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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 256/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to LAZZINI P.IVA_1
ROBERTO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Prof.
Diego Corapi, dall'Avv. Fabrizio Fioravanti e dall'Avv.
Alessandro Poggi, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre ipotesi CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 26/03/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
avanti al Tribunale di Massa esponendo: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1° luglio 1985 dalla predetta per la quale aveva svolto a decorrere dal 16 marzo 2016 Pt_1
mansioni di Gestore Private presso il Centro Private di Massa, con il ruolo di Responsabile dal 30 giugno 2016 e Team Manager dal 26 marzo 2018 per poi essere assegnato dal 23 dicembre 2019 al Centro Private di Viareggio – Corner di Massa con l'incarico di Parte_2
- di aver sottoscritto nel corso del rapporto due patti di non concorrenza di cui l'ultimo in data 26 giugno 2019, che prevedeva il divieto di svolgere attività lavorativa in concorrenza per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a fronte del corrispettivo di €. 10 mila annui;
- di non aver più avuto, a partite dal mese di maggio 2020, alcun portafoglio di clienti da assistere, come risultava dalla documentazione allegata al ricorso;
- che, a causa della crisi e delle gravi difficoltà della Banca MPS, si era dimesso in data 2 luglio 2021 e che, a seguito di ciò, la lo aveva avvertito di rispettare il patto di non concorrenza Pt_1
stipulato;
- che, tuttavia, ritenendo nullo tale patto e in considerazione della
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propria professionalità nel settore degli investimenti mobiliari, iniziò subito dopo a lavorare alle dipendenze di Fideuram Banca
Intesa San Paolo con le medesime mansioni di consulente finanziario;
Ha chiesto quindi accertarsi la nullità e o l'inefficacia del patto di non concorrenza per vari motivi, tra cui l'indeterminatezza del corrispettivo e la violazione dell'art. 2125 cod. civ., tenuto altresì conto che da maggio 2020 gli era stato affidato un altro incarico senza più un portafoglio clienti.
2. La si è costituita, sostenendo la piena validità del patto Pt_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della sua violazione da parte del sig. con conseguente condanna CP_1
di quest'ultimo al pagamento delle penali pattuite pari ad €
134.991,00 per violazione del patto, oltre ad €. 20 mila per mancata informativa dello svolgimento dell'attività concorrenziale;
in via subordinata ha chiesto la restituzione delle somme versate nel corso del rapporto a titolo di corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa in punto portafoglio clienti e sviamento della clientela, ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza, condannando il sig. a CP_1
restituire i compensi netti ricevuti, pari ad €. 24.513,80 oltre accessori di legge.
Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e della soccombenza reciproca.
4. Appella la Banca MPS e resiste l'appellato.
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5. La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 26/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ha ritenuto che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti fosse nullo, in adesione all'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 23723 del
01/09/2021 (seguita da Cass. civ., sez VI, 8.02.2022, n. 4032), secondo cui la previsione in esso contenuta della facoltà della banca di recedere dal patto in qualsiasi momento entro la fine del rapporto di lavoro andava ad incidere sulla entità della attribuzione patrimoniale pattuita, rendendo così indeterminabile il corrispettivo con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2125 cod. civ.
Inoltre la nullità di tale clausola di recesso unilaterale e totalmente discrezionale comportava la caducazione dell'intero patto di non concorrenza in applicazione del disposto di cui all'art. 1419 c.c., in quanto clausola essenziale.
7. L'appello della si snoda su due motivi: Pt_1
7.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che i principi sanciti dalle pronunce della Corte di Cassazione, invocati dall'ex dipendente e recepiti dal primo giudice, non si applicano al caso in esame, in cui è stata attribuita alla la facoltà di recedere Pt_1
dal patto solo durante il rapporto di lavoro e non anche successivamente;
ed infatti, nel caso di recesso da esercitarsi in epoca successiva alla cessazione del rapporto si creerebbe la
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situazione svantaggiosa per il lavoratore che intenda rispettare il patto di non poter - da un lato - svolgere l'attività preclusa dal patto, nel frattempo cessato per volontà della Banca, e – dall'altro - disporre del corrispettivo del patto di non concorrenza, che verrebbe meno a seguito del recesso operato dal datore di lavoro.
Nel caso in esame, invece, il lavoratore, in caso di recesso del datore di lavoro (da esercitarsi solo in costanza di rapporto), si troverebbe nella situazione favorevole di mantenere il corrispettivo già corrisposto dalla prima del recesso (oltre Pt_1
al diritto di percepire quello maturato per i successivi nove mesi di preavviso), vedendosi, al contempo, liberato da un potenziale vincolo, prima ancora del suo sorgere. Cita al riguardo giurisprudenza di merito che ha seguito questa impostazione
(sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 14 marzo 2022 e altre richiamate nelle note scritte intervenute successivamente al deposito del ricorso in appello).
7.2. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che la clausola del recesso, anche qualora fosse ritenuta nulla, non inficerebbe l'intero patto di non concorrenza stipulato, perché non sarebbe una clausola essenziale ex art. 1419 c.c.. Invoca al riguardo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 41994/2021) e nuovamente richiama, quale precedente a suo favore, la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze del 14 marzo 2022, secondo cui l'eventuale nullità della clausola attributiva del diritto di recesso sarebbe comunque una
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nullità parziale “inidonea a travolgere l'intero patto, non essendo in atti alcun elemento per ritenere tale specifica clausola essenziale per i contraenti (rectius per il contraente datore di lavoro, in favore del quale essa era stata prevista). Un tale ipotetico vizio sarebbe poi a fortiori irrilevante nella specie per non avere la società esercitato la facoltà di recesso”.
7.3. Chiede quindi il pagamento delle penali e il risarcimento del danno.
8. L'appellato si difende su entrambi i motivi, riproponendo altresì tutte le ulteriori questioni di nullità/inefficacia del patto non esaminate dal primo giudice, in quanto assorbite dall'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra riportate.
§§§
9. Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno pertanto respinti.
9.1. Pare utile riportare i punti salienti del patto di non concorrenza oggetto di causa:
“Ad integrazione dei patti e delle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro, ed in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore, con riferimento alle intese intercorse ed all'adesione da Lei al riguardo espressamente manifestata, Ella in qualità di si impegna, fermo Parte_3
restando l'obbligo di fedeltà a Suo carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), e per un periodo di
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dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività - direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata
e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi - a favore di
Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società.
Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, e sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo.
Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione dei Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area
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geografica della Regione Toscana, ovvero a quella della diversa
Regione ove risulti ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province
"fuori Regione" se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro. (…)
A fronte di detto vincolo, Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale lordo pari a €. 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00), suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni, Le verrà comunque riconosciuto a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. Tale importo Le verrà versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a condizione che Lei abbia, fino a
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quel momento, integralmente rispettato gli obblighi da Lei assunti in forza del patto. (…)
Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro Pt_1
la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di sei mesi. Da tale momento, ovvero decorsi sei mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a lei acquisito il corrispettivo già incassato.”
9.2. La questione della nullità o meno di una simile clausola è stata affrontata dalla Corte di Cassazione che ha elaborato i seguenti principi di diritto.
Con l'ordinanza n. 4032/2022 è stato affermato il principio, ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui la risoluzione (o il recesso ex nunc) del patto di non concorrenza non può essere rimessa all'arbitrio del datore di lavoro, al quale non è consentito di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo o di far venir meno (o alterare)
l'attribuzione patrimoniale stabilita a fronte del patto di non
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concorrenza. Tali clausole, stipulate nel suo esclusivo interesse del datore di lavoro, sono dunque perché contrarie a norme imperative.
Già in precedenza la Suprema Corte, con sentenza n.
10535/2020, aveva ritenuto che il patto di non concorrenza con erogazione del compenso in costanza di rapporto (come nella fattispecie in esame) non permetterebbe di valutare ex ante, al momento della sottoscrizione del patto, la congruità del compenso stesso rispetto ai limiti imposti al lavoratore, in termini di durata, estensione territoriale ed attività precluse. Secondo questo orientamento, il corrispettivo sarebbe inevitabilmente indeterminabile ex ante e pertanto aleatorio in quanto dipendente dalla durata del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe, dunque, un'alterazione della sinallagmaticità del patto di concorrenza, considerato che, al momento della relativa conclusione, il corrispettivo sarebbe del tutto indeterminabile poiché ancorato a una circostanza fattuale, ovvero la durata del rapporto, del tutto imprevedibile ex ante. Pertanto, in ipotesi di breve durata dello stesso, il corrispettivo potrebbe rappresentare una somma non congrua se raffrontata ai vincoli previsti dal patto.
Questo orientamento è stato tuttavia rivisitato dalla Suprema
Corte con sentenza n. 22247/2021 che ha ritenuto– invece – che il corrispettivo può essere erogato anche in corso di rapporto, sempre che non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, con una valutazione da effettuarsi anche ex post.
Ed in effetti, nella fattispecie in esame – tenuto conto del fatto
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che il patto prevede il diritto del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro precedente al triennio dalla data di stipula del patto, all' “indennità patto di non concorrenza” pari alle mensilità mancanti al raggiungimento del triennio (sempre che il patto venga rispettato dall'ex dipendente) – il corrispettivo deve ritenersi congruo;
trattasi infatti – quanto meno - di un importo pari a complessivi €. 30.000,00 a fronte di un divieto di concorrenza per 12 mesi in un ambito territoriale circostritto.
Tuttavia, un simile equilibrio viene meno proprio in conseguenza della clausola di recesso sopra evidenziata.
La tesi dell'appellante - secondo cui anche in caso di recesso il corrispettivo sarebbe comunque proporzionato, prevedendo tale clausola il diritto del lavoratore a mantenere i compensi già ricevuti e ad ottenere quelli maturati durante il preavviso di nove mesi - non è condivisibile, in quanto la facoltà del datore di lavoro di svincolarsi in qualsiasi momento dal patto (seppur con i correttivi sopra evidenziati) può dar luogo ad una rilevante modifica del sinallagma contrattuale a scapito del dipendente. Si pensi al caso – concretamente ipotizzabile - in cui alla sottoscrizione del patto segua immediatamente il recesso da parte della e subito dopo la risoluzione dal rapporto di lavoro;
in Pt_1 questa situazione il lavoratore rimarrebbe vincolato per nove mesi al patto di non concorrenza a fronte di un corrispettivo pari ad €. 7.500 (10.000 : 12 x 9), sicuramente esiguo e sproporzionato rispetto alla incisiva limitazione alla propria sfera lavorativa, tenuto conto del livello professionale del sig.
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(quadro di IV° categoria con funzioni direttive) e della CP_1
retribuzione di riferimento per tale inquadramento (ca €. 70 mila lordi annui).
Per questi motivi
, la Corte di Cassazione, con la sopra citata ordinanza del 8.02.2022, n. 4032, pronunziandosi proprio su un identico patto stipulato dalla Banca MPS con altro consulente finanziario di soggetti privati, ha affermato che “è nullo per indeterminabilità del corrispettivo il patto di non concorrenza postcontrattuale stipulato ex art. 2125 cod. civ. tra un Istituto di credito e un private banker, laddove sia previsto che a propria esclusiva discrezione il datore di lavoro possa recedere dal patto di non concorrenza in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro, salvo un termine di preavviso di nove mesi”; si legge infatti nell'ordinanza che “poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, tale facoltà ha impedito al lavoratore di progettare, per questa parte, il proprio futuro lavorativo ed ha compresso la sua libertà; compressione che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non può avvenire senza l'obbligo di un congruo corrispettivo da parte del datore che finisce per essere escluso, o comunque fortemente ridotto, in caso di recesso ex post dal vincolo”.
Deve dunque ritenersi che la clausola di recesso introdotta nel patto di non concorrenza oggetto di causa sia nulla in quanto, oltre a rendere indeterminato ed indeterminabile - ex ante - il corrispettivo del patto, potrebbe anche dar luogo – con una valutazione ex post – ad una inadeguatezza dello stesso rispetto
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all'obbligazione imposta al lavoratore.
9.3. In merito al secondo motivo di appello, va evidenziato che la
Suprema Corte ha recentemente affrontato, con ordinanza n.
10679 del 2024, anche la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità della singola clausola di recesso sull'intero patto di non concorrenza. Ed infatti, dopo aver ribadito la nullità della clausola di recesso, ha precisando ulteriormente che:
“Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi”, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di
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mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art., 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto”.
In ogni caso, nella fattispecie in esame pare evidente la essenzialità della clausola per la Banca datrice di lavoro, nel cui esclusivo interesse è stato stipulato il patto di non concorrenza;
interesse consistente nell'evitare che il dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, possa sviare la clientela verso il nuovo datore di lavoro concorrente. E tale interesse potrebbe per qualsiasi motivo venir meno nel corso del rapporto al punto da rendere inutile il pagamento di un compenso aggiuntivo di una certa rilevanza da parte della in particolare, ciò può Pt_1
accadere qualora il dipendente non svolga più mansioni a diretto contatto con gli investitori. Tanto è vero che, in caso di mutamento di mansioni, la clausola sopra riportata prevede la facoltà della banca di recedere dal patto con un termine di preavviso più ridotto, sempre nell'interesse – evidentemente rilevante - della banca stessa.
Si ritiene dunque che la nullità della clausola di recesso contenuta nel patto renda nullo il patto stesso, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
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Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 9.901,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 256/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to LAZZINI P.IVA_1
ROBERTO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Prof.
Diego Corapi, dall'Avv. Fabrizio Fioravanti e dall'Avv.
Alessandro Poggi, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre ipotesi CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 26/03/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
avanti al Tribunale di Massa esponendo: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1° luglio 1985 dalla predetta per la quale aveva svolto a decorrere dal 16 marzo 2016 Pt_1
mansioni di Gestore Private presso il Centro Private di Massa, con il ruolo di Responsabile dal 30 giugno 2016 e Team Manager dal 26 marzo 2018 per poi essere assegnato dal 23 dicembre 2019 al Centro Private di Viareggio – Corner di Massa con l'incarico di Parte_2
- di aver sottoscritto nel corso del rapporto due patti di non concorrenza di cui l'ultimo in data 26 giugno 2019, che prevedeva il divieto di svolgere attività lavorativa in concorrenza per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a fronte del corrispettivo di €. 10 mila annui;
- di non aver più avuto, a partite dal mese di maggio 2020, alcun portafoglio di clienti da assistere, come risultava dalla documentazione allegata al ricorso;
- che, a causa della crisi e delle gravi difficoltà della Banca MPS, si era dimesso in data 2 luglio 2021 e che, a seguito di ciò, la lo aveva avvertito di rispettare il patto di non concorrenza Pt_1
stipulato;
- che, tuttavia, ritenendo nullo tale patto e in considerazione della
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propria professionalità nel settore degli investimenti mobiliari, iniziò subito dopo a lavorare alle dipendenze di Fideuram Banca
Intesa San Paolo con le medesime mansioni di consulente finanziario;
Ha chiesto quindi accertarsi la nullità e o l'inefficacia del patto di non concorrenza per vari motivi, tra cui l'indeterminatezza del corrispettivo e la violazione dell'art. 2125 cod. civ., tenuto altresì conto che da maggio 2020 gli era stato affidato un altro incarico senza più un portafoglio clienti.
2. La si è costituita, sostenendo la piena validità del patto Pt_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della sua violazione da parte del sig. con conseguente condanna CP_1
di quest'ultimo al pagamento delle penali pattuite pari ad €
134.991,00 per violazione del patto, oltre ad €. 20 mila per mancata informativa dello svolgimento dell'attività concorrenziale;
in via subordinata ha chiesto la restituzione delle somme versate nel corso del rapporto a titolo di corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa in punto portafoglio clienti e sviamento della clientela, ha dichiarato la nullità del patto di non concorrenza, condannando il sig. a CP_1
restituire i compensi netti ricevuti, pari ad €. 24.513,80 oltre accessori di legge.
Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e della soccombenza reciproca.
4. Appella la Banca MPS e resiste l'appellato.
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5. La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 26/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ha ritenuto che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti fosse nullo, in adesione all'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 23723 del
01/09/2021 (seguita da Cass. civ., sez VI, 8.02.2022, n. 4032), secondo cui la previsione in esso contenuta della facoltà della banca di recedere dal patto in qualsiasi momento entro la fine del rapporto di lavoro andava ad incidere sulla entità della attribuzione patrimoniale pattuita, rendendo così indeterminabile il corrispettivo con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2125 cod. civ.
Inoltre la nullità di tale clausola di recesso unilaterale e totalmente discrezionale comportava la caducazione dell'intero patto di non concorrenza in applicazione del disposto di cui all'art. 1419 c.c., in quanto clausola essenziale.
7. L'appello della si snoda su due motivi: Pt_1
7.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che i principi sanciti dalle pronunce della Corte di Cassazione, invocati dall'ex dipendente e recepiti dal primo giudice, non si applicano al caso in esame, in cui è stata attribuita alla la facoltà di recedere Pt_1
dal patto solo durante il rapporto di lavoro e non anche successivamente;
ed infatti, nel caso di recesso da esercitarsi in epoca successiva alla cessazione del rapporto si creerebbe la
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situazione svantaggiosa per il lavoratore che intenda rispettare il patto di non poter - da un lato - svolgere l'attività preclusa dal patto, nel frattempo cessato per volontà della Banca, e – dall'altro - disporre del corrispettivo del patto di non concorrenza, che verrebbe meno a seguito del recesso operato dal datore di lavoro.
Nel caso in esame, invece, il lavoratore, in caso di recesso del datore di lavoro (da esercitarsi solo in costanza di rapporto), si troverebbe nella situazione favorevole di mantenere il corrispettivo già corrisposto dalla prima del recesso (oltre Pt_1
al diritto di percepire quello maturato per i successivi nove mesi di preavviso), vedendosi, al contempo, liberato da un potenziale vincolo, prima ancora del suo sorgere. Cita al riguardo giurisprudenza di merito che ha seguito questa impostazione
(sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 14 marzo 2022 e altre richiamate nelle note scritte intervenute successivamente al deposito del ricorso in appello).
7.2. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che la clausola del recesso, anche qualora fosse ritenuta nulla, non inficerebbe l'intero patto di non concorrenza stipulato, perché non sarebbe una clausola essenziale ex art. 1419 c.c.. Invoca al riguardo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 41994/2021) e nuovamente richiama, quale precedente a suo favore, la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze del 14 marzo 2022, secondo cui l'eventuale nullità della clausola attributiva del diritto di recesso sarebbe comunque una
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nullità parziale “inidonea a travolgere l'intero patto, non essendo in atti alcun elemento per ritenere tale specifica clausola essenziale per i contraenti (rectius per il contraente datore di lavoro, in favore del quale essa era stata prevista). Un tale ipotetico vizio sarebbe poi a fortiori irrilevante nella specie per non avere la società esercitato la facoltà di recesso”.
7.3. Chiede quindi il pagamento delle penali e il risarcimento del danno.
8. L'appellato si difende su entrambi i motivi, riproponendo altresì tutte le ulteriori questioni di nullità/inefficacia del patto non esaminate dal primo giudice, in quanto assorbite dall'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra riportate.
§§§
9. Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno pertanto respinti.
9.1. Pare utile riportare i punti salienti del patto di non concorrenza oggetto di causa:
“Ad integrazione dei patti e delle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro, ed in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore, con riferimento alle intese intercorse ed all'adesione da Lei al riguardo espressamente manifestata, Ella in qualità di si impegna, fermo Parte_3
restando l'obbligo di fedeltà a Suo carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), e per un periodo di
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dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività - direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata
e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi - a favore di
Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società.
Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, e sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo.
Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione dei Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area
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geografica della Regione Toscana, ovvero a quella della diversa
Regione ove risulti ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province
"fuori Regione" se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro. (…)
A fronte di detto vincolo, Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale lordo pari a €. 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00), suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni, Le verrà comunque riconosciuto a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. Tale importo Le verrà versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a condizione che Lei abbia, fino a
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quel momento, integralmente rispettato gli obblighi da Lei assunti in forza del patto. (…)
Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro Pt_1
la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di sei mesi. Da tale momento, ovvero decorsi sei mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a lei acquisito il corrispettivo già incassato.”
9.2. La questione della nullità o meno di una simile clausola è stata affrontata dalla Corte di Cassazione che ha elaborato i seguenti principi di diritto.
Con l'ordinanza n. 4032/2022 è stato affermato il principio, ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui la risoluzione (o il recesso ex nunc) del patto di non concorrenza non può essere rimessa all'arbitrio del datore di lavoro, al quale non è consentito di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo o di far venir meno (o alterare)
l'attribuzione patrimoniale stabilita a fronte del patto di non
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concorrenza. Tali clausole, stipulate nel suo esclusivo interesse del datore di lavoro, sono dunque perché contrarie a norme imperative.
Già in precedenza la Suprema Corte, con sentenza n.
10535/2020, aveva ritenuto che il patto di non concorrenza con erogazione del compenso in costanza di rapporto (come nella fattispecie in esame) non permetterebbe di valutare ex ante, al momento della sottoscrizione del patto, la congruità del compenso stesso rispetto ai limiti imposti al lavoratore, in termini di durata, estensione territoriale ed attività precluse. Secondo questo orientamento, il corrispettivo sarebbe inevitabilmente indeterminabile ex ante e pertanto aleatorio in quanto dipendente dalla durata del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe, dunque, un'alterazione della sinallagmaticità del patto di concorrenza, considerato che, al momento della relativa conclusione, il corrispettivo sarebbe del tutto indeterminabile poiché ancorato a una circostanza fattuale, ovvero la durata del rapporto, del tutto imprevedibile ex ante. Pertanto, in ipotesi di breve durata dello stesso, il corrispettivo potrebbe rappresentare una somma non congrua se raffrontata ai vincoli previsti dal patto.
Questo orientamento è stato tuttavia rivisitato dalla Suprema
Corte con sentenza n. 22247/2021 che ha ritenuto– invece – che il corrispettivo può essere erogato anche in corso di rapporto, sempre che non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, con una valutazione da effettuarsi anche ex post.
Ed in effetti, nella fattispecie in esame – tenuto conto del fatto
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che il patto prevede il diritto del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro precedente al triennio dalla data di stipula del patto, all' “indennità patto di non concorrenza” pari alle mensilità mancanti al raggiungimento del triennio (sempre che il patto venga rispettato dall'ex dipendente) – il corrispettivo deve ritenersi congruo;
trattasi infatti – quanto meno - di un importo pari a complessivi €. 30.000,00 a fronte di un divieto di concorrenza per 12 mesi in un ambito territoriale circostritto.
Tuttavia, un simile equilibrio viene meno proprio in conseguenza della clausola di recesso sopra evidenziata.
La tesi dell'appellante - secondo cui anche in caso di recesso il corrispettivo sarebbe comunque proporzionato, prevedendo tale clausola il diritto del lavoratore a mantenere i compensi già ricevuti e ad ottenere quelli maturati durante il preavviso di nove mesi - non è condivisibile, in quanto la facoltà del datore di lavoro di svincolarsi in qualsiasi momento dal patto (seppur con i correttivi sopra evidenziati) può dar luogo ad una rilevante modifica del sinallagma contrattuale a scapito del dipendente. Si pensi al caso – concretamente ipotizzabile - in cui alla sottoscrizione del patto segua immediatamente il recesso da parte della e subito dopo la risoluzione dal rapporto di lavoro;
in Pt_1 questa situazione il lavoratore rimarrebbe vincolato per nove mesi al patto di non concorrenza a fronte di un corrispettivo pari ad €. 7.500 (10.000 : 12 x 9), sicuramente esiguo e sproporzionato rispetto alla incisiva limitazione alla propria sfera lavorativa, tenuto conto del livello professionale del sig.
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(quadro di IV° categoria con funzioni direttive) e della CP_1
retribuzione di riferimento per tale inquadramento (ca €. 70 mila lordi annui).
Per questi motivi
, la Corte di Cassazione, con la sopra citata ordinanza del 8.02.2022, n. 4032, pronunziandosi proprio su un identico patto stipulato dalla Banca MPS con altro consulente finanziario di soggetti privati, ha affermato che “è nullo per indeterminabilità del corrispettivo il patto di non concorrenza postcontrattuale stipulato ex art. 2125 cod. civ. tra un Istituto di credito e un private banker, laddove sia previsto che a propria esclusiva discrezione il datore di lavoro possa recedere dal patto di non concorrenza in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro, salvo un termine di preavviso di nove mesi”; si legge infatti nell'ordinanza che “poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, tale facoltà ha impedito al lavoratore di progettare, per questa parte, il proprio futuro lavorativo ed ha compresso la sua libertà; compressione che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non può avvenire senza l'obbligo di un congruo corrispettivo da parte del datore che finisce per essere escluso, o comunque fortemente ridotto, in caso di recesso ex post dal vincolo”.
Deve dunque ritenersi che la clausola di recesso introdotta nel patto di non concorrenza oggetto di causa sia nulla in quanto, oltre a rendere indeterminato ed indeterminabile - ex ante - il corrispettivo del patto, potrebbe anche dar luogo – con una valutazione ex post – ad una inadeguatezza dello stesso rispetto
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all'obbligazione imposta al lavoratore.
9.3. In merito al secondo motivo di appello, va evidenziato che la
Suprema Corte ha recentemente affrontato, con ordinanza n.
10679 del 2024, anche la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità della singola clausola di recesso sull'intero patto di non concorrenza. Ed infatti, dopo aver ribadito la nullità della clausola di recesso, ha precisando ulteriormente che:
“Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi”, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di
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mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art., 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto”.
In ogni caso, nella fattispecie in esame pare evidente la essenzialità della clausola per la Banca datrice di lavoro, nel cui esclusivo interesse è stato stipulato il patto di non concorrenza;
interesse consistente nell'evitare che il dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, possa sviare la clientela verso il nuovo datore di lavoro concorrente. E tale interesse potrebbe per qualsiasi motivo venir meno nel corso del rapporto al punto da rendere inutile il pagamento di un compenso aggiuntivo di una certa rilevanza da parte della in particolare, ciò può Pt_1
accadere qualora il dipendente non svolga più mansioni a diretto contatto con gli investitori. Tanto è vero che, in caso di mutamento di mansioni, la clausola sopra riportata prevede la facoltà della banca di recedere dal patto con un termine di preavviso più ridotto, sempre nell'interesse – evidentemente rilevante - della banca stessa.
Si ritiene dunque che la nullità della clausola di recesso contenuta nel patto renda nullo il patto stesso, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
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Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 9.901,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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