Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1965, n. 16
Articolo 2
Versione
2 marzo 1965
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potra' essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle societa' controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965