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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3893/2022 R.G., proposto
DA
, (C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rosafio, giusta C.F._2
mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e per essa (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1
Piccinno, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 17.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Controparte_1
notificato loro da con il quale si intimava il pagamento Controparte_4 della somma di € 174.064,84, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 819/2011, emesso il
12.10.2011 in favore di e notificato alla Controparte_5 Parte_2
e ai fideiussori e per l'importo di € 54.320,98 oltre Controparte_1 Parte_1 accessori, detratta la somma di € 13.890,52 già assegnata nella procedura esecutiva RGE
402/2011 Trib. Lecce a CP_5
Tanto al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare concedersi anche inaudita altera parte, ovvero disponendo la comparizione delle parti prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, notificato agli esponenti, ad istanza della e per essa Controparte_2
dalla per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_4
- sempre preliminarmente, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'opposta per quanto specificato in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare che le somme dovute dagli esponenti alla società opposta non ammontano a quelle richieste con l'atto di precetto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese hanno eccepito, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato con il precetto, considerato che il Decreto ingiuntivo, titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, è stato notificato agli esponenti in data 12.10.2011
e nel precetto, notificato il 15.4.2022, non si fa alcun riferimento ad altri titoli esecutivi successivi;
la carenza della titolarità del credito vantato in capo all'opposta; l'inefficacia e irritualità del titolo esecutivo a fondamento del precetto, posta la non coincidenza del soggetto agente con il titolare del credito, e l'impossibilità di proseguire l'azione esecutiva intrapresa con il giudizio RGE 402/11, non applicandosi l'art. 111 c.p.c.; la mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito da all'odierna opposta. CP_5
Si è costituita in giudizio , chiedendo al giudice di voler “rigettare Controparte_2 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto dei presupposti di legge e, quindi, l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”, eccependo l'efficacia di giudicato del titolo azionato, l'avvenuta interruzione della prescrizione a seguito dell'insinuazione al passivo nel fallimento della debitrice principale in pagina 2 di 6 data 28.2.2013 e l'intervento nella procedura esecutiva RGE 402/2011, con atto del
25.10.2011, a tutela del credito portato dal decreto ingiuntivo predetto;
la titolarità del credito ceduto.
Con provvedimento del 4.10.2022, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., e all'udienza del 17.9.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
1. Quanto all'invocata prescrizione, eccepita preliminarmente dagli opponenti sul presupposto che il
Decreto Ingiuntivo costituente titolo esecutivo risalga al 2011, l'assunto non coglie nel segno. Ed invero, le azioni intraprese nel 2011 (intervento nella procedura esecutiva) e nel 2013 (insinuazione al passivo) fondate sul detto titolo (della cui esecutività definitiva non può dubitarsi, posta l'applicazione della relativa formula in data 11.11.2022) dalla cedente valgono certamente come atti interruttivi della prescrizione, dei cui effetti beneficia il cessionario, in quanto il credito recato dal richiamato decreto ingiuntivo, è da essa azionabile rientrando tra quelli ceduti a per le motivazioni di cui si CP_2 dirà appresso.
Peraltro, non ha alcun rilievo la circostanza che l'intervento nel processo esecutivo e l'insinuazione nel passivo fallimentare siano stati effettuati contro gli altri coobbligati, alla luce della previsione di cui all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione anche contro gli altri debitori.
2. Rispetto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna opposta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in primo luogo che è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione – posto che è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili senza incertezze, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020, Cass.
n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019;
Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio
5.10.2020) in virtù della disciplina speciale di favore dettata dall'art. 58 TUB per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco.
pagina 3 di 6 Ha poi ulteriormente precisato (cfr. Cass. 10200/2021, Cass. n. 24798 del 5.11.2020) che nelle operazioni di “cartolarizzazione” ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ., nell'ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in
GU essendo quest'adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Rimangono tuttavia distinti gli ulteriori profili probatori, che, in sostanza, comprendono:
a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto.
Nel caso che ci occupa, la titolarità del credito in capo all'opposta è stata compiutamente provata con il deposito, tra gli altri, dei seguenti documenti:
1) Avviso di cessione crediti, contenuto in GU, parte seconda n. 91 del 3.8.2019, da cui si evince la cessione di tutti i crediti in sofferenza sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 e il
2019, nel quale, temporalmente, rientra quello degli opponenti;
2) dichiarazione di cessione del credito da parte di in favore della opposta, recante CP_5 come oggetto “crediti relativi alla posizione NDG 46190120
[...]
, con cui dichiara e attesta che “ tra i crediti Parte_3
oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati Controparte_2
nei confronti di (C.F./P.I. Parte_2
03463480750) derivanti dai seguenti rapporti:
--- Conto corrente n. 10310079 (codice rapporto n. 8001126868)
--- Conto corrente n. 10852096 (codice rapporto n. 8001126869)
--- Finanziamento n. 6435831 (codice rapporto n. 8001127366)
--- Spese legali n. 46190120 (codice rapporto n. 100900794);
pagina 4 di 6 3) Comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), in cui sono ricompresi i 4 rapporti indicati dall'NDG 46190120 sopra richiamata.
Tali documenti sono sufficienti, a parere di questo giudice, a comprovare sia la legittimazione attiva dell'opposta, sia la titolarità del credito in capo ad essa.
La Suprema Corte, difatti, con l'ordinanza n. 5478 del 29.2.2024, ha chiarito che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.. (…) In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.»
Va quindi dichiarata la sussistenza della titolarità del credito (e quindi della legittimazione ad agire) in capo all'odierna opposta, in quanto può ritenersi assolto l'onere a suo carico di dimostrare l'inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione.
pagina 5 di 6 3. Infine, come correttamente osservato da parte convenuta, con il precetto oggi opposto la non ha inteso affatto proseguire un'azione esecutiva già intrapresa, quanto invece CP_2 predisporre un'eventuale e successiva autonoma azione esecutiva. Pertanto, l'eccezione dell'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. alla situazione de qua, oltre che infondata in termini generali, è pure inconferente, non avendo l'opposta spiegato alcun intervento in una procedura esistente/definita (posto che vi è stata assegnazione di somme), ma avendo essa posto in essere un atto propedeutico, come detto, a un'azione autonoma e indipendente.
4. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati in solido a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3893/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_1
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2
e per essa delle spese di lite che si liquidano in €
[...] Controparte_3
4.217,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3893/2022 R.G., proposto
DA
, (C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rosafio, giusta C.F._2
mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e per essa (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1
Piccinno, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 17.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Controparte_1
notificato loro da con il quale si intimava il pagamento Controparte_4 della somma di € 174.064,84, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 819/2011, emesso il
12.10.2011 in favore di e notificato alla Controparte_5 Parte_2
e ai fideiussori e per l'importo di € 54.320,98 oltre Controparte_1 Parte_1 accessori, detratta la somma di € 13.890,52 già assegnata nella procedura esecutiva RGE
402/2011 Trib. Lecce a CP_5
Tanto al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare concedersi anche inaudita altera parte, ovvero disponendo la comparizione delle parti prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, notificato agli esponenti, ad istanza della e per essa Controparte_2
dalla per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_4
- sempre preliminarmente, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'opposta per quanto specificato in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare che le somme dovute dagli esponenti alla società opposta non ammontano a quelle richieste con l'atto di precetto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese hanno eccepito, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato con il precetto, considerato che il Decreto ingiuntivo, titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, è stato notificato agli esponenti in data 12.10.2011
e nel precetto, notificato il 15.4.2022, non si fa alcun riferimento ad altri titoli esecutivi successivi;
la carenza della titolarità del credito vantato in capo all'opposta; l'inefficacia e irritualità del titolo esecutivo a fondamento del precetto, posta la non coincidenza del soggetto agente con il titolare del credito, e l'impossibilità di proseguire l'azione esecutiva intrapresa con il giudizio RGE 402/11, non applicandosi l'art. 111 c.p.c.; la mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito da all'odierna opposta. CP_5
Si è costituita in giudizio , chiedendo al giudice di voler “rigettare Controparte_2 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto dei presupposti di legge e, quindi, l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”, eccependo l'efficacia di giudicato del titolo azionato, l'avvenuta interruzione della prescrizione a seguito dell'insinuazione al passivo nel fallimento della debitrice principale in pagina 2 di 6 data 28.2.2013 e l'intervento nella procedura esecutiva RGE 402/2011, con atto del
25.10.2011, a tutela del credito portato dal decreto ingiuntivo predetto;
la titolarità del credito ceduto.
Con provvedimento del 4.10.2022, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., e all'udienza del 17.9.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
1. Quanto all'invocata prescrizione, eccepita preliminarmente dagli opponenti sul presupposto che il
Decreto Ingiuntivo costituente titolo esecutivo risalga al 2011, l'assunto non coglie nel segno. Ed invero, le azioni intraprese nel 2011 (intervento nella procedura esecutiva) e nel 2013 (insinuazione al passivo) fondate sul detto titolo (della cui esecutività definitiva non può dubitarsi, posta l'applicazione della relativa formula in data 11.11.2022) dalla cedente valgono certamente come atti interruttivi della prescrizione, dei cui effetti beneficia il cessionario, in quanto il credito recato dal richiamato decreto ingiuntivo, è da essa azionabile rientrando tra quelli ceduti a per le motivazioni di cui si CP_2 dirà appresso.
Peraltro, non ha alcun rilievo la circostanza che l'intervento nel processo esecutivo e l'insinuazione nel passivo fallimentare siano stati effettuati contro gli altri coobbligati, alla luce della previsione di cui all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione anche contro gli altri debitori.
2. Rispetto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna opposta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in primo luogo che è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione – posto che è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili senza incertezze, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020, Cass.
n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019;
Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio
5.10.2020) in virtù della disciplina speciale di favore dettata dall'art. 58 TUB per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco.
pagina 3 di 6 Ha poi ulteriormente precisato (cfr. Cass. 10200/2021, Cass. n. 24798 del 5.11.2020) che nelle operazioni di “cartolarizzazione” ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ., nell'ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in
GU essendo quest'adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Rimangono tuttavia distinti gli ulteriori profili probatori, che, in sostanza, comprendono:
a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto.
Nel caso che ci occupa, la titolarità del credito in capo all'opposta è stata compiutamente provata con il deposito, tra gli altri, dei seguenti documenti:
1) Avviso di cessione crediti, contenuto in GU, parte seconda n. 91 del 3.8.2019, da cui si evince la cessione di tutti i crediti in sofferenza sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 e il
2019, nel quale, temporalmente, rientra quello degli opponenti;
2) dichiarazione di cessione del credito da parte di in favore della opposta, recante CP_5 come oggetto “crediti relativi alla posizione NDG 46190120
[...]
, con cui dichiara e attesta che “ tra i crediti Parte_3
oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati Controparte_2
nei confronti di (C.F./P.I. Parte_2
03463480750) derivanti dai seguenti rapporti:
--- Conto corrente n. 10310079 (codice rapporto n. 8001126868)
--- Conto corrente n. 10852096 (codice rapporto n. 8001126869)
--- Finanziamento n. 6435831 (codice rapporto n. 8001127366)
--- Spese legali n. 46190120 (codice rapporto n. 100900794);
pagina 4 di 6 3) Comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), in cui sono ricompresi i 4 rapporti indicati dall'NDG 46190120 sopra richiamata.
Tali documenti sono sufficienti, a parere di questo giudice, a comprovare sia la legittimazione attiva dell'opposta, sia la titolarità del credito in capo ad essa.
La Suprema Corte, difatti, con l'ordinanza n. 5478 del 29.2.2024, ha chiarito che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.. (…) In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.»
Va quindi dichiarata la sussistenza della titolarità del credito (e quindi della legittimazione ad agire) in capo all'odierna opposta, in quanto può ritenersi assolto l'onere a suo carico di dimostrare l'inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione.
pagina 5 di 6 3. Infine, come correttamente osservato da parte convenuta, con il precetto oggi opposto la non ha inteso affatto proseguire un'azione esecutiva già intrapresa, quanto invece CP_2 predisporre un'eventuale e successiva autonoma azione esecutiva. Pertanto, l'eccezione dell'inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. alla situazione de qua, oltre che infondata in termini generali, è pure inconferente, non avendo l'opposta spiegato alcun intervento in una procedura esistente/definita (posto che vi è stata assegnazione di somme), ma avendo essa posto in essere un atto propedeutico, come detto, a un'azione autonoma e indipendente.
4. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati in solido a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3893/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_1
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2
e per essa delle spese di lite che si liquidano in €
[...] Controparte_3
4.217,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6