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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5512/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5512/2019 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ONORATI CLAUDIO pres. AVV. CAPUTO ANTIMO
Appellato/i
- CONSORZIO TRA CP_1 Parte_2
- Avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA avv. SS sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5512 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Largo Gaetano La Loggia n.33, presso lo studio degli avv.ti Pt_2
UD AT (C.F.: - PEC ) e C.F._2 Email_1
IM CA (C.F. - PEC ) che lo C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
CONSORZIO TRA Parte_3
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via San Godenzo n. 119, presso studio dell'avv. Alessandro Pt_2
SS rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Alemanno giusta procura in atti
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 § 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13525/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 25/06/2019, resa nel procedimento R.G. n.
82059/2015, promosso dallo stesso nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
tra proprietari del centro commerciale di " (partita IVA: CP_2 Pt_2 CP_1
). Esponeva che, in data 24/2/2013, alle 9 circa, nel salire sulla rampa-tappeto mobile di P.IVA_1 accesso al centro commerciale di via CO FE, 8, cadeva sulla base pavimentata CP_1 calpestabile contigua alla rampa stessa, in quanto scivolosa, priva di rivestimento antiscivolo e senza segnalazione del pericolo di scivolamento, proseguendo, poi, la propria caduta sulla rampa di cui sopra. Concludeva chiedendo il risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo rigettarsi la domanda attorea.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulle domande, come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di
; - liquida definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio in € Parte_1
500,00, oltre I.V.A., se dovuta, che si pongono a carico di parte attrice;
- condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti del tra proprietari del centro
[...] CP_2 commerciale di " (partita IVA: ), in persona del legale Pt_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nella misura di euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e Cpa come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in totale riforma dell'impugnata sentenza
n. 13525/2019 del Tribunale di Roma.. pubblicata il 25.06.19, sulla base degli esposti motivi d'appello, così provvedere: 1) dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c. del tra proprietari del centro commerciale di nella causazione del CP_2 Pt_2 CP_1 sinistro avvenuto in data 24.02.2013 e conseguentemente condannare il tra proprietari del CP_2 centro commerciale di - all'integrale risarcimento in favore del sig. Pt_2 CP_1 Parte_1
di tutti i danni subiti in particolare: € 11.621,00 per danno non patrimoniale nella figura
[...] del danno biologico, secondo la misura quantificata dalla CTU nel primo grado di giudizio, comprensivo della personalizzazione tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano, € 4.896,00 per danno da "perdita di chance" lavorativa ovvero perdita di concreta opportunità lavorativa, €
3.200,92 per spese mediche sostenute e riconosciute dalla CTU nel primo grado di giudizio, per la pagina 3 di 16 somma complessiva di € 19.717,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo. 2) condannare il tra proprietari del CP_2 centro commerciale di " alla restituzione, in favore del sig. Pt_2 CP_1 Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 2.918,24, qualora già corrisposte
[...] prima della decisione in appello) condannare il tra proprietari del centro commerciale di CP_2
" " al rimborso, in favore del sig. , delle spese della CTU Pt_2 CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado da questi anticipate pari a € 610,00; 4) condannare il tra CP_2 proprietari del centro commerciale di " " al pagamento delle spese e dei compensi Pt_2 CP_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§ 5. – Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2019, l'appellato
[...]
(in seguito per brevità anche solo Controparte_2
), ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 CP_2
c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Respingere, siccome inammissibile ed infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cpc. n.13525/29, resa il 25.6.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione, XIII, … la stessa integralmente confermando. 2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in sette motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione della deposizione del teste . Tes_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ricostruzione del fatto e responsabilità. Dal verbale dell'udienza del 30/03/2017 risulta quanto segue: Capitoli ammessi ex citazione (riportati sinteticamente) e Risposte del teste . …….. Dal medesimo verbale dell'udienza del Tes_2
30/03/2017 risulta, altresì, quanto segue: Memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., di parte Convenuta
Risposte della teste e del teste ”. Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
pagina 4 di 16 Deduce l'appellante al riguardo: “il Tribunale ha omesso totalmente e immotivatamente di valutare la deposizione del teste indicato da questa difesa. Infatti, nella parte motiva Tes_1 della sentenza da pag.6 a pag.10, sotto il capitolo "Ricostruzione del fatto e responsabilità" vengono riportate in modo schematico e sintetico le deposizioni dei testi (per parte attrice, pagg.6-8) e Tes_2
e (per parte convenuta, pagg.8-10), rese nel corso dell'udienza del 30.03.17, senza Tes_3 Tes_6 alcun riferimento al teste che invece rese la propria deposizione nella successiva Tes_1 udienza del 15.06.17. Il Giudice di Prime Cure sembra quindi aver omesso, per mera svista, di visionare anche il processo verbale dell'udienza del 15.06.17”.
Aggiunge il : “come è facile evincere il teste de quo ha risposto affermativamente Parte_1
a tutti i capitoli di prova (con esclusione del B3), dichiarando di essere l'unico dei testi ascoltati ad aver assistito alla caduta del Sig. e confermando, unitamente al teste la Parte_1 Tes_2 pericolosità̀ dello stato dei luoghi. In particolare, dopo aver confermato i capitoli da 1 a 4 dell'atto di citazione in cui viene descritto il punto di accesso al centro commerciale e cioè̀ una rampa/tappeto mobile in discesa preceduta da una base pavimentata: - Sul capitolo 5 ha risposto: "è vero. Lo vidi scivolare sulla rampa. Io ero 4/5 metri dietro di lui. Misi il piede mi accorsi che la superficie della rampa posta a base prima dell'accesso al tappeto mobile era viscida". Sul capitolo 6 ha risposto "è vero. Anche io stavo per scivolare ma feci piano e riuscii a non cadere e ho potuto aiutarlo". – Sul capitolo 7 ha risposto: "è vero e ruzzolò fino a giù". - Sul capitolo 8 ha risposto: "non si percepiva la viscosità̀ sulla pavimentazione". - ADR la base della rampa era viscida. Il è caduto sulla Parte_1 base posta prima del tappeto mobile;
- Sul capitolo 12 (Vero che nessuna segnalazione era stata apposta in prossimità e nelle vicinanze della base pavimentata limitrofa alla rampa/tappeto mobile di accesso... per informare l'utenza del pericolo) ha risposto: "non c'erano segnali". - Sul capitolo 13
(Vero che nessuno del personale addetto al controllo era presente nel luogo o nei pressi dell'ingresso al Centro commerciale ovvero sul piano strada/parcheggio del Centro Commerciale e antistante
l'ingresso del medesimo Centro Commerciale al momento dell'incidente) ha risposto: CP_1
"non c'era nessuno". - Sul capitolo 16 ha risposto: "è vero. il giorno dopo vidi che avevano messo un tappetino e delle segnalazioni che avvertivano del pericolo". - Sul capitolo 17 (Vero che solo successivamente veniva apposta sopra la base pavimentata antistante la rampa/tappeto mobile di accesso al Centro Commerciale-La un tappeto antiscivolo) ha risposto: "è vero". Ne CP_1 discende in conclusione che: - l'appellante scivolò sulla base pavimentata antistante alla rampa/tappeto mobile perché viscida e scivolosa;
- egli cadde in avanti, ruzzolando sul tappeto mobile;
- sul luogo non era presente personale addetto alla sicurezza, né segnalazione di pericolo, né accorgimenti per far fronte al pericolo;
- il giorno dopo venne apposta segnalazione di pericolo in pagina 5 di 16 prossimità della rampa e un tappeto antiscivolo sulla base pavimentata antistante alla rampa. Il
Tribunale ha quindi commesso un errore di valutazione delle prove che ha condotto ad un vizio di motivazione esplicitato in sentenza con l'inciso "nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore" (pag.10, cv 2 sentenza), omettendo immotivatamente di valutare tutte le circostanze dichiarate dal teste e determinanti per la valutazione di una responsabilità ex art.2051 c.c. o 2043 c.c.
Si chiede pertanto che il Collegio valuti la deposizione del teste ponendola a fondamento Tes_1 della propria decisione in ordine all'an debeatur”.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione del contegno processuale di controparte in riferimento alla prova per interpello”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il sig.
[...]
chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale del Pt_1 CP_2 convenuto nonché del legale rappresentante e/o preposto e/o gerente del Centro Commerciale "
[...]
. All'udienza del 15.12.16 il G.I. ammetteva la prova per interpello sui capp. 1 – da CP_1 riformulare- 2.3.4.5.6.7.8 – da riformulare- 9.10.12.13.16.17, rinviando alla successiva udienza sia per
l'interrogatorio, sia per le testimonianze. Tuttavia, all'udienza deputata alle prove orali, nessuno compariva senza documentato e giustificato motivo né quale rappresentante legale del CP_2 convenuto né quale legale rappresentante e/o preposto e/o gerente del Centro Commerciale "
[...]
. Per tali motivi la difesa dell'attore chiedeva darsi atto della mancata risposta CP_1 all'interrogatorio formale da parte del convenuto ai sensi degli art.232, comma 1 e 116, comma 2 cpc.
Infatti, i capitoli ammessi mirano ad una confessione dei fatti in merito alle modalità̀ del sinistro e allo stato dei luoghi durante e successivamente al sinistro per cui è causa. Tuttavia, il Tribunale non ha minimamente tenuto in considerazione la mancata comparizione degli interpellandi”.
§ 8.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione dei documenti depositati da parte attrice”.
Deduce il De Curatolo: “Del tutto assente nella motivazione della sentenza appellata è il riferimento alla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi del sinistro allegata da questa difesa nel giudizio di primo grado (v. doc.2 allegato all'atto di citazione e doc.1, 2, 3 e 4 allegati alle note ex art.183 n.3 cpc). Il Tribunale ha infatti escluso la pericolosità/insidiosità non solo in quanto ha ritenuto (erroneamente come si vedrà sub.4) sussistenti condizioni di buona visibilità ma anche perché ha ritenuto presente al momento del sinistro la segnaletica di avviso della scivolosità del pavimento in base a quanto dichiarato dai testi indicati da controparte: "L'esistenza della segnaletica
è, invece, confermata dai testi di parte convenuta." (pag.10, ultima riga sentenza appellata). Tuttavia, quanto accertato non è conforme a quanto rappresentato dalle prove documentali la cui efficacia pagina 6 di 16 probatoria prevale senz'altro su quella delle prove testimoniali. Infatti, confrontando la fotografia n.4
(doc.2 atto di citazione), scattata immediatamente dopo il sinistro, con le fotografie n.6-7-8 (doc.2 atto di citazione), scattate il giorno successivo, è agevole riscontrare che nella prima immagine sia presente solo una pavimentazione grigia priva di copertura e nessun cartello di avviso, mentre nelle seconde immagini risulta che sulla detta pavimentazione sia stato posto un tappeto antiscivolo e sulla ringhiera al lato destro sia stato affisso un cartello con la seguente dicitura "Per la vostra sicurezza.
ATTENZIONE PAVIMENTO SCIVOLOSO". [...] la documentazione fotografica dimostra che al momento del sinistro non era affissa alcuna segnalazione per avvertire l'utenza della scivolosità del pavimento e che non vi era alcun tappetino antiscivolo. Tali accortezze sono state adottate solo dopo il sinistro per prevenire nuovi eventi lesivi”.
§ 8.4 – Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “erronea adozione di presunzioni in merito allo stato dei luoghi”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In particolare, si rileva che il sinistro è avvenuto all'esterno, in ore diurne e, quindi, presumibilmente in condizioni di buona visibilità, sul posto non sono intervenute Autorità e nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore”.
Deduce l'appellante: “il Giudicante ha applicato al caso di specie la seguente presunzione semplice posta a fondamento della decisione " In particolare, si rileva che il sinistro è avvenuto all'esterno, in ore diurne e, quindi, presumibilmente in condizioni di buona visibilità" (pag.10, cv 2 sentenza). La presunzione è l'argomentazione logica, attraverso la quale si induce da un fatto già provato l'esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto (2727 c.c.), lasciata al libero apprezzamento del giudice (2729, comma 1c.c.). La presunzione semplice costituisce efficace mezzo di prova solo nei casi in cui il fatto possa essere provato per testimoni (art.2729, comma 2 c.c.) e quando sussistano elementi gravi, tali cioè̀ da attribuire alla conclusione un carattere di certezza assoluta, precisi, cioè non equivoci, e concordanti, che convergono a dimostrato lo stesso fatto ignoto (2729, comma 1c.c.).
Le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria. Tuttavia, il ragionamento operato dal
Tribunale nel caso di specie da una parte non è corretto, dall'altra non è pertinente. In primis pur essendo l'accesso al centro commerciale collocato all'aperto sul piano stradale, nondimeno esso risulta coperto da una struttura a protezione dalla pioggia e al riparo dalla luce solare (anche alle
9,00, ora del sinistro) e quindi in ombra (v. doc.2 fotografie del luogo del sinistro). Inoltre, anche presumendo condizioni di buona visibilità per l'utente che accede al centro commerciale, il Giudicante dimentica che la causa della caduta è da ricondurre alla scivolosità della pavimentazione antistante alla rampa/tappeto mobile. Pertanto, tale caratteristica dello stato dei luoghi non rende il pericolo evitabile sulla base di una semplice o accorta osservazione da parte dell'avventore anche in condizioni pagina 7 di 16 di buona visibilità̀, ma richiederebbe una conoscenza del luogo già acquista dall'utente per precedenti esperienze”.
§ 8.5. — Con il quinto motivo di appello viene dedotta la: “erronea valutazione delle deposizioni dei testi indicati da controparte”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'esistenza della segnaletica è, invece, confermata dai testi di parte convenuta. Si osserva, peraltro, che le risposte del teste attoreo ai capitoli da 3b) a
6b) della citazione non appaiono congruenti con le relative domande, ma, in ogni caso, le stesse vertono su circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'an. Le accertate caratteristiche del luogo in punto di visibilità rendono la domanda non meritevole di accoglimento neppure sotto il profilo dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce il De Curatolo: “il Tribunale ha dato rilevanza ai fini della decisione alle deposizioni dei testi e (indicati dalla parte convenuta). Occorre premettere che nessuno dei due Tes_3 Tes_6 testi ha assistito alle modalità del sinistro. Infatti, i testimoni sono stati chiamati a riferire solo sullo stato dei luoghi al momento del sinistro. Tuttavia, anche in merito a queste circostanze è opportuno circoscrivere la rilevanza delle deposizioni. In primis i capitoli 5 e 6 articolati nelle note avversarie ex art.183 n.2 cpc benché ammessi dal G.I. non sono assolutamente rilevanti ai fini della decisione
[...]Pertanto il Tribunale ha senz'altro commesso un errore di valutazione nella parte motivazionale della sentenza impugnata in cui si sostiene: "L'esistenza della segnaletica è, invece, confermata dai testi di parte convenuta" (pag.10, ultima riga sentenza appellata) perché la detta segnaletica riguarda la rampa/tappeto mobile non il pavimento antistante, come del resto confermato dalla documentazione fotografica allegata da entrambe le difese. Infatti, uno dei due cartelli posti su entrambi lati del tappeto mobile riporta l'avvertimento: "attenzione! tappeto scivoloso reggersi al corrimano" e l'altro indica le modalità d'uso del tappeto mobile). Lo stesso teste conferma: "ricordo che la Tes_6 cartellonistica di sicurezza relativa all'utilizzo delle scale mobili stesse normativamente prevista era presente. Preciso che si tratta della cartellonistica relativa all'utilizzo del tipo non salire con i passeggini".
Aggiunge l'appellante: “Resta quindi da analizzare le deposizioni sui capitoli 2 e 3 articolati nelle note avversarie ex art.183 n.2 cpc. Sul capitolo 2 ("Vero che sia la pavimentazione confinante con la rampa mobile di accesso al Centro Commerciale sia la stessa rampa mobile erano e sono costituite da materiale zigrinato e antisdrucciolo come da fotografie che mi si rammostrano (docc. da
3 a 6)") entrambi i testi hanno risposto affermativamente. Tuttavia, le caratteristiche dei materiali impiegati non sono state idonee ad impedire la caduta da parte dell'odierno appellante, il quale comunque non è stato preavvertito da apposita segnalazione di pericolo. La negligenza del è CP_2
pagina 8 di 16 confermata dalla successiva apposizione di un tappeto antiscivolo sulla pavimentazione e dalla apposizione di segnaletica di pericolo, circostanze comprovate sia dalle fotografie n.6-7-8 (doc.2 atto di citazione), scattate il giorno successivo, sia dalla deposizione del teste in risposta ai Tes_1 capitoli 16 e 17 articolati nell'atto di citazione”.
§ 8.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “erronea valutazione della deposizione del teste . Tes_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Il teste , poi, si contraddice sulla Tes_2 presenza della segnaletica: sul capitolo 12 della citazione (… nessuna segnalazione era stata apposta in prossimità …della base pavimentata limitrofa alla rampa/tappeto mobile… per informare l'utenza del pericolo), risponde, infatti, “non ero presente”, laddove, rispondendo al successivo capitolo 16 dell'atto introduttivo (…solo successivamente veniva apposta una segnaletica con la quale si avvertiva… della pericolosità della base in pavimentazione limitrofa la rampa/tappeto mobile…), afferma, invece: “Giunsi qualche minuto dopo la caduta. Posso riferire che quando giunsi questa segnaletica non era presente”.
Deduce l'appellante a riguardo: “Il teste ha solo risposto in modo logico: ha dichiarato che al momento del sinistro non era presente e quindi non poteva conoscere lo stato dei luoghi in quel preciso momento ma ha potuto ravvisarlo qualche minuto dopo l'incidente confermando che non erano presenti segnalazioni di pericolo sulla scivolosità della base pavimentata. Pertanto, la sua deposizione sul punto è meritevole di apprezzamento da parte del Collegio soprattutto perché concordante con la deposizione della e confermata dalla documentazione fotografica”. Tes_1
§ 8.7 — Con il settimo motivo di appello viene dedotta la: “omessa escussione del teste bonesi su alcuni capitoli di prova”.
Deduce l'appellate: “All'udienza del 15.12.16 il G.I. ammetteva la prova per testi sui capp. 1 – da riformulare- 2.3.4.5.6.7.8 – da riformulare- 9.10.12.13.16.17 nonché sui "capp.3b.4b.5b.6b.7b" dell'atto di citazione. Il magistrato ha per comodità "aggiunto" a questi ultimi capitoli la lettera "b" per distinguerli dai precedenti a causa di una scelta, forse non felice, adottata nell'atto di citazione di far ridecorrere da 1 la numerazione dei capitoli successivi. Stessa scelta pratica adottò il G.I., identificando ulteriori capitoli con la lettera "c" (che però non vennero ammessi). Tuttavia, all'udienza del 30.03.17 il G.I. pose all'attenzione del teste non i capitoli 3b, 4b, 5b, 6b (pag.30 atto di Tes_2 citazione) e 7b (pag.31 atto di citazione), bensì i capitoli 3c, 4c, 5c, (pag.31 atto di citazione) 6c e 7c
(pag.32 atto di citazione). Pertanto, il rispose a dei capitoli non ammessi e non rispose a quelli Tes_2 che invece erano stati ammessi. [...] lo stesso estensore della sentenza appellata precisa: "Si osserva, peraltro, che le risposte del teste attoreo ai capitoli da 3b) a 6b) della citazione non appaiono pagina 9 di 16 congruenti con le relative domande" (pag.11, riga 1 sentenza appellata). Tale incongruenza deriva appunto dalla non corrispondenza tra i capitoli che si riteneva fossero stati letti in udienza (capitoli
"b") e le dichiarazioni rese (che rispondono invece ai capitoli "c", letti in udienza). In conclusione, qualora non si ritengano sufficienti le prove documentali a dimostrazione del danno patrimoniale da lucro cessante, si chiede che il Collegio integri l'istruttoria, disponendo l'escussione del teste Tes_2 sui capitoli già ammessi nel giudizio di primo grado n.3, 4, 5, 6 (pag.30 atto di citazione) e 7 (pag.31 atto di citazione), riqualificati dal G.I. come 3b, 4b, 5b, 6b, 7b e sui quali il teste non ha mai deposto”.
§ 9 — I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, riguardando tutti la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
I motivi di impugnazione sono fondati ad eccezione del secondo motivo, relativo all'omessa valutazione della mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per interpello, CP_2 atteso che, secondo quanto risulta dal verbale d'udienza del 15/6/2017, il difensore di parte attrice - attuale appellante - rinunciò espressamente all'interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza citata ove si legge: “Terminata l'assunzione della prova testimoniale, le parti rilevano quanto segue: parte attrice chiede di non doversi procedere all'interrogatorio e chiede CTU”) e del settimo motivo, riguardante l'omessa escussione del teste su alcuni capitoli di prova, in quanto dal verbale d'udienza del Tes_2
7/05/2019, emerge che il difensore di parte attrice rinunciò a formulare eccezioni in merito all'espletata istruttoria (cfr. verbale udienza citata ove si legge: “difensore di parte attrice, il quale rinuncia sin
d'ora ad opporre qualsivoglia eccezione in merito all'istruttoria come verbalizzata e come sopra chiarita dal difensore attoreo”).
Ciò posto, va ricordato in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si ritiene che l'allegazione attorea secondo cui
[...]
, in data 24/02/2013, mentre entrava nel Centro Commerciale di Via Parte_1 CP_1
CO FE n. 8, sarebbe caduto a causa della scivolosità della base pavimentata di accesso alla pagina 10 di 16 rampa/tappeto mobile, risulta dimostrata - contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado - dagli elementi istruttori acquisiti in atti.
Invero, come correttamente evidenziato dall'appellante, la sentenza impugnata ha omesso ogni riferimento alla deposizione resa dalla teste , escussa all'udienza del 15/06/2017, Testimone_7 nonostante la stessa sia stata regolarmente verbalizzata.
Ebbene, la suddetta teste ha affermato non solo di aver assistito alla caduta di Parte_1
, ma anche di essersi resa conto personalmente, percorrendola, della scivolosità della
[...] pavimentazione posta alla base della rampa/tappeto mobile, riferendo che tale superficie era “viscida” e priva di segnaletica di pericolo. In particolare, la ha ricordato: “Lo vidi scivolare sulla Tes_1 rampa. Io ero 4/5 metri dietro di lui. Misi il piede mi accorsi che la superficie della rampa posta a base prima dell'accesso al tappeto mobile era viscida …..non si percepiva la viscosità sulla pavimentazione”; “è vero. il giorno dopo vidi che avevano messo un tappetino e delle segnalazioni che avvertivano del pericolo” …. “ADR la base della rampa era viscida. Il è caduto sulla Parte_1 base posta prima del tappeto mobile;
Al ministero lavoravamo nello stesso reparto ma in piani diversi”
(cfr. verbale d'udienza del 15/06/2017).
Le dichiarazioni della citata teste - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo estranea agli interessi dedotti in giudizio - smentiscono l'assunto del Tribunale secondo cui “nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore”.
Né risulta significativa la contraddizione apparentemente evincibile dalla suddetta deposizione in merito alla dinamica del sinistro (in quanto la ha dichiarato, in un primo momento, che Tes_1
cadde sulla rampa e, successivamente, che cadde sulla superficie posta a base dell'accesso Parte_1 al tappeto mobile) avendo la teste chiarito, alla fine della testimonianza, che l'attore cadde sulla base posta prima del tappeto mobile.
Va aggiunto che le fotografie allegate al fascicolo di parte attrice relative allo stato dei luoghi - scattate evidentemente in momenti diversi - documentano l'assenza di segnaletica di pericolo e di tappetini antiscivolo, nonché la successiva installazione di entrambi gli elementi precauzionali. In particolare, la fotografia n. 4 mostra chiaramente la pavimentazione liscia, scoperta e priva di qualsiasi avvertimento visivo, in linea con la descrizione fornita dalla teste mentre le fotografie nn. Tes_1
6, 7 e 8 mostrano, invece, la stessa area coperta da tappetino antiscivolo e con apposita cartellonistica
(ove si legge la frase: “Attenzione pavimento scivoloso”) affissa sulla ringhiera laterale, la cui successiva apposizione, anche in questo caso, è stata confermata dalla teste Tes_1
Tali fotografie sono state allegate dall'attore con l'atto di citazione e non risulta che parte convenuta abbia tempestivamente contestato che le stesse raffigurassero lo stato dei luoghi. pagina 11 di 16 Quanto alle altre testimonianze raccolte in primo grado, deve innanzitutto precisarsi che nessuno degli ulteriori testi escussi ha assistito personalmente al sinistro. Le loro dichiarazioni si sono concentrate esclusivamente sulle caratteristiche generali della rampa mobile e della pavimentazione, nonché sulla presenza, in termini generici, di cartellonistica di sicurezza. Tuttavia, tale segnaletica, come risulta dal contenuto delle stesse testimonianze e dalla documentazione fotografica allegata da parte convenuta, era riferita al tappeto mobile e non alla pavimentazione posta immediatamente prima dell'accesso, luogo che è stato individuato dalla teste come effettiva sede della caduta (cfr. Tes_1 verbale d'udienza del 30/03/2017).
Va osservato, peraltro, che i testi di parte convenuta e Testimone_3 Testimone_8 hanno riferito in termini generici la presenza di pavimentazione dotata di materiali zigrinati e antisdrucciolo, ma tale elemento, di per sé, non è idoneo a escludere che, in concomitanza con pioggia -
è pacifico, infatti, che il giorno dell'incidente avesse piovuto -, quella pavimentazione potesse presentarsi scivolosa e pericolosa, tanto da richiedere, come dimostrano le sopra citate fotografie, la successiva collocazione di un tappetino antiscivolo e l'apposizione di cartellonistica evidenziante la situazione di pericolo.
Si deve rilevare, infine, che il Tribunale ha fondato parte della propria motivazione sulla presunzione che, trattandosi di luogo esterno e di evento verificatosi in orario diurno, le condizioni di visibilità fossero buone e che, pertanto, il sinistro potesse essere evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore.
Tuttavia, tale argomentazione presuntiva, oggetto di specifico motivo di appello, non può essere condivisa, poiché non tiene conto delle effettive condizioni del sito e del tipo di pericolo in esame.
Dall'escussione dei testi di parte convenuta e dalle citate fotografie è emerso, infatti, che l'area di accesso al centro commerciale, pur collocata a livello stradale e all'esterno dell'edificio, era coperta da una tensostruttura che la proteggeva dalle intemperie ma che, allo stesso tempo, impediva l'irraggiamento diretto della luce solare. L'ambiente si presentava quindi ombreggiato e, visto che aveva piovuto, la pavimentazione era se non bagnata, certamente umida.
La semplice circostanza dell'orario diurno non è sufficiente, pertanto, per fondare una presunzione di visibilità del pericolo e del resto la ha dichiarato che lo stesso non era Tes_1 percettibile, come peraltro comprovato dalla successiva apposizione del cartello di pericolo.
Dunque, da quanto precede risulta accertato il nesso causale tra la pavimentazione viscida, non dotata di adeguata segnalazione o di rivestimento antiscivolo, e la caduta dell'attore.
A fronte di ciò, il non ha provato che l'evento sia stato determinato da un fattore CP_2 estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale. pagina 12 di 16 Invero non può ritenersi che la caduta sia stata provocata da una disattenzione dello stesso infortunato posto che il pericolo non era percettibile e nemmeno prevedibile, trattandosi di una superficie di accesso a un tappeto mobile ubicato all'ingresso di un Centro Commerciale e in mancanza di cartelli che avvisassero che il pavimento era scivoloso.
Da questi dati di fatto che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del , con conseguente accoglimento CP_2 dell'impugnazione.
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei danni patiti da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali e patrimoniali per le spese mediche sostenute, deve applicarsi il criterio tabellare per le c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate dal D.M. 16/07/2024), tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado - precise, congrue, prive di vizi logico-argomentativi, non oggetto di efficace confutazione ad opera delle parti - che ha accertato che il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso “un trauma distorsivo della caviglia sinistra con frattura composta spiroide del terzo distale del perone, trattata conservativamente”, con IP pari al 3 % oltre 30 gg. di ita e 40 gg. di itp al 50%, e verificato l'esistenza di spese documentate di natura sanitaria derivanti dal sinistro per complessivi € 3.015,92 e della spesa di € 185,00 per assistenza medico legale di parte,.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale (o danno dinamico-relazionale) richiesto dal . Parte_4
Invero, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/03/2018, n.7513).
Non costituisce invece duplicazione, la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. n.7513/2018 cit.).
Nel caso di specie, il ha allegato di aver sofferto una profonda sofferenza morale in Parte_4 conseguenza dell'iter clinico sopportato per determinare la patologia riportata a seguito dell'incidente pagina 13 di 16 de quo, comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, e delle difficoltà di movimento residuate che sono state ritenute compatibili dal ctu con la patologia accertata con particolare riferimento alla corsa.
La liquidazione del pregiudizio morale sofferto può essere effettuata, sempre ai sensi dell'art. 139, comma 3 Cod. Ass. (D. Lgs. n. 209/2005), in misura pari al 33 % della somma riconosciuta a titolo di danno biologico permanente.
Pertanto, spetta all'appellante, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 9.645,01 così risultante:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.762,33
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Totale danno biologico temporaneo € 2.762,00
Danno morale (33,33%) € 920,68
Spese mediche € 3.015,00
Altre spese € 185,00
TOTALE GENERALE: € 9.645,01
Sulla somma come sopra determinata decorrono quindi gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giova richiamare Cass. Civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, pagina 14 di 16 è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dall'appellante.
Quanto, infine, al danno patrimoniale da lucro cessante lamentato dal che sarebbe Parte_4 consistito nei mancati introiti per lavoro straordinario, indennità funzionale di supercampagna e
F.E.S.I. (fondo efficienza servizi istituzionali), si evidenzia quanto segue.
Il danneggiato ha dedotto di non aver potuto svolgere attività lavorativa per circa 11 mesi, dal
24/02/2013 (giorno del sinistro) al 21/01/14 (data di riammissione in forze lavorative) secondo quanto disposto dalla Prima Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (all.14 del doc.7 accluso al fascicolo attoreo di primo grado).
Tuttavia, tale valutazione, che ha consentito al una lunga assenza dal servizio di Parte_4 istituto, si scontra con quella del ctu che ha riconosciuto al medesimo, come si è detto sopra - con giudizio adeguatamente motivato, esente da vizi logici e pienamente condivisibile - solo 30 gg. di invalidità temporanea totale e 40 gg. di invalidità temporanea parziale al 50%.
Appare pertanto evidente che, a fronte di una accertata invalidità della durata di poco più di due mesi, le stime in termini di lucro cessante parametrate dall'appellante con riferimento a una assenza dal lavoro di ben 11 mesi, non possono essere condivise.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il
, in qualità di custode, deve essere condannato a risarcire i danni subiti da CP_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 9.645,01 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico del nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione del CP_2 valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di secondo grado, attesa l'assenza di attività istruttoria). Restano a carico del anche le spese della ctu svolta in primo grado. CP_2
Nulla può essere disposto a titolo di ripetizione delle spese di lite del giudizio di primo grado non avendo l'appellante dimostrato di averle corrisposte prima della decisione in appello.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del avverso la sentenza n. Controparte_2
n.13525/2919 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Proprietari CP_2 [...]
a pagare a la somma di € Controparte_2 Parte_1
9.645,01 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna il Proprietari del a rifondere CP_2 Controparte_2
Part a le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi Parte_1
€ 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. IM CA, dichiaratosi antistatario, e per il presente grado in complessivi € 4.888,00 per compensi ed € 382,00 per spese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. IM
CA e dell'avv. UD AT, dichiaratisi antistatari;
3. Pone a carico del Proprietari del le CP_2 Controparte_2 spese della CTU, liquidate in primo grado, con i conseguenti effetti restitutori.
Così deciso in Roma l'8/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5512/2019 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ONORATI CLAUDIO pres. AVV. CAPUTO ANTIMO
Appellato/i
- CONSORZIO TRA CP_1 Parte_2
- Avv. ALEMANNO MARIA CRISTINA avv. SS sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5512 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Largo Gaetano La Loggia n.33, presso lo studio degli avv.ti Pt_2
UD AT (C.F.: - PEC ) e C.F._2 Email_1
IM CA (C.F. - PEC ) che lo C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
CONSORZIO TRA Parte_3
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via San Godenzo n. 119, presso studio dell'avv. Alessandro Pt_2
SS rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Alemanno giusta procura in atti
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 § 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13525/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 25/06/2019, resa nel procedimento R.G. n.
82059/2015, promosso dallo stesso nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
tra proprietari del centro commerciale di " (partita IVA: CP_2 Pt_2 CP_1
). Esponeva che, in data 24/2/2013, alle 9 circa, nel salire sulla rampa-tappeto mobile di P.IVA_1 accesso al centro commerciale di via CO FE, 8, cadeva sulla base pavimentata CP_1 calpestabile contigua alla rampa stessa, in quanto scivolosa, priva di rivestimento antiscivolo e senza segnalazione del pericolo di scivolamento, proseguendo, poi, la propria caduta sulla rampa di cui sopra. Concludeva chiedendo il risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo rigettarsi la domanda attorea.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulle domande, come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: - rigetta la domanda di
; - liquida definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio in € Parte_1
500,00, oltre I.V.A., se dovuta, che si pongono a carico di parte attrice;
- condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite nei confronti del tra proprietari del centro
[...] CP_2 commerciale di " (partita IVA: ), in persona del legale Pt_2 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nella misura di euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e Cpa come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in totale riforma dell'impugnata sentenza
n. 13525/2019 del Tribunale di Roma.. pubblicata il 25.06.19, sulla base degli esposti motivi d'appello, così provvedere: 1) dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c. del tra proprietari del centro commerciale di nella causazione del CP_2 Pt_2 CP_1 sinistro avvenuto in data 24.02.2013 e conseguentemente condannare il tra proprietari del CP_2 centro commerciale di - all'integrale risarcimento in favore del sig. Pt_2 CP_1 Parte_1
di tutti i danni subiti in particolare: € 11.621,00 per danno non patrimoniale nella figura
[...] del danno biologico, secondo la misura quantificata dalla CTU nel primo grado di giudizio, comprensivo della personalizzazione tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano, € 4.896,00 per danno da "perdita di chance" lavorativa ovvero perdita di concreta opportunità lavorativa, €
3.200,92 per spese mediche sostenute e riconosciute dalla CTU nel primo grado di giudizio, per la pagina 3 di 16 somma complessiva di € 19.717,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo. 2) condannare il tra proprietari del CP_2 centro commerciale di " alla restituzione, in favore del sig. Pt_2 CP_1 Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 2.918,24, qualora già corrisposte
[...] prima della decisione in appello) condannare il tra proprietari del centro commerciale di CP_2
" " al rimborso, in favore del sig. , delle spese della CTU Pt_2 CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado da questi anticipate pari a € 610,00; 4) condannare il tra CP_2 proprietari del centro commerciale di " " al pagamento delle spese e dei compensi Pt_2 CP_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§ 5. – Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2019, l'appellato
[...]
(in seguito per brevità anche solo Controparte_2
), ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 CP_2
c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Respingere, siccome inammissibile ed infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cpc. n.13525/29, resa il 25.6.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione, XIII, … la stessa integralmente confermando. 2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in sette motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione della deposizione del teste . Tes_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ricostruzione del fatto e responsabilità. Dal verbale dell'udienza del 30/03/2017 risulta quanto segue: Capitoli ammessi ex citazione (riportati sinteticamente) e Risposte del teste . …….. Dal medesimo verbale dell'udienza del Tes_2
30/03/2017 risulta, altresì, quanto segue: Memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., di parte Convenuta
Risposte della teste e del teste ”. Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
pagina 4 di 16 Deduce l'appellante al riguardo: “il Tribunale ha omesso totalmente e immotivatamente di valutare la deposizione del teste indicato da questa difesa. Infatti, nella parte motiva Tes_1 della sentenza da pag.6 a pag.10, sotto il capitolo "Ricostruzione del fatto e responsabilità" vengono riportate in modo schematico e sintetico le deposizioni dei testi (per parte attrice, pagg.6-8) e Tes_2
e (per parte convenuta, pagg.8-10), rese nel corso dell'udienza del 30.03.17, senza Tes_3 Tes_6 alcun riferimento al teste che invece rese la propria deposizione nella successiva Tes_1 udienza del 15.06.17. Il Giudice di Prime Cure sembra quindi aver omesso, per mera svista, di visionare anche il processo verbale dell'udienza del 15.06.17”.
Aggiunge il : “come è facile evincere il teste de quo ha risposto affermativamente Parte_1
a tutti i capitoli di prova (con esclusione del B3), dichiarando di essere l'unico dei testi ascoltati ad aver assistito alla caduta del Sig. e confermando, unitamente al teste la Parte_1 Tes_2 pericolosità̀ dello stato dei luoghi. In particolare, dopo aver confermato i capitoli da 1 a 4 dell'atto di citazione in cui viene descritto il punto di accesso al centro commerciale e cioè̀ una rampa/tappeto mobile in discesa preceduta da una base pavimentata: - Sul capitolo 5 ha risposto: "è vero. Lo vidi scivolare sulla rampa. Io ero 4/5 metri dietro di lui. Misi il piede mi accorsi che la superficie della rampa posta a base prima dell'accesso al tappeto mobile era viscida". Sul capitolo 6 ha risposto "è vero. Anche io stavo per scivolare ma feci piano e riuscii a non cadere e ho potuto aiutarlo". – Sul capitolo 7 ha risposto: "è vero e ruzzolò fino a giù". - Sul capitolo 8 ha risposto: "non si percepiva la viscosità̀ sulla pavimentazione". - ADR la base della rampa era viscida. Il è caduto sulla Parte_1 base posta prima del tappeto mobile;
- Sul capitolo 12 (Vero che nessuna segnalazione era stata apposta in prossimità e nelle vicinanze della base pavimentata limitrofa alla rampa/tappeto mobile di accesso... per informare l'utenza del pericolo) ha risposto: "non c'erano segnali". - Sul capitolo 13
(Vero che nessuno del personale addetto al controllo era presente nel luogo o nei pressi dell'ingresso al Centro commerciale ovvero sul piano strada/parcheggio del Centro Commerciale e antistante
l'ingresso del medesimo Centro Commerciale al momento dell'incidente) ha risposto: CP_1
"non c'era nessuno". - Sul capitolo 16 ha risposto: "è vero. il giorno dopo vidi che avevano messo un tappetino e delle segnalazioni che avvertivano del pericolo". - Sul capitolo 17 (Vero che solo successivamente veniva apposta sopra la base pavimentata antistante la rampa/tappeto mobile di accesso al Centro Commerciale-La un tappeto antiscivolo) ha risposto: "è vero". Ne CP_1 discende in conclusione che: - l'appellante scivolò sulla base pavimentata antistante alla rampa/tappeto mobile perché viscida e scivolosa;
- egli cadde in avanti, ruzzolando sul tappeto mobile;
- sul luogo non era presente personale addetto alla sicurezza, né segnalazione di pericolo, né accorgimenti per far fronte al pericolo;
- il giorno dopo venne apposta segnalazione di pericolo in pagina 5 di 16 prossimità della rampa e un tappeto antiscivolo sulla base pavimentata antistante alla rampa. Il
Tribunale ha quindi commesso un errore di valutazione delle prove che ha condotto ad un vizio di motivazione esplicitato in sentenza con l'inciso "nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore" (pag.10, cv 2 sentenza), omettendo immotivatamente di valutare tutte le circostanze dichiarate dal teste e determinanti per la valutazione di una responsabilità ex art.2051 c.c. o 2043 c.c.
Si chiede pertanto che il Collegio valuti la deposizione del teste ponendola a fondamento Tes_1 della propria decisione in ordine all'an debeatur”.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione del contegno processuale di controparte in riferimento alla prova per interpello”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il sig.
[...]
chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale del Pt_1 CP_2 convenuto nonché del legale rappresentante e/o preposto e/o gerente del Centro Commerciale "
[...]
. All'udienza del 15.12.16 il G.I. ammetteva la prova per interpello sui capp. 1 – da CP_1 riformulare- 2.3.4.5.6.7.8 – da riformulare- 9.10.12.13.16.17, rinviando alla successiva udienza sia per
l'interrogatorio, sia per le testimonianze. Tuttavia, all'udienza deputata alle prove orali, nessuno compariva senza documentato e giustificato motivo né quale rappresentante legale del CP_2 convenuto né quale legale rappresentante e/o preposto e/o gerente del Centro Commerciale "
[...]
. Per tali motivi la difesa dell'attore chiedeva darsi atto della mancata risposta CP_1 all'interrogatorio formale da parte del convenuto ai sensi degli art.232, comma 1 e 116, comma 2 cpc.
Infatti, i capitoli ammessi mirano ad una confessione dei fatti in merito alle modalità̀ del sinistro e allo stato dei luoghi durante e successivamente al sinistro per cui è causa. Tuttavia, il Tribunale non ha minimamente tenuto in considerazione la mancata comparizione degli interpellandi”.
§ 8.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione dei documenti depositati da parte attrice”.
Deduce il De Curatolo: “Del tutto assente nella motivazione della sentenza appellata è il riferimento alla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi del sinistro allegata da questa difesa nel giudizio di primo grado (v. doc.2 allegato all'atto di citazione e doc.1, 2, 3 e 4 allegati alle note ex art.183 n.3 cpc). Il Tribunale ha infatti escluso la pericolosità/insidiosità non solo in quanto ha ritenuto (erroneamente come si vedrà sub.4) sussistenti condizioni di buona visibilità ma anche perché ha ritenuto presente al momento del sinistro la segnaletica di avviso della scivolosità del pavimento in base a quanto dichiarato dai testi indicati da controparte: "L'esistenza della segnaletica
è, invece, confermata dai testi di parte convenuta." (pag.10, ultima riga sentenza appellata). Tuttavia, quanto accertato non è conforme a quanto rappresentato dalle prove documentali la cui efficacia pagina 6 di 16 probatoria prevale senz'altro su quella delle prove testimoniali. Infatti, confrontando la fotografia n.4
(doc.2 atto di citazione), scattata immediatamente dopo il sinistro, con le fotografie n.6-7-8 (doc.2 atto di citazione), scattate il giorno successivo, è agevole riscontrare che nella prima immagine sia presente solo una pavimentazione grigia priva di copertura e nessun cartello di avviso, mentre nelle seconde immagini risulta che sulla detta pavimentazione sia stato posto un tappeto antiscivolo e sulla ringhiera al lato destro sia stato affisso un cartello con la seguente dicitura "Per la vostra sicurezza.
ATTENZIONE PAVIMENTO SCIVOLOSO". [...] la documentazione fotografica dimostra che al momento del sinistro non era affissa alcuna segnalazione per avvertire l'utenza della scivolosità del pavimento e che non vi era alcun tappetino antiscivolo. Tali accortezze sono state adottate solo dopo il sinistro per prevenire nuovi eventi lesivi”.
§ 8.4 – Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “erronea adozione di presunzioni in merito allo stato dei luoghi”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In particolare, si rileva che il sinistro è avvenuto all'esterno, in ore diurne e, quindi, presumibilmente in condizioni di buona visibilità, sul posto non sono intervenute Autorità e nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore”.
Deduce l'appellante: “il Giudicante ha applicato al caso di specie la seguente presunzione semplice posta a fondamento della decisione " In particolare, si rileva che il sinistro è avvenuto all'esterno, in ore diurne e, quindi, presumibilmente in condizioni di buona visibilità" (pag.10, cv 2 sentenza). La presunzione è l'argomentazione logica, attraverso la quale si induce da un fatto già provato l'esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto (2727 c.c.), lasciata al libero apprezzamento del giudice (2729, comma 1c.c.). La presunzione semplice costituisce efficace mezzo di prova solo nei casi in cui il fatto possa essere provato per testimoni (art.2729, comma 2 c.c.) e quando sussistano elementi gravi, tali cioè̀ da attribuire alla conclusione un carattere di certezza assoluta, precisi, cioè non equivoci, e concordanti, che convergono a dimostrato lo stesso fatto ignoto (2729, comma 1c.c.).
Le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria. Tuttavia, il ragionamento operato dal
Tribunale nel caso di specie da una parte non è corretto, dall'altra non è pertinente. In primis pur essendo l'accesso al centro commerciale collocato all'aperto sul piano stradale, nondimeno esso risulta coperto da una struttura a protezione dalla pioggia e al riparo dalla luce solare (anche alle
9,00, ora del sinistro) e quindi in ombra (v. doc.2 fotografie del luogo del sinistro). Inoltre, anche presumendo condizioni di buona visibilità per l'utente che accede al centro commerciale, il Giudicante dimentica che la causa della caduta è da ricondurre alla scivolosità della pavimentazione antistante alla rampa/tappeto mobile. Pertanto, tale caratteristica dello stato dei luoghi non rende il pericolo evitabile sulla base di una semplice o accorta osservazione da parte dell'avventore anche in condizioni pagina 7 di 16 di buona visibilità̀, ma richiederebbe una conoscenza del luogo già acquista dall'utente per precedenti esperienze”.
§ 8.5. — Con il quinto motivo di appello viene dedotta la: “erronea valutazione delle deposizioni dei testi indicati da controparte”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'esistenza della segnaletica è, invece, confermata dai testi di parte convenuta. Si osserva, peraltro, che le risposte del teste attoreo ai capitoli da 3b) a
6b) della citazione non appaiono congruenti con le relative domande, ma, in ogni caso, le stesse vertono su circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'an. Le accertate caratteristiche del luogo in punto di visibilità rendono la domanda non meritevole di accoglimento neppure sotto il profilo dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce il De Curatolo: “il Tribunale ha dato rilevanza ai fini della decisione alle deposizioni dei testi e (indicati dalla parte convenuta). Occorre premettere che nessuno dei due Tes_3 Tes_6 testi ha assistito alle modalità del sinistro. Infatti, i testimoni sono stati chiamati a riferire solo sullo stato dei luoghi al momento del sinistro. Tuttavia, anche in merito a queste circostanze è opportuno circoscrivere la rilevanza delle deposizioni. In primis i capitoli 5 e 6 articolati nelle note avversarie ex art.183 n.2 cpc benché ammessi dal G.I. non sono assolutamente rilevanti ai fini della decisione
[...]Pertanto il Tribunale ha senz'altro commesso un errore di valutazione nella parte motivazionale della sentenza impugnata in cui si sostiene: "L'esistenza della segnaletica è, invece, confermata dai testi di parte convenuta" (pag.10, ultima riga sentenza appellata) perché la detta segnaletica riguarda la rampa/tappeto mobile non il pavimento antistante, come del resto confermato dalla documentazione fotografica allegata da entrambe le difese. Infatti, uno dei due cartelli posti su entrambi lati del tappeto mobile riporta l'avvertimento: "attenzione! tappeto scivoloso reggersi al corrimano" e l'altro indica le modalità d'uso del tappeto mobile). Lo stesso teste conferma: "ricordo che la Tes_6 cartellonistica di sicurezza relativa all'utilizzo delle scale mobili stesse normativamente prevista era presente. Preciso che si tratta della cartellonistica relativa all'utilizzo del tipo non salire con i passeggini".
Aggiunge l'appellante: “Resta quindi da analizzare le deposizioni sui capitoli 2 e 3 articolati nelle note avversarie ex art.183 n.2 cpc. Sul capitolo 2 ("Vero che sia la pavimentazione confinante con la rampa mobile di accesso al Centro Commerciale sia la stessa rampa mobile erano e sono costituite da materiale zigrinato e antisdrucciolo come da fotografie che mi si rammostrano (docc. da
3 a 6)") entrambi i testi hanno risposto affermativamente. Tuttavia, le caratteristiche dei materiali impiegati non sono state idonee ad impedire la caduta da parte dell'odierno appellante, il quale comunque non è stato preavvertito da apposita segnalazione di pericolo. La negligenza del è CP_2
pagina 8 di 16 confermata dalla successiva apposizione di un tappeto antiscivolo sulla pavimentazione e dalla apposizione di segnaletica di pericolo, circostanze comprovate sia dalle fotografie n.6-7-8 (doc.2 atto di citazione), scattate il giorno successivo, sia dalla deposizione del teste in risposta ai Tes_1 capitoli 16 e 17 articolati nell'atto di citazione”.
§ 8.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “erronea valutazione della deposizione del teste . Tes_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Il teste , poi, si contraddice sulla Tes_2 presenza della segnaletica: sul capitolo 12 della citazione (… nessuna segnalazione era stata apposta in prossimità …della base pavimentata limitrofa alla rampa/tappeto mobile… per informare l'utenza del pericolo), risponde, infatti, “non ero presente”, laddove, rispondendo al successivo capitolo 16 dell'atto introduttivo (…solo successivamente veniva apposta una segnaletica con la quale si avvertiva… della pericolosità della base in pavimentazione limitrofa la rampa/tappeto mobile…), afferma, invece: “Giunsi qualche minuto dopo la caduta. Posso riferire che quando giunsi questa segnaletica non era presente”.
Deduce l'appellante a riguardo: “Il teste ha solo risposto in modo logico: ha dichiarato che al momento del sinistro non era presente e quindi non poteva conoscere lo stato dei luoghi in quel preciso momento ma ha potuto ravvisarlo qualche minuto dopo l'incidente confermando che non erano presenti segnalazioni di pericolo sulla scivolosità della base pavimentata. Pertanto, la sua deposizione sul punto è meritevole di apprezzamento da parte del Collegio soprattutto perché concordante con la deposizione della e confermata dalla documentazione fotografica”. Tes_1
§ 8.7 — Con il settimo motivo di appello viene dedotta la: “omessa escussione del teste bonesi su alcuni capitoli di prova”.
Deduce l'appellate: “All'udienza del 15.12.16 il G.I. ammetteva la prova per testi sui capp. 1 – da riformulare- 2.3.4.5.6.7.8 – da riformulare- 9.10.12.13.16.17 nonché sui "capp.3b.4b.5b.6b.7b" dell'atto di citazione. Il magistrato ha per comodità "aggiunto" a questi ultimi capitoli la lettera "b" per distinguerli dai precedenti a causa di una scelta, forse non felice, adottata nell'atto di citazione di far ridecorrere da 1 la numerazione dei capitoli successivi. Stessa scelta pratica adottò il G.I., identificando ulteriori capitoli con la lettera "c" (che però non vennero ammessi). Tuttavia, all'udienza del 30.03.17 il G.I. pose all'attenzione del teste non i capitoli 3b, 4b, 5b, 6b (pag.30 atto di Tes_2 citazione) e 7b (pag.31 atto di citazione), bensì i capitoli 3c, 4c, 5c, (pag.31 atto di citazione) 6c e 7c
(pag.32 atto di citazione). Pertanto, il rispose a dei capitoli non ammessi e non rispose a quelli Tes_2 che invece erano stati ammessi. [...] lo stesso estensore della sentenza appellata precisa: "Si osserva, peraltro, che le risposte del teste attoreo ai capitoli da 3b) a 6b) della citazione non appaiono pagina 9 di 16 congruenti con le relative domande" (pag.11, riga 1 sentenza appellata). Tale incongruenza deriva appunto dalla non corrispondenza tra i capitoli che si riteneva fossero stati letti in udienza (capitoli
"b") e le dichiarazioni rese (che rispondono invece ai capitoli "c", letti in udienza). In conclusione, qualora non si ritengano sufficienti le prove documentali a dimostrazione del danno patrimoniale da lucro cessante, si chiede che il Collegio integri l'istruttoria, disponendo l'escussione del teste Tes_2 sui capitoli già ammessi nel giudizio di primo grado n.3, 4, 5, 6 (pag.30 atto di citazione) e 7 (pag.31 atto di citazione), riqualificati dal G.I. come 3b, 4b, 5b, 6b, 7b e sui quali il teste non ha mai deposto”.
§ 9 — I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, riguardando tutti la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
I motivi di impugnazione sono fondati ad eccezione del secondo motivo, relativo all'omessa valutazione della mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per interpello, CP_2 atteso che, secondo quanto risulta dal verbale d'udienza del 15/6/2017, il difensore di parte attrice - attuale appellante - rinunciò espressamente all'interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza citata ove si legge: “Terminata l'assunzione della prova testimoniale, le parti rilevano quanto segue: parte attrice chiede di non doversi procedere all'interrogatorio e chiede CTU”) e del settimo motivo, riguardante l'omessa escussione del teste su alcuni capitoli di prova, in quanto dal verbale d'udienza del Tes_2
7/05/2019, emerge che il difensore di parte attrice rinunciò a formulare eccezioni in merito all'espletata istruttoria (cfr. verbale udienza citata ove si legge: “difensore di parte attrice, il quale rinuncia sin
d'ora ad opporre qualsivoglia eccezione in merito all'istruttoria come verbalizzata e come sopra chiarita dal difensore attoreo”).
Ciò posto, va ricordato in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si ritiene che l'allegazione attorea secondo cui
[...]
, in data 24/02/2013, mentre entrava nel Centro Commerciale di Via Parte_1 CP_1
CO FE n. 8, sarebbe caduto a causa della scivolosità della base pavimentata di accesso alla pagina 10 di 16 rampa/tappeto mobile, risulta dimostrata - contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado - dagli elementi istruttori acquisiti in atti.
Invero, come correttamente evidenziato dall'appellante, la sentenza impugnata ha omesso ogni riferimento alla deposizione resa dalla teste , escussa all'udienza del 15/06/2017, Testimone_7 nonostante la stessa sia stata regolarmente verbalizzata.
Ebbene, la suddetta teste ha affermato non solo di aver assistito alla caduta di Parte_1
, ma anche di essersi resa conto personalmente, percorrendola, della scivolosità della
[...] pavimentazione posta alla base della rampa/tappeto mobile, riferendo che tale superficie era “viscida” e priva di segnaletica di pericolo. In particolare, la ha ricordato: “Lo vidi scivolare sulla Tes_1 rampa. Io ero 4/5 metri dietro di lui. Misi il piede mi accorsi che la superficie della rampa posta a base prima dell'accesso al tappeto mobile era viscida …..non si percepiva la viscosità sulla pavimentazione”; “è vero. il giorno dopo vidi che avevano messo un tappetino e delle segnalazioni che avvertivano del pericolo” …. “ADR la base della rampa era viscida. Il è caduto sulla Parte_1 base posta prima del tappeto mobile;
Al ministero lavoravamo nello stesso reparto ma in piani diversi”
(cfr. verbale d'udienza del 15/06/2017).
Le dichiarazioni della citata teste - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo estranea agli interessi dedotti in giudizio - smentiscono l'assunto del Tribunale secondo cui “nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto la caduta dell'attore”.
Né risulta significativa la contraddizione apparentemente evincibile dalla suddetta deposizione in merito alla dinamica del sinistro (in quanto la ha dichiarato, in un primo momento, che Tes_1
cadde sulla rampa e, successivamente, che cadde sulla superficie posta a base dell'accesso Parte_1 al tappeto mobile) avendo la teste chiarito, alla fine della testimonianza, che l'attore cadde sulla base posta prima del tappeto mobile.
Va aggiunto che le fotografie allegate al fascicolo di parte attrice relative allo stato dei luoghi - scattate evidentemente in momenti diversi - documentano l'assenza di segnaletica di pericolo e di tappetini antiscivolo, nonché la successiva installazione di entrambi gli elementi precauzionali. In particolare, la fotografia n. 4 mostra chiaramente la pavimentazione liscia, scoperta e priva di qualsiasi avvertimento visivo, in linea con la descrizione fornita dalla teste mentre le fotografie nn. Tes_1
6, 7 e 8 mostrano, invece, la stessa area coperta da tappetino antiscivolo e con apposita cartellonistica
(ove si legge la frase: “Attenzione pavimento scivoloso”) affissa sulla ringhiera laterale, la cui successiva apposizione, anche in questo caso, è stata confermata dalla teste Tes_1
Tali fotografie sono state allegate dall'attore con l'atto di citazione e non risulta che parte convenuta abbia tempestivamente contestato che le stesse raffigurassero lo stato dei luoghi. pagina 11 di 16 Quanto alle altre testimonianze raccolte in primo grado, deve innanzitutto precisarsi che nessuno degli ulteriori testi escussi ha assistito personalmente al sinistro. Le loro dichiarazioni si sono concentrate esclusivamente sulle caratteristiche generali della rampa mobile e della pavimentazione, nonché sulla presenza, in termini generici, di cartellonistica di sicurezza. Tuttavia, tale segnaletica, come risulta dal contenuto delle stesse testimonianze e dalla documentazione fotografica allegata da parte convenuta, era riferita al tappeto mobile e non alla pavimentazione posta immediatamente prima dell'accesso, luogo che è stato individuato dalla teste come effettiva sede della caduta (cfr. Tes_1 verbale d'udienza del 30/03/2017).
Va osservato, peraltro, che i testi di parte convenuta e Testimone_3 Testimone_8 hanno riferito in termini generici la presenza di pavimentazione dotata di materiali zigrinati e antisdrucciolo, ma tale elemento, di per sé, non è idoneo a escludere che, in concomitanza con pioggia -
è pacifico, infatti, che il giorno dell'incidente avesse piovuto -, quella pavimentazione potesse presentarsi scivolosa e pericolosa, tanto da richiedere, come dimostrano le sopra citate fotografie, la successiva collocazione di un tappetino antiscivolo e l'apposizione di cartellonistica evidenziante la situazione di pericolo.
Si deve rilevare, infine, che il Tribunale ha fondato parte della propria motivazione sulla presunzione che, trattandosi di luogo esterno e di evento verificatosi in orario diurno, le condizioni di visibilità fossero buone e che, pertanto, il sinistro potesse essere evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore.
Tuttavia, tale argomentazione presuntiva, oggetto di specifico motivo di appello, non può essere condivisa, poiché non tiene conto delle effettive condizioni del sito e del tipo di pericolo in esame.
Dall'escussione dei testi di parte convenuta e dalle citate fotografie è emerso, infatti, che l'area di accesso al centro commerciale, pur collocata a livello stradale e all'esterno dell'edificio, era coperta da una tensostruttura che la proteggeva dalle intemperie ma che, allo stesso tempo, impediva l'irraggiamento diretto della luce solare. L'ambiente si presentava quindi ombreggiato e, visto che aveva piovuto, la pavimentazione era se non bagnata, certamente umida.
La semplice circostanza dell'orario diurno non è sufficiente, pertanto, per fondare una presunzione di visibilità del pericolo e del resto la ha dichiarato che lo stesso non era Tes_1 percettibile, come peraltro comprovato dalla successiva apposizione del cartello di pericolo.
Dunque, da quanto precede risulta accertato il nesso causale tra la pavimentazione viscida, non dotata di adeguata segnalazione o di rivestimento antiscivolo, e la caduta dell'attore.
A fronte di ciò, il non ha provato che l'evento sia stato determinato da un fattore CP_2 estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale. pagina 12 di 16 Invero non può ritenersi che la caduta sia stata provocata da una disattenzione dello stesso infortunato posto che il pericolo non era percettibile e nemmeno prevedibile, trattandosi di una superficie di accesso a un tappeto mobile ubicato all'ingresso di un Centro Commerciale e in mancanza di cartelli che avvisassero che il pavimento era scivoloso.
Da questi dati di fatto che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del , con conseguente accoglimento CP_2 dell'impugnazione.
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei danni patiti da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali e patrimoniali per le spese mediche sostenute, deve applicarsi il criterio tabellare per le c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate dal D.M. 16/07/2024), tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado - precise, congrue, prive di vizi logico-argomentativi, non oggetto di efficace confutazione ad opera delle parti - che ha accertato che il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso “un trauma distorsivo della caviglia sinistra con frattura composta spiroide del terzo distale del perone, trattata conservativamente”, con IP pari al 3 % oltre 30 gg. di ita e 40 gg. di itp al 50%, e verificato l'esistenza di spese documentate di natura sanitaria derivanti dal sinistro per complessivi € 3.015,92 e della spesa di € 185,00 per assistenza medico legale di parte,.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale (o danno dinamico-relazionale) richiesto dal . Parte_4
Invero, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/03/2018, n.7513).
Non costituisce invece duplicazione, la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. n.7513/2018 cit.).
Nel caso di specie, il ha allegato di aver sofferto una profonda sofferenza morale in Parte_4 conseguenza dell'iter clinico sopportato per determinare la patologia riportata a seguito dell'incidente pagina 13 di 16 de quo, comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, e delle difficoltà di movimento residuate che sono state ritenute compatibili dal ctu con la patologia accertata con particolare riferimento alla corsa.
La liquidazione del pregiudizio morale sofferto può essere effettuata, sempre ai sensi dell'art. 139, comma 3 Cod. Ass. (D. Lgs. n. 209/2005), in misura pari al 33 % della somma riconosciuta a titolo di danno biologico permanente.
Pertanto, spetta all'appellante, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 9.645,01 così risultante:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.762,33
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Totale danno biologico temporaneo € 2.762,00
Danno morale (33,33%) € 920,68
Spese mediche € 3.015,00
Altre spese € 185,00
TOTALE GENERALE: € 9.645,01
Sulla somma come sopra determinata decorrono quindi gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giova richiamare Cass. Civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, pagina 14 di 16 è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dall'appellante.
Quanto, infine, al danno patrimoniale da lucro cessante lamentato dal che sarebbe Parte_4 consistito nei mancati introiti per lavoro straordinario, indennità funzionale di supercampagna e
F.E.S.I. (fondo efficienza servizi istituzionali), si evidenzia quanto segue.
Il danneggiato ha dedotto di non aver potuto svolgere attività lavorativa per circa 11 mesi, dal
24/02/2013 (giorno del sinistro) al 21/01/14 (data di riammissione in forze lavorative) secondo quanto disposto dalla Prima Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (all.14 del doc.7 accluso al fascicolo attoreo di primo grado).
Tuttavia, tale valutazione, che ha consentito al una lunga assenza dal servizio di Parte_4 istituto, si scontra con quella del ctu che ha riconosciuto al medesimo, come si è detto sopra - con giudizio adeguatamente motivato, esente da vizi logici e pienamente condivisibile - solo 30 gg. di invalidità temporanea totale e 40 gg. di invalidità temporanea parziale al 50%.
Appare pertanto evidente che, a fronte di una accertata invalidità della durata di poco più di due mesi, le stime in termini di lucro cessante parametrate dall'appellante con riferimento a una assenza dal lavoro di ben 11 mesi, non possono essere condivise.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il
, in qualità di custode, deve essere condannato a risarcire i danni subiti da CP_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 9.645,01 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico del nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione del CP_2 valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di secondo grado, attesa l'assenza di attività istruttoria). Restano a carico del anche le spese della ctu svolta in primo grado. CP_2
Nulla può essere disposto a titolo di ripetizione delle spese di lite del giudizio di primo grado non avendo l'appellante dimostrato di averle corrisposte prima della decisione in appello.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del avverso la sentenza n. Controparte_2
n.13525/2919 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Proprietari CP_2 [...]
a pagare a la somma di € Controparte_2 Parte_1
9.645,01 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna il Proprietari del a rifondere CP_2 Controparte_2
Part a le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi Parte_1
€ 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. IM CA, dichiaratosi antistatario, e per il presente grado in complessivi € 4.888,00 per compensi ed € 382,00 per spese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. IM
CA e dell'avv. UD AT, dichiaratisi antistatari;
3. Pone a carico del Proprietari del le CP_2 Controparte_2 spese della CTU, liquidate in primo grado, con i conseguenti effetti restitutori.
Così deciso in Roma l'8/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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