Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2118
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omesso sopralluogo

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio non ha l'obbligo di eseguire il sopralluogo in sede di verifica del classamento proposto, e la mancata esecuzione non incide sulla legittimità dell'atto né comporta carenza motivazionale, purché l'avviso contenga gli elementi essenziali.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per carente motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, in materia di classamento, può ritenersi assolto anche con la sola indicazione dei dati identificativi e della classe attribuita, purché l'atto contenga gli elementi essenziali per comprendere le ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Criticità tecniche nella stima effettuata dall'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che la perizia tecnica di parte non è idonea a superare l'accertamento effettuato dall'Ufficio, poiché si è limitata a contestare i valori unitari senza fornire elementi sufficienti a superare la stima diretta effettuata dall'Ufficio, la quale ha ritenuto corretto il valore di 400 euro al mq anche in relazione ai valori OMI.

  • Rigettato
    Richiesta di rendita catastale nella misura di euro 56.397,30

    La Corte ha respinto il ricorso nel suo complesso, rigettando anche la domanda subordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2118
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo