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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato il 7.3.2024
da
, nata il [...], Parte_1
nato a [...] l'[...] e Parte_2
, nato a [...] l'[...] Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Langella, del Foro di Brescia, presso il cui studio hanno eletto domicilio appellanti principali
nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Francesco Braga, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
appellante incidentale adesivo e di
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro CP_2
Pollini Valseriati, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 512/2024 del Tribunale di Brescia emessa il 12.06.2023 e pubblicata il 20.06.2024, pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 10543/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata relativamente ai punti 3, 5 e 6 del dispositivo, e per l'effetto disporre che si proceda ad un'unica divisione tra tutte le parti del giudizio con la formazione di n. 4 lotti corrispondente alle quote di diritto da loro detenute, senza tenere conto - sia nel calcolo della massa da dividersi che nell'assegnazione - della diminuzione di valore derivante dal vincolo di destinazione di una porzione del compendio quale abitazione coniugale in favore di . Spese e competenze professionali del grado CP_2 integralmente rifuse.”
Per l'appellante incidentale:
“Nel Merito: si chiede che, in accoglimento del presente appello, la sentenza impugnata venga riformata relativamente ai punti 3, 5 e 6 del dispositivo, e per l'effetto che venga disposta un'unica divisione tra tutte le parti del giudizio con la formazione di n. 4 lotti corrispondente alle quote di diritto da loro detenute, senza tenere conto - sia nel calcolo della massa da dividersi che nell'assegnazione - della diminuzione di valore derivante dal vincolo di destinazione di una porzione del compendio quale abitazione coniugale in favore di . In conseguenza CP_2 dell'accolito dei primi due motivi di gravame dovrà essere necessariamente riformato anche il capo 6 del dispositivo essendo superfluo il rinnovo della CTU.”
Per l'appellata:
“nel merito, - accogliere, in quanto fondati e condivisibili, i primi due motivi, nonché l'ultima parte del quarto dell'appello principale ed i corrispondenti capi di quello incidentale, secondo le precisazioni in narrativa, dando comunque atto che la Sig.ra
si associa alle pertinenti domande, ovvero, occorrendo, comunque non vi si CP_2 oppone;
- respingere, poiché inammissibili ed infondati, il terzo e l'ultima parte del quarto capo del gravame principale, nonché i corrispondenti motivi di quello incidentale, sempre secondo le migliori specificazioni di cui in narrativa;
in ogni caso, spese dei due gradi rifuse.”
*****
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della presente decisione è sufficiente ricordare - rimandando per il resto alla esposizione dei fatti e dello svolgimento processuale di primo grado, contenuta negli atti introduttivi depositati dalle parti in appello - che una serie di beni immobili, fra i quali una villa di pregio e terreni siti in Brescia, erano in comproprietà fra due fratelli,
e il primo era titolare di una quota di due terzi mentre l'altro CP_3 CP_4 terzo apparteneva a . CP_4
I fratelli e erano comproprietari a seguito di successione ereditaria CP_3 CP_4 della madre deceduta il 29 novembre 1964, la quale risulta tuttora Per_1 intestataria delle planimetrie catastali. Il 5 giugno 1996 decedeva lasciando la propria quota dei 2/3 di Persona_2 nuda proprietà ai suoi tre figli, Parte_2 Pt_3
e l'usufrutto alla moglie,
[...] Controparte_1 Parte_1 era sposato (e poi separato) con
[...] Controparte_1 [...]
. CP_2
Successivamente, nel 2007, decedeva senza eredi diretti, lasciando la CP_4 propria quota dei beni di cui qui si tratta a , moglie di uno dei figli del CP_2 fratello , e segnatamente CP_3 CP_1
2. Dopo aver inutilmente tentato, anche tramite il procedimento di negoziazione assistita, di pervenire a un accordo divisorio, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e per provvedere Parte_3 CP_2 CP_1 alla divisione giudiziale dei beni in comune, di cui sopra si è detto. Nessuno dei convenuti si opponeva alla divisione, sollevando tuttavia una serie di questioni, obiezioni e domande sulle quali è inutile nella presente sede soffermarsi, stante l'oggetto limitato della impugnazione, delle domande e difese svolte dalle parti nel presente giudizio.
2. Con la sentenza non definitiva n. 512/2024 pubblicata il 20.06.2024 il Tribunale di Brescia così giudicava:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. dichiara nulla e pertanto improcedibile la domanda di divisione dei beni mobili avanzata dalla difesa CP_2
2. rigetta la domanda di nullità delle scritture del 2000 e del 2007 e per l'effetto dichiara già assegnato al sig. il mappale 461 del quale si Controparte_1 dovrà tener conto solo ai fini del conteggio della quota
3. dispone procedersi alla divisione in due fasi, la prima relativa alla sola sig.
[...]
, la seconda fra gli eredi CP_2 Persona_2
4. dichiara incluso nella massa da dividersi il mappale 462 con tutto quanto ivi costruito
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
5. dichiara doversi tener conto sia nel calcolo della massa da dividersi che nella assegnazione della diminuzione del valore derivante dal vincolo di assegnazione quale casa coniugale
6. dispone procedersi a supplemento di CTU come da separata ordinanza.
7. Spese al merito”.
3. Con atto di appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza limitatamente ai capi 3, 5 e 6. Parte_3
Costituendosi in giudizio aderiva a tutti i motivi di impugnazione CP_1 proposti;
, dal canto suo, dichiarava di aderire alla impugnazione del CP_2 solo capo 3, contestando gli altri motivi di appello;
questo in base a quanto è dato di capire dalla comparsa di appello della interessata, dal momento che le conclusioni definitive rassegnate con atto del 16.12.24, e sopra riportate, risultano alquanto oscure.
4. Con il primo motivo gli appellanti impugnano il capo 3 della sentenza sostenendo, in sintesi, che: a) il Tribunale ha omesso di considerare che, in buona sostanza, i beni oggetto del giudizio di divisione fanno tutti parte di un patrimonio comune e possono quindi ripartirsi nell'ambito di un unico progetto divisorio;
b) l'art. 34 DPR 131/1986 (testo unico sulle successioni e donazioni) stabilisce che
“le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origini in più titoli, si considerano come una sola comunione se l'ultimo acquisto deriva da successione a causa di morte”, il che conferma la necessità di procedere a una divisione unitaria;
c) sia prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado che nel corso del giudizio stesso, tutte le parti condividenti hanno più volte manifestato la propria inequivocabile volontà di dividere i beni con un'unica contestuale operazione divisionale, come emerge chiaramente: 1) dall'atto notarile del 2007 con il quale tutte le parti avevano attribuito a il mappale 461, oggetto della Controparte_1 comunione fra i fratelli e in conto di futura divisione (doc. 7 CP_3 CP_4 fasc. primo grado appellanti); 2) dal progetto divisionale redatto e sottoscritto in sede di mediazione, con il quale tutte le parti già in allora avevano individuato quattro lotti da dividere fra loro (doc. 6); 3) dal ricorso ex art. 169 c.c. con il quale i coniugi avevano chiesto al Tribunale di Brescia di essere “autorizzati a Parte_4 stipulare l'atto di divisione con assegnazione a favore di (già CP_1 proprietario della quota di 2/9 in nuda proprietà degli immobili sopra indicati), della nuda proprietà dell'intero mappale 461 foglio 123 e parte del mappale 462 come definito nella pianta catastale allegato al verbale di mediazione del 27.06.2016 senza conguagli” (doc. 9); 4) da tutti gli atti processuali versati in primo grado univocamente e inequivocabilmente diretti ad ottenere l'assegnazione di porzioni dei beni a ciascun condividente in proporzione alle rispettive quote ideali;
5) dal contegno processuale assunto da tutte le parti e dai rispettivi CTP nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, che non hanno sollevato obiezione alcuna
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in merito al quesito sottoposto al CTU di procedere alla formazione di quattro lotti da assegnare ai quattro condividenti (doc. n. 26): d) il disposto dell'art. 726 c.c., portato dal Tribunale a sostegno della decisione in discorso, in primo luogo costituisce una norma dispositiva derogabile (cfr. Cass. n. 11762/1992); in secondo luogo non può applicarsi al caso di specie a fronte di operazioni divisionali già iniziate a partire dal 2007 con l'atto di assegnazione di un bene in conto futura divisione (dichiarato valido a tutti gli effetti dal Tribunale), e diretta manifestazione, quindi, della volontà delle parti di derogarvi.
5. Tanto quanto , nelle rispettive comparse di costituzione CP_1 Controparte_5 in appello, hanno aderito a tale motivo di impugnazione, unendosi quindi alla richiesta di riforma dell'impugnata sentenza sul punto, confermando tale adesione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Il primo motivo di appello è fondato. Questa Corte ritiene al riguardo di fondare la propria decisione sulla ragione più
“liquida” tra quelle invocate da tutte le parti, ossia il loro risalente, indiscutibile e costante consenso a che si proceda alla divisione tramite una valutazione unitaria dei cespiti che fanno parte delle eredità, per quanto certamente diverse, facenti capo ai de cuis e Persona_2 CP_4
Convince a sostegno di tale conclusione il fatto che nella presente sede si tratta indubbiamente di diritti a contenuto squisitamente patrimoniale e, come tali, perfettamente disponibili ad opera delle parti che ne sono titolari. Non si comprende per quale ragione, quindi, debba essere loro negata la possibilità di procedere ad una divisione unitaria dei beni oggetto di causa, cosa sulla quale sono tutti d'accordo, evidentemente stimando tale modo di operare come quello più opportuno e comunque loro gradito. Soccorre a questo riguardo il costante insegnamento della Corte Suprema secondo cui:
“Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa” (Cass. 23.7.2020 n. 15764; conforme Cass. 15.10.2018 n. 25756). È agevole notare che il “diverso accordo” cui fa riferimento la Corte di cassazione, in presenza del quale è possibile procedere a una divisione unitaria di beni facenti parte di masse diverse, è nel caso di specie ampiamente dimostrato dalle circostanze dedotte dalla appellante, e ancor più dalla adesione prestata da tutte le altre parti (fatto decisamente insolito quanto eloquente) alla impugnazione e conseguenti domande proposte al riguardo dalle parti appellanti. Il totale accoglimento del motivo di impugnazione fin qui esaminato è assorbente e rende all'evidenza inutile che la Corte si occupi degli altri.
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
7. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il capo n. 5 della sentenza resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui stabilisce che si debba tener conto, sia nel calcolo della massa da dividersi che nella assegnazione, della diminuzione di valore derivante dalla attribuzione a e ai suoi figli, CP_2 quale dimora, di uno dei cespiti facenti parte del patrimonio da dividere. Gli appellanti deducono al riguardo due sotto-motivi: un primo inerente a un vizio di ultrapetizione, dal momento che la diretta interessata, ossia , non ha mai CP_2 chiesto che si procedesse alla decurtazione viceversa indicata dal Tribunale;
un secondo legato al fatto l'eventuale minor valore dell'immobile, legato a una vicenda personale che riguarda esclusivamente la e il marito (ossia si CP_2 CP_1 ripercuoterebbe negativamente ed indifferentemente sul diritto di tutti i condividenti, ivi compresi gli odierni appellanti, i quali sono del tutto estranei alle vicende familiari tra e unico soggetto su cui dovrebbe semmai CP_2 Controparte_1 gravare in toto questo maggior onere. A tale motivo presta adesione mentre oppone, in buona CP_1 Controparte_5 sostanza, quanto alla eccezione di ultrapetizione che non occorreva alcuna sua domanda sul punto in esame;
quanto al merito della impugnazione che la questione sollevata inerisce ai diritti non suoi ma dei figli nati dall'unione con e CP_1 che tale impugnazione sarebbe comunque preclusa dal divieto di domande nuove in appello, dal momento che tale questione non è stata mai prima d'ora sollevata dagli appellanti. Anche questo motivo è fondato alla luce della recente e autorevole decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite, citata nella comparsa conclusionale degli appellanti e alla quale la appellata nulla oppone secondo cui: CP_2
“Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene a essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo” (Cass. S.U.
9.6.2022 n. 18641). L'eccezione in rito della Siragusa legata al divieto di domande nuove non è invece fondata, in quanto qui si tratta di questione strettamente inerente alla domanda di divisione e in essa quindi ricompresa;
vale qui, in altre parole, la stessa logica con la quale la Siragusa nega l'esistenza di una pronuncia del Tribunale ultra petita.
8. Con il terzo motivo gli appellanti, correttamente, deducono che “all'auspicata riforma della sentenza impugnata (punti 3 e 5 del dispositivo) dovrà logicamente e
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necessariamente conseguire anche la riforma di quell'ulteriore capo della sentenza (punto n. 6) con il quale il Tribunale ha disposto un supplemento di CTU diretto alla
“individuazione dei soli beni da attribuire alla , nella prima divisione .. che CP_2 andrà solo aggiornata tenendo conto della diminuzione di valore per il vincolo di destinazione ai bisogni della prole di una parte del compendio ed una migliore definizione del conguaglio eventualmente dovuto…..”. In effetti tale soluzione consegue de plano alla riforma della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
9. Va infine affrontata un'ultima questione: nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una CTU che ha già provveduto alla stima dei beni da dividere e alla formazione dei lotti da assegnare ai condividenti prevedendo anche i conguagli del caso (pg. 21). Riguardo all'opportunità o meno di procedere a un supplemento di CTU, che l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione rende in effetti dubbia, gli appellanti non risultano aver preso posizione;
dal canto suo l'appellato CP_1 nelle sue conclusioni, dichiara questo adempimento “superfluo”, il che, sia pure molto meno chiaramente, sembra condiviso anche dalla appellata . CP_2
La questione dovrà evidentemente essere oggetto di nuovo scrutinio ad opera del Tribunale nel prosieguo della causa pendente avanti ad esso, all'esito del giudizio d'appello e nel contraddittorio fra le parti interessate.
10. La particolarità del presente giudizio d'appello, nel quale tutte le parti si sono trovate concordi ad eccezione di questione tutto sommato marginale nel contesto complessivo di causa, giustifica la compensazione integrale tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia, in riforma della impugnata sentenza indicata in epigrafe:
1) dichiara e dispone che alla divisione per cui è causa si proceda, stante il consenso di tutte le parti interessate in tal senso, in modo unitario ed esteso alle eredità tanto di quanto di Persona_2 CP_4
2) dichiara che nel procedere alla divisione non si tenga conto della assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; Parte_5
3) dispone che nell'eventuale supplemento di CTU ci si attenga a quanto stabilito al capo 2;
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Brescia, il 6.5.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato il 7.3.2024
da
, nata il [...], Parte_1
nato a [...] l'[...] e Parte_2
, nato a [...] l'[...] Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Langella, del Foro di Brescia, presso il cui studio hanno eletto domicilio appellanti principali
nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Francesco Braga, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
appellante incidentale adesivo e di
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro CP_2
Pollini Valseriati, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 512/2024 del Tribunale di Brescia emessa il 12.06.2023 e pubblicata il 20.06.2024, pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 10543/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata relativamente ai punti 3, 5 e 6 del dispositivo, e per l'effetto disporre che si proceda ad un'unica divisione tra tutte le parti del giudizio con la formazione di n. 4 lotti corrispondente alle quote di diritto da loro detenute, senza tenere conto - sia nel calcolo della massa da dividersi che nell'assegnazione - della diminuzione di valore derivante dal vincolo di destinazione di una porzione del compendio quale abitazione coniugale in favore di . Spese e competenze professionali del grado CP_2 integralmente rifuse.”
Per l'appellante incidentale:
“Nel Merito: si chiede che, in accoglimento del presente appello, la sentenza impugnata venga riformata relativamente ai punti 3, 5 e 6 del dispositivo, e per l'effetto che venga disposta un'unica divisione tra tutte le parti del giudizio con la formazione di n. 4 lotti corrispondente alle quote di diritto da loro detenute, senza tenere conto - sia nel calcolo della massa da dividersi che nell'assegnazione - della diminuzione di valore derivante dal vincolo di destinazione di una porzione del compendio quale abitazione coniugale in favore di . In conseguenza CP_2 dell'accolito dei primi due motivi di gravame dovrà essere necessariamente riformato anche il capo 6 del dispositivo essendo superfluo il rinnovo della CTU.”
Per l'appellata:
“nel merito, - accogliere, in quanto fondati e condivisibili, i primi due motivi, nonché l'ultima parte del quarto dell'appello principale ed i corrispondenti capi di quello incidentale, secondo le precisazioni in narrativa, dando comunque atto che la Sig.ra
si associa alle pertinenti domande, ovvero, occorrendo, comunque non vi si CP_2 oppone;
- respingere, poiché inammissibili ed infondati, il terzo e l'ultima parte del quarto capo del gravame principale, nonché i corrispondenti motivi di quello incidentale, sempre secondo le migliori specificazioni di cui in narrativa;
in ogni caso, spese dei due gradi rifuse.”
*****
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della presente decisione è sufficiente ricordare - rimandando per il resto alla esposizione dei fatti e dello svolgimento processuale di primo grado, contenuta negli atti introduttivi depositati dalle parti in appello - che una serie di beni immobili, fra i quali una villa di pregio e terreni siti in Brescia, erano in comproprietà fra due fratelli,
e il primo era titolare di una quota di due terzi mentre l'altro CP_3 CP_4 terzo apparteneva a . CP_4
I fratelli e erano comproprietari a seguito di successione ereditaria CP_3 CP_4 della madre deceduta il 29 novembre 1964, la quale risulta tuttora Per_1 intestataria delle planimetrie catastali. Il 5 giugno 1996 decedeva lasciando la propria quota dei 2/3 di Persona_2 nuda proprietà ai suoi tre figli, Parte_2 Pt_3
e l'usufrutto alla moglie,
[...] Controparte_1 Parte_1 era sposato (e poi separato) con
[...] Controparte_1 [...]
. CP_2
Successivamente, nel 2007, decedeva senza eredi diretti, lasciando la CP_4 propria quota dei beni di cui qui si tratta a , moglie di uno dei figli del CP_2 fratello , e segnatamente CP_3 CP_1
2. Dopo aver inutilmente tentato, anche tramite il procedimento di negoziazione assistita, di pervenire a un accordo divisorio, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e per provvedere Parte_3 CP_2 CP_1 alla divisione giudiziale dei beni in comune, di cui sopra si è detto. Nessuno dei convenuti si opponeva alla divisione, sollevando tuttavia una serie di questioni, obiezioni e domande sulle quali è inutile nella presente sede soffermarsi, stante l'oggetto limitato della impugnazione, delle domande e difese svolte dalle parti nel presente giudizio.
2. Con la sentenza non definitiva n. 512/2024 pubblicata il 20.06.2024 il Tribunale di Brescia così giudicava:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. dichiara nulla e pertanto improcedibile la domanda di divisione dei beni mobili avanzata dalla difesa CP_2
2. rigetta la domanda di nullità delle scritture del 2000 e del 2007 e per l'effetto dichiara già assegnato al sig. il mappale 461 del quale si Controparte_1 dovrà tener conto solo ai fini del conteggio della quota
3. dispone procedersi alla divisione in due fasi, la prima relativa alla sola sig.
[...]
, la seconda fra gli eredi CP_2 Persona_2
4. dichiara incluso nella massa da dividersi il mappale 462 con tutto quanto ivi costruito
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
5. dichiara doversi tener conto sia nel calcolo della massa da dividersi che nella assegnazione della diminuzione del valore derivante dal vincolo di assegnazione quale casa coniugale
6. dispone procedersi a supplemento di CTU come da separata ordinanza.
7. Spese al merito”.
3. Con atto di appello ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza limitatamente ai capi 3, 5 e 6. Parte_3
Costituendosi in giudizio aderiva a tutti i motivi di impugnazione CP_1 proposti;
, dal canto suo, dichiarava di aderire alla impugnazione del CP_2 solo capo 3, contestando gli altri motivi di appello;
questo in base a quanto è dato di capire dalla comparsa di appello della interessata, dal momento che le conclusioni definitive rassegnate con atto del 16.12.24, e sopra riportate, risultano alquanto oscure.
4. Con il primo motivo gli appellanti impugnano il capo 3 della sentenza sostenendo, in sintesi, che: a) il Tribunale ha omesso di considerare che, in buona sostanza, i beni oggetto del giudizio di divisione fanno tutti parte di un patrimonio comune e possono quindi ripartirsi nell'ambito di un unico progetto divisorio;
b) l'art. 34 DPR 131/1986 (testo unico sulle successioni e donazioni) stabilisce che
“le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origini in più titoli, si considerano come una sola comunione se l'ultimo acquisto deriva da successione a causa di morte”, il che conferma la necessità di procedere a una divisione unitaria;
c) sia prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado che nel corso del giudizio stesso, tutte le parti condividenti hanno più volte manifestato la propria inequivocabile volontà di dividere i beni con un'unica contestuale operazione divisionale, come emerge chiaramente: 1) dall'atto notarile del 2007 con il quale tutte le parti avevano attribuito a il mappale 461, oggetto della Controparte_1 comunione fra i fratelli e in conto di futura divisione (doc. 7 CP_3 CP_4 fasc. primo grado appellanti); 2) dal progetto divisionale redatto e sottoscritto in sede di mediazione, con il quale tutte le parti già in allora avevano individuato quattro lotti da dividere fra loro (doc. 6); 3) dal ricorso ex art. 169 c.c. con il quale i coniugi avevano chiesto al Tribunale di Brescia di essere “autorizzati a Parte_4 stipulare l'atto di divisione con assegnazione a favore di (già CP_1 proprietario della quota di 2/9 in nuda proprietà degli immobili sopra indicati), della nuda proprietà dell'intero mappale 461 foglio 123 e parte del mappale 462 come definito nella pianta catastale allegato al verbale di mediazione del 27.06.2016 senza conguagli” (doc. 9); 4) da tutti gli atti processuali versati in primo grado univocamente e inequivocabilmente diretti ad ottenere l'assegnazione di porzioni dei beni a ciascun condividente in proporzione alle rispettive quote ideali;
5) dal contegno processuale assunto da tutte le parti e dai rispettivi CTP nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, che non hanno sollevato obiezione alcuna
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
in merito al quesito sottoposto al CTU di procedere alla formazione di quattro lotti da assegnare ai quattro condividenti (doc. n. 26): d) il disposto dell'art. 726 c.c., portato dal Tribunale a sostegno della decisione in discorso, in primo luogo costituisce una norma dispositiva derogabile (cfr. Cass. n. 11762/1992); in secondo luogo non può applicarsi al caso di specie a fronte di operazioni divisionali già iniziate a partire dal 2007 con l'atto di assegnazione di un bene in conto futura divisione (dichiarato valido a tutti gli effetti dal Tribunale), e diretta manifestazione, quindi, della volontà delle parti di derogarvi.
5. Tanto quanto , nelle rispettive comparse di costituzione CP_1 Controparte_5 in appello, hanno aderito a tale motivo di impugnazione, unendosi quindi alla richiesta di riforma dell'impugnata sentenza sul punto, confermando tale adesione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Il primo motivo di appello è fondato. Questa Corte ritiene al riguardo di fondare la propria decisione sulla ragione più
“liquida” tra quelle invocate da tutte le parti, ossia il loro risalente, indiscutibile e costante consenso a che si proceda alla divisione tramite una valutazione unitaria dei cespiti che fanno parte delle eredità, per quanto certamente diverse, facenti capo ai de cuis e Persona_2 CP_4
Convince a sostegno di tale conclusione il fatto che nella presente sede si tratta indubbiamente di diritti a contenuto squisitamente patrimoniale e, come tali, perfettamente disponibili ad opera delle parti che ne sono titolari. Non si comprende per quale ragione, quindi, debba essere loro negata la possibilità di procedere ad una divisione unitaria dei beni oggetto di causa, cosa sulla quale sono tutti d'accordo, evidentemente stimando tale modo di operare come quello più opportuno e comunque loro gradito. Soccorre a questo riguardo il costante insegnamento della Corte Suprema secondo cui:
“Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa” (Cass. 23.7.2020 n. 15764; conforme Cass. 15.10.2018 n. 25756). È agevole notare che il “diverso accordo” cui fa riferimento la Corte di cassazione, in presenza del quale è possibile procedere a una divisione unitaria di beni facenti parte di masse diverse, è nel caso di specie ampiamente dimostrato dalle circostanze dedotte dalla appellante, e ancor più dalla adesione prestata da tutte le altre parti (fatto decisamente insolito quanto eloquente) alla impugnazione e conseguenti domande proposte al riguardo dalle parti appellanti. Il totale accoglimento del motivo di impugnazione fin qui esaminato è assorbente e rende all'evidenza inutile che la Corte si occupi degli altri.
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 252/24 RG
7. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il capo n. 5 della sentenza resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui stabilisce che si debba tener conto, sia nel calcolo della massa da dividersi che nella assegnazione, della diminuzione di valore derivante dalla attribuzione a e ai suoi figli, CP_2 quale dimora, di uno dei cespiti facenti parte del patrimonio da dividere. Gli appellanti deducono al riguardo due sotto-motivi: un primo inerente a un vizio di ultrapetizione, dal momento che la diretta interessata, ossia , non ha mai CP_2 chiesto che si procedesse alla decurtazione viceversa indicata dal Tribunale;
un secondo legato al fatto l'eventuale minor valore dell'immobile, legato a una vicenda personale che riguarda esclusivamente la e il marito (ossia si CP_2 CP_1 ripercuoterebbe negativamente ed indifferentemente sul diritto di tutti i condividenti, ivi compresi gli odierni appellanti, i quali sono del tutto estranei alle vicende familiari tra e unico soggetto su cui dovrebbe semmai CP_2 Controparte_1 gravare in toto questo maggior onere. A tale motivo presta adesione mentre oppone, in buona CP_1 Controparte_5 sostanza, quanto alla eccezione di ultrapetizione che non occorreva alcuna sua domanda sul punto in esame;
quanto al merito della impugnazione che la questione sollevata inerisce ai diritti non suoi ma dei figli nati dall'unione con e CP_1 che tale impugnazione sarebbe comunque preclusa dal divieto di domande nuove in appello, dal momento che tale questione non è stata mai prima d'ora sollevata dagli appellanti. Anche questo motivo è fondato alla luce della recente e autorevole decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite, citata nella comparsa conclusionale degli appellanti e alla quale la appellata nulla oppone secondo cui: CP_2
“Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene a essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo” (Cass. S.U.
9.6.2022 n. 18641). L'eccezione in rito della Siragusa legata al divieto di domande nuove non è invece fondata, in quanto qui si tratta di questione strettamente inerente alla domanda di divisione e in essa quindi ricompresa;
vale qui, in altre parole, la stessa logica con la quale la Siragusa nega l'esistenza di una pronuncia del Tribunale ultra petita.
8. Con il terzo motivo gli appellanti, correttamente, deducono che “all'auspicata riforma della sentenza impugnata (punti 3 e 5 del dispositivo) dovrà logicamente e
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necessariamente conseguire anche la riforma di quell'ulteriore capo della sentenza (punto n. 6) con il quale il Tribunale ha disposto un supplemento di CTU diretto alla
“individuazione dei soli beni da attribuire alla , nella prima divisione .. che CP_2 andrà solo aggiornata tenendo conto della diminuzione di valore per il vincolo di destinazione ai bisogni della prole di una parte del compendio ed una migliore definizione del conguaglio eventualmente dovuto…..”. In effetti tale soluzione consegue de plano alla riforma della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
9. Va infine affrontata un'ultima questione: nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una CTU che ha già provveduto alla stima dei beni da dividere e alla formazione dei lotti da assegnare ai condividenti prevedendo anche i conguagli del caso (pg. 21). Riguardo all'opportunità o meno di procedere a un supplemento di CTU, che l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione rende in effetti dubbia, gli appellanti non risultano aver preso posizione;
dal canto suo l'appellato CP_1 nelle sue conclusioni, dichiara questo adempimento “superfluo”, il che, sia pure molto meno chiaramente, sembra condiviso anche dalla appellata . CP_2
La questione dovrà evidentemente essere oggetto di nuovo scrutinio ad opera del Tribunale nel prosieguo della causa pendente avanti ad esso, all'esito del giudizio d'appello e nel contraddittorio fra le parti interessate.
10. La particolarità del presente giudizio d'appello, nel quale tutte le parti si sono trovate concordi ad eccezione di questione tutto sommato marginale nel contesto complessivo di causa, giustifica la compensazione integrale tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia, in riforma della impugnata sentenza indicata in epigrafe:
1) dichiara e dispone che alla divisione per cui è causa si proceda, stante il consenso di tutte le parti interessate in tal senso, in modo unitario ed esteso alle eredità tanto di quanto di Persona_2 CP_4
2) dichiara che nel procedere alla divisione non si tenga conto della assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; Parte_5
3) dispone che nell'eventuale supplemento di CTU ci si attenga a quanto stabilito al capo 2;
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Brescia, il 6.5.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
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