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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 15 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3294/2023 R.G. e vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello via Lauria 9 giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dalla dott.ssa Ida MORELLI, Dr. Luciano PETRUZZI, Dr. Antonio PIPITONE, Dr. Giuseppe ZAZA,
funzionari incaricati giusto provvedimento autorizzativo in atti, domiciliato in Potenza via Pretoria
263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: invalidità civile 74%.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove la Commissione ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della qualità di invalido almeno della misura del 74%.
Con memoria depositata il 7.6.2024 si è costituito l' eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva ammessa la ctu, e tuttavia fissata per ben tre volte la visita presso il gabinetto medico del tribunale, la ricorrente non si presentava né faceva pervenire giustificazioni dell'assenza o richieste di differimento, per cui persistendo tale situazione (la precedente udienza veniva rinviata ex art. 309 stante l'assenza dele parti), all'odierna udienza la causa viene decisa in via documentale,
dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, costituenti mere critiche all'operato della Commissione devesi rilevare che non sono sopraggiunte variazioni rispetto al CP_1
quadro sanitario già valutato dalla predetta, le cui conclusioni vengono contestate dalla ricorrente mediante interpretazione e valutazione soggettiva delle condizioni della ricorrente;
a corroborare tale valutazione si aggiunge il comportamento della ricorrente che, non presentandosi diverse volte alla visita del ctu incaricato, con comportamento concludente ha mostrato disinteresse alla causa.
La Commissione invero ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano pari a un grado di invalidità del 67%,
Le conclusioni cui è pervenuta la commissione meritano di essere condivise anche in questa fase in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo in atti valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
Potenza, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla