Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 811/2018 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco MASELLI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._1
- attore -
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._3 Controparte_3 C.F._4
e difesi dall'Avv. Massimo ZICARELLI (C.F. C.F._5
- convenuti -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
e per sentirli condannare in solido e/o in via Controparte_2 Controparte_3 alternativa, ai sensi dell'art. 2051 o 2050 o 2043 cod. civ., al pagamento di € 73.624,40 o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio divampato e sviluppatosi in Fuscaldo alla località Contrada Androne in data 30.8.2017.
Ha dedotto, in particolare, che l'incendio aveva avuto origine dal fondo di proprietà di e – distinto nel Catasto del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Comune di Fuscaldo al foglio n. 34, particella n. 148 – all'interno del quale Controparte_1
aveva appiccato il fuoco per ragioni di pulizia, perdendone il controllo, sicché le fiamme, alimentate dal vento, avevano raggiunto rapidamente le proprietà confinanti, tra cui quella dell'attore, identificata catastalmente al foglio n. 34, particella n. 363, attingendo piante di diversa tipologia, una trattrice agricola, la recinzione del piazzale e una catasta (alta 3 metri, larga 9 metri e lunga 85 metri) di legname lavorato e pronto per essere venduto e la recinzione del piazzale, come da CTP allegata. Sul posto erano intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Fuscaldo. Per tali fatti,
l'attore aveva sporto querela nei confronti di Controparte_1
1.2. – Si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
i quali hanno chiesto di rigettare della domanda attorea perché generica ed infondata (nell'an e
[...]
nel quantum). Più specificamente hanno eccepito che: l'incendio aveva avuto origine nella scarpata prospiciente la strada comunale ad opera di ignoti ed aveva interessato anche la proprietà dei convenuti;
mentre e non erano neppure presenti, Controparte_2 Controparte_3
aveva persino tentato con ogni mezzo di spegnerlo. Controparte_1
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale di
[...]
(all'udienza del 23.9.2021) e nell'escussione dei testi (all'udienza del CP_1 Testimone_1
8.7.2021), (entrambi all'udienza del 26.1.2023), Testimone_2 Testimone_3
(all'udienza del 22.6.2023), (7.3.2024). Testimone_4 Testimone_5
È, inoltre, stata espletata CTU estimativa a cura dell'agronomo . Persona_1
2. – Ciò posto, la domanda è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – È vero che, con sentenza n. 1003/2021 del Tribunale di Paola (irrevocabile il 15.5.2022),
è stato assolto in ordine al reato di cui all'art. 423 bis, 2° comma, c.p. con Controparte_1 riferimento all'incendio boschivo che qui occupa “per non aver commesso il fatto”.
2 Tuttavia, non solo, ai sensi dell'art. 652 cpp, l'efficacia del giudicato penale assolutorio nei processo civile richiederebbe la prova – non fornita dal predetto convenuto – che il danneggiato sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, ma, con la citata sentenza, è stata affermato che non ha appiccato il fuoco, che però si è effettivamente sviluppatosi dal suo Controparte_1
fondo fino a raggiungere quello di Controparte_4
In effetti, in questa sede, i convenuti non hanno specificamente contestato né il verificarsi dell'incendio (come documentato dal rapporto dei Vigili del Fuoco e dall'annotazione dei CC allegati all'atto introduttivo) né il suo propagarsi dal fondo dei convenuti a quello dell'attore posto su un livello superiore.
In tale senso depongono anche le deposizioni dei testi escussi.
In particolare, il teste a riferito di avere visto che l'incendio, a causa del forte vento, Tes_1
il fuoco si era rapidamente sviluppato dal fondo dei posto a valle, a quello, a monte, di CP_1
(“il fondo del Sig. si trova a valle di quello del Sig. , quindi, le Pt_1 CP_1 Pt_1 fiamme si propagavamo dal basso verso l'altro alimentate dal vento”).
Analoghe le dichiarazioni rese dal teste : “quel giorno ricordo che c'era vento Tes_3 che soffiava dal mare alla montagna e, quindi, l'incendio è salito da giù fino alla proprietà di
. Parte_1
Il CTP ha poi riferito di avere verificato, ai fini della ricostruzione dello sviluppo Tes_5 dell'incendio, che in quei giorni soffiava il vento CC in quella zona e che la temperatura raggiungeva i 40 gradi (“Ho ricostruito lo sviluppo dell'incendio tenendo conto della direzione del vento CC che soffiava in quei giorni. La temperatura in quei giorni raggiungeva anche i 40 gradi”).
Nulla di particolare ha aggiunto il personale dei VV.FF e dei CC escusso: il teste ha Tes_6
riferito di non avere ricordi particolari, mentre il teste ha affermato di avere individuato Tes_4
l'origine dell'incendio sulla base delle dichiarazioni dello stesso . Pt_1
Pertanto, anche se non è stato accertato sulla base di elementi esterni alle stesse dichiarazioni dell'attore il punto di partenza dell'incendio, esso – come si ricava dalle dichiarazioni dei testi e ed incontestato dai convenuti – si è sviluppato dal fondo dei Tes_1 Tes_3
RAMUNDO a quello dell' , posto su di un livello superiore, alimentato e spinto dal forte Pt_1
vento.
3 Tanto basta per ravvisare a carico dei la dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., CP_1
che, per giurisprudenza ormai consolidata, richiede a carico del danneggiato la prova della derivazione dei danni dalla cosa in custodia.
Più specificamente, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile, qualora non dimostri il caso fortuito, non essendo la responsabilità esclusa per la presenza di legna nel fosso di scolo del fondo dell'attrice e non rilevando che, in ipotesi, l'incendio avesse avuto inizio in un diverso fondo e abbia poi invaso il fondo del convenuto e, successivamente, quello dell'attore” (Sez. 3, Sentenza n. 17471 del
9/8/2007; conf. Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 7/2/2011) e, analogamente, che “il proprietario di un fondo dal quale si propaghi un incendio che danneggi il fondo finitimo è responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. a nulla rilevando se il suo fondo fosse incolto e pericoloso, oppure coltivato e ben tenuto. Nemmeno è rilevante, al fine di escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., accertare se l'incendio abbia avuto inizio in un diverso fondo per poi invadere quello del convenuto e, successivamente, quello dell'attore” (Sez. 3, Sentenza n. 11349 del 23/1/2014), “senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato” (Sez. 3,
Ordinanza n. 1262 del 11/1/2024).
Ebbene, l'attore ha assolto al suo onere della prova, avendo dimostrato, come detto, che l'incendio si è sviluppato dal fondo nella titolarità e, quindi, nella custodia dei convenuti fino a raggiungere il proprio terreno.
Qui il fuoco ha danneggiato piante, due ruote di una trattrice, parte di una recinzione e legname accatasto pronto per la vendita, come affermato dai testi . Tes_1 Tes_3
Il CTU ha poi stimato, in modo ragionevole e convincente, i danni complessivamente in €
21.806,09 (all'attualità) come segue:
- € 18.900,00 per la distruzione legna da ardere accumulata nel piazzale;
- € 1.556,09 per la distruzione di parte della recinzione
- € 900,00 per la distruzione di piante da frutto e olivo
- € 450,00 per il danneggiamento della trattrice agricola.
A tale importo devono essere aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata secondo l'indice FOI dell'ISTAT alla data dell'evento (30.8.2017) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione del presente provvedimento nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
4 2.4. – In conclusione, il e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 devono essere condannati al pagamento in solido di € 21.806,09, oltre interessi legali fino al
[...]
soddisfo (da calcolarsi come già indicato), in favore di parte attrice.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti Controparte_1
e al pagamento delle spese di giudizio – alla luce dei Controparte_2 Controparte_3
parametri medi di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore (sulla base del decisum) – nella misura di € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in solido di € 21.806,09, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come indicato in motivazione), in favore di parte attrice;
- condanna, inoltre, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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