295201400205244000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6061/2017 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2293/2017, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.29520140020515244000.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto spedito a mezzo posta da una società privata, affermando che le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari effettuate con poste private sono affette da radicale inesistenza.
Avverso tale decisione proponeva appello il ricorrente, ribadendo la legittimità del ricorso in riferimento alla spedizione a mezzo posta privata, in quanto trattavasi di raccomandata ordinaria e nel merito reiterava i motivi di censura già dedotti in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si costituiva in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi
Giudici.
Secondo la giurisprudenza di legittimità da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, (Cass. n.
299/2020) l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna. “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrato in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla 1. n. 124 del 2017 (n.d,r. entrata in vigore del provvedimento 29/08/2017). La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.”
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la richiamata sentenza sentenza del 10 gennaio 2020, n. 299. In altre parole e sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, come da direttiva 2008/6/CE, il legislatore nazionale, per esigenze di ordine pubblico, imponeva che fossero riservati in via esclusiva al fornitore universale, cioè a
Banca_1 italiane, “tra l'altro i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari”. Ritenuto che il ricorso di primo grado è stato notificato prima dell'entrata in vigore del regime di cui alla Legge
n.124/2017, è inammissibile e pertanto, l'appello va rigettato.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2293/2017; Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE RE SE La EC