Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 03.04.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9666/2023 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco. ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappr.te legale p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio.
in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
OGGETTO: omissione contributiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2023 il ricorrente ha esposto di essere stato Pt_1 dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania sino al 30/04/2014, data della messa in quiescenza;
che ai sensi della L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella veniva nominato, quale Controparte_1
Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta Regionale che procedeva alla
1
in conseguenza di quanto innanzi, il ricorrente veniva assunto, dal detto Commissariato, con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prestare la propria attività; che detto contratto subiva successive proroghe;
che nelle more interveniva la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali;
che la norma, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla e dagli altri Enti Controparte_1 interessati, previo espletamento di concorso riservato, all'uopo bandito;
che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al , il quale, Controparte_3 con apposite ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
che con le deliberazioni nn.3058/87
e 7279/87 la Giunta Regionale della Campania disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa;
che successivamente la , recependo l'ultima ordinanza del Controparte_1
n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza Controparte_3
839/86, istituiva, con apposita legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo, a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta Regionale;
che le operazioni di inquadramento si perfezionavano con il decreto di assunzione in prova;
che con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la , Controparte_1 al fine di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, di cui innanzi, disponeva il reinquadramento del ricorrente corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento di cui al decreto richiamato sopra al n. 7, con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito della convenzione di cui sopra al n.2, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della L.27/1984; che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, ovviamente, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni, in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R. 8/1990, prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra al n.2; che con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della
L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991; che solo con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19,
2 comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
che all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011 la
G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che egli, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento;
che in attuazione del detto decreto, gli veniva attribuita la posizione giuridica con la seguente decorrenza da: 01/07/1981; che nella suddetta attuazione però, da parte della non venivano rispettate le previsioni normative di Controparte_1 cui, precipuamente, all'art.12 comma 4 della L.730/1986, nonché art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e
L.27/4/1990 n.28; che in conseguenza della violazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della
L.730/1986, il ricorrente non aveva percepito e, non percepiva, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento, in applicazione della L.730/1985; che con ricorso depositato il 29/01/2015, esso ricorrente, pertanto, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la al Controparte_1 pagamento della somma di € 34.032,03 per le causali di cui innanzi e con sentenza n° 1607/2017 del 24/02/2017 la domanda era accolta;
che nonostante la pronuncia intervenuta, la CP_1 non procedeva al pagamento delle somme e, pertanto, era necessario attivare procedura
[...] esecutiva per il recupero di quanto spettante;
che sulle somme riscosse dal ricorrente, non risultano versati i contributi previdenziali e lo stesso ricorrente, come dedotto innanzi al capo “1”, in data
30/04/2014 è stato posto in quiescenza. Egli ha convenuto in giudizio la , Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Condannare la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 16.386,73 oltre interessi. In via residuale condannare la a Controparte_1 CP_ costituire, in favore del ricorrente, presso una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente maturerà il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait
15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
L' a cui il ricorso risulta notificato, a fini, secondo il ricorrente, di sola denunciatio litis, CP_2 si è costituito in giudizio deducendo che le contestazioni afferenti ad inquadramento e differenze retributive riguardano esclusivamente l'intercorso rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore di lavoro;
che l'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, Controparte_1
3 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ampliato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, estesa fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni;
che qualora l'amministrazione dovesse procedere al riconoscimento di differenze contributive per gli anni oggetto di ricorso, dovrebbe inviare dei flussiUniemens Lista PosPa;
che in ordine al versamento dei contributi, invece, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 (dal31 dicembre 2022) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. L'istituto ha quindi chiesto di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
La , ritualmente citata a seguito di rinnovazione della notifica, si è costituita Controparte_1 tardivamente in giudizio, deducendo che la contribuzione non è prescritta e quindi l'Ente può procedere al versamento dei relativi contributi, senza calcolo di interessi e sanzioni, sulla base dell'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe) relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024; che al fine di regolarizzare la posizione contributiva dell'odierno ricorrente, in relazione alla citata sentenza, la convenuta amministrazione, con i cedolino paga di maggio 2024, ha provveduto alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia, versando contestualmente i contributi previdenziali per cui le pretese del ricorrente risultano ampiamente soddisfatte con conseguente cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, ha contestato ha quantificazione del risarcimento del danno ex art. 2126, comma 2, c.c. e ha chiesto di
“rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato”.
In data odierna, acquisite note difensive e note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter cp.c., il Giudicante ha deciso la causa con separata sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ragione delle domande formulate nelle conclusioni, quella principale avente ad oggetto la condanna della al pagamento, in suo favore, della somma di € 16.386,73 oltre Controparte_1 interessi, quale risarcimento del danno ex art.2116, comma 2 c.c., ha come contraddittore l
[...]
; quella residuale avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia pari alla quota di CP_4 pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi, richiede la partecipazione al giudizio oltre che della , anche dell , in quanto necessaria. Controparte_1 CP_2
4 In proposito, è condivisibile l'orientamento della suprema Corte in materia, secondo cui “nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento
CP_ al della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste
CP_ litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e del , ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la
CP_ condanna del alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento
CP_ della riserva matematica); dall'interesse del a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo” (cfr. Corte di cassazione, Sezioni
Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3678).
Entrambi i convenuti hanno dedotto che in ordine al versamento dei contributi, i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici
(GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025, dal momento che il comma 10 bis dell'art.3 della legge 335/95, dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i CP_ trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dal cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Il ricorrente, a seguito della costituzione dell , ha prospettato che si tratta di “ius CP_2 superveniens in corso di causa e, nel prenderne atto, ha chiesto “previa autorizzazione alla integrazione della domanda (consentita in quanto la causa petendi resta immutata) condanni la alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva con le modalità innanzi precisate (ovvero effettuando il versamento con imputazione “per competenza” relativamente a ciascun mese in relazione al quale sono state liquidate le differenze retributive), assegnando un termine per l'adempimento e sin d'ora, prevedendo che in ipotesi di inottemperanza, la convenuta sia obbligata al risarcimento nella misura di cui al ricorso introduttivo”
(cfr. note depositate il 02.10.2024).
Successivamente, a seguito della costituzione della il ricorrente, Controparte_1 prendendo posizione in ordine alla difesa spiegata dall'ente, ha reiterato la richiesta di autorizzazione alla integrazione della domanda, sostenendo che detta integrazione non determina il mutamento della "causa petendi", atteso che la stessa è individuata ed individuabile esclusivamente nella omissione contributiva consumata dalla;
ha contestato l'effettivo versamento dei Controparte_1
5 contributi risultanti dalla copia del foglio paga di maggio 2024, dal momento che di essi non vi è traccia nell'estratto contributivo allegato rilasciato dall il 12/03/2025; ha sostenuto che il CP_2 versamento deve avvenire esclusivamente seguendo la specifica procedura che imputi, detti contributi, mese per mese ed anno per anno, ai periodi cui sono riconducibili le differenze retributive e ha invocato la richiesta di cui alle conclusioni (capoverso n°3) con condanna della CP_1 alla regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei contributi (cfr. note
[...] depositate il 14.03.2025).
La posizione processuale assunta dal ricorrente in corso di causa orienta per una desistenza dalla coltivazione della domanda principale volta a conseguire il pagamento in suo favore del risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini.
Tuttavia, non risultando formalizzata un'espressa rinuncia a tale domanda, occorre delibare nel merito, sia di tale domanda che della domanda residuale di costituzione della rendita vitalizia.
Orbene, il tema d'indagine si è fondato, sulla base della prospettazione attorea, sulla omissione contributiva perpetrata in suo danno, in ragione del mancato versamento dei contributi sulla giusta retribuzione a lui dovuta, in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta, con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento, in applicazione della L.730/1985; che la sentenza del Tribunale di Napoli n° 1607/2017 del 24/02/2017 che ha condannato la CP_1 al pagamento della somma di € 34.032,03 non ha dato luogo al versamento dei contributi
[...] previdenziali tutt'ora inevasi.
Il ricorrente, sulla scorta di tale ricostruzione, ha rivendicato espressamente, con la domanda principale, il risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini e con la domanda residuale, ha rivendicato nei confronti della la costituzione di una CP_1 rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della l.1338/1963 (cfr. conclusioni di cui al ricorso), sul presupposto, per entrambe le domande, della consumazione del termine prescrizionale dei contributi omessi.
Quanto alla domanda residuale, la pretesa del ricorrente di convertire la richiesta di condanna della alla costituzione della rendita vitalizia in condanna della alla CP_1 Controparte_1 regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei contributi mediante versamento all , CP_2 non è ammissibile, vertendosi in una palese mutatio libelli, tale da innovare sia in termini di causa petendi che di petitum, per cui non è accoglibile la richiesta attorea di essere autorizzato alla modifica della domanda.
6 Va al riguardo richiamato l'orientamento espresso dalle S.U. 22404/2018 secondo cui «va data continuità» all'insegnamento del 2015 per la sua «valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo», spostando «l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale… rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte»; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione «risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale… evitando la proliferazione dei processi». Sulla scorta di tali principi, le SU affermano che “deve quindi prevalere sulla struttura formale processuale il suo contenuto fattuale/sostanziale - la «medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto”, costituendo tale medesimezza il limite insuperabile per consentire o meno l'introduzione di una diversa domanda.
Avuto riguardo al caso in esame, è palesemente evidente la diversità di petitum e di causa petendi tra la domanda di costituzione della rendita e la domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi omessi. Non si verte infatti in mera riqualificazione giuridica di fatti allegati, ma di un inammissibile mutamento di domanda.
La difesa dell'ente che muove dall'assunto che i contributi non sono prescritti e sono ancora versabili all connota una posizione processuale di resistenza alla domanda originariamente CP_2 proposta e non implica affatto adesione neanche implicita alla mutatio libelli.
Ricorrendo un caso di mutatio libelli, non è possibile dare ingresso alla domanda nuova ed è quindi preclusa la statuizione di condanna della al versamento contributivo, auspicata dal CP_1 ricorrente, assorbita qualsivoglia valutazione relativa all'inadempimento e/o all'inesatto adempimento che pure la ha introdotto con la sua costituzione in giudizio. CP_1
Ciò premesso, entrambe le domande formulate sono infondate.
Sul piano normativo, l'art. 2116, comma 2, c.c., che regola il caso del danno da omissione contributiva, prevede che esso è ipotizzabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi e tale danno si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale, o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Da tanto consegue che prima del verificarsi di tale danno, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso di
7 prescrizione dei contributi, una condanna generica di risarcimento del danno, oppure il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
In relazione all'art. 13 della legge n. 1338/1963, la norma dispone che, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto Controparte_2 comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La giurisprudenza di legittimità con (Cassazione sentenza n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente
8 pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Il presupposto per l'applicazione delle due ipotesi sopra esaminate, è l'impossibilità per il datore di lavoro di versare i contributi omessi.
Tale impossibilità, nel caso in esame, non sussiste dal momento che i contributi per cui è causa non risultano tuttavia ancora prescritti.
Ed invero la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge
28 marzo 2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo
9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge
25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n.
18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15. In base al comma 10 bis cit., i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti
Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025. Dunque nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di CP_ previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dal cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Orbene, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995 per i pubblici dipendenti, in ordine ai contributi per cui è causa non è maturata la prescrizione, per cui non essendo ipotizzabile - per quanto innanzi esposto - alcun danno, la domanda principale risarcitoria, ai sensi dell'art. 2116, comma 2 c.c. e quella residuale, vanno rigettate.
9 Le spese sono a carico del ricorrente in considerazione dell'esito del giudizio e della preesistenza della normativa speciale in tema di sospensione del corso prescrizionale dei contributi rispetto al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno di essi in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 03.04.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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