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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1566/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rossella De Angelis e Guido Faggiani e Simona D'Alisera, con domicilio eletto in Roma,
Cir.ne Gianicolense, n. 168
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basie e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, alla luce del dispositivo della sentenza n. 89/2022 del
1 Tribunale di Modena, quantificare: a) gli importi dei contributi da accreditare in automatismo
al ricorrente per il periodo 26.01.2002 – 31.07.2011; b) il nuovo importo della pensione n.
00497997 cat. VOSPETT ricostituita;
c) la misura degli arretrati da corrispondersi al sig.
dal dì della maturazione del diritto (01.01.2014) sino a quello dell'effettivo Parte_1
soddisfo».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare di pensione n. 00497997
cat. VOSPETT, avente decorrenza 1.1.2014, liquidata dall' di Roma- Amba Aradam in CP_1
data 22.4.2014, su domanda prodotta dall'interessato il 12.12.2013; 2) come, con sentenza n.
245/2014, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 26.01.2002 dall
[...]
con conseguente condanna del datore di lavoro, poi fallito, Controparte_2
alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante Pt_1
corresponsione della retribuzione spettante dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra;
3) di avere presentato a , in data 30.06.2015, domanda di CP_1
ricostituzione della pensione per motivi contributivi, producendo la richiamata sentenza della
Corte bolognese ed i conteggi relativi alle spettanze retributive dallo stesso maturate dal
26.01.2002 (data dell'annullato licenziamento) al 4.03.2014 (data di efficacia dell'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 5, L. 300/70); 4) l'avvenuta declaratoria di fallimento,
pronunciata con sentenza n. 92/2015 in data 9.7.2015, della Controparte_2
5) il rigetto in data 21.12.2016 da parte di della propria domanda di ricostituzione
[...] CP_1
della pensione;
6) di avere formulato, ma con esito negativo per mancata tempestiva risposta,
ricorso stragiudiziale amministrativo avverso tale provvedimento di rigetto;
7) di avere instaurato quindi un contenzioso nei confronti di , mediante deposito di ricorso in data CP_1
18.4.2019 avanti al Tribunale di Modena onde conseguire il diritto alla ricostituzione della pensione per contribuzione anteriore alla decorrenza del trattamento pensionistico;
8) la CP_1
2 definizione di tale procedimento con pronuncia, da parte del Tribunale di Modena, di sentenza n. 89/2022 contenente la seguente statuizione: “ACCERTA E DICHIARA il diritto di Parte_1
alla ricostituzione della pensione n. 00497997 cat. VOSPETT, mediante accredito in
[...]
automatismo della contribuzione assicurativa di legge del periodo 26.01.2002 – 04.03.2014 e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento del trattamento pensionistico integrativo”; 10) CP_1
l'avvenuto passaggio in giudicato di tale sentenza;
11) di essere stato destinatario, nel luglio
2022, di parziale provvedimento favorevole di riliquidazione della pensione, con CP_1
esclusivo riferimento al periodo 1.8.2011-31.3.2014; 12) la mancata riliquidazione della pensione a cura di con riferimento al periodo 26.1.2002-31.7.2011, pur indicato nella già CP_1
richiamata sentenza del Tribunale di Modena.
Nell'agire così per la quantificazione della contribuzione da accreditare, del nuovo importo della pensione nonché dei differenziali di ratei pensionistici maturati dal 1.1.2014, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato corso.
A dispetto di regolare notifica, è rimasto contumace nel corso delle prime fasi di giudizio. CP_1
Con ordinanza del 9.5.2024, il G.L. disponeva procedersi ad istruzione della causa mediante esperimento di CTU, con incarico da conferirsi nel corso dell'udienza del 17.7.2024.
Con propria memoria del 16.7.2024 si è costituito in giudizio che, nel ricostruire la CP_1
vicenda afferente al ricorrente, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU depositata in data 7.11.2024.
Previo scambio di note difensive, all'esito dell'udienza del 27.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte ad accertare l'entità dei contributi previdenziali maturati nel periodo 26.1.2002-
3 31.7.2011 e, così, ad accertare il nuovo importo della pensione n. 00497997 già in godimento nonché l'ammontare dei differenziali di ratei pensionistici maturati e non riscossi. Conclusione
questa derivante da una integrale lettura del ricorso (v. in particolare, pag. 7, seconda metà,
ricorso) e delle conclusioni rassegnate (v. pag. 8 ricorso).
Ciò posto, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale per come descritta in apertura di sentenza da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. poiché non specificatamente e
(soprattutto) tempestivamente contestata da e poiché supportata da adeguata produzione CP_1
documentale (v. in particolare docc. 1,2,3,4 e 11 ricorso).
In particolare, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato la titolarità del proprio diritto a conseguire l'accredito figurativo in automatismo dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento (26.1.2002) sino all'opzione del 04.03.2014 (v. docc. 9 e 10 ricorso). E tanto in virtù delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Modena, a definizione del contenzioso instaurato dal Sig. proprio nei confronti di (v. docc. 9 e 10 ricorso). Statuizioni di Pt_1 CP_1
cognizione e accertamento da ritenersi in questa sede irretrattabili ex art. 2909 c.c. per essere tale sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (v. doc. 10 ricorso).
Da ultimo, parte ricorrente ha dato atto del parziale spontaneo adempimento di tale sentenza,
limitatamente al periodo 1.8.2011-4.3.2014 (v. docc. 11 e 12 ricorso).
Ciò posto – con convincente e condivisibile iter motivazionale sviluppatosi mediante serio e argomentato esame della documentazione rifluita in atti, tanto da non essere oggetto di rilievi da parte dei CTP – l'esperita CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente abbia maturato il diritto a vedersi accreditati (con riferimento al periodo 26.1.2002-31.7.2011) contributi previdenziali per un controvalore pari a € 138.195, 52 (v. anche pag. 3 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta di tale indicazione ricostitutiva di pensione, l'esperita consulenza ha permesso di apprezzare poi come il ricorrente abbia diritto a conseguire un trattamento pensionistico mensile
4 (con riferimento alla pensione n. 00497997 cat. VOSPETT, decorrenza dal gennaio 2014) pari a
€ 3.630,65 per 13 mensilità.
Da ultimo, sempre in virtù della richiamata indicazione ricostitutiva, la CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente abbia maturato (per il periodo 1.1.2014-31.10.2024) differenziali per ratei pensionistici pari a complessivi – e già rivalutati – € 183.412,30.
Si ritiene che le conclusioni cui si è pervenuti non possano essere sovvertite dalle indicazioni di segno contrario illustrate da nel corso del giudizio. CP_1
E tanto per: 1) la tardività delle stesse alla stregua delle preclusioni processuali sancite dagli artt. 416 e 442 c.p.c.; 2) la loro inammissibilità ex art. 2909 e 324 c.p.c. poiché inerenti ad aspetti di cognizione (esistenza ed estensione temporale del diritto a conseguire la contribuzione in accredito) già esaminati in maniera irretrattabile dal Tribunale di Modena in sede di pronuncia della sentenza n. 89/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Si conferma il decreto pronunciato in data 11.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione n. 00497997 cat.
VOSPETT, mediante accredito in automatismo della contribuzione assicurativa di legge per un controvalore complessivo pari a € 138.195,52;
2) Accerta il diritto di parte ricorrente nei confronti di a fruire della pensione n. CP_1
00497997 cat. VOSPETT per un controvalore mensile in sorte capitale pari a € 3.630,65,
con decorrenza dalla data del 1.1.2014, in avanti;
5 3) Accerta il diritto di parte ricorrente nei confronti di a percepire la somma di € CP_1
183.412,30, oltre interessi in misura legale dalla data del 7.11.2024 sino al saldo effettivo, a titolo di ratei di pensione maturati e non goduti;
4) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.638,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 2.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1566/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rossella De Angelis e Guido Faggiani e Simona D'Alisera, con domicilio eletto in Roma,
Cir.ne Gianicolense, n. 168
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basie e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, alla luce del dispositivo della sentenza n. 89/2022 del
1 Tribunale di Modena, quantificare: a) gli importi dei contributi da accreditare in automatismo
al ricorrente per il periodo 26.01.2002 – 31.07.2011; b) il nuovo importo della pensione n.
00497997 cat. VOSPETT ricostituita;
c) la misura degli arretrati da corrispondersi al sig.
dal dì della maturazione del diritto (01.01.2014) sino a quello dell'effettivo Parte_1
soddisfo».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare di pensione n. 00497997
cat. VOSPETT, avente decorrenza 1.1.2014, liquidata dall' di Roma- Amba Aradam in CP_1
data 22.4.2014, su domanda prodotta dall'interessato il 12.12.2013; 2) come, con sentenza n.
245/2014, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 26.01.2002 dall
[...]
con conseguente condanna del datore di lavoro, poi fallito, Controparte_2
alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante Pt_1
corresponsione della retribuzione spettante dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra;
3) di avere presentato a , in data 30.06.2015, domanda di CP_1
ricostituzione della pensione per motivi contributivi, producendo la richiamata sentenza della
Corte bolognese ed i conteggi relativi alle spettanze retributive dallo stesso maturate dal
26.01.2002 (data dell'annullato licenziamento) al 4.03.2014 (data di efficacia dell'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 5, L. 300/70); 4) l'avvenuta declaratoria di fallimento,
pronunciata con sentenza n. 92/2015 in data 9.7.2015, della Controparte_2
5) il rigetto in data 21.12.2016 da parte di della propria domanda di ricostituzione
[...] CP_1
della pensione;
6) di avere formulato, ma con esito negativo per mancata tempestiva risposta,
ricorso stragiudiziale amministrativo avverso tale provvedimento di rigetto;
7) di avere instaurato quindi un contenzioso nei confronti di , mediante deposito di ricorso in data CP_1
18.4.2019 avanti al Tribunale di Modena onde conseguire il diritto alla ricostituzione della pensione per contribuzione anteriore alla decorrenza del trattamento pensionistico;
8) la CP_1
2 definizione di tale procedimento con pronuncia, da parte del Tribunale di Modena, di sentenza n. 89/2022 contenente la seguente statuizione: “ACCERTA E DICHIARA il diritto di Parte_1
alla ricostituzione della pensione n. 00497997 cat. VOSPETT, mediante accredito in
[...]
automatismo della contribuzione assicurativa di legge del periodo 26.01.2002 – 04.03.2014 e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento del trattamento pensionistico integrativo”; 10) CP_1
l'avvenuto passaggio in giudicato di tale sentenza;
11) di essere stato destinatario, nel luglio
2022, di parziale provvedimento favorevole di riliquidazione della pensione, con CP_1
esclusivo riferimento al periodo 1.8.2011-31.3.2014; 12) la mancata riliquidazione della pensione a cura di con riferimento al periodo 26.1.2002-31.7.2011, pur indicato nella già CP_1
richiamata sentenza del Tribunale di Modena.
Nell'agire così per la quantificazione della contribuzione da accreditare, del nuovo importo della pensione nonché dei differenziali di ratei pensionistici maturati dal 1.1.2014, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato corso.
A dispetto di regolare notifica, è rimasto contumace nel corso delle prime fasi di giudizio. CP_1
Con ordinanza del 9.5.2024, il G.L. disponeva procedersi ad istruzione della causa mediante esperimento di CTU, con incarico da conferirsi nel corso dell'udienza del 17.7.2024.
Con propria memoria del 16.7.2024 si è costituito in giudizio che, nel ricostruire la CP_1
vicenda afferente al ricorrente, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU depositata in data 7.11.2024.
Previo scambio di note difensive, all'esito dell'udienza del 27.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte ad accertare l'entità dei contributi previdenziali maturati nel periodo 26.1.2002-
3 31.7.2011 e, così, ad accertare il nuovo importo della pensione n. 00497997 già in godimento nonché l'ammontare dei differenziali di ratei pensionistici maturati e non riscossi. Conclusione
questa derivante da una integrale lettura del ricorso (v. in particolare, pag. 7, seconda metà,
ricorso) e delle conclusioni rassegnate (v. pag. 8 ricorso).
Ciò posto, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale per come descritta in apertura di sentenza da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. poiché non specificatamente e
(soprattutto) tempestivamente contestata da e poiché supportata da adeguata produzione CP_1
documentale (v. in particolare docc. 1,2,3,4 e 11 ricorso).
In particolare, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato la titolarità del proprio diritto a conseguire l'accredito figurativo in automatismo dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento (26.1.2002) sino all'opzione del 04.03.2014 (v. docc. 9 e 10 ricorso). E tanto in virtù delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Modena, a definizione del contenzioso instaurato dal Sig. proprio nei confronti di (v. docc. 9 e 10 ricorso). Statuizioni di Pt_1 CP_1
cognizione e accertamento da ritenersi in questa sede irretrattabili ex art. 2909 c.c. per essere tale sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (v. doc. 10 ricorso).
Da ultimo, parte ricorrente ha dato atto del parziale spontaneo adempimento di tale sentenza,
limitatamente al periodo 1.8.2011-4.3.2014 (v. docc. 11 e 12 ricorso).
Ciò posto – con convincente e condivisibile iter motivazionale sviluppatosi mediante serio e argomentato esame della documentazione rifluita in atti, tanto da non essere oggetto di rilievi da parte dei CTP – l'esperita CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente abbia maturato il diritto a vedersi accreditati (con riferimento al periodo 26.1.2002-31.7.2011) contributi previdenziali per un controvalore pari a € 138.195, 52 (v. anche pag. 3 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta di tale indicazione ricostitutiva di pensione, l'esperita consulenza ha permesso di apprezzare poi come il ricorrente abbia diritto a conseguire un trattamento pensionistico mensile
4 (con riferimento alla pensione n. 00497997 cat. VOSPETT, decorrenza dal gennaio 2014) pari a
€ 3.630,65 per 13 mensilità.
Da ultimo, sempre in virtù della richiamata indicazione ricostitutiva, la CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente abbia maturato (per il periodo 1.1.2014-31.10.2024) differenziali per ratei pensionistici pari a complessivi – e già rivalutati – € 183.412,30.
Si ritiene che le conclusioni cui si è pervenuti non possano essere sovvertite dalle indicazioni di segno contrario illustrate da nel corso del giudizio. CP_1
E tanto per: 1) la tardività delle stesse alla stregua delle preclusioni processuali sancite dagli artt. 416 e 442 c.p.c.; 2) la loro inammissibilità ex art. 2909 e 324 c.p.c. poiché inerenti ad aspetti di cognizione (esistenza ed estensione temporale del diritto a conseguire la contribuzione in accredito) già esaminati in maniera irretrattabile dal Tribunale di Modena in sede di pronuncia della sentenza n. 89/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Si conferma il decreto pronunciato in data 11.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione n. 00497997 cat.
VOSPETT, mediante accredito in automatismo della contribuzione assicurativa di legge per un controvalore complessivo pari a € 138.195,52;
2) Accerta il diritto di parte ricorrente nei confronti di a fruire della pensione n. CP_1
00497997 cat. VOSPETT per un controvalore mensile in sorte capitale pari a € 3.630,65,
con decorrenza dalla data del 1.1.2014, in avanti;
5 3) Accerta il diritto di parte ricorrente nei confronti di a percepire la somma di € CP_1
183.412,30, oltre interessi in misura legale dalla data del 7.11.2024 sino al saldo effettivo, a titolo di ratei di pensione maturati e non goduti;
4) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.638,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 2.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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