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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'AMBROGIO Parte_1
FERNANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRONCELLI Controparte_1
ROSA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
, nella qualità di curatore speciale della minore (nata il CP_2 Persona_1
03/12/2022)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, il ricorrente, premesso : - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla cui unione è nata una figlia, (il 03/12/2022); - che, il Per_1
1 02/11/2023 la resistente ha abbandonato la casa familiare, portando con sé la minore, per trasferirsi presso la casa dei propri genitori;
- che, la resistente ha ostacolato il rapporto tra il padre e la figlia, dimostrando una oggettiva incapacità di gestione della minore oltre ad assumere condotte minatorie e calunniose nei confronti dello stesso;
ha chiesto disporsi: - l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre;
- la regolamentazione del diritto di visita;
- porsi a carico della ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
.- in subordine, qualora sia ritenuta opportuna dal Tribunale la collocazione della minore presso la madre, ordinarsi alla stessa di trasferirsi unitamente alla figlia presso la casa familiare o presso un immobile autonomo, con la previsione di un calendario dei tempi di permanenza del padre con la figlia.
Con comparsa di risposta, la resistente ha esposto: - di essere stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte del ricorrente;
- che, dopo una prima crisi di coppia, alla scoperta della gravidanza, le parti decidevano concordemente di continuare la loro relazione;
- che, durante la gravidanza, si sono verificati diversi episodi di violenza da parte del resistente nei suoi confronti;
- che, il resistente ha mostrato scarso interesse nei confronti della minore. Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - il rigetto del ricorso;
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- l'assegnazione della casa familiare alla stessa, rimettendosi al Tribunale in ordine alla disciplina del diritto di visita;
- determinarsi una somma a titolo di risarcimento del danno della resistente e della minore;
- porsi a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- obbligarsi il resistente ad integrare il mantenimento con il versamento di una quota parte del canone di locazione della casa di Via Asti.
Con comparsa di costituzione si è costituita l'avv. , nella qualità di curatore speciale della CP_2 minore , la quale ha chiesto: - disporsi un percorso di rafforzamento delle competenze Per_1 genitoriali;
- verificarsi, all'interno della rete familiare allargata, le risorse in grado di facilitare l'accesso alla figura paterna;
- la predisposizione di un calendario di incontri del padre con la minore.
All'udienza del 08/10/2025, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- la bambina incontrerà il padre nei pomeriggi di martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola alle 20,00 dopo cena;
nei giorni di festività civili o religiose e nei giorni in cui la bambina non andrà a scuola, dalle ore 10,00 alle 20,00 dopo cena;
weekend alternati: sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
- durante le festività da calendario, la bambina sarà con il padre o la madre ad anni alterni.
Compleanno e onomastico del padre e Festa del Papà con quest'ultimo, compleanno onomastico e Festa della Mamma con la mamma. Se non è possibile che la bambina festeggi
2 il proprio compleanno e onomastico con entrambi i genitori, trascorrerà metà giornata con
l'uno o con l'altro alternando pranzo o cena;
- dal 3 giugno 2026, la bambina pernotterà con il padre a fine settimana alterni. Dal quarto anno in poi ci sarà il pernotto infrasettimanale nella giornata del martedì con riaccompagnamento a scuola l'indomani mattina, ferma la restante disciplina;
- festività natalizie: per l'anno in corso Vigilia di Natale e di Capodanno con la madre, e Natale
e Capodanno con il papà e così alternativamente per gli anni a venire con pernotto a concordarsi. Epifania: mattina o pomeriggio ad anni alterni. Pasqua e lunedì in Albis alternati;
- vacanze estive: una settimana continuativa a luglio o agosto da comunicare entro il 30 maggio, così come dovranno essere comunicati i luoghi di villeggiatura. Dal 2027 le settimane saranno due, non continuative, di cui una con pernotto e l'altra con rientro serale, salvo diversi accordi tra le parti, fermo il calendario ordinario per gli altri periodi e ferme le altre condizioni;
- dal 2028, nel periodo estivo, il padre starà con la minore per due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- conferma delle altre condizioni ovvero: affido condiviso della figlia della coppia con collocamento presso la madre e contributo di mantenimento a carico del padre in favore della minore così come già previsto in via provvisoria.
Il curatore speciale, avv. ha chiesto il recepimento dell'accordo. CP_2
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, tenuto conto anche delle positive relazioni dei SS delegati e dell'ASL competente.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 09/10/2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'AMBROGIO Parte_1
FERNANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRONCELLI Controparte_1
ROSA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
, nella qualità di curatore speciale della minore (nata il CP_2 Persona_1
03/12/2022)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, il ricorrente, premesso : - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla cui unione è nata una figlia, (il 03/12/2022); - che, il Per_1
1 02/11/2023 la resistente ha abbandonato la casa familiare, portando con sé la minore, per trasferirsi presso la casa dei propri genitori;
- che, la resistente ha ostacolato il rapporto tra il padre e la figlia, dimostrando una oggettiva incapacità di gestione della minore oltre ad assumere condotte minatorie e calunniose nei confronti dello stesso;
ha chiesto disporsi: - l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre;
- la regolamentazione del diritto di visita;
- porsi a carico della ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
.- in subordine, qualora sia ritenuta opportuna dal Tribunale la collocazione della minore presso la madre, ordinarsi alla stessa di trasferirsi unitamente alla figlia presso la casa familiare o presso un immobile autonomo, con la previsione di un calendario dei tempi di permanenza del padre con la figlia.
Con comparsa di risposta, la resistente ha esposto: - di essere stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte del ricorrente;
- che, dopo una prima crisi di coppia, alla scoperta della gravidanza, le parti decidevano concordemente di continuare la loro relazione;
- che, durante la gravidanza, si sono verificati diversi episodi di violenza da parte del resistente nei suoi confronti;
- che, il resistente ha mostrato scarso interesse nei confronti della minore. Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - il rigetto del ricorso;
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- l'assegnazione della casa familiare alla stessa, rimettendosi al Tribunale in ordine alla disciplina del diritto di visita;
- determinarsi una somma a titolo di risarcimento del danno della resistente e della minore;
- porsi a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- obbligarsi il resistente ad integrare il mantenimento con il versamento di una quota parte del canone di locazione della casa di Via Asti.
Con comparsa di costituzione si è costituita l'avv. , nella qualità di curatore speciale della CP_2 minore , la quale ha chiesto: - disporsi un percorso di rafforzamento delle competenze Per_1 genitoriali;
- verificarsi, all'interno della rete familiare allargata, le risorse in grado di facilitare l'accesso alla figura paterna;
- la predisposizione di un calendario di incontri del padre con la minore.
All'udienza del 08/10/2025, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- la bambina incontrerà il padre nei pomeriggi di martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola alle 20,00 dopo cena;
nei giorni di festività civili o religiose e nei giorni in cui la bambina non andrà a scuola, dalle ore 10,00 alle 20,00 dopo cena;
weekend alternati: sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
- durante le festività da calendario, la bambina sarà con il padre o la madre ad anni alterni.
Compleanno e onomastico del padre e Festa del Papà con quest'ultimo, compleanno onomastico e Festa della Mamma con la mamma. Se non è possibile che la bambina festeggi
2 il proprio compleanno e onomastico con entrambi i genitori, trascorrerà metà giornata con
l'uno o con l'altro alternando pranzo o cena;
- dal 3 giugno 2026, la bambina pernotterà con il padre a fine settimana alterni. Dal quarto anno in poi ci sarà il pernotto infrasettimanale nella giornata del martedì con riaccompagnamento a scuola l'indomani mattina, ferma la restante disciplina;
- festività natalizie: per l'anno in corso Vigilia di Natale e di Capodanno con la madre, e Natale
e Capodanno con il papà e così alternativamente per gli anni a venire con pernotto a concordarsi. Epifania: mattina o pomeriggio ad anni alterni. Pasqua e lunedì in Albis alternati;
- vacanze estive: una settimana continuativa a luglio o agosto da comunicare entro il 30 maggio, così come dovranno essere comunicati i luoghi di villeggiatura. Dal 2027 le settimane saranno due, non continuative, di cui una con pernotto e l'altra con rientro serale, salvo diversi accordi tra le parti, fermo il calendario ordinario per gli altri periodi e ferme le altre condizioni;
- dal 2028, nel periodo estivo, il padre starà con la minore per due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- conferma delle altre condizioni ovvero: affido condiviso della figlia della coppia con collocamento presso la madre e contributo di mantenimento a carico del padre in favore della minore così come già previsto in via provvisoria.
Il curatore speciale, avv. ha chiesto il recepimento dell'accordo. CP_2
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, tenuto conto anche delle positive relazioni dei SS delegati e dell'ASL competente.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 09/10/2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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