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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2/2025 r.g. promosso da
(P. IV , in persona del Sostituto Parte_1 P.IV_1
Procuratore Dott. Alessandro Rho, con sede a in Piazza Luigi Calabresi;
Pt_1 nei confronti di
(P. VA , in persona del relativo legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a TA (RE) via Cisa n. 8;
******
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal
P.M. in sede nei confronti di in data 14.01.2025; Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che:
➢ il criterio di radicamento della competenza individuato dall'art. 27 del CCII è costituito dal “centro degli interessi principali del debitore” (c.d. COMI);
➢ nel caso di persone giuridiche, esso si presume coincidente – ma solo fino a prova contraria – “con la sede legale risultante al registro delle imprese”;
-1- ➢ la S.C. ha sul punto chiarito, in forza di un consolidato orientamento formatosi già sotto la vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 9 del R.D. n. 267 del 1942, che:
a) «Per individuare la competenza territoriale a dichiarare il fallimento occorre far riferimento al criterio di collegamento sostanziale, rilevando il luogo in cui l'impresa ha la sede effettiva, cioè dove opera il centro motore, l'organo che prende le decisioni» (cfr. Cass., sez. I, sentenza 12.12.2011 n.
26518);
b) «La competenza territoriale per la valutazione della domanda di concordato spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che di regola s'indentifica con la sede sociale a meno che non siano portate delle prove univoche che smentiscano tale presunzione. Tra le prove che possono far venire meno questa identità vi rientrano: la valutazione del luogo in cui vengono svolte le assemblee ordinaria e straordinaria, dove sono redatti i bilanci dal c.d.a., dove si trova il capitale sociale e i beni immobili della società» (cfr. Cass., sez. VI, 17.10.2016 n. 20938);
c) «La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile
(solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e per superare l'anzidetta presunzione occorre dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa» (cfr. Cass., sez. I, 17.4.2020 n.
7900);
➢ nella specie, può ritenersi raggiunta la prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum contemplata dall'art. 27 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 14 del 2019, giacché:
(i) la società debitrice, costituita in data 22.01.2008 con l'originaria denominazione di
“ , avente sede a in via Roma n. 30, ha acquisito la Controparte_2 Pt_1 sua attuale denominazione sociale di “ con atto pubblico Controparte_1 del 16.10.2012, a rogito del notaio di iscritto nel registro delle imprese Persona_1 Pt_1 in data 16.10.2012, salvo poi trasferire – a far data dal 03.12.2014 – la propria sede legale a
TA (RE) in via Cisa nr. 8, «mantenendo tuttavia l'attività imprenditoriale in Provincia di
ed individuando la propria sede amministrativa in un ufficio sito in «Isola di Capo Pt_1
Rizzuto (KR), via Trieste nr. 46» (cfr. risultanze della visura storica estratta dal Registro delle
Imprese di Catanzaro, e Vibo Valentia); Pt_1
(ii) l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2016, non avendo più provveduto al relativo incombente all'esito del trasferimento della sede legale presso la provincia di Reggio Emilia;
(iii) dagli accertamenti di p.g. espletati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della
Guardia di Finanza di è emerso come: Pt_1
-2- ▪ non risulti essere mai stata attivata dalla Controparte_1 alcuna utenza domestica presso il comune di TA (RE) né all'indirizzo sito in via
Cesa nr. 8 insiste un immobile nella disponibilità della predetta società, a dimostrazione di come la sede legale abbia in realtà mero carattere fittizio;
▪ le uniche utenze intestate alla società resistente consistano in quelle di telefonia fissa e di somministrazione di energia elettrica attive, sino al 2017, in immobili siti nei comuni di Isola di Capo Rizzuto (KR) e di Catanzaro;
▪ la stessa società, in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento stipulato con la er un importo pari ad € 537.740,00 e destinato ad Parte_2 agevolare la creazione di occupazione stabili in Calabria, si sia impegnata «a non trasferire la sede operativa ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolaziono al di fuori della
Regione Calabria»;
▪ la medesima società abbia mantenuto la propria matricola n. CP_3 P.IV_3 attiva ad Isola di Capo Rizzuto (KR) ed abbia continuato a provvedere al deposito delle proprie scritture contabili presso la “ , con Controparte_4 sede ad Isola di Capo Rizzuto (KR);
rilevato che, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs.
n.14 del 2019, assume rilievo il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria; ritenuto quindi integrato il suddetto requisito alla luce dell'entità dei crediti insoluti vantati nei confronti della società resistente dall'Amministrazione Finanziaria e da vari
Enti Pubblici per un importo pari ad € 3.713.537,88 (cfr. cartelle/avvisi depositati in data
23.01.2025); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
-3- tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha assolto l'onere della prova di cui all'art. art. 2697 comma
2 cod. civ. essendosi determinata a non costituirsi in giudizio, ne in ogni caso risultano dagli atti elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I.; rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11.03.2019 n. 6978); considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
- dalla gravosissima esposizione debitoria progressivamente contratta nel corso degli anni dalla società debitrice;
- dalle ridottissime garanzie patrimoniali offerte da quest'ultima, trattandosi di una società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari ad € 20.000,00, di cui solo €
5.000,00 effettivamente versati;
- dall'omessa presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei Redditi e dell'VA a far data dall'esercizio 2016;
rilevato, infine, che e da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sopra evidenziati la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
-4- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P. VA ), in persona del relativo legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IV_2 nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Marcella Iannopoli Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
-5- stabilisce il giorno 19 giugno 2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata alla debitrice soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
-6-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2/2025 r.g. promosso da
(P. IV , in persona del Sostituto Parte_1 P.IV_1
Procuratore Dott. Alessandro Rho, con sede a in Piazza Luigi Calabresi;
Pt_1 nei confronti di
(P. VA , in persona del relativo legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a TA (RE) via Cisa n. 8;
******
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal
P.M. in sede nei confronti di in data 14.01.2025; Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che:
➢ il criterio di radicamento della competenza individuato dall'art. 27 del CCII è costituito dal “centro degli interessi principali del debitore” (c.d. COMI);
➢ nel caso di persone giuridiche, esso si presume coincidente – ma solo fino a prova contraria – “con la sede legale risultante al registro delle imprese”;
-1- ➢ la S.C. ha sul punto chiarito, in forza di un consolidato orientamento formatosi già sotto la vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 9 del R.D. n. 267 del 1942, che:
a) «Per individuare la competenza territoriale a dichiarare il fallimento occorre far riferimento al criterio di collegamento sostanziale, rilevando il luogo in cui l'impresa ha la sede effettiva, cioè dove opera il centro motore, l'organo che prende le decisioni» (cfr. Cass., sez. I, sentenza 12.12.2011 n.
26518);
b) «La competenza territoriale per la valutazione della domanda di concordato spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che di regola s'indentifica con la sede sociale a meno che non siano portate delle prove univoche che smentiscano tale presunzione. Tra le prove che possono far venire meno questa identità vi rientrano: la valutazione del luogo in cui vengono svolte le assemblee ordinaria e straordinaria, dove sono redatti i bilanci dal c.d.a., dove si trova il capitale sociale e i beni immobili della società» (cfr. Cass., sez. VI, 17.10.2016 n. 20938);
c) «La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile
(solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e per superare l'anzidetta presunzione occorre dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa» (cfr. Cass., sez. I, 17.4.2020 n.
7900);
➢ nella specie, può ritenersi raggiunta la prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum contemplata dall'art. 27 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 14 del 2019, giacché:
(i) la società debitrice, costituita in data 22.01.2008 con l'originaria denominazione di
“ , avente sede a in via Roma n. 30, ha acquisito la Controparte_2 Pt_1 sua attuale denominazione sociale di “ con atto pubblico Controparte_1 del 16.10.2012, a rogito del notaio di iscritto nel registro delle imprese Persona_1 Pt_1 in data 16.10.2012, salvo poi trasferire – a far data dal 03.12.2014 – la propria sede legale a
TA (RE) in via Cisa nr. 8, «mantenendo tuttavia l'attività imprenditoriale in Provincia di
ed individuando la propria sede amministrativa in un ufficio sito in «Isola di Capo Pt_1
Rizzuto (KR), via Trieste nr. 46» (cfr. risultanze della visura storica estratta dal Registro delle
Imprese di Catanzaro, e Vibo Valentia); Pt_1
(ii) l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2016, non avendo più provveduto al relativo incombente all'esito del trasferimento della sede legale presso la provincia di Reggio Emilia;
(iii) dagli accertamenti di p.g. espletati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della
Guardia di Finanza di è emerso come: Pt_1
-2- ▪ non risulti essere mai stata attivata dalla Controparte_1 alcuna utenza domestica presso il comune di TA (RE) né all'indirizzo sito in via
Cesa nr. 8 insiste un immobile nella disponibilità della predetta società, a dimostrazione di come la sede legale abbia in realtà mero carattere fittizio;
▪ le uniche utenze intestate alla società resistente consistano in quelle di telefonia fissa e di somministrazione di energia elettrica attive, sino al 2017, in immobili siti nei comuni di Isola di Capo Rizzuto (KR) e di Catanzaro;
▪ la stessa società, in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento stipulato con la er un importo pari ad € 537.740,00 e destinato ad Parte_2 agevolare la creazione di occupazione stabili in Calabria, si sia impegnata «a non trasferire la sede operativa ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolaziono al di fuori della
Regione Calabria»;
▪ la medesima società abbia mantenuto la propria matricola n. CP_3 P.IV_3 attiva ad Isola di Capo Rizzuto (KR) ed abbia continuato a provvedere al deposito delle proprie scritture contabili presso la “ , con Controparte_4 sede ad Isola di Capo Rizzuto (KR);
rilevato che, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs.
n.14 del 2019, assume rilievo il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria; ritenuto quindi integrato il suddetto requisito alla luce dell'entità dei crediti insoluti vantati nei confronti della società resistente dall'Amministrazione Finanziaria e da vari
Enti Pubblici per un importo pari ad € 3.713.537,88 (cfr. cartelle/avvisi depositati in data
23.01.2025); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
-3- tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha assolto l'onere della prova di cui all'art. art. 2697 comma
2 cod. civ. essendosi determinata a non costituirsi in giudizio, ne in ogni caso risultano dagli atti elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I.; rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11.03.2019 n. 6978); considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
- dalla gravosissima esposizione debitoria progressivamente contratta nel corso degli anni dalla società debitrice;
- dalle ridottissime garanzie patrimoniali offerte da quest'ultima, trattandosi di una società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari ad € 20.000,00, di cui solo €
5.000,00 effettivamente versati;
- dall'omessa presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei Redditi e dell'VA a far data dall'esercizio 2016;
rilevato, infine, che e da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sopra evidenziati la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
-4- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P. VA ), in persona del relativo legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IV_2 nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Marcella Iannopoli Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
-5- stabilisce il giorno 19 giugno 2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata alla debitrice soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
-6-