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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 975 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Rosa ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Gilda Avena, Umberto CP_1
Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante: “… - in riforma dell'impugnata sentenza n. 624/2022 emessa in data 13.04.2022 dal Tribunale di Cosenza – Giudice del Lavoro, accogliere la domanda avanzata nel primo grado di giudizio ovvero annullare l'avviso di addebito opposto e l'iscrizione alla gestione commercianti;
- in ogni caso, condannare parte appellate alla refusione delle spese e dei compensi legali, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare integralmente il ricorso promosso a conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla SI.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cosenza, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso proposto in opposizione all'avviso di addebito n° 334 2018 000555541 65 000, notificatole addì 17/1/2019, relativo a crediti rivendicati dall' (€ 8.802,80), a titolo di omesso pagamento dei contributi IVS da ella CP_1
dovuti, per il periodo da ottobre 2012 a dicembre 2018, a cagione della sua iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la qualità di amministratore unico di s.r.l., caratterizzante la figura professionale della fosse in tutto equiparabile a quella di titolare Pt_1
individuale di impresa;
con consequenziale assoggettamento alla contribuzione della gestione
Commercianti; osservando, al contempo, che la qualifica di lavoratore con contratto di
“co.co.co.”, all'interno della stessa azienda, fosse, peraltro, incompatibile con le mansioni di amministratore unico.
3. La SI.ra ha avversato la sentenza, ritenendola superficialmente motivata, poiché, Pt_1
a suo avviso, il tribunale: a) si sarebbe pronunciato per mere presunzioni, senza ammettere la prova per testi articolata, mirata a dimostrare l'assenza di abitualità e prevalenza, da parte sua, nella conduzione dell'attività aziendale;
b) si sarebbe pronunciato in modo contraddittorio rispetto ad altra pronuncia dello stesso Tribunale di Cosenza (n° 953/2022) che, in relazione ad un diverso avviso di addebito avente, tuttavia, ad oggetto le medesime pretese contributive (periodo da ottobre 2012 a dicembre 2018) di quelle opposte in questa sede, aveva accolto il ricorso, annullando, per l'effetto, quell'avviso di addebito, sul presupposto della mancata prova della sussistenza dei requisiti legittimanti la doppia iscrizione.
4. Si è costituito, in sede di gravame, l' resistendo e rivendicando la correttezza della CP_1
decisione del primo giudice.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I. L'appello è fondato. II. L'eccezione di giudicato esterno contenuta nel secondo motivo di gravame sopra riassunto, può essere svolta per la prima volta in appello, non ritenendosi eccezione nuova. In tal senso: interesse pubblicistico e non privatistico. L'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto. Quindi, il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito>> (Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17069).
III. Chiarito quanto sopra, nel merito, si evidenzia che l'avviso di addebito che occupa il presente giudizio (n° 334 2018 000555541 65 000) è sovrapponibile ad altro avviso di addebito
(n° 334 2019 00023429 21 000), sulla cui opposizione si è già pronunciato il Tribunale di
Cosenza con sentenza (n° 953/2022), passata in giudicato.
Tale sentenza ha annullato quell'avviso di addebito, accogliendo le stesse eccezioni che la parte privata ha sollevato in questo contenzioso.
Peraltro, l'avviso di addebito annullato dalla sentenza dianzi citata, non solo riguardava le stesse parti qui costituite, ma anche lo stesso titolo (iscrizione alla gestione Commercianti e richiesta di contributi IVS dovuti a quella gestione) nonchè l'identico periodo contributivo
(ottobre 2012 – dicembre 2018).
IV. Questo gravame va accolto, quindi, in applicazione dell'art. 2909 c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta (n° 953/2022), che ha definito nel merito la stessa questione affrontata in questa sede, stabilendo, dopo l'espletamento di prova orale di contenuto uguale a quella articolata dall'odierna ricorrente/appellante, circostanza, indubbiamente suggestiva, relativa alla stipula di un contratto di collaborazione, non è di per sé sufficiente a far ritenere che tale contratto abbia in qualche modo mascherato un'attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, non essendo emerso, con la necessaria certezza, l'esercizio di mansioni direttamente connesse con l'oggetto sociale finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, vale a dire lo svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore, di mansioni estranee al rapporto organico con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione che derivano dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.
L'avviso di addebito opposto deve, pertanto, essere annullato>>.
II. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra con Parte_1
ricorso depositato in data 10 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 953/2022, resa in data 13 giugno 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n° 334 2018 000555541 65
000;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € CP_1
2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%. CPA ed IVA se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 28 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 975 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Rosa ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Gilda Avena, Umberto CP_1
Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante: “… - in riforma dell'impugnata sentenza n. 624/2022 emessa in data 13.04.2022 dal Tribunale di Cosenza – Giudice del Lavoro, accogliere la domanda avanzata nel primo grado di giudizio ovvero annullare l'avviso di addebito opposto e l'iscrizione alla gestione commercianti;
- in ogni caso, condannare parte appellate alla refusione delle spese e dei compensi legali, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare integralmente il ricorso promosso a conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla SI.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cosenza, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso proposto in opposizione all'avviso di addebito n° 334 2018 000555541 65 000, notificatole addì 17/1/2019, relativo a crediti rivendicati dall' (€ 8.802,80), a titolo di omesso pagamento dei contributi IVS da ella CP_1
dovuti, per il periodo da ottobre 2012 a dicembre 2018, a cagione della sua iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la qualità di amministratore unico di s.r.l., caratterizzante la figura professionale della fosse in tutto equiparabile a quella di titolare Pt_1
individuale di impresa;
con consequenziale assoggettamento alla contribuzione della gestione
Commercianti; osservando, al contempo, che la qualifica di lavoratore con contratto di
“co.co.co.”, all'interno della stessa azienda, fosse, peraltro, incompatibile con le mansioni di amministratore unico.
3. La SI.ra ha avversato la sentenza, ritenendola superficialmente motivata, poiché, Pt_1
a suo avviso, il tribunale: a) si sarebbe pronunciato per mere presunzioni, senza ammettere la prova per testi articolata, mirata a dimostrare l'assenza di abitualità e prevalenza, da parte sua, nella conduzione dell'attività aziendale;
b) si sarebbe pronunciato in modo contraddittorio rispetto ad altra pronuncia dello stesso Tribunale di Cosenza (n° 953/2022) che, in relazione ad un diverso avviso di addebito avente, tuttavia, ad oggetto le medesime pretese contributive (periodo da ottobre 2012 a dicembre 2018) di quelle opposte in questa sede, aveva accolto il ricorso, annullando, per l'effetto, quell'avviso di addebito, sul presupposto della mancata prova della sussistenza dei requisiti legittimanti la doppia iscrizione.
4. Si è costituito, in sede di gravame, l' resistendo e rivendicando la correttezza della CP_1
decisione del primo giudice.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I. L'appello è fondato. II. L'eccezione di giudicato esterno contenuta nel secondo motivo di gravame sopra riassunto, può essere svolta per la prima volta in appello, non ritenendosi eccezione nuova. In tal senso: interesse pubblicistico e non privatistico. L'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto. Quindi, il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito>> (Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17069).
III. Chiarito quanto sopra, nel merito, si evidenzia che l'avviso di addebito che occupa il presente giudizio (n° 334 2018 000555541 65 000) è sovrapponibile ad altro avviso di addebito
(n° 334 2019 00023429 21 000), sulla cui opposizione si è già pronunciato il Tribunale di
Cosenza con sentenza (n° 953/2022), passata in giudicato.
Tale sentenza ha annullato quell'avviso di addebito, accogliendo le stesse eccezioni che la parte privata ha sollevato in questo contenzioso.
Peraltro, l'avviso di addebito annullato dalla sentenza dianzi citata, non solo riguardava le stesse parti qui costituite, ma anche lo stesso titolo (iscrizione alla gestione Commercianti e richiesta di contributi IVS dovuti a quella gestione) nonchè l'identico periodo contributivo
(ottobre 2012 – dicembre 2018).
IV. Questo gravame va accolto, quindi, in applicazione dell'art. 2909 c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta (n° 953/2022), che ha definito nel merito la stessa questione affrontata in questa sede, stabilendo, dopo l'espletamento di prova orale di contenuto uguale a quella articolata dall'odierna ricorrente/appellante, circostanza, indubbiamente suggestiva, relativa alla stipula di un contratto di collaborazione, non è di per sé sufficiente a far ritenere che tale contratto abbia in qualche modo mascherato un'attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, non essendo emerso, con la necessaria certezza, l'esercizio di mansioni direttamente connesse con l'oggetto sociale finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, vale a dire lo svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore, di mansioni estranee al rapporto organico con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione che derivano dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.
L'avviso di addebito opposto deve, pertanto, essere annullato>>.
II. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra con Parte_1
ricorso depositato in data 10 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 953/2022, resa in data 13 giugno 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n° 334 2018 000555541 65
000;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € CP_1
2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%. CPA ed IVA se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 28 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale