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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4418/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17677/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 00601868 72 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 17677/28/2024 del 14.11.2024 depositata il 5.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento nr. 071 2024 00601868 72 di euro 43.676,62, per imposte di registro ed emessa in base a sentenza della C. T. R. della Campania.
Eccepiva:
- l'inesistenza dell'avviso di liquidazione prodromico indicato in cartella;
- l'intervenuta prescrizione e decadenza anche con riguardo alle sanzioni ed interessi.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano fondato il ricorso, in quanto come si evinceva dalla nota del 4/7/2018, prodotta in giudizio, l'Agenzia delle Entrate comunicava l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione n. 2018/ORA00013, indicato nella cartella di pagamento quale atto prodromico, con provvedimento del 04/07/2018, prot. n. 4806. Il ricorso, pertanto, andava conseguentemente accolto.
Proponeva appello la Agenzia delle Entrate, eccependo che a) erronea valutazione dei fatti di causa e violazione del principio del chiesto e pronunciato, per aver il giudice di primo grado ritenuto inesistente l'avviso di liquidazione prodromico;
b) carenza e difetto di motivazione della sentenza di primo grado, con violazione dell'articolo 36 del D.Lgs
546/1992;
c) inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal contribuente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 546/1992, poiché l'intimazione di pagamento (cartella) è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, qualora quest'ultimo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione;
d) la sentenza passata in giudicato (favorevole all'ufficio) diviene un nuovo titolo esecutivo e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria decennale (art. 2953 c.c.), non ai termini di decadenza dell'azione amministrativa .
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti. In data 8/05/2018 il ricorrente riceveva notifica a mezzo posta dell'atto n. ORA 00013/2018, avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del dpr 26.4.1986 n.131- relativo all'anno di imposta 2018 – prot. 78001/2018 (ctr avviso di liquidazione imposte 2018).
Avverso detto atto, il Resistente_1 presentava richiesta di esercizio dell'autotutela (protocollo 108046/2018) presso la Direzione provinciale di II Napoli-ufficio territoriale Napoli 3, chiedendo di riesaminare e procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma
5, del D.p:R: 26.4.1986 n.131 emesso dall'ufficio de quo e notificatogli in data 28/05/2018 per decadenza dal diritto di richiedere il versamento della imposta di registro, (ctr richiesta in autotutela).
In data 04/07/2018 il ricorrente riceveva notifica a mezzo posta da parte DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROIVINCIALE II DI NAPOLI, avente ad oggetto: “ annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela, ai senso dell'art 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n.37” (ctr notifica).
Con detto atto, l'Agenzia delle entrate comunicava all'odierno appellato, che l'ufficio con provvedimento del
04/07/2018 prot. N. 4806, aveva disposto l'annullamento totale dell'atto notificato in data 28/05/2018: avviso di liquidazione per omessa registrazione contratto di locazione codice identificativo 2018/ORA00013, per errore di persona, pertanto dichiarava che le somme non erano dovute, (doc. annullamento avviso n. 2018/
ORA00013).
In data 14/05/2024, il contribuente, in qualità di coobligato, riceveva notifica a mezzo raccomandata A/R la cartella di pagamento n. 07120240060186872001.
La predetta Cartella DI PAGAMENTO PROT. N. 0712024006018687201 del 14/05/2024- Ruolo n.
2024/000508 emesso da Agenzia delle entrate-direzione provinciale II Napoli- ufficio territoriale Napoli 3 faceva riferimento a tasse e imposte indirette anno 2018: -anno 2018 codice tributo 104 T € 12.432,00 - anno 2018 codice tributo 131T sanzioni € 5248,80 -anno 2018 codice tributo 649 T imposta ipotecaria
€13432,00 -anno 2018 codice tributo 671 T imposta registro sanzioni €17496,00 -anno 2018 codice tributo
731T interessi tasse €3412,44 -anno 2018 codice tributo 737T imposta catastale €1632,00 -anno 2018 codice tributo 940A costo notifica €17,50 7. dalla stessa emergeva un presunto debito a suo carico relativo alla controllo tasse e imposte indirette anno 2018, somme dovute a seguito di sentenza ctr n. 6232/10/20214 depositata il 26/07/2021 e sentenza ctr 6229/10/2021 depositata il 26/07/2024,-atto impugnato avviso n.
ORA00013-2018.
Dalla impugnata cartella di pagamento, il Resistente_1 risultava essere debitore nei confronti del Agenzia delle Entrate direzione provinciale II di Napoli -ufficio territoriale Napoli 3, della somma di €43.676,62 compresi i diritti di notifica.
Avverso detta cartella di pagamento, il Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, rubricato con RG 16812/2024 depositato il 22/07/2024. A sostegno dell'impugnazione, come detto, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'inesistenza dell'avviso di liquidazione prodromico indicato in cartella (n. 2018/ORA00013), in quanto annullato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza anche con riguardo alle sanzioni ed interessi.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, oggetto di impugnazione, è fondata sulla base dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione prodromico n. 2018/ORA00013.
Tale annullamento è stato comunicato dall'Agenzia delle Entrate stessa con provvedimento prot. n. 4806 del 04/07/2018, motivato da un "Errore di persona", e non risulta l'emissione di alcun altro atto dell'ade in sostituzione di quello annullato. La motivazione della sentenza è chiara. Il ricorso è stato accolto perché l'atto prodromico alla cartella di pagamento è stato annullato dalla stessa Amministrazione finanziaria e, quindi, inesistente.
Non giova rimarcare una presunta carenza o difetto di motivazione, in quanto la decisione si fonda su un presupposto fattuale e giuridico esplicito e documentato.
La cartella di pagamento n. 071 2024 00601868 72, infatti, fa esplicito riferimento all'atto impugnato come
“RE24 AVV. OMESSA REGISTR. N. ORA00013-2018” . Se l'atto ORA00013-2018 è stato annullato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento che su di esso si fonda perde ogni efficacia giuridica.
L'annullamento in autotutela di un atto impositivo ne determina la totale inefficacia, rendendo illegittima qualsiasi successiva pretesa basata su di esso.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente annullato la cartella di pagamento priva di un valido presupposto impositivo.
L'appellante Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso di primo grado, richiamando l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e sostenendo che la cartella di pagamento, essendo un atto successivo a un atto impositivo divenuto definitivo, sarebbe impugnabile solo per "vizi propri".
Tale eccezione non appare fondata.
Nello specifico, il ricorso di primo grado non si limitava a contestare "vizi propri" della cartella, ma denunciava l'inesistenza e l'illegittimità radicale del credito in essa preteso, a causa dell'annullamento in autotutela dell'atto presupposto e della decadenza del potere di accertamento. Questi non sono meri vizi formali della cartella, ma attengono alla validità e all'esistenza stessa della pretesa tributaria.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comprese le questioni relative all'an e al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.
L'impugnazione di una cartella di pagamento basata su un atto annullato o emesso in decadenza rientra pienamente nella giurisdizione del giudice tributario e non può essere considerata inammissibile. Il contribuente ha un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità o l'inesistenza del credito, anche se la cartella è stata notificata.
Come ampiamente i dedotto e allegato con ricorso dinnanzi alla Corte tributaria di primo grado di Napoli, il ricorrente odierno appellato, ricevuta la notifica dell'avviso di liquidazione n. n. ORA00013/2018, dell'imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del dpr 26.4.1986 n.131- relativo all'anno di imposta
2018 – prot. 78001/2018, presentava istanza di annullamento in autotutela. In data 04/07/2018 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli comunicava a contribuente all'accoglimento dell'istanza in autotutela e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. ORA00013/2018. Successivamente riceveva la notifica della cartella esattoriale per cui è lite, avente ad oggetto imposte già impugnate ed annullate dallo stesso Ente.
Il Resistente_1, infatti, impugnava la cartella eccependo la inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, rilevando tra l'altro che intervenuta la declaratoria di nullità dei verbali opposti, e quindi annullato il credito, l'Ente impositore era stato privato del titolo esecutivo che ne consentiva la realizzazione coattiva, legittimando l'odierna opposizione averso la cartella di pagamento per cui è lite (Corte di Cassazione – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha, quindi, correttamente esercitato la propria giurisdizione e non ha violato l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo il ricorrente contestato vizi che inficiano la pretesa tributaria alla radice L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata costituita liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4418/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17677/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 00601868 72 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 17677/28/2024 del 14.11.2024 depositata il 5.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento nr. 071 2024 00601868 72 di euro 43.676,62, per imposte di registro ed emessa in base a sentenza della C. T. R. della Campania.
Eccepiva:
- l'inesistenza dell'avviso di liquidazione prodromico indicato in cartella;
- l'intervenuta prescrizione e decadenza anche con riguardo alle sanzioni ed interessi.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano fondato il ricorso, in quanto come si evinceva dalla nota del 4/7/2018, prodotta in giudizio, l'Agenzia delle Entrate comunicava l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione n. 2018/ORA00013, indicato nella cartella di pagamento quale atto prodromico, con provvedimento del 04/07/2018, prot. n. 4806. Il ricorso, pertanto, andava conseguentemente accolto.
Proponeva appello la Agenzia delle Entrate, eccependo che a) erronea valutazione dei fatti di causa e violazione del principio del chiesto e pronunciato, per aver il giudice di primo grado ritenuto inesistente l'avviso di liquidazione prodromico;
b) carenza e difetto di motivazione della sentenza di primo grado, con violazione dell'articolo 36 del D.Lgs
546/1992;
c) inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal contribuente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 546/1992, poiché l'intimazione di pagamento (cartella) è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, qualora quest'ultimo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione;
d) la sentenza passata in giudicato (favorevole all'ufficio) diviene un nuovo titolo esecutivo e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria decennale (art. 2953 c.c.), non ai termini di decadenza dell'azione amministrativa .
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti. In data 8/05/2018 il ricorrente riceveva notifica a mezzo posta dell'atto n. ORA 00013/2018, avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del dpr 26.4.1986 n.131- relativo all'anno di imposta 2018 – prot. 78001/2018 (ctr avviso di liquidazione imposte 2018).
Avverso detto atto, il Resistente_1 presentava richiesta di esercizio dell'autotutela (protocollo 108046/2018) presso la Direzione provinciale di II Napoli-ufficio territoriale Napoli 3, chiedendo di riesaminare e procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma
5, del D.p:R: 26.4.1986 n.131 emesso dall'ufficio de quo e notificatogli in data 28/05/2018 per decadenza dal diritto di richiedere il versamento della imposta di registro, (ctr richiesta in autotutela).
In data 04/07/2018 il ricorrente riceveva notifica a mezzo posta da parte DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROIVINCIALE II DI NAPOLI, avente ad oggetto: “ annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela, ai senso dell'art 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n.37” (ctr notifica).
Con detto atto, l'Agenzia delle entrate comunicava all'odierno appellato, che l'ufficio con provvedimento del
04/07/2018 prot. N. 4806, aveva disposto l'annullamento totale dell'atto notificato in data 28/05/2018: avviso di liquidazione per omessa registrazione contratto di locazione codice identificativo 2018/ORA00013, per errore di persona, pertanto dichiarava che le somme non erano dovute, (doc. annullamento avviso n. 2018/
ORA00013).
In data 14/05/2024, il contribuente, in qualità di coobligato, riceveva notifica a mezzo raccomandata A/R la cartella di pagamento n. 07120240060186872001.
La predetta Cartella DI PAGAMENTO PROT. N. 0712024006018687201 del 14/05/2024- Ruolo n.
2024/000508 emesso da Agenzia delle entrate-direzione provinciale II Napoli- ufficio territoriale Napoli 3 faceva riferimento a tasse e imposte indirette anno 2018: -anno 2018 codice tributo 104 T € 12.432,00 - anno 2018 codice tributo 131T sanzioni € 5248,80 -anno 2018 codice tributo 649 T imposta ipotecaria
€13432,00 -anno 2018 codice tributo 671 T imposta registro sanzioni €17496,00 -anno 2018 codice tributo
731T interessi tasse €3412,44 -anno 2018 codice tributo 737T imposta catastale €1632,00 -anno 2018 codice tributo 940A costo notifica €17,50 7. dalla stessa emergeva un presunto debito a suo carico relativo alla controllo tasse e imposte indirette anno 2018, somme dovute a seguito di sentenza ctr n. 6232/10/20214 depositata il 26/07/2021 e sentenza ctr 6229/10/2021 depositata il 26/07/2024,-atto impugnato avviso n.
ORA00013-2018.
Dalla impugnata cartella di pagamento, il Resistente_1 risultava essere debitore nei confronti del Agenzia delle Entrate direzione provinciale II di Napoli -ufficio territoriale Napoli 3, della somma di €43.676,62 compresi i diritti di notifica.
Avverso detta cartella di pagamento, il Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, rubricato con RG 16812/2024 depositato il 22/07/2024. A sostegno dell'impugnazione, come detto, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'inesistenza dell'avviso di liquidazione prodromico indicato in cartella (n. 2018/ORA00013), in quanto annullato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza anche con riguardo alle sanzioni ed interessi.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, oggetto di impugnazione, è fondata sulla base dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione prodromico n. 2018/ORA00013.
Tale annullamento è stato comunicato dall'Agenzia delle Entrate stessa con provvedimento prot. n. 4806 del 04/07/2018, motivato da un "Errore di persona", e non risulta l'emissione di alcun altro atto dell'ade in sostituzione di quello annullato. La motivazione della sentenza è chiara. Il ricorso è stato accolto perché l'atto prodromico alla cartella di pagamento è stato annullato dalla stessa Amministrazione finanziaria e, quindi, inesistente.
Non giova rimarcare una presunta carenza o difetto di motivazione, in quanto la decisione si fonda su un presupposto fattuale e giuridico esplicito e documentato.
La cartella di pagamento n. 071 2024 00601868 72, infatti, fa esplicito riferimento all'atto impugnato come
“RE24 AVV. OMESSA REGISTR. N. ORA00013-2018” . Se l'atto ORA00013-2018 è stato annullato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento che su di esso si fonda perde ogni efficacia giuridica.
L'annullamento in autotutela di un atto impositivo ne determina la totale inefficacia, rendendo illegittima qualsiasi successiva pretesa basata su di esso.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente annullato la cartella di pagamento priva di un valido presupposto impositivo.
L'appellante Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso di primo grado, richiamando l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e sostenendo che la cartella di pagamento, essendo un atto successivo a un atto impositivo divenuto definitivo, sarebbe impugnabile solo per "vizi propri".
Tale eccezione non appare fondata.
Nello specifico, il ricorso di primo grado non si limitava a contestare "vizi propri" della cartella, ma denunciava l'inesistenza e l'illegittimità radicale del credito in essa preteso, a causa dell'annullamento in autotutela dell'atto presupposto e della decadenza del potere di accertamento. Questi non sono meri vizi formali della cartella, ma attengono alla validità e all'esistenza stessa della pretesa tributaria.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comprese le questioni relative all'an e al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.
L'impugnazione di una cartella di pagamento basata su un atto annullato o emesso in decadenza rientra pienamente nella giurisdizione del giudice tributario e non può essere considerata inammissibile. Il contribuente ha un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità o l'inesistenza del credito, anche se la cartella è stata notificata.
Come ampiamente i dedotto e allegato con ricorso dinnanzi alla Corte tributaria di primo grado di Napoli, il ricorrente odierno appellato, ricevuta la notifica dell'avviso di liquidazione n. n. ORA00013/2018, dell'imposta e irrogazione sanzione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del dpr 26.4.1986 n.131- relativo all'anno di imposta
2018 – prot. 78001/2018, presentava istanza di annullamento in autotutela. In data 04/07/2018 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli comunicava a contribuente all'accoglimento dell'istanza in autotutela e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. ORA00013/2018. Successivamente riceveva la notifica della cartella esattoriale per cui è lite, avente ad oggetto imposte già impugnate ed annullate dallo stesso Ente.
Il Resistente_1, infatti, impugnava la cartella eccependo la inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, rilevando tra l'altro che intervenuta la declaratoria di nullità dei verbali opposti, e quindi annullato il credito, l'Ente impositore era stato privato del titolo esecutivo che ne consentiva la realizzazione coattiva, legittimando l'odierna opposizione averso la cartella di pagamento per cui è lite (Corte di Cassazione – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha, quindi, correttamente esercitato la propria giurisdizione e non ha violato l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo il ricorrente contestato vizi che inficiano la pretesa tributaria alla radice L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata costituita liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.