Sentenza 11 dicembre 2017
Sentenza 2 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01414/2026REG.PROV.COLL.
N. 06310/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6310 del 2023, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della AR di IN - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fenoglio, Mia Callegari e Maria Rizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Rizzotto in Roma, via delle Milizie, n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-
Visto l’appello incidentale proposto dal sig. -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. NC CO e udito per la parte appellata l’avvocato Juan Josè Di Nicco per gli avvocati Mia Callegari e Andrea Fenoglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS- Appuntato scelto della AR di IN, dopo aver ricevuto il riscontro negativo sulla propria istanza ex art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 di assegnazione temporanea per un triennio presso la Provincia di Nuoro per assistere il proprio figlio minore fino a tre anni, adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte al fine di conseguire l’annullamento della determinazione di diniego dell’istanza di trasferimento.
In esito ad un complesso iter giudiziario la vertenza si definiva favorevolmente per il graduato con la pronuncia n. 2426 del 14 maggio 2015 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato (di conferma della sentenza favorevole di primo grado n. -OMISSIS-). Successivamente l’Amministrazione, in ottemperanza al giudicato, provvedeva al trasferimento presso la sede prescelta in data 8 luglio 2015.
2. - Successivamente, il graduato promuoveva innanzi al T.a.r. Piemonte una domanda giudiziale per il risarcimento dei danni patiti in ragione dell’illegittimo e reiterato rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di trasferimento: a tal fine reclamava il ristoro di € 4.238,60 a titolo di danno patrimoniale per le spese di viaggio sostenute e di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale quantificato in via equitativa per il ristoro dei patimenti sofferti dal sig. -OMISSIS- per l’ingiustificata compressione del diritto alla genitorialità e alla coltivazione degli affetti familiari.
3. - Il giudizio veniva definito in primo grado con sentenza n. 1327/2017 con cui il T.a.r. Piemonte, nel ritenere assorbente l’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di lite.
Interposto rituale appello, il sig. -OMISSIS- otteneva la riforma della pronuncia di primo grado ad opera del Consiglio di Stato per violazione del diritto di difesa, atteso che la ritenuta eccezione di decadenza non risultava essere mai stata formalmente sollevata dalla controparte (v. Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2022, n. 4766). Stante il ricorrere dei presupposti dell’art. 105 cod. proc. amm. la sentenza di appello rimetteva la causa al primo giudice in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio processuale.
4. - Il sig. -OMISSIS-, quindi, riassumeva con atto notificato in data 9 settembre 2022 il giudizio innanzi al T.a.r. Piemonte, richiamandosi integralmente a quanto dedotto ed argomentato nell’atto introduttivo e negli altri atti di causa, e insisteva per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti secondo le quantificazioni ivi indicate.
5. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condannava l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 10.000,00, oltre interessi sino al soddisfo.
6. - Con rituale atto di appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della AR di IN - Roma chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«- Violazione e falsa applicazione art. 30 c.p.a. - art. 45, co. 31-bis del d.lgs. 95/2017, interpolato dal d.lgs. 172/2019 - art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 - art. 97 Cost. violazione e falsa applicazione artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. erronea valutazione degli atti di causa - erroneità contraddittorietà della motivazione - illegittimità manifesta ».
7. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS- chiedendone il rigetto.
8. - Il medesimo sig. -OMISSIS- spiegava, altresì, appello incidentale, con cui chiedeva:
«… Riformare parzialmente la sentenza n. 120/2023 del T.A.R. del Piemonte, relativamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l’effetto, Dichiarare tenuta e condannare l’Amministrazione alla corresponsione dell’importo di € 4.238,60 per tutti i motivi esposti in atti . …».
9. - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
10. - L’appello principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della AR di IN - Roma è infondato e va, conseguentemente, respinto.
Con un unico motivo di appello l’Amministrazione sostiene l’assenza di colpa / errore scusabile della P.A. per via delle oscillazioni giurisprudenziali in merito all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 in relazione alle Amministrazioni ad ordinamento militare.
In particolare la parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nella misura in cui ha ritenuto dimostrati la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. dell’Amministrazione e il danno non patrimoniale subito dall’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, sostenendo come nel caso di specie non sussista alcuno degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano imputato al Ministero, della cui prova sarebbe onerato l’odierno appellato in quanto danneggiato, avendo l’appellante tenuto una condotta conforme ai canoni previsti per la Pubblica Amministrazione.
Il motivo va disatteso.
L’Appuntato Scelto -OMISSIS- ha, infatti, fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza tanto degli elementi soggettivi (nel caso di specie, la colpa), quanto di quelli oggettivi (condotta, danno, nesso causale) di cui al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., soprattutto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’onere probatorio posto a carico del danneggiato si ritiene assolto anche solamente attraverso il mero ricorso al sistema delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3314).
10.1. - Con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, va rilevato come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel ricondurre i parametri per l’accertamento dell’imputabilità soggettiva a titolo di colpa in capo alla Pubblica Amministrazione, in ragione della violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona fede e come, proprio alla luce della possibilità di ricorrere al sistema delle presunzioni semplici, il danneggiato possa offrire la prova dell’elemento della colpevolezza invocando solamente l’illegittimità dell’atto, quale indice presuntivo della colpevolezza dell’Amministrazione(cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 20 giugno 2023, n. 6054).
Spetterà a quest’ultima dimostrare il contrario, ossia che si tratti di un errore scusabile derivante dalla complessità del fatto, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o dalla incerta formulazione della norma.
Pertanto, la condotta della Pubblica Amministrazione dovrà ritenersi affetta da colpa quando sia caratterizzata, come nel caso di specie, da ripetute violazioni di legge, nonché dei fondamentali principi di cui all’art. 97 della Costituzione ( i.e. legalità, imparzialità e buon andamento).
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “… Tale presunzione di colpa dell’amministrazione, …, può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto (Consiglio di Stato Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 4454). …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 luglio 2023, n. 6522; Cons. Stato, Sez. VI, 30.8.2021, n. 6090).
10.2. - Quanto alla condotta dell’Amministrazione va evidenziato che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna circostanza tale da escludere l’imputabilità all’Amministrazione dei danni occorsi al sig. -OMISSIS- a seguito degli illegittimi comportamenti posti in essere dalla P.A.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellante, il Ministero non ha tenuto una condotta “… in linea con le tempistiche e le modalità indicate dai Giudici …” intervenuti nello sviluppo del contenzioso (cfr. pag. 9 del ricorso in appello), bensì si è posto in aperto contrasto con i principi di buona fede e correttezza che dovrebbero connaturare l’operato della Pubblica Amministrazione.
Ciò trova piena conferma nella ricostruzione fattuale dei rapporti intercorsi tra l’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- e l’Amministrazione:
- infatti, a fronte dell’iniziale istanza di trasferimento ex art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 del sig. -OMISSIS- (istanza risalente al 29 ottobre 2012), l’Amministrazione sosteneva (con provvedimenti del 20 dicembre 2012 e del 14 maggio 2013 successivamente annullati dal T.a.r. Piemonte con sentenza n. 988 del 19 settembre 2013) l’inapplicabilità al caso in esame dell’istituto disciplinato dal citato art. 42 bis , asserendo, in contrasto con il chiaro tenore letterale delle disposizioni normative di riferimento (artt. 1493 e 2136, comma 1, lett. ff), del decreto legislativo n. 66/2010 entrato in vigore il 9 ottobre 2010) e con l’orientamento giurisprudenziale già all’epoca prevalente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730), che l’assegnazione temporanea sarebbe stata possibile soltanto in ipotesi di “ mobilità esterna ” e unicamente per il personale civile della Pubblica Amministrazione;
- non apprezzando le osservazioni formulate dall’odierno appellato in data 3 dicembre 2012, l’Amministrazione con il menzionato provvedimento del 20 dicembre 2012 confermava il proprio convincimento, adottando un provvedimento reiettivo, senza prendere in dovuta considerazione i rilievi dell’interessato;
- l’Amministrazione ugualmente con provvedimento del 14 maggio 2013 rigettava il ricorso gerarchico proposto dall’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, fornendo una motivazione meramente ripetitiva delle ragioni, peraltro prive di ogni fondamento giuridico, a sostegno del provvedimento impugnato;
- con sentenza del 12 settembre 2013, n. 988 il T.a.r. Piemonte - come visto - accoglieva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- e annullava gli impugnati provvedimenti del 20 dicembre 2012 e del 14 maggio 2013;
- in seguito al ricorso giurisdizionale presentato dal -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. del Piemonte, l’Amministrazione si asteneva dall’ottemperare tempestivamente alla sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- da quest’ultimo pronunciata;
- nelle more del primo giudizio di ottemperanza r.g. n. 113/20214 intrapreso dall’odierno appellato dinanzi al T.a.r. Piemonte per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- l’Amministrazione si esprimeva nuovamente sull’istanza dal medesimo presentata con il provvedimento del 4 aprile 2014, rigettandola in ragione di asserite “ esigenze organiche e di servizio ” riconducibili a una generica e indimostrata carenza di personale presso la sede di appartenenza;
- a fronte di tale atteggiamento ostruzionistico da parte dell’Amministrazione, l’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- impugnava con motivi aggiunti nell’ambito dello stesso giudizio r.g. n. 113/2014 anche tale nuova determinazione;
- il T.a.r. Piemonte con sentenza n. 1045 del 13 giugno 2014 annullava il richiamato provvedimento del 4 aprile 2014, evidenziando che:
«… Considerato, invece, che è fondata la domanda di accertamento dell’illegittimità e di annullamento del nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, atteso che:
- nella motivazione dell’atto impugnato l’Amministrazione rileva l’esistenza, presso il reparto e la provincia di appartenenza del richiedente, di una “grave e pregiudizievole carenza di personale (-172 unità) nei ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati/Finanzieri”; evidenzia che tale deficit, “ancorchè non interessi direttamente il ruolo Appuntati/Finanzieri, si concentra prevalentemente nella categoria immediatamente sovraordinata” dei Sovrintendenti (- 48 unità), a cui sono demandati compiti e funzioni affini”, il che sarebbe rilevante nel caso di specie dal momento che secondo alcune direttive ministeriali, eventuali carenze di organico nel ruolo dei Sovrintendenti possono essere colmate mediante l’impiego di personale che rivesta il grado di Appuntato Scelto;
- in sostanza, quindi, secondo l’Amministrazione, il ricorrente non potrebbe essere assegnato temporaneamente ad una delle sedi richieste in Sardegna perché, pur non essendovi, nella sede e nel contesto provinciale di appartenenza, alcuna carenza organica nel suo grado, egli potrebbe essere utilizzato per sopperire alla carenza di “Soprintendenti”, tenuto conto – aggiunge l’Amministrazione – che in quest’ultimo ruolo si registrerebbe una concentrazione di personale nelle regioni meridionali e, correlativamente, una grave carenza nelle regioni settentrionali, da cui la necessità per l’Amministrazione di agevolare i flussi di mobilità verso le regioni del nord.
Osserva tuttavia il collegio che:
- tale motivazione, ed in particolare il riferimento all’asserita necessità di colmare le carenze di personale riscontrate nel ruolo dei Soprintendenti nella provincia di Torino e di agevolare i flussi di mobilità verso le regioni del nord, appare in palese contraddizione con un recentissimo provvedimento dello stesso Comando generale, il provvedimento prot. 01350002/14 del 19 maggio 2014 con cui è stato disposto il trasferimento a tempo indeterminato verso Comandi regionali del centro-sud di due Sovrintendenti attualmente in servizio nella provincia di Torino (ossia nello stesso contesto provinciale in cui presta in servizio il ricorrente e che lo stesso Comando generale definisce, nell’atto impugnato, affetto da una “grave e pregiudizievole carenza di personale”);
- non può non constatarsi l’inconciliabilità e l’irragionevolezza delle due determinazioni qui in esame: con la prima delle quali l’Amministrazione ha negato al ricorrente il beneficio di cui all’art. 42-bis adducendo l’esistenza di una grave carenza di organico nelle regioni del Nord Italia ed in particolare presso la sede e il contesto provinciale di appartenenza del richiedente (peraltro in un ruolo diverso da quello degli Appuntati/Finanzieri a cui appartiene il ricorrente, che invece registra una sovrabbondanza di organico); mentre con il secondo di essi, adottato a poche settimane dal primo, l’Amministrazione, del tutto contraddittoriamente, non ha esitato a svuotare ulteriormente tale organico del contesto provinciale torinese, disponendo il trasferimento di due Sovrintendenti verso regioni del centro-sud;
- sicché appare fondata, in definitiva, la censura di difetto di motivazione e di eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della stessa Amministrazione, dedotta dal ricorrente con i motivi aggiunti . …»;
- nonostante la chiara motivazione espressa in sentenza, l’Amministrazione impugnava la predetta pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso da quest’ultimo rigettato con sentenza del 14 maggio 2015 n. 2426;
- soltanto a quel punto l’Amministrazione disponeva con provvedimento dell’8 luglio 2015 il trasferimento dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, a quasi tre anni dalla presentazione dell’istanza.
Da quanto appena riportato, emerge chiaramente la condotta colposa dell’Amministrazione, la quale, negando reiteratamente e immotivatamente il legittimo trasferimento dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, ha concretamente violato le regole di imparzialità, correttezza e buona fede proprie dell’attività amministrativa, costringendo quest’ultimo a ricorrere in numerose occasioni all’intervento dell’Autorità giudiziaria per vedere finalmente tutelate le proprie ragioni.
10.3. - Con riferimento all’asserita sussistenza di un errore scusabile dell’Amministrazione, la difesa erariale, pur affermando inizialmente la piena correttezza del proprio operato, ha successivamente giustificato la propria condotta, sostenendo come i propri provvedimenti fossero stati emessi in forza di norme oggetto di contrasti giurisprudenziali in merito alla loro interpretazione.
In particolare, l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 anche al personale di Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare sarebbe stata oggetto di diatribe giurisprudenziali che avrebbero indotto l’Amministrazione in errore (a parere della stessa) scusabile nell’emissione del provvedimento di diniego.
Detta prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa.
Invero, i provvedimenti di reiterato diniego al trasferimento del sig. -OMISSIS- sono stati annullati e riformati sulla base della puntuale applicazione della normativa vigente per il personale della Pubblica Amministrazione in materia di maternità e paternità.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 e dell’art. 1493 del decreto legislativo n. 66/2010, infatti, l’istituto richiamato risulta espressamente invocabile da tutti gli appartenenti alle forze armate: l’art. 1493 del codice dell’ordinamento militare, in particolare, dispone che “ Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione ”, estendendo, quindi, anche al personale militare la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001.
Va, altresì, sottolineato che l’art. 2136, comma 1, lett. ff), del decreto legislativo n. 66/2010 estende al Corpo della AR di IN (che costituisce una forza di polizia ad ordinamento militare ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 68/2001) le previsioni di cui all’art. 1493 del decreto legislativo n. 66/2010 e quindi anche l’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, si è ormai da tempo assestata la giurisprudenza amministrativa, concorde nel ritenere la misura prevista a tutela della genitorialità pacificamente invocabile da tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730; Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6577; Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961).
D’altronde, “… Diversamente opinando si perverrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente nella P.A., in relazione ad un istituto che vede a monte, nella temporaneità dell’assegnazione, il contemperamento tra le esigenze genitoriali e quelle dell’Amministrazione di appartenenza. La disposizione è, infatti, rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, in cui non risulta neppure dirimente la disciplina applicabile dalla singola P.A., bensì la tutela dell’unità familiare e la crescita del minore in un ambiente dove possa sviluppare la sua identità e personalità …” (cfr. ex multis T.a.r. Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, 22 giugno 2022, n. 8468, con argomentazioni condivise da questo Giudice).
Tali considerazioni sono state pienamente accolte e condivise dal T.a.r. Piemonte, che così si è espresso nella sentenza impugnata: “… La condotta provvedimentale serbata dall’Amministrazione ha scontato diversi profili di illegittimità puntualmente riscontrati in sede di sindacato giurisdizionale: a) il primo diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato sull’asserita inapplicabilità della norma al personale della AR di finanza (determinazioni del 20 dicembre 2012 e del 14 maggio 2013), sennonché in entrambi i gradi di giudizio è stato puntualmente rimarcato che l’applicabilità della particolare disciplina di favore recata dall’art. 42-bis costituiva un pacifico approdo della giurisprudenza amministrativa già negli anni in cui si dipanò l’iter procedimentale e processuale (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 2426 del 2015 che, nel definire il giudizio di appello, ha richiamato pronunce coeve o antecedenti di messa a punto della questione: Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n, 2730 e Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683) …”. E ancora: “… le reiterate illegittimità attizie in cui è incappata l’Amministrazione non possono valersi dell’esimente dell’incertezza del quadro normativo - dovendo rammentare la nitida statuizione del giudice di appello che già nel 2015 riteneva un pacifico approdo giurisprudenziale l’applicabilità della norma al personale delle forze dell’ordine - né riveste alcuna rilevanza lo ius superveniens di cui all’art. 45, co. 31-bis del d.lgs. 95/2017, interpolato dal d.lgs. 172/2019, che derubricherebbe l’onere motivazionale dei dinieghi alle mere esigenze organiche o di servizio, in quanto inapplicabile ratione temporis alla fattispecie concreta …” (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado).
Pertanto, non può in alcun modo configurarsi un errore scusabile dell’Amministrazione, stante la chiarezza dell’interpretazione della normativa offerta dalla giurisprudenza già al tempo dell’adozione dei provvedimenti di diniego.
Inoltre, la difesa erariale ha altresì asserito come sussistesse “ un acceso contrasto giurisprudenziale ” anche in merito all’individuazione di “ casi o esigenze eccezionali ” (cfr. pag. 12 dell’atto di appello), in presenza dei quali le istanze di trasferimento in oggetto potessero essere respinte. In assenza di una chiara identificazione della casistica di eccezionale legittimo rifiuto, l’Amministrazione avrebbe dovuto operare un attento bilanciamento nel caso concreto tra la tutela del diritto alla genitorialità e l’interesse pubblico alla difesa degli interessi dello Stato (cfr. pag. 13 dell’atto di appello).
Tuttavia, di tale contemperamento non vi era traccia alcuna nell’ultimo provvedimento di rigetto dell’Amministrazione risalente al 4 aprile 2014, dal momento che il medesimo si fonda su asserite gravi esigenze d’organico, smentite dal T.a.r. del Piemonte con la sentenza di accoglimento n. -OMISSIS-.
Inoltre, l’Amministrazione aveva attuato una vera e propria disparità di trattamento, autorizzando il trasferimento di alcuni colleghi dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- dal Piemonte ad altre sedi del Sud, salvo poi negare lo stesso diritto all’odierno appellato.
In questo senso, si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4163, che, in un caso analogo, riconosceva le ragioni del militare resistente, evidenziando che “… l’Amministrazione è comunque tenuta, nell’apprezzamento delle eccezionali esigenze ostative (che per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti alla struttura di attuale servizio), ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente (in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale), ed a limitare il dissenso a casi o a esigenze eccezionali congruamente illustrate, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante . …”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527 ha sottolineato che:
«… Il Collegio evidenzia come secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.11.2017, n. 5063; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 29.1.2019, n. 27) che l’art. 42-bis - anche dopo la novella operata dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015 - non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo ad ottenere l’auspicata assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della Pubblica Amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge, a maggior ragione allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare.
L’Amministrazione deve sempre e comunque operare una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che a tal fine deve comunque: a) accertare l’esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); b) verificare che vi sia l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; il consenso può essere negato per esigenze eccezionali.
Queste ultime, per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare, possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti alla struttura di provenienza.
L’esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale.
Il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante. La norma impone all’Amministrazione l’onere di motivare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza (Cons. Stato Sez. IV, 12.4.2019, n. 2380). …».
Sul punto, infine, appare chiara la pronuncia di primo grado, laddove il T.a.r. ha riconosciuto che “… il secondo diniego è stato motivato adducendo la carenza di personale dei ruoli interessati nella provincia di Torino, sensibilmente superiore a quella rilevata nella provincia di Nuoro, sennonché il giudice amministrativo ha censurato l’iter motivazionale svolto dall’Amministrazione reputandolo inidoneo a superare un vaglio critico : l’Amministrazione ha, infatti, dato rilievo alla carenze registrate in ruoli diversi, concentrandosi particolarmente nella categoria immediatamente superiore (sovrintendenti) cui sarebbero demandati compiti affini a quelli degli appuntati. La perplessità destata da questo modus procedendi si è poi ulteriormente acuita tenuto conto della contraddittorietà delle determinazioni pressoché coeve assunte dal Comando con riferimento proprio a due sovrintendenti trasferiti dalla sede di appartenenza del sig. -OMISSIS-, nonostante le criticità organiche rilevate a carico di tale ruolo. Lo scrutinio giurisdizionale ha, dunque, concluso che l’Amministrazione non ha rispettato il principio di parità di trattamento e ha finito per comprimere indebitamente un diritto di rilievo costituzionale quale quello al ricongiungimento familiare, sia pure temporaneo. … ”.
Inoltre, il T.a.r. Piemonte ha sottolineato che “… l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la quale da un lato ha addotto carenze organiche nel ruolo immediatamente superiore - argomento già di per sé fonte di perplessità - e dall’altro ha disposto contestualmente due trasferimenti proprio nell’ambito di questa qualifica, connota un comportamento colposo in quanto imperito e violativo dei canoni fondamentali posti a base dell’agere amministrativo - ossia i parametri di coerenza intrinseca ed estrinseca, ragionevolezza ed imparzialità ” (cfr. pagg. 5-6 della sentenza di primo grado).
Pertanto, anche sotto questo profilo deve ritenersi ingiustificata la pretesa dell’Amministrazione appellante di rientrare nell’alveo dell’errore scusabile, così da evitare qualsivoglia grado di responsabilità per la propria illegittima condotta.
Da ultimo, non può condividersi l’impostazione seguita dalla difesa erariale che pretende di ricavare la conferma dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale dalla disposizione introdotta dal comma 31 bis dell’art. 45 del decreto legislativo n. 95/2017 (ad opera dell’art. 40, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 172/2019): come ammesso anche dalla Amministrazione (cfr. pagg. 17-18 del ricorso in appello), tale innovazione normativa non può trovare applicazione al caso di specie per il principio “ tempus regit actum ”, posto che è stata introdotta ben sei anni dopo la presentazione dell’istanza di trasferimento in oggetto.
Né da tale disposizione può desumersi alcunché in merito al presunto contrasto giurisprudenziale, in quanto il legislatore, al contrario, si è limitato a prendere atto e a riportare a livello normativo quanto già ormai definitivamente e pacificamente riconosciuto in giurisprudenza.
Perciò, anche tale argomentazione non può essere positivamente apprezzata.
10.4. - In relazione alla violazione dei canoni di buona fede e correttezza la parte appellante ha poi eccepito l’insussistenza dell’elemento soggettivo anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dal sig. -OMISSIS-, in quanto la condotta dell’Amministrazione sarebbe asseritamente esente dalla violazione negligente e imperita dei canoni di imparzialità, buona fede e correttezza.
Anche in questo caso le argomentazioni di parte appellante sono prive di pregio, poiché, da quanto finora rilevato, appare evidente la grave violazione dei principi sopra indicati in cui è incorsa la P.A.
Infatti, l’Amministrazione ha mantenuto un atteggiamento meramente ostruzionistico e negligente nei confronti dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, in quanto, dopo aver lungamente respinto l’istanza di trasferimento sulla base di motivazioni scorrette, non ha neanche adempiuto alla pronuncia del T.a.r. Piemonte n. -OMISSIS- che riconosceva le ragioni dell’odierno appellato, costringendo quest’ultimo dapprima a procedere con il giudizio di ottemperanza e, in seguito, a rivolgersi nuovamente al T.a.r. del Piemonte con motivi aggiunti proposti avverso il nuovo provvedimento di rigetto del 4 aprile 2014.
Soltanto a seguito del rigetto, da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 2426/2015, dell’impugnazione promossa dalla stessa Amministrazione, quest’ultima procedeva in data 8 luglio 2015, dopo quasi tre anni dalla presentazione dell’istanza, al trasferimento dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, evitando, tuttavia, di rimborsare integralmente all’appellato le spese dei diversi giudizi intrapresi, successivamente recuperate solamente a seguito di un ulteriore giudizio di ottemperanza.
Pertanto, è evidente come la condotta dell’Amministrazione sia connotata quantomeno da negligenza e imperizia e si ponga in contrasto con il principio di buona fede e correttezza imposto dall’ordinamento (cfr. art. 1, comma 2 bis , della legge n. 241/1990 aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), con conseguente diritto dell’appellato al risarcimento del danno patito.
10.5. - Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del danno ingiusto, l’Amministrazione ha lamentato l’errata interpretazione della normativa sul trasferimento da parte del T.a.r. Piemonte, sostenendo che, sulla base del disposto della sentenza impugnata, il sig. -OMISSIS- avrebbe addirittura goduto di un doppio beneficio, sia economico-risarcitorio, sia temporale per il periodo trascorso con il figlio (cfr. pag. 23 dell’atto di appello).
Anche detta prospettazione va disattesa.
Invero, l’Amministrazione fonda le proprie asserzioni sull’assunto per cui il beneficio del trasferimento sarebbe conseguibile e prorogabile anche oltre il compimento del terzo anno di età del figlio.
Pertanto, avendo comunque l’Amministrazione concesso il trasferimento all’esito del contenzioso, l’appellato non avrebbe in realtà subito alcun danno, essendo stata così assicurata l’assistenza al figlio minore.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che tale ragionamento, incentrato sull’asserita fungibilità del trasferimento temporaneo, non può ritenersi idoneo a confutare le valide argomentazioni espresse nella sentenza appellata dal T.a.r. Piemonte.
Si tratta, infatti, di una argomentazione che non considera la chiara responsabilità dell’Amministrazione per il danno arrecato al sig. -OMISSIS-, il quale è stato leso nel proprio diritto alla genitorialità, non potendo beneficiare senza valide ragioni di un’assegnazione più vicina all’abitazione del figlio minore per il suo primo triennio di vita.
Come noto, infatti, “… la ratio [dell’istituto in parola: i.e. assegnazione temporanea ex art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001] è quella di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, ma anche di tutelare la genitorialità in regime paritario tra i coniugi, ai sensi degli artt. 30 e 31 della Costituzione, dell’art. 24 della Carta di Nizza («I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere […]. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente […]) e dell’art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite 5 settembre 1991 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176. ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6472).
Tale essenziale diritto, che gode peraltro di copertura costituzionale, deve certamente contemperarsi con il diverso interesse alla difesa dello Stato.
Tuttavia, nel caso in esame, come peraltro sancito dalle numerose sentenze pronunciate nel lungo contenzioso intercorso tra il 2012 e il 2015, l’Amministrazione non ha proceduto a un equo bilanciamento degli interessi delle parti, sacrificando immotivatamente il diritto alla genitorialità del sig. -OMISSIS- a favore di asserite e insussistenti peculiari esigenze di organico del Corpo della AR di IN, che avrebbero giustificato la permanenza dell’interessato nella sede originaria.
Sul punto, il T.a.r. con la sentenza di primo grado correttamente ha riconosciuto che:
«… Nel caso di specie viene in rilievo la ritardata assegnazione temporanea presso la sede più vicina alla residenza familiare (danno-evento) che ha cagionato la conculcazione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente all’esercizio delle prerogative genitoriali a norma del codice civile (v. artt. 147 e 316 cod. civ.) di chiara derivazione costituzionale (art. 30 Cost.) e sovranazionale (cfr. art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse” e artt. 3, 5 e 9 Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), prerogative pur mediate dal filtro dei doveri di servizio e oggetto di ponderato bilanciamento da parte del legislatore nel crogiuolo positivo forgiato dal paradigma dell’art. 42-bis cit. ” (cfr. pagg. 6-7 della sentenza di primo grado).
Né può ritenersi sufficiente a sanare tale violazione dei diritti fondamentali del sig. -OMISSIS- il fatto che l’odierno appellato abbia alla fine ottenuto la concessione del trasferimento richiesto, in quanto il medesimo è sopraggiunto con tre anni di ritardo, periodo nel quale la legittima pretesa sopra menzionata è stata comunque gravemente lesa ed è, pertanto, meritevole di adeguato ristoro, senza che ciò possa comportare in alcun modo il conseguimento indebito di un doppio beneficio da parte del -OMISSIS-, il quale ha giustamente ottenuto il provvedimento richiesto e altresì il risarcimento del danno cagionato dalla condotta dell’Amministrazione.
Tali considerazioni sono state chiaramente espresse nella sentenza impugnata:
“… il Collegio deve infatti respingere qualunque tesi difensiva volta a perorare la fungibilità dei periodi di assegnazione temporanea giacché si impone all’attenzione nel caso di specie l’irriducibile irripetibilità dei periodi di cura parentale della prole in tenera età, che non sono suscettivi di essere surrogati in egual modo da assegnazioni temporanee concesse di là nel tempo: in altre parole, il danno non patrimoniale lamentato dal -OMISSIS- non consiste nell’essersi visto negare tout court l’assegnazione ad una sede più vicina alla residenza familiare, bensì nell’aver subito tale illegittimo diniego proprio nel primo triennio di vita del figlio (l’istanza risale al 2012, l’agognato provvedimento è giunto solo nel 2015) con innegabile incisione di quel patrimonio di affetti e di ricordi che si coltivano e si radicano nella stagione di età più tenera del neonato e poi del bambino . …” (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado).
Da ultimo, si noti come le osservazioni dell’Amministrazione appellante (cfr. pag. 22 dell’atto di appello) relative al godimento del beneficio oltre il terzo anno d’età del figlio, nonché la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6472; Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2014, n. 1677; Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2014, n. 51), si fondino sulla possibilità per il genitore, prevista dalla normativa in questione (art. 42 bis d.P.R. n. 151/2001), di poter usufruire del trasferimento in “ modo frazionato ”.
Ora, è di immediata evidenza come tale espressione sia finalizzata a consentire al genitore il libero esercizio del proprio diritto alla genitorialità e non certo a legittimare l’Amministrazione a porre in essere comportamenti omissivi e/o dilatori.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’espressione “ in modo frazionato ” “… indica che il beneficio [possa] essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro - i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino …” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2014, n. 1677).
Alla luce di tali rilievi, dunque, è certamente configurabile, anche sotto il profilo dell’elemento oggettivo, la responsabilità aquiliana della P.A.
Ne discende la reiezione dell’appello principale proposto dall’Amministrazione.
10.6. - Da ultimo va osservato che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961 (richiamata dal MEF nell’atto di appello alle pagg. 14 e 16) escludeva nel caso specifico la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione (ma non si faceva discussione circa l’operatività dell’istituto di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 in relazione ad amministrazioni ad ordinamento militare, operatività che in quel caso era data per scontata) per assenza di colpa della P.A., poiché detta sentenza fa riferimento ad oscillazioni giurisprudenziali ( rectius tre orientamenti giurisprudenziali) con riferimento alla interpretazione dei “ casi o esigenze eccezionali ” (inciso inserito nell’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 dalla legge n. 124/2015, nel caso di specie ratione temporis non applicabile poiché l’istanza del -OMISSIS- risale al 29 ottobre 2012) che escludono l’ammissibilità in concreto della assegnazione temporanea ex art. 42 bis .
Ne discende che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non trova applicazione il principio di diritto di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 961/2020 poiché nella vicenda de qua l’Amministrazione militare con gli originari provvedimenti del 20 dicembre 2012 e del 14 maggio 2013 negava tout court l’operatività di detto istituto dell’assegnazione temporanea in relazione ad Amministrazioni ad ordinamento militare, quando ciò pacificamente non poteva essere alla luce del combinato disposto degli artt. 1493 e 2136, lett ff) del decreto legislativo n. 66/2010 (in vigore dal 9 ottobre 2010 e quindi ratione temporis operante al tempo della presentazione dell’istanza del -OMISSIS-, risalente al 29 ottobre 2012) che espressamente estende alla AR di IN (e alle amministrazioni ad ordinamento militare in generale) la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità (attualmente l’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001).
11. - Dalle considerazioni che precedono discende dunque il rigetto dell’appello principale proposto dal MEF.
12. - Deve invece essere accolto l’appello incidentale, tempestivamente proposto, e “autonomo” (passato per notifica il 17 ottobre 2023, e certamente scrutinabile ai sensi di Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 agosto 2019, n. 5703) proposto dal sig. -OMISSIS- finalizzato a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese di viaggio sostenute durante il periodo in cui l’assegnazione temporanea illegittimamente non è stata riconosciuta all’interessato.
Invero, la sentenza appellata è meritevole di parziale riforma, limitatamente alla parte in cui il T.a.r. non ha riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale relativamente alle spese di viaggio sostenute tra il 2012 e il 2015 dall’odierno appellato per raggiungere la residenza familiare in Sardegna: “ Quanto al danno patrimoniale, il ricorrente allega e comprova di aver sostenuto, nel periodo novembre 2012-luglio 2015, spese di viaggio pari a 4.238,60 euro, tra oneri di trasporto aereo, marittimo e consumi di carburante con mezzi propri, per le trasferte periodiche tra la sede di servizio e la residenza familiare in Sardegna. Ad avviso del Collegio, tali spese non sono risarcibili a mente del fatto che, una volta ottenuto il trasferimento nel luglio 2015, possono presuntivamente intendersi compensate dal mancato esborso per le trasferte che il -OMISSIS- ha evitato nel triennio successivo, fruito completamente nella sua interezza. In buona sostanza, tale voce di danno si elide in virtù di una peculiare compensatio lucri cum damno, ove si acceda ad una accezione di lucro ampia e comprensiva delle minori spese che altrimenti si sarebbero sostenute ” (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Infatti, la valutazione operata dal T.a.r. Piemonte sul punto si fonda sull’applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno tra le spese sostenute dall’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- tra il 2012 e il 2015 e quelle da quest’ultimo evitate per il triennio successivo a seguito della concessione (tardiva) del trasferimento temporaneo.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che nel caso di specie non sussistono i presupposti delineati in giurisprudenza per l’applicazione di detta compensazione: infatti, la compensatio lucri cum damno consiste in un istituto di matrice dottrinale e giurisprudenziale, volto a evitare un arricchimento ingiustificato per il soggetto danneggiato, qualora questi possa conseguire, oltre al risarcimento del danno da parte del danneggiante, altresì un indennizzo (dallo stesso danneggiante o da terzi) o comunque un vantaggio, derivante dal medesimo fatto illecito, conseguendo così la refusione di un plus ulteriore rispetto al danno subito. Al fine di evitare ciò, si procede, quindi, a una compensazione tra i due importi (Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564).
Nel caso in esame il T.a.r. Piemonte ha disatteso i criteri di applicazione predefiniti delineati in giurisprudenza, procedendo a una compensazione di fatto inattuabile, peraltro sulla base di una mera presunzione.
Infatti, l’odierno appellato, a fronte della tardiva concessione del provvedimento di trasferimento temporaneo, richiedeva il rimborso delle spese di viaggio verso la residenza familiare sostenute nel periodo 2012-2015, ossia nei tre anni in cui non ha potuto beneficiare del predetto trasferimento a causa dell’illegittima condotta ostruzionistica dell’Amministrazione.
Tuttavia, il Giudice di primo grado ha ritenuto tali somme compensate con il mancato esborso per le trasferte del triennio successivo, evitato in ragione del trasferimento temporaneo tardivamente accordato.
Tale valutazione non è conforme all’istituto della compensatio lucri cum damno , poiché, nel caso di specie, non si configura una duplicazione tra la richiesta di risarcimento del danno e l’indennizzo/vantaggio ulteriore spettante al danneggiato, bensì un diverso rapporto tra due elementi tra di loro estranei e non correlabili, quali la concessione del provvedimento richiesto, gravemente tardiva nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il suo riconoscimento, e il risarcimento delle spese di viaggio sostenute proprio a causa di tale ritardo nel riavvicinamento alla residenza familiare.
Pertanto, nella fattispecie in esame non è configurabile l’istituto de quo , non sussistendo alcun vantaggio indebito a favore del sig. -OMISSIS- in caso di riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale provocato dall’ostruzionismo dell’Amministrazione. In caso contrario, quest’ultima potrebbe sempre trincerarsi dietro all’applicazione (evidentemente non corretta) dell’istituto della compensatio lucri cum damno per sfuggire a qualsivoglia risarcimento dei danni arrecati dalla propria condotta.
Inoltre, anche a voler considerare effettivamente possibile la compensazione richiamata dal T.a.r. Piemonte nella sentenza appellata, va rimarcato che la medesima sarebbe meramente ipotetica, in quanto fondata sulla presunzione per cui l’odierno appellato, in caso di puntuale riconoscimento del diritto al trasferimento temporaneo, avrebbe effettuato anche nel triennio successivo i medesimi viaggi verso la residenza familiare, sostenendo peraltro i medesimi costi.
Tale considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, si pone in contrasto con i principi in materia di compensatio lucri cum damno e, in generale, di compensazione (l’art. 1243 cod. civ. stabilisce, infatti, che sono compensabili solo debiti aventi ad oggetto denaro o cose fungibili dello stesso genere, ugualmente liquidi ed esigibili), dal momento che tale operazione è ammessa unicamente laddove l’importo da scomputare dal risarcimento del danno “… sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum …” (Cass. civ., 2 settembre 2022, n. 25887).
Da ultimo, deve rilevarsi come nel caso concreto, pur assecondando il ragionamento operato dal T.a.r. Piemonte, il sig. -OMISSIS- non avrebbe mai sostenuto le spese di viaggio per il triennio in cui ha poi effettivamente goduto del trasferimento temporaneo, dal momento che, in data 14 giugno 2016, il Comandante Regionale Sardegna della AR di IN disponeva il trasferimento definitivo dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- a partire dall’1° agosto 2016, presso la Compagnia di Nuoro.
Pertanto, tale dirimente circostanza non può che determinare la caducazione di qualsivoglia elemento e/o presupposto considerato dal Giudice di primo grado per la configurazione della compensatio lucri cum damno e per il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, relativamente al danno patrimoniale patito.
Sulla base di quanto sopra esposto, perciò, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Pertanto, in accoglimento dell’appello incidentale l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento, in favore del sig. -OMISSIS-, dell’importo di € 4.238,60 (allegato e comprovato nel corso del giudizio di primo grado).
Sulla somma come sopra determinata, trattandosi di debito di valore, spettano rivalutazione e interessi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5820: “ L’obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse - poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa - e sono, quindi, giuridicamente compatibili ”).
13. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge l’appello principale.
2) accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di cui in motivazione, in favore del sig. -OMISSIS-.
Condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali in favore del sig. -OMISSIS- che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI RM, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
NC CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC CO | BI RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.