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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 168/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 168/21 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
11.02.2021 da
(C.F.: ), nata ad [...], il 04-05- 1970, Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, in Via S. Andrea n. 309, elettivamente domiciliata in Avezzano, via Vidimari n. 64, presso lo studio dell'Avv. Quirino D'Orazio, (c.f.: ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti in calce al presente atto
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Di Matteo (c.f.:
e (c.f.: ), nel cui studio C.F._4 Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), P.zza Castello n. 14/C, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c;
- resistente – con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 26.5.2025 e depositato in data 27.05.2025):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2021 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in data 01-08-1993 in Avezzano (AQ), ha adito l'intestatario Controparte_1
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e , con collocazione presso Per_1 Persona_2
l'abitazione paterna;
porre a carico del sig. il contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli pari all'importo di euro 400,00 per entrambi;
porre a carico del resistente l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente ammontante ad €400,00.
2 Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha aderito alla richiesta di separazione Controparte_1 personale, richiedendo però l'addebito della separazione alla moglie e respingendo la domanda di contributo per il mantenimento dei figli essendo collocati presso di lui.
Con ordinanza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in data
03.11.2021 con la quale veniva posto a carico della sig.ra n contributo al mantenimento del Pt_1
figlio maggiorenne non autosufficiente di euro 150,00 mensili ed un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del sig. di euro 150,00 mensili. CP_1
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione e redatto tenuto conto pure dei rilievi formulati dal Giudice Istruttore alla precedente udienza del giorno 11.3.2025. Tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data
26.05.2025 e depositato nel fascicolo telematico il giorno stesso dell'udienza
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano non contrarie a norme imperativo, all'ordine pubblico e pure adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché idonee ad assicurare il superiore interesse dei figli, le recepisce così come sopra formulate omologandole.
4. La definizione della lite con accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
come sopra meglio generalizzati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio:
3 -all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 65, parte II, serie A, anno 1993;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 10 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott. Paolo Lepidi
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 168/21 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
11.02.2021 da
(C.F.: ), nata ad [...], il 04-05- 1970, Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, in Via S. Andrea n. 309, elettivamente domiciliata in Avezzano, via Vidimari n. 64, presso lo studio dell'Avv. Quirino D'Orazio, (c.f.: ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti in calce al presente atto
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Di Matteo (c.f.:
e (c.f.: ), nel cui studio C.F._4 Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), P.zza Castello n. 14/C, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c;
- resistente – con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 26.5.2025 e depositato in data 27.05.2025):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2021 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in data 01-08-1993 in Avezzano (AQ), ha adito l'intestatario Controparte_1
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli e , con collocazione presso Per_1 Persona_2
l'abitazione paterna;
porre a carico del sig. il contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli pari all'importo di euro 400,00 per entrambi;
porre a carico del resistente l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente ammontante ad €400,00.
2 Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha aderito alla richiesta di separazione Controparte_1 personale, richiedendo però l'addebito della separazione alla moglie e respingendo la domanda di contributo per il mantenimento dei figli essendo collocati presso di lui.
Con ordinanza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in data
03.11.2021 con la quale veniva posto a carico della sig.ra n contributo al mantenimento del Pt_1
figlio maggiorenne non autosufficiente di euro 150,00 mensili ed un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del sig. di euro 150,00 mensili. CP_1
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione e redatto tenuto conto pure dei rilievi formulati dal Giudice Istruttore alla precedente udienza del giorno 11.3.2025. Tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data
26.05.2025 e depositato nel fascicolo telematico il giorno stesso dell'udienza
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano non contrarie a norme imperativo, all'ordine pubblico e pure adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché idonee ad assicurare il superiore interesse dei figli, le recepisce così come sopra formulate omologandole.
4. La definizione della lite con accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
come sopra meglio generalizzati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio:
3 -all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 65, parte II, serie A, anno 1993;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 10 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott. Paolo Lepidi
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