Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N N. R.G. 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA INVERNIZZI Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FOSCO CP_1 C.F._2
e dell'avv. ROSARIA GILETTO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno.
3. Entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore.
4. La casa coniugale, sita in Garlate (LC), via Stoppani n. 540, di proprietà esclusiva della
Sig.ra viene assegnata alla stessa quale genitore collocatario, con i beni ivi presenti, CP_1
eccetto gli effetti personali del Sig. , che lo stesso ha già provveduto ad asportare. Pt_1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, secondo le seguenti modalità: nelle settimane in cui il week end sarà di competenza materna, il Sig. trascorrerà con il Pt_1 Per_1 lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20,30 (ore 21,30 nei periodi di vacanza/festività in cui il giorno seguente non deve andare a scuola), quando Per_1
riaccompagnerà presso il domicilio materno;
nelle settimane con week end di Per_1 competenza paterna, il martedì e il giovedì, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20,30 (ore
21,30 nei periodi di vacanza/festività in cui il giorno seguente non deve andare a Per_1
scuola), quando riaccompagnerà presso il domicilio materno. Per_1
A settimane alternate, il sabato alle ore 11,30 la Sig.ra porterà presso il CP_1 Per_1
domicilio del Sig. , con il quale la figlia resterà sino alla domenica sera (pernotto Pt_1
incluso), quando il padre la riaccompagnerà presso il domicilio materno per le ore 20,30
(ore 21,30 nei periodi di vacanza/festività in cui il giorno seguente non deve Per_1
andare a scuola).
6. Indipendentemente dalla sopra concordata gestione, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (dalla Per_1
fine della scuola sino alla sua ripresa), da concordare con congruo anticipo.
7. Per quanto attiene alle festività civili e religiose, il padre trascorrerà con ogni Per_1
Vigilia di Natale, pernotto incluso, sino alle ore 9,30 del giorno di Natale, quando la madre la preleverà dal domicilio paterno;
la madre trascorrerà con ogni 25.12. Il Per_1
restante periodo natalizio verrà così suddiviso: dal 26.12 al 31.12 con un genitore e dal
01.01 al 06.01 con l'altro, e viceversa l'anno successivo.
pagina 2 di 8 Pasqua con un genitore, Pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo.
Le altre festività, quali Carnevale, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre,
e i relativi ponti, saranno trascorsi dalla minore, presso ciascun genitore, ad anni alterni.
trascorrerà la Festa del Papà con il padre e quella della Mamma con la madre. Per_1
8. Resta, in ogni caso, salva la facoltà per i genitori di accordarsi diversamente dai termini sopra esposti, tenendo, sempre, in considerazione gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
9. I genitori si impegnano, reciprocamente, a riferirsi qualsiasi comunicazione importante riguardo ai figli;
si impegnano, altresì, a comunicare, sempre, il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, di più giorni consecutivi, in altra località, quando abbia con sé la minore.
10. Il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario di , versando, alla Sig.ra Pt_1 Per_1 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 300,00, a mezzo bonifico bancario, per n. 12 mensilità, con rivalutazione Istat.
11. Per quanto concerne le spese di natura straordinaria, ciascun genitore si obbliga a concorrere pro quota al 50%, secondo il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
Lecco E, precisamente.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritto dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso, l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati pagina 3 di 8 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto
(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi pagina 4 di 8 necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e salvo quanto di seguito indicato a proposito delle spese per la baby sitter relative ai mesi di luglio.
12. In punto baby sitter, oltre a quanto sopra disciplinato, le Parti convengono che, nei giorni di competenza materna, la baby sitter – di cui attualmente si avvalgono i coniugi – andrà
a prendere all'asilo e la condurrà presso il domicilio materno, presso cui accudirà Per_1 la minore sino al rientro a casa dal lavoro della madre, con l'intesa che il Sig. Pt_1
acconsente a dividere il costo, pro quota al 50%, per una prestazione della baby sitter sino alle ore 18,30 (come richiesto dalla Sig.ra tenuto conto che, una volta rientrata a CP_1
casa dal lavoro, la stessa deve portare fuori i cani), solo nei casi in cui la necessità del servizio e il suddetto orario siano giustificati esclusivamente da motivi di lavoro della
Sig.ra (quando la stessa termina il lavoro alle ore 17:00) e dalle suindicate necessità CP_1
dei cani. Analogamente, nei giorni di competenza paterna, quando il padre necessiterà di avvalersi del supporto della baby sitter (la cui spesa verrà sostenuta dai coniugi pro quota al 50%, quando l'esigenza del servizio è dettata da ragioni lavorative del padre), la baby sitter si recherà a prendere all'asilo e la porterà presso il domicilio materno, dal Per_1
quale il padre la preleverà al rientro a casa dal lavoro, previsto entro le ore 17,00 circa.
Analogamente, le Parti si suddivideranno al 50% le spese della baby sitter che si rendessero necessarie per accudire nei periodi di vacanza scolastica o di malattia Per_1
(nei quali entrambi i genitori lavorano), sempre che la nonna paterna non sia disponibile ad accudirla.
pagina 5 di 8 Le Parti convengo di chiedere alla baby sitter un resoconto mensile dettagliato delle ore effettuate, che dovrà far pervenire ad entrambi i coniugi.
Per quanto attiene alle spese della baby sitter relative al mese di luglio di ogni anno, il resoconto verrà effettuato settimanalmente ed il rimborso del relativo 50% da parte del
Sig. in favore della Sig.ra avverrà entro la fine della settimana successiva. Pt_1 CP_1
Le Parti pattuiscono, sin da ora, di valutare l'opportunità di individuare un'altra baby sitter, che dia disponibilità di servizio anche a fronte di orari ridotti rispetto a quelli svolti dalla persona attualmente incaricata, così da potersi avvalere maggiormente della disponibilità manifestata dalla nonna paterna, compatibilmente ai turni di lavoro di quest'ultima.
13. L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps verrà percepito, pro quota al 50%, da ciascun genitore.
14. Ove consentito, eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno ripartite al 50% e le spese straordinarie detratte, da ciascun genitore, pro quota al 50%, con obbligo, ove ciò sia possibile, di intestare i relativi documenti di spesa alla figlia.
15. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
16. I Sigg.ri e si autorizzano, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
il 06/09/2019 a Garlate ed hanno avuto una figlia, (nata a [...] il [...]). Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.01.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
pagina 6 di 8 Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 234/2024 pubblicata il 06/03/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
A seguito di un primo rinvio a fronte della richiesta congiunta dei coniugi, le stesse hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e Garlate il 06/09/2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie A, numero 2);
pagina 7 di 8 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GARLATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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