TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 6323/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini 44 Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello
4° del CCNL settore terziario Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma lorda di € 6.008,44, di cui € 1.056,29 per TFR, in subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sul livello 5° del CCNL settore terziario Confcommercio per la complessiva somma lorda di € 4.658,64, di cui €
985,62 per TFR. Affermava di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali), stipulato in data 1° aprile 2023 con scadenza al 31 gennaio 2024, con mansioni di impiegata e qualifica di addetta vendite specializzata, livello 5° ex CCNL settore terziario Confcommercio;
di aver operato in distacco presso la società KEKE' pagina 1 di 3 nel punto vendita di Torino, strada Altessano 141, all'interno del Centro commerciale “Area 12”; di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata oltre alle normali mansioni di addetta alla vendita anche mansioni inerenti alla parte amministrativa, curando i versamenti in banca, maneggiando denaro ed occupandosi della gestione della cassa, oltre che del coordinamento e della gestione dei turni con gli altri colleghi di lavoro, mansioni proprie del superiore livello
4;
parte convenuta rimaneva contumace;
tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo della documentazione prodotta da parte ricorrente – contratto di lavoro datato 1° aprile
2023, lettera di distacco datata 31 marzo 2023 (dunque anteriore alla stipula del contratto di lavoro), buste paga relative ai mesi da aprile 2023 a gennaio 2024 -, ma anche delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, che confermava lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso;
inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso, e deve pertanto essere condannata al relativo pagamento;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
parte ricorrente chiedeva l'incremento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del
DM. n. 55/2014 nella misura del 30%, ma le tecniche informatiche utilizzate non consentivano la navigazione all'interno dell'atto e i documenti prodotti erano in numero esiguo, per cui la maggiorazione deve essere riconosciuta nella misura del
15%; la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° del
CCNL settore terziario Confcommercio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento della somma lorda di € 6.008,44 (di cui € 1.056,29 per TFR), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 15% ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014,
IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 6323/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini 44 Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello
4° del CCNL settore terziario Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma lorda di € 6.008,44, di cui € 1.056,29 per TFR, in subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sul livello 5° del CCNL settore terziario Confcommercio per la complessiva somma lorda di € 4.658,64, di cui €
985,62 per TFR. Affermava di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali), stipulato in data 1° aprile 2023 con scadenza al 31 gennaio 2024, con mansioni di impiegata e qualifica di addetta vendite specializzata, livello 5° ex CCNL settore terziario Confcommercio;
di aver operato in distacco presso la società KEKE' pagina 1 di 3 nel punto vendita di Torino, strada Altessano 141, all'interno del Centro commerciale “Area 12”; di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata oltre alle normali mansioni di addetta alla vendita anche mansioni inerenti alla parte amministrativa, curando i versamenti in banca, maneggiando denaro ed occupandosi della gestione della cassa, oltre che del coordinamento e della gestione dei turni con gli altri colleghi di lavoro, mansioni proprie del superiore livello
4;
parte convenuta rimaneva contumace;
tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo della documentazione prodotta da parte ricorrente – contratto di lavoro datato 1° aprile
2023, lettera di distacco datata 31 marzo 2023 (dunque anteriore alla stipula del contratto di lavoro), buste paga relative ai mesi da aprile 2023 a gennaio 2024 -, ma anche delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, che confermava lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso;
inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso, e deve pertanto essere condannata al relativo pagamento;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
parte ricorrente chiedeva l'incremento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del
DM. n. 55/2014 nella misura del 30%, ma le tecniche informatiche utilizzate non consentivano la navigazione all'interno dell'atto e i documenti prodotti erano in numero esiguo, per cui la maggiorazione deve essere riconosciuta nella misura del
15%; la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° del
CCNL settore terziario Confcommercio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento della somma lorda di € 6.008,44 (di cui € 1.056,29 per TFR), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 15% ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014,
IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3