TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12360/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. DORIA ANTONIO MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha proposto opposizione a indebito su Assegno Sociale cat. INVCIV n. 07127983 per il periodo da 01/2021 a 03/2024 per € 16.512,18, chiedendo il ripristino della prestazione revocata dal
04/2024 e il pagamento delle somme recuperate, oltre accessori come per legge e spese di lite.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso;
poi nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 ha dedotto che “In data 18.11.2024, rientrando la pensione cat. INVCIV della sig.ra Parte_1
tra quelle facenti parte di un elenco di pensioni provenienti da liste da verificare, d'ufficio,
[...] questa Agenzia provvedeva al ricalcolo della sua pensione (come da comunicazione di riliquidazione 8.11.2024 che si allega). In sede di ricostituzione i redditi provenienti da pensione estera svizzera (e quindi non influenti poiché esenti) venivano correttamente riportati nel campo
"altri redditi non assoggettabili ad Irpef". Dal ricalcolo quindi derivava, fino al 30 novembre 2024, un credito a favore della ricorrente di € 19.994,02. Tale credito veniva utilizzato per compensare
l'indebito n. 18427023, come da somme trattenute, a titolo di compensazione impropria, pari ad €
16.512,18 in sede di validazione degli arretrati telematici (si allega validazione arretrati telematici)”, chiedendo di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 Datti risulta che l'indebito di € 16.512,18 per il periodo da 01/2021 a 03/2024 è stato annullato e, anzi, è stato riconosciuto in favore della ricorrente un maggior credito di € 3481,34 per i ratei di prestazione successivi a marzo 2024; pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite vanno poste a carico dell secondo soccombenza virtuale. CP_1
Il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente è infatti avvenuto in corso di causa (tanto che l si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso) e dal raffronto tra il Modello TE08 datato CP_1
08.03.2024 (con cui veniva comunicato l'indebito di € 16.512,18) e la riliquidazione del 08.11.2024
(con cui veniva comunicato il credito di € 19.994,02) risulta che non si tratta di due partite di debito/credito distinte e poste in compensazione, ma si tratta degli stessi importi, prima posti a debito e poi riconosciuti a credito (con un'operazione meramente contabile); la differenza a credito attiene ai ratei successivi al mese di marzo 2024, maturati e non riscossi.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12360/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. DORIA ANTONIO MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha proposto opposizione a indebito su Assegno Sociale cat. INVCIV n. 07127983 per il periodo da 01/2021 a 03/2024 per € 16.512,18, chiedendo il ripristino della prestazione revocata dal
04/2024 e il pagamento delle somme recuperate, oltre accessori come per legge e spese di lite.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso;
poi nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 ha dedotto che “In data 18.11.2024, rientrando la pensione cat. INVCIV della sig.ra Parte_1
tra quelle facenti parte di un elenco di pensioni provenienti da liste da verificare, d'ufficio,
[...] questa Agenzia provvedeva al ricalcolo della sua pensione (come da comunicazione di riliquidazione 8.11.2024 che si allega). In sede di ricostituzione i redditi provenienti da pensione estera svizzera (e quindi non influenti poiché esenti) venivano correttamente riportati nel campo
"altri redditi non assoggettabili ad Irpef". Dal ricalcolo quindi derivava, fino al 30 novembre 2024, un credito a favore della ricorrente di € 19.994,02. Tale credito veniva utilizzato per compensare
l'indebito n. 18427023, come da somme trattenute, a titolo di compensazione impropria, pari ad €
16.512,18 in sede di validazione degli arretrati telematici (si allega validazione arretrati telematici)”, chiedendo di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 Datti risulta che l'indebito di € 16.512,18 per il periodo da 01/2021 a 03/2024 è stato annullato e, anzi, è stato riconosciuto in favore della ricorrente un maggior credito di € 3481,34 per i ratei di prestazione successivi a marzo 2024; pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite vanno poste a carico dell secondo soccombenza virtuale. CP_1
Il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente è infatti avvenuto in corso di causa (tanto che l si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso) e dal raffronto tra il Modello TE08 datato CP_1
08.03.2024 (con cui veniva comunicato l'indebito di € 16.512,18) e la riliquidazione del 08.11.2024
(con cui veniva comunicato il credito di € 19.994,02) risulta che non si tratta di due partite di debito/credito distinte e poste in compensazione, ma si tratta degli stessi importi, prima posti a debito e poi riconosciuti a credito (con un'operazione meramente contabile); la differenza a credito attiene ai ratei successivi al mese di marzo 2024, maturati e non riscossi.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 02/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2