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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 941/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MACELLO GIULIA e dell'avv. ZANNINI Controparte_1
ANGELA ( ) Via Degli Orti 1 42035 CASTELNOVO NE MONTI;
C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MACELLO GIULIA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSTIGLIONI Controparte_2 P.IVA_1
DE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POSTIGLIONI DE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI MATTEO e CP_3 C.F._2 dell'avv. ROVERO ROBERTO ( ) elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MENOZZI MATTEO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all' attrice di nonché il rapporto Parte_1 funzionale di quest'ultimo con la convenuta;
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare il danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del fatto illecito di cui sopra Controparte_1 quanto al danno emergente consistente nella diminuzione del proprio patrimonio e quanto al lucro cessante consistente dal costo proveniente dal mancato sfruttamento di un'opportunità d'investimento e per l'effetto condannare la convenuta a risponderne, nella misura di € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante;
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex artt. 2043 e 2049 c.c. per i danni cagionati in Controparte_2 conseguenza della truffa posta in essere da in danno all'attrice, e quindi per il Parte_1 Controparte_1 danno emergente e il lucro cessante, danni quantificati in € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante per non avere l'attrice riscosso i frutti degli investimenti posti in essere, oltre rivalutazione ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, o di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa relativamente al lucro cessante e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro Controparte_1 cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo o, con riferimento al lucro cessante, di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa.
Per parte convenuta
Nel merito
Dichiararsi la carenza di titolarità/legittimazione dell'attrice per gli importi corrispondenti agli assegni non emessi dall' attrice.
Rigettare la domanda per carenza di titolarità/legittimazione di e/o intervenuta prescrizione, CP_2 infondatezza in fatto ed in diritto, e carenza di prova.
Rigettare la domanda sul punto quantum e comunque, detrarre quanto ricevuto dalla attrice a titolo di cedole/interessi.
Vinte in ogni caso le spese.
Per parte intervenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, autorizzare la chiamata in causa di CP_3 [...]
(già Controparte_5 Controparte_6
), codice fiscale partita IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di CP_3
pagina 2 di 8 CP_
differendo all'uopo la prima udienza onde consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini a comparire ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alle somme portate dagli assegni tratti da su BIPOP-CARIRE e Credem;
CP_7
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la prescrizione e comunque l'infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni esposte, delle domande spiegate dall'attrice e/o da qualsiasi altro soggetto e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, mandare assolto da ogni avversa pretesa. CP_3 CP_3
In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione e venisse riscontrata nell'ambito della presente causa una qualche CP_3 responsabilità, anche concorrente, dell'Agente nella verificazione dei fatti per cui è causa, con CP_3 conseguente sua condanna a qualsivoglia titolo, dichiarare - RAPPRESENTANZA Controparte_5
(già codice fiscale Controparte_5 Controparte_6
, partita IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tenuta a mallevare e tenere indenne l'Agente da qualsiasi somma CP_3 questo fosse condannato a pagare a parte attrice e/o a qualsiasi altro soggetto per ogni titolo o ragione, condannando, quindi, la medesima Compagnia al pagamento diretto in favore di parte attrice e/o di qualsiasi altro soggetto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese.
Con ogni riserva nel merito e in istruttoria nei limiti consentiti dal codice di rito, anche in relazione alle istanze avversarie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha evocato in giudizio (d'ora Controparte_1 Controparte_2 in avanti al fine di sentirla condannare ex artt. 2043 e 2049 c.c. al risarcimento dei danni CP_2 patiti in conseguenza della truffa posta in essere da quantificati in € 143.150,00 quale Parte_1 danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante.
La parte attrice in particolare ha esposto: 1) di avere negli anni stipulato con (oggi CP_4
Agenzia di Castelnovo ne' Monti diverse polizze e in particolare 1. n. 70.191.212 del CP_2
25/01/06 per € 125.000, 2. n. 70.652.874/58 del 28/07/08 per € 10.000 3. n.70.682.537/92 del 26/06/09
pagina 3 di 8 per € 15.000; 4. n. 70.842.674/8 del 23/07/10 per € 50.000 5. n. 70.675.329/62 del 19/12/11 per €
30.000; 6. n.71.324.356/62 del 07/05/13 per € 65.000; 2) che dall'anno 2000 l'agente di riferimento per l'Agenzia Generali INA Assitalia di Castelnovo ne' Monti era 3) di avere, nel tempo, Parte_1 effettuato nelle mani del predetto i versamenti dei premi relativi alle suddette polizze a mezzo Pt_1 assegni bancari per complessivi € 143.150,00 e in particolare tramite 1. assegno Bipop 28/07/08 di €
8.000; 2. assegno Credem 28/07/08 di € 2.000; 3. assegno Bipop 26/07/08 di € 13.150; 4. assegno
Bipop 26/07/10 di € 16.000; 5. assegno Credem 26/07/10 di € 9.000; 6. assegno Bipop del 19/12/11 di
€ 16.000; 7. assegno Credem del 19/12/11 di € 14.000; 8. assegno Bipop del 08/05/13 di € 65.000, precisando che il premio della polizza n.70-846.674/8 del 23/07/10 da € 50.000 era stato pagato in parte con la liquidazione della polizza n.70.652.874/58 di € 10.000 e in parte con € 25.000 versati con gli assegni da € 16.000 e da € 9.000 del 26/07/10; 4) di avere, una volta avuto notizia di numerosi casi di truffa e di appropriazione indebita perpetrati da preso contatti con per avere Parte_1 CP_2 un riepilogo delle polizze risultanti in essere a suo nome, apprendendo che molte di esse, per le quali aveva pagato i premi assicurativi, non risultavano negli archivi della compagnia.
Tanto premesso la parte attrice, deducendo la responsabilità in solido di per i danni arrecati CP_2 dall'operato dell'intermediario dalla stessa incaricato, riconosciuto penalmente Parte_1 responsabile dei reati di truffa, appropriazione indebita e abusivo esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1261 del 10/12/2018, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni come sopra indicati, corrispondenti alle somme versate negli anni a titolo di investimenti e alla mancata riscossione dei frutti degli investimenti posti in essere.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e CP_2 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_8
e dei suoi singoli soci ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Nel merito la convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c. altresì deducendo 1) la carenza di legittimazione attiva della sig. atteso che degli otto assegni CP_1 indicati ex adverso solo due erano stati emessi dall'attrice (Bipop del 26/07/08 di € 13.150 e Bipop del
08/05/13 di € 65.000), mentre i restanti erano stati emessi da unico soggetto legittimato a CP_7 richiedere il risarcimento del danno;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice; 3) la mancanza di prova del nesso causale tra le polizze elencate e gli assegni pretesamene pagati;
4) il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.; 5) l'intervenuto incasso di cedole da parte dell'attrice per €
20.229,00.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, ha spiegato intervento volontario pagina 4 di 8 nel presente giudizio la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la CP_3 decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria, in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli di prova orale formulati sono superflui alla luce della documentazione in atti, così come esplorativa è l'istanza ex art. 210 e la richiesta di C.T.U. contabile, rilevandosi che sono stati comunque acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
E' innanzitutto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato, da un lato, che parte attrice ha indicato il petitum e la causa petendi (e rientrando le ulteriori circostanze di cui la convenuta lamenta la carenza nell'onere della prova di parte attrice), nonché valutato che la convenuta si è difesa in relazione alle domande avversarie e che per consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.”
(Cass. sentenza n. 11751 del 15/5/2013).
Ciò posto, in materia di responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario o dell'agente assicurativo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene la sussistenza della responsabilità indiretta della banca, ex articolo 2049 c.c., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorchè, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa
(ovvero dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome) e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante (ex multis
Cass. n. 23973 del 26/9/2019; Cass. n. 17393 del 24/7/2009). L'affermazione della responsabilità indiretta dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica quindi la prova, il cui pagina 5 di 8 onere grava sull'attore, dell'avvenuta consegna al promotore di somme, dell'intervenuta appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento, della sussistenza di un rapporto necessario occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Ancor prima di dimostrare in applicazione dell'art. 2049 c.c. il rapporto di preposizione tra la banca e l'autore dell'illecito e quello di "occasionalità necessaria" tra il fatto illecito del promotore e le incombenze a lui affidate dalla banca, l'attore deve quindi dimostrare oltre al fatto illecito del promotore, altresì il danno ingiusto subito e il nesso causale tra questo e la condotta del promotore, secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Orbene, si osserva in primo luogo che nessun dubbio può sussistere in ordine alla astratta responsabilità di per i fatti di cui si discorre nel presente giudizio, essendo provato che questi abbia Parte_1 posto in essere condotte di appropriazione indebita e di truffa nei confronti di un ingentissimo numero di soggetti, inducendoli con artifizi e raggiri a stipulare polizze assicurative in realtà inesistenti e illecitamente appropriandosi delle somme dai medesimi affidategli a tale scopo, come chiaramente emerge nei capi di imputazione per i quali il predetto è stato processato e condannato in sede penale
(doc. 7 parte attrice).
Tanto chiarito, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può prescindersi altresì dalla necessaria prova della avvenuta sottrazione da parte del promotore del denaro di cui si chiede la restituzione. Pertanto fondamentale onere a carico dell'attore, che lamenti che il promotore non avrebbe investito le somme consegnategli a tale scopo, è quello di dimostrare la materiale dazione di queste somme al promotore, pena altrimenti l'impossibilità di chiederne la restituzione e/o il risarcimento corrispondente al valore degli investimenti promessi e non effettuati.
Sotto tale profilo, l'attrice ha assunto di avere sottoscritto sei polizze vita e di avere pagato i relativi premi o a mezzo assegni o con la liquidazione del capitale a scadenza di precedenti polizze, producendo, a supporto di quanto assunto, le polizze quietanze e i relativi assegni.
e hanno contestato la dazione delle somme indicate nell'atto di Controparte_2 CP_3 citazione e la riferibilità delle medesime alla stipulazione delle polizze di cui trattasi.
Orbene, in ordine al valore probatorio della quietanza, si rileva che essa fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipiens, di un determinato pagamento, costituendo, tra le parti, cioè autore e destinatario della dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale (Cass. sent. n. 5945 del
28/2/2023): quindi, la piena prova riguarda solo i rapporti tra l'accipiens e il solvens, assumendo, invece, nei confronti dei terzi, una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come peraltro già affermato da questo Tribunale (sent. n. 95/2022, sent. n.
pagina 6 di 8 695/2023, sent. 222/2025), in conformità al sopra richiamato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità.
Dunque, le quietanze prodotte con l'atto di citazione non hanno valore di piena prova nei confronti di e terzi rispetto all'autore della dichiarazione e al destinatario di essa, e possono CP_2 CP_3 essere liberamente valutate.
Inoltre, deve osservarsi che nella stessa prospettazione dell'attrice le polizze e le relative quietanze sono state sottoscritte da appropriatosi indebitamente delle somme ricevute e perciò Parte_1 dichiarato responsabile del reato di truffa. Pertanto, le predette quietanze di premio, oltre a non avere l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, non hanno neppure valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento dei premi, stante l'assoluta inattendibilità del soggetto che le ha sottoscritte.
Alla luce di ciò, ai documenti in esame non può quindi essere riconosciuto alcun valore probatorio circa l'avvenuto pagamento dei premi, considerata l'assoluta inattendibilità del soggetto sottoscrittore.
Passandosi ad esaminare gli assegni versati in atti (doc. 2 parte attrice) va premesso che la somma degli importi facciali degli otto assegni richiamati nell'atto di citazione è pari a € 143.156,00 essendo altresì stato prodotto un ulteriore assegno di € 120.000,00 (per un totale quindi di € 263.150,00). Parte attrice, dopo aver richiesto nell'atto di citazione quale risarcimento del danno emergente, per le somme “che negli anni sono state corrisposte a titolo di investimenti”, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 113.150,00, ha successivamente quantificato tale danno in € 143.156,00.
Tanto premesso risulta documentalmente, oltre ad essere pacifico, che i seguenti titoli: Bipop
28/7/2008 n. 90055531 di € 8.000,00, Credem 28/7/2008 n. 256058819 di € 2.000,00, Bipop 26/7/2010
n. 90055535 di € 16.000,00, Credem 26/7/2010 n. 254838751 di € 9.000,00, Bipop 19/12/2011 n.
90055537 di € 16.000,00, Credem 19/12/2011 n. 254838760 di € 14.000,00, sono stati emessi non da bensì da un terzo soggetto, figlia dell'attrice. Controparte_1 CP_7
E' quindi evidente che non ha subito alcun danno pari alla provvista dei suddetti Controparte_1 assegni – nella prospettazione dell'attrice utilizzati a copertura delle polizze n. 70.652.874/58, n.
70.846.674/8 e n. 70.675.329/62 - difettando conseguentemente in capo alla medesima alcun diritto risarcitorio.
Non coglie nel segno la tesi dell'attrice secondo la quale la domanda svolta sarebbe una domanda risarcitoria e non di restituzione di somme versate, dovendosi osservare che l'assenza di dazione di denaro da parte di a comporta, per ciò solo, che non sia ipotizzabile Controparte_1 Parte_1 alcun danno risarcibile subito dall'attrice.
Con riferimento alla valenza probatoria degli ulteriori due assegni prodotti con l'atto di citazione,
pagina 7 di 8 emessi da Bipop 26/6/2009 n. 90055533 di € 13.150,00 e Bipop 8/5/2013 n. 90055538 Controparte_1 di € 65.000,00, va rilevato che essi non coincidono con le polizze quietanzate.
Il primo, emesso all'ordine di , differisce infatti dal contenuto della quietanza sotto il CP_4 profilo dell'importo (ivi indicato in € 15.000,00 superiore quindi all'importo facciale dell'assegno); il secondo riporta una data posteriore rispetto a quella di presunta emissione della quietanza (7/5/2013). I suddetti titoli nemmeno indicano la causale del pagamento.
Quanto all'assunto di parte attrice in forza del quale gli investimenti in alcuni casi venivano rinnovati nel tempo con reinvestimento delle somme maturate in liquidazione a scadenza di polizza direttamente senza transitare sui conti correnti della signora si osserva che tale allegazione è generica e in CP_1 ogni caso carente di prova, non avendo l'attrice dimostrato né gli intervenuti disinvestimenti né
l'effettivo versamento delle somme ai fini della stipula delle polizze dedotte in lite.
Da ultimo, come già osservato da questo Tribunale (già citata sent. 222/2025) si rileva che in ogni caso l'assegno bancario, pur costituendo un mezzo di pagamento, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno. Ne discende che, in mancanza degli estratti conto dimostranti la fuoriuscita della provvista in coincidenza con l'emissione degli assegni, non può ritenersi raggiunta la prova, anche per tale motivo, dell'effettivo incasso delle somme indicate nei titoli.
Per tutto quanto sopra esposto, non risultando dimostrato all'esito del giudizio il danno patito dall'attrice, la domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la complessità delle questioni in fatto e diritto trattate, proprio tenuto conto di quanto osservato in motivazione e l'accertata rilevanza penale dei fatti sottesi alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da Controparte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 941/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MACELLO GIULIA e dell'avv. ZANNINI Controparte_1
ANGELA ( ) Via Degli Orti 1 42035 CASTELNOVO NE MONTI;
C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MACELLO GIULIA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSTIGLIONI Controparte_2 P.IVA_1
DE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POSTIGLIONI DE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENOZZI MATTEO e CP_3 C.F._2 dell'avv. ROVERO ROBERTO ( ) elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. MENOZZI MATTEO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all' attrice di nonché il rapporto Parte_1 funzionale di quest'ultimo con la convenuta;
pagina 1 di 8 - Accertare e dichiarare il danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del fatto illecito di cui sopra Controparte_1 quanto al danno emergente consistente nella diminuzione del proprio patrimonio e quanto al lucro cessante consistente dal costo proveniente dal mancato sfruttamento di un'opportunità d'investimento e per l'effetto condannare la convenuta a risponderne, nella misura di € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante;
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex artt. 2043 e 2049 c.c. per i danni cagionati in Controparte_2 conseguenza della truffa posta in essere da in danno all'attrice, e quindi per il Parte_1 Controparte_1 danno emergente e il lucro cessante, danni quantificati in € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante per non avere l'attrice riscosso i frutti degli investimenti posti in essere, oltre rivalutazione ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, o di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa relativamente al lucro cessante e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di € 143.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro Controparte_1 cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo o, con riferimento al lucro cessante, di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa.
Per parte convenuta
Nel merito
Dichiararsi la carenza di titolarità/legittimazione dell'attrice per gli importi corrispondenti agli assegni non emessi dall' attrice.
Rigettare la domanda per carenza di titolarità/legittimazione di e/o intervenuta prescrizione, CP_2 infondatezza in fatto ed in diritto, e carenza di prova.
Rigettare la domanda sul punto quantum e comunque, detrarre quanto ricevuto dalla attrice a titolo di cedole/interessi.
Vinte in ogni caso le spese.
Per parte intervenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, autorizzare la chiamata in causa di CP_3 [...]
(già Controparte_5 Controparte_6
), codice fiscale partita IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di CP_3
pagina 2 di 8 CP_
differendo all'uopo la prima udienza onde consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini a comparire ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alle somme portate dagli assegni tratti da su BIPOP-CARIRE e Credem;
CP_7
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la prescrizione e comunque l'infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni esposte, delle domande spiegate dall'attrice e/o da qualsiasi altro soggetto e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, mandare assolto da ogni avversa pretesa. CP_3 CP_3
In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione e venisse riscontrata nell'ambito della presente causa una qualche CP_3 responsabilità, anche concorrente, dell'Agente nella verificazione dei fatti per cui è causa, con CP_3 conseguente sua condanna a qualsivoglia titolo, dichiarare - RAPPRESENTANZA Controparte_5
(già codice fiscale Controparte_5 Controparte_6
, partita IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tenuta a mallevare e tenere indenne l'Agente da qualsiasi somma CP_3 questo fosse condannato a pagare a parte attrice e/o a qualsiasi altro soggetto per ogni titolo o ragione, condannando, quindi, la medesima Compagnia al pagamento diretto in favore di parte attrice e/o di qualsiasi altro soggetto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese.
Con ogni riserva nel merito e in istruttoria nei limiti consentiti dal codice di rito, anche in relazione alle istanze avversarie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha evocato in giudizio (d'ora Controparte_1 Controparte_2 in avanti al fine di sentirla condannare ex artt. 2043 e 2049 c.c. al risarcimento dei danni CP_2 patiti in conseguenza della truffa posta in essere da quantificati in € 143.150,00 quale Parte_1 danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante.
La parte attrice in particolare ha esposto: 1) di avere negli anni stipulato con (oggi CP_4
Agenzia di Castelnovo ne' Monti diverse polizze e in particolare 1. n. 70.191.212 del CP_2
25/01/06 per € 125.000, 2. n. 70.652.874/58 del 28/07/08 per € 10.000 3. n.70.682.537/92 del 26/06/09
pagina 3 di 8 per € 15.000; 4. n. 70.842.674/8 del 23/07/10 per € 50.000 5. n. 70.675.329/62 del 19/12/11 per €
30.000; 6. n.71.324.356/62 del 07/05/13 per € 65.000; 2) che dall'anno 2000 l'agente di riferimento per l'Agenzia Generali INA Assitalia di Castelnovo ne' Monti era 3) di avere, nel tempo, Parte_1 effettuato nelle mani del predetto i versamenti dei premi relativi alle suddette polizze a mezzo Pt_1 assegni bancari per complessivi € 143.150,00 e in particolare tramite 1. assegno Bipop 28/07/08 di €
8.000; 2. assegno Credem 28/07/08 di € 2.000; 3. assegno Bipop 26/07/08 di € 13.150; 4. assegno
Bipop 26/07/10 di € 16.000; 5. assegno Credem 26/07/10 di € 9.000; 6. assegno Bipop del 19/12/11 di
€ 16.000; 7. assegno Credem del 19/12/11 di € 14.000; 8. assegno Bipop del 08/05/13 di € 65.000, precisando che il premio della polizza n.70-846.674/8 del 23/07/10 da € 50.000 era stato pagato in parte con la liquidazione della polizza n.70.652.874/58 di € 10.000 e in parte con € 25.000 versati con gli assegni da € 16.000 e da € 9.000 del 26/07/10; 4) di avere, una volta avuto notizia di numerosi casi di truffa e di appropriazione indebita perpetrati da preso contatti con per avere Parte_1 CP_2 un riepilogo delle polizze risultanti in essere a suo nome, apprendendo che molte di esse, per le quali aveva pagato i premi assicurativi, non risultavano negli archivi della compagnia.
Tanto premesso la parte attrice, deducendo la responsabilità in solido di per i danni arrecati CP_2 dall'operato dell'intermediario dalla stessa incaricato, riconosciuto penalmente Parte_1 responsabile dei reati di truffa, appropriazione indebita e abusivo esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1261 del 10/12/2018, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni come sopra indicati, corrispondenti alle somme versate negli anni a titolo di investimenti e alla mancata riscossione dei frutti degli investimenti posti in essere.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e CP_2 chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_8
e dei suoi singoli soci ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Nel merito la convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c. altresì deducendo 1) la carenza di legittimazione attiva della sig. atteso che degli otto assegni CP_1 indicati ex adverso solo due erano stati emessi dall'attrice (Bipop del 26/07/08 di € 13.150 e Bipop del
08/05/13 di € 65.000), mentre i restanti erano stati emessi da unico soggetto legittimato a CP_7 richiedere il risarcimento del danno;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice; 3) la mancanza di prova del nesso causale tra le polizze elencate e gli assegni pretesamene pagati;
4) il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.; 5) l'intervenuto incasso di cedole da parte dell'attrice per €
20.229,00.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, ha spiegato intervento volontario pagina 4 di 8 nel presente giudizio la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la CP_3 decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria, in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli di prova orale formulati sono superflui alla luce della documentazione in atti, così come esplorativa è l'istanza ex art. 210 e la richiesta di C.T.U. contabile, rilevandosi che sono stati comunque acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
E' innanzitutto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato, da un lato, che parte attrice ha indicato il petitum e la causa petendi (e rientrando le ulteriori circostanze di cui la convenuta lamenta la carenza nell'onere della prova di parte attrice), nonché valutato che la convenuta si è difesa in relazione alle domande avversarie e che per consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.”
(Cass. sentenza n. 11751 del 15/5/2013).
Ciò posto, in materia di responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario o dell'agente assicurativo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene la sussistenza della responsabilità indiretta della banca, ex articolo 2049 c.c., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorchè, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa
(ovvero dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome) e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante (ex multis
Cass. n. 23973 del 26/9/2019; Cass. n. 17393 del 24/7/2009). L'affermazione della responsabilità indiretta dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica quindi la prova, il cui pagina 5 di 8 onere grava sull'attore, dell'avvenuta consegna al promotore di somme, dell'intervenuta appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento, della sussistenza di un rapporto necessario occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Ancor prima di dimostrare in applicazione dell'art. 2049 c.c. il rapporto di preposizione tra la banca e l'autore dell'illecito e quello di "occasionalità necessaria" tra il fatto illecito del promotore e le incombenze a lui affidate dalla banca, l'attore deve quindi dimostrare oltre al fatto illecito del promotore, altresì il danno ingiusto subito e il nesso causale tra questo e la condotta del promotore, secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Orbene, si osserva in primo luogo che nessun dubbio può sussistere in ordine alla astratta responsabilità di per i fatti di cui si discorre nel presente giudizio, essendo provato che questi abbia Parte_1 posto in essere condotte di appropriazione indebita e di truffa nei confronti di un ingentissimo numero di soggetti, inducendoli con artifizi e raggiri a stipulare polizze assicurative in realtà inesistenti e illecitamente appropriandosi delle somme dai medesimi affidategli a tale scopo, come chiaramente emerge nei capi di imputazione per i quali il predetto è stato processato e condannato in sede penale
(doc. 7 parte attrice).
Tanto chiarito, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può prescindersi altresì dalla necessaria prova della avvenuta sottrazione da parte del promotore del denaro di cui si chiede la restituzione. Pertanto fondamentale onere a carico dell'attore, che lamenti che il promotore non avrebbe investito le somme consegnategli a tale scopo, è quello di dimostrare la materiale dazione di queste somme al promotore, pena altrimenti l'impossibilità di chiederne la restituzione e/o il risarcimento corrispondente al valore degli investimenti promessi e non effettuati.
Sotto tale profilo, l'attrice ha assunto di avere sottoscritto sei polizze vita e di avere pagato i relativi premi o a mezzo assegni o con la liquidazione del capitale a scadenza di precedenti polizze, producendo, a supporto di quanto assunto, le polizze quietanze e i relativi assegni.
e hanno contestato la dazione delle somme indicate nell'atto di Controparte_2 CP_3 citazione e la riferibilità delle medesime alla stipulazione delle polizze di cui trattasi.
Orbene, in ordine al valore probatorio della quietanza, si rileva che essa fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipiens, di un determinato pagamento, costituendo, tra le parti, cioè autore e destinatario della dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale (Cass. sent. n. 5945 del
28/2/2023): quindi, la piena prova riguarda solo i rapporti tra l'accipiens e il solvens, assumendo, invece, nei confronti dei terzi, una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, come peraltro già affermato da questo Tribunale (sent. n. 95/2022, sent. n.
pagina 6 di 8 695/2023, sent. 222/2025), in conformità al sopra richiamato orientamento della giurisprudenza di
Legittimità.
Dunque, le quietanze prodotte con l'atto di citazione non hanno valore di piena prova nei confronti di e terzi rispetto all'autore della dichiarazione e al destinatario di essa, e possono CP_2 CP_3 essere liberamente valutate.
Inoltre, deve osservarsi che nella stessa prospettazione dell'attrice le polizze e le relative quietanze sono state sottoscritte da appropriatosi indebitamente delle somme ricevute e perciò Parte_1 dichiarato responsabile del reato di truffa. Pertanto, le predette quietanze di premio, oltre a non avere l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, non hanno neppure valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento dei premi, stante l'assoluta inattendibilità del soggetto che le ha sottoscritte.
Alla luce di ciò, ai documenti in esame non può quindi essere riconosciuto alcun valore probatorio circa l'avvenuto pagamento dei premi, considerata l'assoluta inattendibilità del soggetto sottoscrittore.
Passandosi ad esaminare gli assegni versati in atti (doc. 2 parte attrice) va premesso che la somma degli importi facciali degli otto assegni richiamati nell'atto di citazione è pari a € 143.156,00 essendo altresì stato prodotto un ulteriore assegno di € 120.000,00 (per un totale quindi di € 263.150,00). Parte attrice, dopo aver richiesto nell'atto di citazione quale risarcimento del danno emergente, per le somme “che negli anni sono state corrisposte a titolo di investimenti”, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 113.150,00, ha successivamente quantificato tale danno in € 143.156,00.
Tanto premesso risulta documentalmente, oltre ad essere pacifico, che i seguenti titoli: Bipop
28/7/2008 n. 90055531 di € 8.000,00, Credem 28/7/2008 n. 256058819 di € 2.000,00, Bipop 26/7/2010
n. 90055535 di € 16.000,00, Credem 26/7/2010 n. 254838751 di € 9.000,00, Bipop 19/12/2011 n.
90055537 di € 16.000,00, Credem 19/12/2011 n. 254838760 di € 14.000,00, sono stati emessi non da bensì da un terzo soggetto, figlia dell'attrice. Controparte_1 CP_7
E' quindi evidente che non ha subito alcun danno pari alla provvista dei suddetti Controparte_1 assegni – nella prospettazione dell'attrice utilizzati a copertura delle polizze n. 70.652.874/58, n.
70.846.674/8 e n. 70.675.329/62 - difettando conseguentemente in capo alla medesima alcun diritto risarcitorio.
Non coglie nel segno la tesi dell'attrice secondo la quale la domanda svolta sarebbe una domanda risarcitoria e non di restituzione di somme versate, dovendosi osservare che l'assenza di dazione di denaro da parte di a comporta, per ciò solo, che non sia ipotizzabile Controparte_1 Parte_1 alcun danno risarcibile subito dall'attrice.
Con riferimento alla valenza probatoria degli ulteriori due assegni prodotti con l'atto di citazione,
pagina 7 di 8 emessi da Bipop 26/6/2009 n. 90055533 di € 13.150,00 e Bipop 8/5/2013 n. 90055538 Controparte_1 di € 65.000,00, va rilevato che essi non coincidono con le polizze quietanzate.
Il primo, emesso all'ordine di , differisce infatti dal contenuto della quietanza sotto il CP_4 profilo dell'importo (ivi indicato in € 15.000,00 superiore quindi all'importo facciale dell'assegno); il secondo riporta una data posteriore rispetto a quella di presunta emissione della quietanza (7/5/2013). I suddetti titoli nemmeno indicano la causale del pagamento.
Quanto all'assunto di parte attrice in forza del quale gli investimenti in alcuni casi venivano rinnovati nel tempo con reinvestimento delle somme maturate in liquidazione a scadenza di polizza direttamente senza transitare sui conti correnti della signora si osserva che tale allegazione è generica e in CP_1 ogni caso carente di prova, non avendo l'attrice dimostrato né gli intervenuti disinvestimenti né
l'effettivo versamento delle somme ai fini della stipula delle polizze dedotte in lite.
Da ultimo, come già osservato da questo Tribunale (già citata sent. 222/2025) si rileva che in ogni caso l'assegno bancario, pur costituendo un mezzo di pagamento, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno. Ne discende che, in mancanza degli estratti conto dimostranti la fuoriuscita della provvista in coincidenza con l'emissione degli assegni, non può ritenersi raggiunta la prova, anche per tale motivo, dell'effettivo incasso delle somme indicate nei titoli.
Per tutto quanto sopra esposto, non risultando dimostrato all'esito del giudizio il danno patito dall'attrice, la domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la complessità delle questioni in fatto e diritto trattate, proprio tenuto conto di quanto osservato in motivazione e l'accertata rilevanza penale dei fatti sottesi alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da Controparte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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