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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RT CASAVOLA - Presidente
TR IG - CE
AN CARBONARA - CE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1261/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALO' Parte_1
CIRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ALO' Controparte_1
CIRO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/04/2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in GR (Ta) in data 20/09/1993, che dalla loro unione era nata la figlia a GR il 10/06/1998 e, che in data Persona_1
23/01/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 23/01/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/04/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/09/1993 in GR (Ta) da , nata a Parte_1
GL (TA) il 14/11/1966, e , nata a Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
TARANTO (TA) il 25/09/1966, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di GR (Ta) dell'anno 1993, parte 2, serie A, numero 128;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
GR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
RT SA
Il CE est.
AN RB
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RT CASAVOLA - Presidente
TR IG - CE
AN CARBONARA - CE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1261/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALO' Parte_1
CIRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ALO' Controparte_1
CIRO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/04/2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in GR (Ta) in data 20/09/1993, che dalla loro unione era nata la figlia a GR il 10/06/1998 e, che in data Persona_1
23/01/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 23/01/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/04/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/09/1993 in GR (Ta) da , nata a Parte_1
GL (TA) il 14/11/1966, e , nata a Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
TARANTO (TA) il 25/09/1966, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di GR (Ta) dell'anno 1993, parte 2, serie A, numero 128;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
GR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
RT SA
Il CE est.
AN RB
3