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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1400/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1878/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 22.02.2022, notificata in data 23.02.2022, pendente:
TRA
(P.I.V.A. Parte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Augusto Imondi (C.F.
; C.F._2
APPELLANTE E
in PA
persona del prof. (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gulia (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto delle domande proposte dallo nei confronti della CP_1 CP_1
per la condanna dell'appellato e, per quanto di ragione, Parte_1
del suo difensore antistatario, alla restituzione delle somme incamerate in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, sia per capitale, sia per interessi, sia per spese. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata: “-1) Rigettare l'appello proposto dalla per Parte_3
essere del tutto inammissibile, infondato e carente di prova a sostegno, per tutti i motivi indicati nei propri atti di causa. -2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado appellata. -3) In subordine ed in via istruttoria, per la denegata e subordinata ipotesi in cui l'On.le Corte adita ritenesse necessario l'espletamento delle invocate prove orali chieste dall'attrice con la propria memoria istruttoria, l'Associazione professionale appellata chiede che vengano ammesse ed espletate le già richieste prova per testi ed interrogatorio formale, come indicate nella
pag. 2/33 memoria di cui all'art.183, 6^ comma, c.p.c., numero 2. -4) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nella misura che verrà quantificata nelle comparse conclusionali, con attribuzione all'avv.
Francesco GULIA per anticipo fattone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 3.12.2019, l'
[...]
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, PA
la al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo Parte_1
favore, della somma di euro 63.400,00, oltre accessori e interessi, quale corrispettivo dell'attività professionale svolta da essa attrice in favore della convenuta società, in virtù della convenzione, intercorsa tra le parti, inerente all'attività di natura ordinaria e straordinaria di consulenza, informazione e studio strumentale alla concessione di linee di credito da parte del Controparte_4
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: in data
09.06.2009 l'associazione professionale “ PA
stipulava, con il ), una Controparte_5 CP_4
convenzione per lo svolgimento di attività di natura ordinaria e straordinaria di consulenza, informazione e studio, nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti e linee di credito;
l'entità dei compensi veniva così determinata dalle parti: per l'attività ordinaria
(punto 2.1 del contratto): nella misura di €.20.000,00 annui, oltre IVA e cassa, per l'anno 2009 ed in €.25.000,00 annui, oltre IVA e Cassa, per pag. 3/33 l'anno 2010 e seguenti;
per l'attività straordinaria (punto 2.2. del contratto): nella misura di €.80.000,00 annui, oltre IVA e Cassa, con possibilità di incremento ad €.90.000,00 annui, oltre IVA e Cassa;
in data 13.11.2014, le parti modificavano l'oggetto dell'attività professionale richiesta alla PA
suddividendola in “area contabilità e bilancio” ed “area fiscale”, prevedendo un compenso ordinario fisso e forfettizzato, a far data dal
01.01.2015, di €.30.000,00 annui, oltre Cassa ed Iva;
la durata della convenzione veniva stabilita con termine illimitato, ma con possibilità di disdetta da ciascuna delle parti con obbligo di preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR;
con comunicazione del 16.06.2017, a seguito della fusione per incorporazione del , la (soc. coop. p.a. Controparte_6 Pt_1
Garanzia Fidi) annunciava il subentro in tutti i rapporti economico e giuridici della Confidi a far data dal 05.06.2017, comunicando allo l'immediata e contestuale disdetta di PA
qualsiasi rapporto intrattenuto, in palese violazione di quanto concordato all'art. 3 della convenzione stipulata fra le parti il
09.06.2009, senza il riconoscimento di alcun termine di preavviso;
nonostante l'avverso recesso, l'associazione professionale continuava nell'espletamento della propria attività (con il consenso e la collaborazione del committente), senza però percepire, nonostante i solleciti formulati, né il pagamento dei compensi concordati, né il corrispettivo relativo ai 6 mesi di preavviso non riconosciuto;
inoltre, con contratto stipulato il 22.03.2018, la incaricava lo Parte_1
di svolgere altre attività di consulenza, PA
pag. 4/33 assistenza e supporto in materia di finanza agevolata ed innovativa, riconoscendo allo studio associato un compenso per lo studio della pratica e la sottoscrizione della lettera di incarico, c.d. ”upfront”, pari al
60% di una somma da determinare fra €.2.000,00 ed €.10.000,00 in ragione dell'importo finanziato e della complessità dell'operazione; tuttavia, la risolveva ad nutum anche il suindicato contratto del Pt_1
22.03.2018, omettendo però di corrispondere allo studio CP_1
quanto allo stesso dovuto in ragione delle attività di consulenza già medio tempore espletate;
nonostante le attività compiute e la sottoscrizione delle lettere di incarico da parte delle diverse società interessate alla finanza agevolata ed ai minibond, la ometteva di Pt_1
provvedere al pagamento di quanto dovuto allo studio per CP_1
l'attività di “upfront” espletata, pur essendosi riconosciuta debitrice nel contesto di una mail riepilogativa inviata il 26.07.2018.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella Parte_1
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Venivano assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate memorie ma la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2021, alla quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c..
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
pag. 5/33 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di PA
euro 63.400,00 oltre accessori (CPA ed IVA) nonché interessi ex art. 1284
4 ° co. c.c. dalla domanda al soddisfo;
-condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 570,00 Parte_1
per spese ed euro 13430,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Gulia.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.03.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 09.06.2022, l'
[...]
nel resistere all'avversa PA
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per l'1.07.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.10.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle part il 22.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle pag. 6/33 comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 10.02.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava: “Parte attrice ha proposto due domande di pagamento: la prima in relazione al contratto di consulenza, informazione e studio stipulato con la “ il 9.06.2009 in relazione CP_4
al quale, per stessa ammissione della convenuta, la GA è subentrata in
“tutti i rapporti economici e giuridici a far data dal 5.'06.2017. Trattasi di contratto per il quale la ha comunicato un recesso “ad nutum,” Pt_1
con pec del 16.06.2017 in violazione dell'art.3 del contratto a mente del quale la committente si era obbligata al riconoscimento di un termine di preavviso di sei mesi”.
In relazione a tale contratto, il Giudice, ritenuta valida la clausola negoziale con cui le parti avevano previsto, a tutela della CP_1
e in deroga a quanto stabilito dall'art.2237 c.c., una
[...]
durata illimitata della convenzione, con possibilità di disdetta con obbligo di preavviso di almeno sei mesi da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR, rilevava che “Il recesso ad nutum operato dalla convenuta risulta, pertanto, illegittimo e privo di giusta causa stante la validità della clausola contrattuale di preavviso, il recesso poteva avere efficacia solo ed esclusivamente allo scadere del termine semestrale stabilito dall'art.3 del contratto”.
pag. 7/33 Posta tale premessa, il Giudice riteneva non provato l'assunto della convenuta, a tenore del quale le parti avrebbero consensualmente risolto il contratto, e riteneva, di conseguenza, “che allo
[...]
sia dovuto il compenso ordinario “fisso” PA
contrattualmente spettante almeno fino al 31.12.2017 pari ad euro
15.000,00 oltre Cassa ed Iva (ossia il 50% di quello pacificamente concordato per l'annualità nella misura di euro 30.000,00 oltre ed Pt_4
Iva) avendo peraltro, l'associazione professionale offerto ed espletato la propria attività nel suindicato semestre successivo alla revoca dell'incarico”.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale evidenziava che l'attrice aveva dimostrato “che, pur non essendone obbligata, ha comunque svolto la propria attività nel semestre successivo alla comunicazione di revoca dell'incarico.
Trattasi di attività finalizzata: a) ad un rimborso di imposte per il rilevante importo di euro 190.272,00; b) all'applicazione del visto di conformità con riferimento al modello unico 2017.
Orbene, a comprova della onerosità delle suddette prestazioni, l'attrice ha prodotto la corrispondenza intercorsa nella quale la committente espressamente riconosceva di dover versare il previsto compenso professionale”.
Secondo il Giudice “Non può dunque sussistere alcun dubbio sulla circostanza che all'attrice spetti il pagamento della somma di euro
15.000,00 oltre cassa e Iva ed interessi, sia in ragione del termine
pag. 8/33 semestrale di preavviso di cui all'art.3 del contratto, sia in ragione dell'attività professionale comunque correttamente svolta fino al
31.12.2017.
Del resto, parte convenuta non ha contestato la documentazione prodotta, né disconosciuto l'avvenuto espletamento delle attività da parte della attrice nell'ultimo semestre del 2017.
Anzi la nel sostenere, senza provare, che le attività riferite al Pt_1
“rimborso delle imposte” fossero disciplinate da pregressi accordi, riconosce che le suindicate attività sono state effettivamente poste in essere dall'associazione con il consenso e la consapevolezza della stessa
. Pt_1
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Tribunale non aveva considerato che il contegno tenuto dallo , dopo la PA
comunicazione di recesso ad esso inoltrata dalla manifestava, in Pt_1
maniera inequivoca, “la specifica ed indubbia volontà di accedere alla risoluzione immediata per mutuo consenso (a decorrere dalla data di comunicazione del recesso del 16.06.2017), della prima convenzione, ai sensi dell'art. 1372 comma I c.c. .. Nella fattispecie, lo , ha PA
reso per iscritto limpide e nette dichiarazioni, confermate da comportamenti consequenziali e coerenti, che provano la sua consapevole decisione di accettare il recesso ad nutum comminato dalla di rinunciare al preavviso di sei mesi previsto dalla convenzione ed Pt_1
pag. 9/33 al pagamento di compensi -per altro a fronte di prestazioni non rese, per il secondo semestre 2017- e di rinunciare per facta concludentia all'eventuale credito”.
A conforto di tali conclusioni, l'appellante deduceva che l'attrice riceveva il pagamento della fattura n. 66 del 03.07.2017, per l'importo di € 7.500,00 oltre oneri, avente ad oggetto “prestazioni professionali … periodo II trimestre 2017”, eseguita dalla quale “corrispettivo Pt_1
conclusivo” del rapporto intercorso con l'incorporata Controparte_6
e, invece, dopo avere emesso la fattura n. 104/2017 relativa
[...]
al compenso per il terzo trimestre 2017, vi rinunciava.
In tal senso, infatti, andavano considerate sia la nota a mezzo mail del
23/11/2017, con la quale, la segretaria dello , PA [...]
, chiedeva “... la gentilezza di non considerare l'e-mail inviata Per_1
stamattina relativa alla fattura del III trimestre 2017 in quanto è stata una mia distrazione nonostante il prof. mi avesse detto di non CP_1
spedirla”, sia la nota del 24.11.2017, con cui “anche il Prof. , in CP_1
prima persona, ribadiva “... di non tenere conto della fattura n. 104 del
23.11.2017 ...”, che evidentemente era stata annullata”.
Inoltre, sosteneva l'appellante, dopo tali scambi epistolari, “non pervenivano altre richieste alla deducente;
né, tantomeno lo
[...]
emetteva la fattura relativa al compenso per il quarto CP_1
trimestre 2017. D'altra parte, nel secondo semestre 2017, nessuna consulenza veniva richiesta né resa dallo in favore della PA
. Pt_1
pag. 10/33 Nello stesso senso, militava anche la conclusione, tra le parti, in data
22.03.2018, della nuova convenzione.
La sentenza era, quindi, errata avendo il Giudice omesso di considerare che “lo -e nello specifico anche personalmente il prof. PA
dopo aver inizialmente richiesto il pagamento del Controparte_2
compenso previsto per il secondo semestre dell'anno 2017 ed aver emesso la fattura n. 104 del 23.11.2017, annullava la stessa e, con ben 2 mail, addirittura prima si scusava (la segretaria sig.ra ) e Parte_5
poi chiariva espressamente che non doveva tenersi conto di quel documento (il prof. ) .. il comportamento tenuto dall'odierno CP_1
appellato è inequivoco e coerente, e difatti: incassava l'importo della fattura n. 94 del 05.10.2017 per € 5.380,40 (cfr. doc. 10 – fascicolo primo grado), espressamente individuata dalla come ultima ancora Pt_1
dovuta in relazione alla convenzione 09.06.2009/13.11.2014; dopo le comunicazioni lapidarie di cui innanzi, non richiedeva più alcun corrispettivo a fronte della prima convenzione per il secondo semestre
2017; procedeva alla sottoscrizione di una nuova diversa convenzione con la il 22.03.2018 .. che necessariamente presupponeva la Pt_1
intervenuta definizione del precedente rapporto;
riceveva pagamenti anche in ordine a quest'ultima (senza nelle more nulla pretendere in merito alla prima convenzione sino alla notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio)”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
pag. 11/33 Gli elementi valorizzati dall'appellante non consentono, invero, di ritenere che l'originaria attrice, dopo avere ricevuto, in data 16.6.2017, la comunicazione con la quale la ecedeva, con effetto immediato, Pt_1
dal contratto, intercorso tra le parti, di prestazione d'opera professionale, abbia esternato, per facta concludentia, la volontà di rinunciare al diritto, convenzionalmente pattuito, di preavviso, nonché al pagamento del compenso concernente il secondo semestre 2017.
In particolare, non soccorre il contenuto delle comunicazioni a mezzo mail, valorizzate dall'appellante, in quanto le stesse concernono il pagamento della fattura n. 104 del 23.11.2017, afferente ai soli compensi per il terzo trimestre del 2017, e non già l'intero importo del corrispettivo reclamato con l'atto di citazione, afferente al secondo semestre 2017. Ne segue che l'avere il prof. , nella Controparte_2
mail del 24.11.2017, invitato a non considerare la predetta Pt_1
fattura, di per sé, non possa essere considerato come comportamento concludente, idoneo a manifestare la volontà inequivoca di rinuncia al credito. Peraltro, nelle dette comunicazioni non è dato ravvisare alcuna manifestazione, da parte del creditore, di voler aderire al recesso ad nutum esercitato da né di voler rinunciare al proprio credito Pt_1
professionale.
Inoltre, in senso contrario alle ragioni dell'appellante, depone il chiaro tenore della comunicazione, inoltrata da con pec del Controparte_2
19.6.2017, nella quale il primo, in riscontro al recesso esercitato da rilevava che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, la disdetta sarebbe Pt_1
dovuta avvenire con un preavviso di almeno sei mesi e che, nel pag. 12/33 contempo, lo studio intendeva continuare a prestare la sua collaborazione sino al maturare del citato termine semestrale.
Tale missiva comprova che, ad onta di quanto opinato dall'appellante, il professionista avesse chiaramente esternato la sua contrarietà al recesso esercitato dalla al punto da ritenerlo finanche privo di Pt_1
effetti sino al maturare del periodo di preavviso.
Né, invero, la successiva stipulazione, tra le parti, nel marzo del 2018, di una nuova convenzione, di per sé può essere valorizzata ai fini in esame, non contenendo tale ulteriore accordo alcuna pattuizione, peraltro nemmeno invocata dall'appellante, dalla quale potersi desumere la volontà dell' di rinunciare al PA
credito nascente dal precedente contratto.
Ed ancora, la stessa pretesa inerzia serbata dall'attrice nel sollecitare il pagamento del credito, dopo lo scambio di mail del novembre del
2017, non assume rilievo dirimente, potendosi ragionevolmente giustificare alla luce della pendenza, tra le parti, di trattative finalizzate alla stipula della nuova convenzione, poi sopravvenuta a marzo 2018.
In coerenza con quanto osservato, inoltre, la mancata emissione di ulteriore fattura relativa ai compensi per il quarto trimestre del 2017 può spiegarsi in ragione del rifiuto, manifestato dalla di Pt_1
provvedere al pagamento della fattura afferente al terzo trimestre dello stesso anno e, quindi, con la volontà dell'attrice di evitare di dovere anticipare l'Iva su tale ulteriore fattura.
§ 6.
pag. 13/33 Sempre con il primo motivo l'appellante impugnava la parte di sentenza, dinanzi riportata, nella quale il Giudice aveva ritenuto dimostrato l'espletamento, da parte dell' di PA
attività di , anche dopo la comunicazione di Parte_6
recesso ad opera di Pt_1
Opinava, sul punto, l'istante di avere, in primo grado, tempestivamente eccepito il mancato svolgimento, ad opera di controparte, di qualunque attività nel secondo semestre 2017 e che i documenti, peraltro irritualmente prodotti dall'attrice, dimostravano attività svolte in esecuzione della seconda convenzione.
Obiettava di avere prodotto documentazione da cui emergeva che “il rimborso IVA evocato dallo era intervenuto in data PA
30.06.2017 e, pertanto, presupponeva una attività propedeutica svolta anteriormente (e non certamente nel secondo semestre dell'anno 2017)”.
§ 7.
Il motivo è inammissibile, perché, al cospetto di una motivazione che fondava il diritto dell al pagamento del PA
compenso relativo al secondo semestre 2017 su due autonome rationes decidendi, limitava la censura ad una sola di esse.
Ed invero, come dinanzi esposto, il Giudice riteneva il compenso in esame dovuto sia in ragione dell'inosservanza, da parte di del Pt_1
termine semestrale di preavviso di cui all'art.3 del contratto, sia in ragione dell'attività professionale comunque correttamente svolta fino al 31.12.2017.
pag. 14/33 In presenza di tale statuizione, si limitava a contestare Pt_1
l'affermazione del Giudice, obiettando che difettasse la prova relativa all'espletamento di attività di consulenza in epoca successiva al recesso da essa esercitato. Nulla, invece, rilevava con riferimento all'affermazione del Tribunale, a mente della quale, comunque, fosse
“dovuto il compenso ordinario “fisso” contrattualmente spettante almeno fino al 31.12.2017 pari ad euro 15.000,00 oltre Cassa ed Iva
(ossia il 50% di quello pacificamente concordato per l'annualità nella misura di euro 30.000,00 oltre Cassa ed Iva)”.
In relazione a tale autonoma argomentazione, da sola in grado di giustificare l'accoglimento della pretesa, non formulava alcuna Pt_1
specifica censura, nulla obiettando in ordine all'interpretazione, operata dal Giudice, della clausola contrattuale di cui all'art.3 del contratto.
Quanto appena osservato induce a ritenere che, in parte qua, il motivo di appello sia inammissibile, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina
l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Ne segue che alcuna pronuncia di merito vada adottata rispetto alle sopra riportate deduzioni dell'appellante, tese a sostenere la mancata pag. 15/33 dimostrazione, da parte dell'attrice, della prestazione professionale nel secondo semestre 2017.
§ 8.
Il Tribunale osservava, altresì, che “con contratto del 22.03.2018 la incaricava la associazione professionale di svolgere altre attività Pt_1
di consulenza assistenza e supporto in materia di finanza agevolata e innovativa. Con il suindicato contratto la riconosceva allo studio Pt_1
associato un compenso per lo studio delle pratiche di “finanza agevolata”
e “minibond” nonché per la sottoscrizione delle lettere di incarico c.d. upfront, un compenso pari al 60% di una somma da determinare tra euro 2.000,00 ed euro 10.000,00 in ragione dell'importo finanziato e della complessità dell'operazione (cfr. art.3 contratto).
Sul punto, la società convenuta ha eccepito che l'attrice non avesse svolto
l'attività necessaria per far sorgere il diritto al pagamento dei compensi riferiti alle singole pratiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Senonché, l'attrice ha documentalmente provato di aver svolto tutte le attività di “prefattibilità” cui era onerata, istruendo le singole pratiche mediante l'acquisizione di documenti, svolgendo anche attività di consulenza ed assistenza clienti.
Del resto, il compenso richiesto non è quello riferito al “success fee” (ossia al buon esito dell'operazione), ma quello relativo all'attività di “retainer fee” ossia all'attività preventiva dello studio di prefattibilità di ciascuna operazione. Del tutto indipendente rispetto al buon esito ed alla conclusione con successo dell'incarico.
pag. 16/33 Avuto riguardo alla circostanza che il compenso dovuto all'associazione professionale era indipendente dal buon esito dell'operazione, del tutto inopponibile ed irrilevante era se la avesse ottenuto o meno il Pt_1
pagamento dei propri compensi da parte della cliente con la quale la detta società intratteneva un rapporto esclusivo.
È, pertanto, del tutto infondato l'assunto della convenuta secondo cui non essendo stati conclusi i contratti con le aziende interpellate, non essendo stato sottoscritto alcun protocollo, né incassati o fatturati corrispettivi da parte della nulla sarebbe dovuto alla attrice. Pt_1
Tanto è vero che la convenuta afferma che “l'elenco delle 25 imprese con le quali si sono perpetrate mere interlocuzioni, non tradottesi in intese o convenzioni, è .. ininfluente ai fini della formazione di un credito”.
Tale assunto è infondato avuto riguardo al tenore e al contenuto del contratto nonché all'attività effettivamente espletata alla attrice come risultante dalla documentazione e dalla corrispondenza in atti.
Lo studio associato ha, quindi, maturato il diritto di ottenere quanto dovuto a titolo di “up-front” ossia per lo studio della fattibilità della pratica, il contatto con il cliente, e la sottoscrizione della lettera di incarico nella misura e per le causali indicate nell'atto di citazione.
Diversamente opinando, non avrebbe avuto alcun senso che le parti distinguessero i compensi e le attività in “upfront” e “success fee” .. In ogni caso, l'attrice ha prodotto ampia documentazione della attività di upfront, nonché le comunicazioni intercorse con la e, in specie, con Pt_1
il suo Direttore generale e delegato dalle quali emerge la consistente
pag. 17/33 attività professionale espletata dalla associazione attrice, sia la consapevolezza da parte della delle aziende che avevano aderito ai Pt_1
finanziamenti grazie all'attività dell'associazione, al punto che proprio la committente riepiloga le singole posizioni delle aziende interessate quantificando anche gli importi dovuti alla attrice a titolo di compenso.
Peraltro, la società convenuta non ha disconosciuto, né impugnato
l'esistenza e il contenuto delle mail e della corrispondenza prodotta dalla attrice, ha ammesso di aver partecipato a confronti e studi di fattibilità con l'associazione, con ciò implicitamente ammettendo l'espletamento dell'attività di upfront da parte della attrice, non ha depositato alcuna prova a sostegno delle proprie eccezioni, né ha formulato richieste istruttorie, ha sostenuto che l'attrice avrebbe rinunciato ai propri compensi con ciò ammettendo l'esistenza degli stessi”.
§ 9.
Nell'impugnare, con il secondo motivo di appello, tale parte di sentenza, l'istante deduceva che il Giudice aveva malamente apprezzato il contenuto del contratto e le risultanze documentali.
Deduceva, al riguardo, che “l'elenco delle 25 pratiche predisposto dalla
e trasmesso con la nota del Direttore del 26.07.2018 (doc. 17 nella Pt_1
nostra produzione, depositato in forma alterata, mancante dell'ultima colonna da Controparte) riporta le imprese con le quali lo
[...]
aveva tenuto mere inutili interlocuzioni -non tradottesi in CP_1
intese e neppure in ipotesi di mera fattibilità-, non avendo, lo
[...]
, nemmeno determinato, sulla base delle attività da svolgere, il CP_1
pag. 18/33 preciso importo dovuto dai clienti nel range tra i € 2.000,00 e i €
10.000,00”. Secondo l'appellante, il documento, valorizzato dal primo
Giudice, costituito dal “riepilogo” delle pratiche, che, in data 26.07.2018, il Prof. reinoltrava alla integrato “...con nostre note CP_1 Pt_1
nell'ultima colonna...”, dimostrava “le criticità delle pratiche, tutte ferme alla fase dell'approccio iniziale, nessuna delle quali avviata o definita”.
Osservava che, al fine di comprovare l'attività espletata, l'attrice aveva prodotto, con la seconda memoria ex art. 183 comma IV c.p.c., ulteriore documentazione, “ intendendo dimostrare anche l'ingentissima attività espletata con riferimento alle singole pratiche afferenti la finanza agevolata o i minibond” e che, essa convenuta, a fronte di tale non conforme produzione, carente dell'indicazione del numero dei documenti, di un elenco descrittivo, dei fatti che si intendevano dimostrare, ne eccepiva l'irritualità, per violazione dell'art. 87 d.a.
c.p.c., e la conseguente inutilizzabilità.
Peraltro, il primo Giudice, senza prendere posizione su tali eccezioni, non ammetteva le prove orali articolate dall'attrice, intese a dimostrare l'espletata attività, e rinviava la causa per le conclusioni.
Di conseguenza, ad onta di quanto erroneamente ritenuto in sentenza, doveva ritenersi che, al momento in cui aveva esercitato il Pt_1
recesso dalla convenzione del 22.3.2018, “nessuna delle pratiche elencate dallo era stata compiutamente affrontata e PA
completata, neppure per la sola fase preparatoria e iniziale”. Invero, sosteneva l'appellante, “L'ultima colonna del documento del prospetto .. compilata proprio dal Prof. .. riporta la frammentarietà, CP_1
pag. 19/33 l'approssimazione e le mancanze di ciascuna delle pratiche, tutte ferme ad una fase embrionale e pertanto insuscettibili di consentire il passaggio alle fasi successive di competenza della . Pt_1
Peraltro, ad avviso dell'appellante, il Giudice aveva anche malamente interpretato gli artt. 3 (compensi) e 4 (pagamento dei compensi) del contratto del 22.03.2018, in quanto, dalla lettura degli stessi, doveva desumersi che “Il pagamento dei compensi per le attività continuative o non continuative, di up front (prefattibilità) e success fee, erano tutti.. condizionati e subordinati quantomeno ad una prima ma completa istruttoria delle pratiche, alla possibilità per la di far “sottoscrivere Pt_1
dal cliente una lettera di incarico”, agli incassi che la avesse Pt_1
conseguito dalle imprese clienti e alla emissione di fatture da parte dello
”, circostanze che, nella specie, non si erano verificate PA
per nessuna delle posizioni riportate nell'elenco esibito.
Quindi, obiettava l'istante, “nessuna delle due condizioni prescritte dal contratto perché scattasse l'obbligo di pagamento da parte della Pt_1
dei compensi, anche se solo per le attività si è realizzato: né il CP_7
completamento da parte dello quantomeno della fase PA
iniziale delle pratiche, con la quantificazione del presunto importo dovuto dalle clienti per il conferimento di incarico, nel range tra i €
2.000,00 ed i € 10.000,00, al fine di consentire a di richiedere la Pt_1
sottoscrizione di una lettera di incarico da parte delle imprese (art. 3 del contratto); né la acquisizione di mandati e soprattutto l'incasso di corrispettivi dalle imprese clienti da parte della (art. 4 comma 2 Pt_1
del contratto)”.
pag. 20/33 § 10.
Il motivo è fondato.
Invero, la convenzione del 22.3.2018, posta dall'attrice a fondamento della seconda delle domande di pagamento da essa proposte, prevedeva lo svolgimento, da parte dell' , di PA
un'attività di assistenza e , in favore di articolantesi in Parte_6 Pt_1
attività continuative (progettazione, elaborazione e divulgazione di attività informativa e di supporto alle PMI in materia di agevolazioni finanziarie e tributarie) ed attività non continuative (es. emissione di minibond e cambiali finanziarie, finanziamenti innovativi erogati da soggetti autorizzati non bancari, ingresso di investitori istituzionali nel capitale di rischio e crownfunding).
Riguardo alle attività continuative, il contratto in questione, al suo articolo 3, stabiliva che il compenso dovuto dall'azienda (per tale intendendosi, appunto, il terzo che si sarebbe avvalso della consulenza prestata dall' ), in ordine al quale si PA
controverte, fosse duplice: a) upfront da determinare in funzione dell'importo e della complessità dell'operazione e generalmente compreso tra 2 mila e 10 mila euro;
b) success fee (compreso tra 3% e
6%, variabile in funzione dell'importo e della complessità e percepibile solo in caso di esito positivo dell'operazione).
I predetti compensi sarebbero stati oggetto di inserimento in lettere di incarico, rilasciate a sottoscritte dai clienti, e divisi tra er Pt_1 Pt_1
il 40 % e lo e per il 60%. PA CP_1
pag. 21/33 Sempre in base all'art. 3 della convenzione, avrebbe trasmesso Pt_1
allo Studio professionale, entro 7 giorni, conferma delle lettere di incarico ricevute al fine di dare immediato riscontro al cliente dell'avvio dell'attività.
Analogamente, per le attività non continuative, lo stesso art. 3 stabiliva che il compenso, richiesto all'azienda, era duplice: upfront, da pagare alla sottoscrizione della lettera di incarico, che variava in ragione dell'importo e complessità dell'operazione, in un range compreso tra i
5 mila ed i 10 mila euro;
success fee, compreso tra il 3% ed il 5%, a seconda dell'importo e della complessità dell'operazione, dovuto solo nel caso di esito positivo dell'operazione.
Il successivo art. 4, nel regolare le modalità di pagamento, stabiliva: “...
In merito ai compensi per le attività non continuative redigerà un Pt_1
riepilogo mensile dei mandati ricevuti e delle somme incassate e lo invierà allo Studio entro i primi 10 giorni del mese successivo. Lo Studio emetterà fattura a che sarà pagata entro 30 giorni dalla data della Pt_1
sua emissione.”
Il tenore delle richiamate pattuizioni induce a ritenere che, secondo la comune intenzione delle parti, il diritto al pagamento del compenso cd. upfront, relativo alle attività continuative e non continuative, sorgeva, in capo all'odierna appellata, solo nel momento in cui vi fosse stata la sottoscrizione, da parte del cliente, della lettera di incarico ed il pagamento, da parte del cliente, del corrispettivo convenuto. L'art. 3 era chiaro nel prevedere che il pagamento di tale voce di compenso fosse a carico del cliente, il quale avrebbe dovuto versare l'importo alla pag. 22/33 che, a sua volta, ne avrebbe corrisposto all'attrice la percentuale Pt_1
concordata (nel caso dell'attività continuative, pari al 60%, nel caso delle attività non continuative al 70%).
Del resto, se, in base al contratto, il pagamento del compenso cd. upfront, per attività continuative e non continuative, era a carico del cliente, è logico inferirne che intanto lo studio professionale avrebbe potuto esigere da a sua quota, in quanto, a sua volta, vesse Pt_1 Pt_1
ricevuto il versamento del corrispettivo dall'azienda.
Ne segue che era onere dell'attrice originaria provare che, con riguardo alle pratiche da essa indicate a pagina 6 dell'originario atto di citazione, fosse, appunto, intervenuta sia la sottoscrizione, ad opera delle aziende, della prevista lettera di incarico, sia il versamento del compenso da parte del cliente.
Ciò posto, tale onere non risulta essere stato assolto.
Ed invero, già sul piano assertivo, la pretesa risulta non coerente con il tenore della convenzione, ove si consideri che, nella citazione, l'attrice aveva sostenuto di avere maturato il diritto al pagamento del compenso cd. variabile a titolo di upfront, in forza dell'art. 3 della convenzione del 22.3.2018, per avere espletato attività di studio di fattibilità della pratica, contatto con il cliente e sottoscrizione della lettera di incarico.
E', quindi, mancata finanche l'allegazione dell'avvenuto pagamento, da parte dei clienti che si assumeva avessero sottoscritto le lettere di incarico, del compenso in tali lettere pattuito, il quale, ai sensi dell'art.
pag. 23/33 4 della convenzione, avrebbe dovuto essere versato a e da Pt_1
quest'ultima, successivamente, girato pro quota allo studio professionale.
In ogni caso, la prova dell'avvenuto pagamento non è stata in alcun modo fornita, avendo l'attrice prodotto, delle 25 pratiche indicate in citazione e per le quali invocava il riconoscimento del corrispettivo, le lettere di incarico rilasciate a solo dai seguenti clienti: Mancini Pt_1
Interior Design s.r.l.; ; ; Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(cfr. il documento, denominato lettere di
[...] PA1
incarico, allegato alla produzione telematica dell'appellante).
Tali documenti, nondimeno, non provano, nemmeno in ordine alle aziende appena indicate, il sorgere del diritto al compenso in capo all'appellata, perché, giova ribadire, non risulta documentato in alcun modo il versamento, ad opera delle stesse, del compenso fisso, dovuto a per l'attività di studio della pratica, inquadramento e Pt_1
predisposizione della richiesta di finanziamento.
Infatti, delle poche lettere di incarico depositate in atti dall'attrice, alcune erano finanche carenti dell'indicazione della misura del pattuito corrispettivo (si vedano, in particolare, quelle rilasciate, a da Pt_1
Mancini Interior Design s.r.l., , Controparte_8 CP_11
), per cui, rispetto ad esse, difetta in radice finanche il
[...]
parametro cui commisurare il corrispettivo eventualmente spettante allo studio professionale (che, giova rammentare, secondo l'art. 3 della convenzione, poteva variare tra i 2 mila ed i 10 mila euro ovvero, per le attività non continuative, tra i 5 mila ed i 10 mila euro).
pag. 24/33 Con riguardo alle altre poche pratiche dinanzi richiamate, (vale a dire quelle afferenti ai clienti , , va, poi, Controparte_9 PA0
evidenziato che, sebbene le lettere di incarico sottoscritte dalle citate aziende recassero la previsione della misura del compenso per la cd. attività di upfront (previsto in euro 500,00 nell'incarico sottoscritto dalla ed in euro 1.000,00 in quello sottoscritto dalla CP_9
), alcuna prova del versamento di tali importi veniva fornita. CP_10
Del resto, in senso contrario alle deduzioni difensive dell'appellata ed ai rilievi svolti dal primo Giudice, deve rimarcarsi come la avesse Pt_1
contestato l'avversa pretesa creditoria e che il solo svolgimento, ad opera dell'attrice, della dedotta attività di upfront, in difetto della prova documentale, quanto alle rimanenti pratiche, del rilascio dei mandati alla e, quanto a tutte le pratiche, del pagamento, ad Pt_1
opera del terzo, del compenso per l'attività di upfront, non fondi il diritto dell'attrice alla percezione del corrispettivo.
Peraltro, deve soggiungersi sul punto che lo stesso riepilogo delle posizioni delle aziende interessate, trasmesso dalla ll'attrice con Pt_1
mail del 26.7.2018, di per sé non dimostri nemmeno che in relazione a tutte le pratiche indicate in citazione fosse intervenuto il conferimento dell'incarico a Pt_1
Basti, infatti, considerare che siffatto elenco descriveva le attività svolte in relazione a ciascuna azienda, senza specificare se fosse o meno intervenuto il conferimento dell'incarico e che anzi, per alcune, tale evento era esplicitamente escluso (si vedano, ad esempio: la posizione n. 6 dell'elenco, relativa all'azienda A.G.M. S.r.l., rispetto alla pag. 25/33 quale, nell'ultima colonna, si legge” Ha richiesto ns. quotazione di assistenza”; le posizioni n. 7 e 8, relative alle aziende , Persona_2
, per le quali, nell'ultima colonna, si legge” In attesa di Per_3
preventivi”; la posizione n. 9, relativa all'azienda Amalfi Yatchng, rispetto alla quale, nell'ultima colonna, si legge” In attesa di secondo incontro”).
Del resto, il mancato perfezionamento delle lettere di incarico e l'omesso pagamento del compenso da parte delle aziende era un dato che la sentenza impugnata dava finanche per scontato, avendo, al riguardo, in base ad un'erronea interpretazione della convenzione, sostenuto che tanto non fosse ostativo all'accoglimento della pretesa
(cfr. pag. 6 della sentenza, ove il Giudice testualmente scriveva:” Avuto riguardo alla circostanza che il compenso dovuto all'associazione professionale era indipendente dal buon esito dell'operazione, del tutto inopponibile ed irrilevante era se la avesse ottenuto o meno il Pt_1
pagamento dei propri compensi da parte della cliente con la quale la detta società intratteneva un rapporto esclusivo. E', pertanto, del tutto infondato l'assunto della convenuta secondo cui non essendo stati conclusi i contratti con le aziende interpellate, non essendo stato sottoscritto alcun protocollo, né incassati o fatturati corrispettivi da parte della nulla sarebbe dovuto alla attrice”). Pt_1
Da ultimo, il Collegio rileva che l'ulteriore produzione documentale, operata dall'attrice nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., non sia idonea a giustificare l'accoglimento della domanda, in quanto comprova che lo studio professionale abbia pag. 26/33 espletato, in relazione alle aziende in detta memoria indicate, attività di studio delle pratiche di finanziamento che, al limite, solo per alcune aziende, sono sfociate nella sottoscrizione della lettera di incarico, mentre per nessuna di esse ha dato luogo al pagamento del corrispettivo in favore della Pt_1
Del pari superflua risulta la prova orale, per interrogatorio formale e per testi, articolata dall'attrice nella medesima memoria e della quale la parte, con la comparsa di costituzione in appello, sollecitava la relativa ammissione.
Infatti, tali mezzi di prova vertevano sulle seguenti circostanze “.. -e)
“vero è che successivamente, a far data dal marzo 2018 ed in adempimento di un nuovo contratto stipulato con la lo Parte_1
svolgeva altre attività di consulenza, PA
assistenza e di supporto in materia di finanza agevolata ed innovativa”; -
f) “vero è che l'attività espletata dal 2018 dallo studio CP_1
riguardava pratiche di “Minibond” o di “finanza agevolata”, consistenti in attività di ”up-front”, ossia di studio preventivo di documentazione ai fini della fattibilità della pratica (prefattibilità), di contatto con il cliente, di consulenza, di assistenza e di sottoscrizione di lettere di incarico”; -g)
“vero è che, in particolare, l'associazione attrice svolgeva la propria suindicata attività con riferimento alle posizioni di
[...]
, , , , CP_12 Controparte_8 PA3 Controparte_9
Mancini s.r.l., A.G.M. s.r.l., , , Amalfi Yatchng, Persona_2 Per_3
, PA4 PA5 PA6 CP_17
PA8 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
pag. 27/33 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
Controparte_25 Controparte_26 CP_27 [...]
ed altre”; ..”. Controparte_28 CP_29
Appare evidente, alla luce di quanto dinanzi osservato in merito al contenuto dei sopra citati articoli 3 e 4 della convenzione del 2018, che tali mezzi di prova non potrebbero fornire alcun utile apporto alle ragioni dell'appellata, non essendo con essi stata nemmeno indicata la circostanza che le singole aziende provvedevano a versare, a il Pt_1
corrispettivo previsto nelle singole lettere di incarico.
§ 11.
In conclusione, quindi, il secondo motivo è fondato, dovendosi la sentenza impugnata riformare laddove, accogliendo in parte qua la domanda, condannava a corrispondere allo studio professionale, Pt_1
in base alla convenzione del 2018, l'importo, domandato in citazione, di euro 48.400,00.
Ne segue che, detratta tale somma dal totale riconosciuto dal primo
Giudice, il credito spettante all'appellata si riduca a soli euro 15.000,00 dovuti in base alla convenzione del 09.06.2009, come modificata in data 13.11.2014.
§ 12.
Nell'atto di appello, sul presupposto di avere versato alla Pt_1
controparte, con riserva di ripetizione, le somme liquidate nell'impugnata sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese processuali, domandava che, in caso di accoglimento del gravame,
pag. 28/33 venisse disposta la condanna della controparte (quanto alle spese di lite del difensore distrattario, a beneficio del quale era stato eseguito il pagamento) alla relativa restituzione.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
L'appellante ha documentalmente provato di avere corrisposto, allo in esecuzione della PA
sentenza di primo grado, complessivi 79.045,37, di cui euro 63.400,00 per sorta capitale, euro 2.536,00 per CP al 4%, euro 14.505,92 a titolo di IVA al 22%, euro 11.283,45, detratta la ritenuta di acconto del 20%
(cfr. pec inoltrata dal difensore dell'attrice all'originaria convenuta in data 23 febbraio 2022, contenente la richiesta di pagamento ed il conteggio analitico del quantum, e contabile del bonifico effettuato da il 4.3.2022, documenti entrambi allegati alla produzione Pt_1
telematica dell'appellante).
Pertanto, operando i dovuti conteggi, il credito dell'appellata va quantificato come segue: euro 15.000,00, sorta capitale + euro 600,00, per CP al 4%, + euro 3.432,00, per Iva al 22% = euro 19.032,8 – euro
3.806,4, per 20% ritenuta d'acconto, = euro 15.226,4 + euro 3.751,11, interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 4.2.2019, data della domanda giudiziale, al 4.3.2022, data del pagamento = euro 18.977,51.
Detraendo tale importo da quello di euro 79.045,37, pagato da Pt_1
quest'ultima ha diritto di ripetere euro 60.067,86, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.3.2022 al soddisfo.
§ 13.
pag. 29/33 Venendo al governo delle spese processuali, occorre fare applicazione del principio secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Tanto premesso, rileva la Corte che, nella specie, alla luce del sia pure solo parziale accoglimento dell'originaria domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza di
Pt_1
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum pari all'importo del credito riconosciuto come dovuto, con riconoscimento pag. 30/33 dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Ne segue che, per il giudizio di primo grado, i compensi vadano determinati in complessivi euro 2.540,00. Quindi, aggiungendo il 15%, pari ad euro 381,00, a titolo di rimborso spese generali, le spese imponibili, pari ad euro 570,00, il 4% per CPA, pari ad euro 139,64,
l'Iva al 22%, pari ad euro 798,74, si ottiene euro 4.429,38, da cui, detraendo la ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese (pari ad euro
698,20), si perviene all'importo di euro 3.731,18.
In relazione al giudizio di appello, applicando i compensi tabellari minimi del medesimo scaglione, si avrà l'importo complessivo di euro
2.906,00.
Pertanto, operando i medesimi conteggi di cui sopra, si avrà: euro
2.906,00 + euro 435,90, per 15% a titolo di rimborso spese generali, + euro 133,68, per CPA al 4%, + euro 764,63, per Iva al 22%, = euro
4.240,21- la ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese (pari ad euro
668,38) = euro 3.571,83.
Quindi, sommando le spese processuali di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Francesco Gulia, quest'ultimo ha diritto a complessivi euro 7.303,01.
Avendo lo stesso difensore, quale distrattario, ricevuto dalla il Pt_1
pagamento, in relazione alle spese processuali del primo grado, di complessivi euro 17.077,08 (cfr. contabile del bonifico della banca
[...]
del 4.3.2022, allegata alla produzione dell'appellante), il CP_30
pag. 31/33 predetto professionista deve, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di ripetizione, restituire alla medesima euro Pt_1
9.774,07, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
4.3.2022 al soddisfo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da accerta PA
che il credito spettante a quest'ultima ammonta a complessivi euro 18.977,51;
b) accoglie la domanda di ripetizione proposta dall'appellante e, per l'effetto, condanna: 1) PA
a restituire, a euro 60.067,86,
[...] Parte_1
oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
4.3.2022 al soddisfo;
2) Avv. Francesco Gulia a restituire, a
[...]
euro 9.774,07, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. Pt_1
1284 co. 1 c.c. dal 4.3.2022 al soddisfo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 32/33 pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1400/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1878/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 22.02.2022, notificata in data 23.02.2022, pendente:
TRA
(P.I.V.A. Parte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Augusto Imondi (C.F.
; C.F._2
APPELLANTE E
in PA
persona del prof. (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gulia (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto delle domande proposte dallo nei confronti della CP_1 CP_1
per la condanna dell'appellato e, per quanto di ragione, Parte_1
del suo difensore antistatario, alla restituzione delle somme incamerate in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado, sia per capitale, sia per interessi, sia per spese. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata: “-1) Rigettare l'appello proposto dalla per Parte_3
essere del tutto inammissibile, infondato e carente di prova a sostegno, per tutti i motivi indicati nei propri atti di causa. -2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado appellata. -3) In subordine ed in via istruttoria, per la denegata e subordinata ipotesi in cui l'On.le Corte adita ritenesse necessario l'espletamento delle invocate prove orali chieste dall'attrice con la propria memoria istruttoria, l'Associazione professionale appellata chiede che vengano ammesse ed espletate le già richieste prova per testi ed interrogatorio formale, come indicate nella
pag. 2/33 memoria di cui all'art.183, 6^ comma, c.p.c., numero 2. -4) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nella misura che verrà quantificata nelle comparse conclusionali, con attribuzione all'avv.
Francesco GULIA per anticipo fattone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 3.12.2019, l'
[...]
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, PA
la al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo Parte_1
favore, della somma di euro 63.400,00, oltre accessori e interessi, quale corrispettivo dell'attività professionale svolta da essa attrice in favore della convenuta società, in virtù della convenzione, intercorsa tra le parti, inerente all'attività di natura ordinaria e straordinaria di consulenza, informazione e studio strumentale alla concessione di linee di credito da parte del Controparte_4
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: in data
09.06.2009 l'associazione professionale “ PA
stipulava, con il ), una Controparte_5 CP_4
convenzione per lo svolgimento di attività di natura ordinaria e straordinaria di consulenza, informazione e studio, nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti e linee di credito;
l'entità dei compensi veniva così determinata dalle parti: per l'attività ordinaria
(punto 2.1 del contratto): nella misura di €.20.000,00 annui, oltre IVA e cassa, per l'anno 2009 ed in €.25.000,00 annui, oltre IVA e Cassa, per pag. 3/33 l'anno 2010 e seguenti;
per l'attività straordinaria (punto 2.2. del contratto): nella misura di €.80.000,00 annui, oltre IVA e Cassa, con possibilità di incremento ad €.90.000,00 annui, oltre IVA e Cassa;
in data 13.11.2014, le parti modificavano l'oggetto dell'attività professionale richiesta alla PA
suddividendola in “area contabilità e bilancio” ed “area fiscale”, prevedendo un compenso ordinario fisso e forfettizzato, a far data dal
01.01.2015, di €.30.000,00 annui, oltre Cassa ed Iva;
la durata della convenzione veniva stabilita con termine illimitato, ma con possibilità di disdetta da ciascuna delle parti con obbligo di preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR;
con comunicazione del 16.06.2017, a seguito della fusione per incorporazione del , la (soc. coop. p.a. Controparte_6 Pt_1
Garanzia Fidi) annunciava il subentro in tutti i rapporti economico e giuridici della Confidi a far data dal 05.06.2017, comunicando allo l'immediata e contestuale disdetta di PA
qualsiasi rapporto intrattenuto, in palese violazione di quanto concordato all'art. 3 della convenzione stipulata fra le parti il
09.06.2009, senza il riconoscimento di alcun termine di preavviso;
nonostante l'avverso recesso, l'associazione professionale continuava nell'espletamento della propria attività (con il consenso e la collaborazione del committente), senza però percepire, nonostante i solleciti formulati, né il pagamento dei compensi concordati, né il corrispettivo relativo ai 6 mesi di preavviso non riconosciuto;
inoltre, con contratto stipulato il 22.03.2018, la incaricava lo Parte_1
di svolgere altre attività di consulenza, PA
pag. 4/33 assistenza e supporto in materia di finanza agevolata ed innovativa, riconoscendo allo studio associato un compenso per lo studio della pratica e la sottoscrizione della lettera di incarico, c.d. ”upfront”, pari al
60% di una somma da determinare fra €.2.000,00 ed €.10.000,00 in ragione dell'importo finanziato e della complessità dell'operazione; tuttavia, la risolveva ad nutum anche il suindicato contratto del Pt_1
22.03.2018, omettendo però di corrispondere allo studio CP_1
quanto allo stesso dovuto in ragione delle attività di consulenza già medio tempore espletate;
nonostante le attività compiute e la sottoscrizione delle lettere di incarico da parte delle diverse società interessate alla finanza agevolata ed ai minibond, la ometteva di Pt_1
provvedere al pagamento di quanto dovuto allo studio per CP_1
l'attività di “upfront” espletata, pur essendosi riconosciuta debitrice nel contesto di una mail riepilogativa inviata il 26.07.2018.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella Parte_1
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Venivano assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate memorie ma la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2021, alla quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c..
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
pag. 5/33 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di PA
euro 63.400,00 oltre accessori (CPA ed IVA) nonché interessi ex art. 1284
4 ° co. c.c. dalla domanda al soddisfo;
-condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 570,00 Parte_1
per spese ed euro 13430,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Gulia.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.03.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 09.06.2022, l'
[...]
nel resistere all'avversa PA
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per l'1.07.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.10.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle part il 22.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle pag. 6/33 comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 10.02.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava: “Parte attrice ha proposto due domande di pagamento: la prima in relazione al contratto di consulenza, informazione e studio stipulato con la “ il 9.06.2009 in relazione CP_4
al quale, per stessa ammissione della convenuta, la GA è subentrata in
“tutti i rapporti economici e giuridici a far data dal 5.'06.2017. Trattasi di contratto per il quale la ha comunicato un recesso “ad nutum,” Pt_1
con pec del 16.06.2017 in violazione dell'art.3 del contratto a mente del quale la committente si era obbligata al riconoscimento di un termine di preavviso di sei mesi”.
In relazione a tale contratto, il Giudice, ritenuta valida la clausola negoziale con cui le parti avevano previsto, a tutela della CP_1
e in deroga a quanto stabilito dall'art.2237 c.c., una
[...]
durata illimitata della convenzione, con possibilità di disdetta con obbligo di preavviso di almeno sei mesi da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR, rilevava che “Il recesso ad nutum operato dalla convenuta risulta, pertanto, illegittimo e privo di giusta causa stante la validità della clausola contrattuale di preavviso, il recesso poteva avere efficacia solo ed esclusivamente allo scadere del termine semestrale stabilito dall'art.3 del contratto”.
pag. 7/33 Posta tale premessa, il Giudice riteneva non provato l'assunto della convenuta, a tenore del quale le parti avrebbero consensualmente risolto il contratto, e riteneva, di conseguenza, “che allo
[...]
sia dovuto il compenso ordinario “fisso” PA
contrattualmente spettante almeno fino al 31.12.2017 pari ad euro
15.000,00 oltre Cassa ed Iva (ossia il 50% di quello pacificamente concordato per l'annualità nella misura di euro 30.000,00 oltre ed Pt_4
Iva) avendo peraltro, l'associazione professionale offerto ed espletato la propria attività nel suindicato semestre successivo alla revoca dell'incarico”.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale evidenziava che l'attrice aveva dimostrato “che, pur non essendone obbligata, ha comunque svolto la propria attività nel semestre successivo alla comunicazione di revoca dell'incarico.
Trattasi di attività finalizzata: a) ad un rimborso di imposte per il rilevante importo di euro 190.272,00; b) all'applicazione del visto di conformità con riferimento al modello unico 2017.
Orbene, a comprova della onerosità delle suddette prestazioni, l'attrice ha prodotto la corrispondenza intercorsa nella quale la committente espressamente riconosceva di dover versare il previsto compenso professionale”.
Secondo il Giudice “Non può dunque sussistere alcun dubbio sulla circostanza che all'attrice spetti il pagamento della somma di euro
15.000,00 oltre cassa e Iva ed interessi, sia in ragione del termine
pag. 8/33 semestrale di preavviso di cui all'art.3 del contratto, sia in ragione dell'attività professionale comunque correttamente svolta fino al
31.12.2017.
Del resto, parte convenuta non ha contestato la documentazione prodotta, né disconosciuto l'avvenuto espletamento delle attività da parte della attrice nell'ultimo semestre del 2017.
Anzi la nel sostenere, senza provare, che le attività riferite al Pt_1
“rimborso delle imposte” fossero disciplinate da pregressi accordi, riconosce che le suindicate attività sono state effettivamente poste in essere dall'associazione con il consenso e la consapevolezza della stessa
. Pt_1
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Tribunale non aveva considerato che il contegno tenuto dallo , dopo la PA
comunicazione di recesso ad esso inoltrata dalla manifestava, in Pt_1
maniera inequivoca, “la specifica ed indubbia volontà di accedere alla risoluzione immediata per mutuo consenso (a decorrere dalla data di comunicazione del recesso del 16.06.2017), della prima convenzione, ai sensi dell'art. 1372 comma I c.c. .. Nella fattispecie, lo , ha PA
reso per iscritto limpide e nette dichiarazioni, confermate da comportamenti consequenziali e coerenti, che provano la sua consapevole decisione di accettare il recesso ad nutum comminato dalla di rinunciare al preavviso di sei mesi previsto dalla convenzione ed Pt_1
pag. 9/33 al pagamento di compensi -per altro a fronte di prestazioni non rese, per il secondo semestre 2017- e di rinunciare per facta concludentia all'eventuale credito”.
A conforto di tali conclusioni, l'appellante deduceva che l'attrice riceveva il pagamento della fattura n. 66 del 03.07.2017, per l'importo di € 7.500,00 oltre oneri, avente ad oggetto “prestazioni professionali … periodo II trimestre 2017”, eseguita dalla quale “corrispettivo Pt_1
conclusivo” del rapporto intercorso con l'incorporata Controparte_6
e, invece, dopo avere emesso la fattura n. 104/2017 relativa
[...]
al compenso per il terzo trimestre 2017, vi rinunciava.
In tal senso, infatti, andavano considerate sia la nota a mezzo mail del
23/11/2017, con la quale, la segretaria dello , PA [...]
, chiedeva “... la gentilezza di non considerare l'e-mail inviata Per_1
stamattina relativa alla fattura del III trimestre 2017 in quanto è stata una mia distrazione nonostante il prof. mi avesse detto di non CP_1
spedirla”, sia la nota del 24.11.2017, con cui “anche il Prof. , in CP_1
prima persona, ribadiva “... di non tenere conto della fattura n. 104 del
23.11.2017 ...”, che evidentemente era stata annullata”.
Inoltre, sosteneva l'appellante, dopo tali scambi epistolari, “non pervenivano altre richieste alla deducente;
né, tantomeno lo
[...]
emetteva la fattura relativa al compenso per il quarto CP_1
trimestre 2017. D'altra parte, nel secondo semestre 2017, nessuna consulenza veniva richiesta né resa dallo in favore della PA
. Pt_1
pag. 10/33 Nello stesso senso, militava anche la conclusione, tra le parti, in data
22.03.2018, della nuova convenzione.
La sentenza era, quindi, errata avendo il Giudice omesso di considerare che “lo -e nello specifico anche personalmente il prof. PA
dopo aver inizialmente richiesto il pagamento del Controparte_2
compenso previsto per il secondo semestre dell'anno 2017 ed aver emesso la fattura n. 104 del 23.11.2017, annullava la stessa e, con ben 2 mail, addirittura prima si scusava (la segretaria sig.ra ) e Parte_5
poi chiariva espressamente che non doveva tenersi conto di quel documento (il prof. ) .. il comportamento tenuto dall'odierno CP_1
appellato è inequivoco e coerente, e difatti: incassava l'importo della fattura n. 94 del 05.10.2017 per € 5.380,40 (cfr. doc. 10 – fascicolo primo grado), espressamente individuata dalla come ultima ancora Pt_1
dovuta in relazione alla convenzione 09.06.2009/13.11.2014; dopo le comunicazioni lapidarie di cui innanzi, non richiedeva più alcun corrispettivo a fronte della prima convenzione per il secondo semestre
2017; procedeva alla sottoscrizione di una nuova diversa convenzione con la il 22.03.2018 .. che necessariamente presupponeva la Pt_1
intervenuta definizione del precedente rapporto;
riceveva pagamenti anche in ordine a quest'ultima (senza nelle more nulla pretendere in merito alla prima convenzione sino alla notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio)”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
pag. 11/33 Gli elementi valorizzati dall'appellante non consentono, invero, di ritenere che l'originaria attrice, dopo avere ricevuto, in data 16.6.2017, la comunicazione con la quale la ecedeva, con effetto immediato, Pt_1
dal contratto, intercorso tra le parti, di prestazione d'opera professionale, abbia esternato, per facta concludentia, la volontà di rinunciare al diritto, convenzionalmente pattuito, di preavviso, nonché al pagamento del compenso concernente il secondo semestre 2017.
In particolare, non soccorre il contenuto delle comunicazioni a mezzo mail, valorizzate dall'appellante, in quanto le stesse concernono il pagamento della fattura n. 104 del 23.11.2017, afferente ai soli compensi per il terzo trimestre del 2017, e non già l'intero importo del corrispettivo reclamato con l'atto di citazione, afferente al secondo semestre 2017. Ne segue che l'avere il prof. , nella Controparte_2
mail del 24.11.2017, invitato a non considerare la predetta Pt_1
fattura, di per sé, non possa essere considerato come comportamento concludente, idoneo a manifestare la volontà inequivoca di rinuncia al credito. Peraltro, nelle dette comunicazioni non è dato ravvisare alcuna manifestazione, da parte del creditore, di voler aderire al recesso ad nutum esercitato da né di voler rinunciare al proprio credito Pt_1
professionale.
Inoltre, in senso contrario alle ragioni dell'appellante, depone il chiaro tenore della comunicazione, inoltrata da con pec del Controparte_2
19.6.2017, nella quale il primo, in riscontro al recesso esercitato da rilevava che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, la disdetta sarebbe Pt_1
dovuta avvenire con un preavviso di almeno sei mesi e che, nel pag. 12/33 contempo, lo studio intendeva continuare a prestare la sua collaborazione sino al maturare del citato termine semestrale.
Tale missiva comprova che, ad onta di quanto opinato dall'appellante, il professionista avesse chiaramente esternato la sua contrarietà al recesso esercitato dalla al punto da ritenerlo finanche privo di Pt_1
effetti sino al maturare del periodo di preavviso.
Né, invero, la successiva stipulazione, tra le parti, nel marzo del 2018, di una nuova convenzione, di per sé può essere valorizzata ai fini in esame, non contenendo tale ulteriore accordo alcuna pattuizione, peraltro nemmeno invocata dall'appellante, dalla quale potersi desumere la volontà dell' di rinunciare al PA
credito nascente dal precedente contratto.
Ed ancora, la stessa pretesa inerzia serbata dall'attrice nel sollecitare il pagamento del credito, dopo lo scambio di mail del novembre del
2017, non assume rilievo dirimente, potendosi ragionevolmente giustificare alla luce della pendenza, tra le parti, di trattative finalizzate alla stipula della nuova convenzione, poi sopravvenuta a marzo 2018.
In coerenza con quanto osservato, inoltre, la mancata emissione di ulteriore fattura relativa ai compensi per il quarto trimestre del 2017 può spiegarsi in ragione del rifiuto, manifestato dalla di Pt_1
provvedere al pagamento della fattura afferente al terzo trimestre dello stesso anno e, quindi, con la volontà dell'attrice di evitare di dovere anticipare l'Iva su tale ulteriore fattura.
§ 6.
pag. 13/33 Sempre con il primo motivo l'appellante impugnava la parte di sentenza, dinanzi riportata, nella quale il Giudice aveva ritenuto dimostrato l'espletamento, da parte dell' di PA
attività di , anche dopo la comunicazione di Parte_6
recesso ad opera di Pt_1
Opinava, sul punto, l'istante di avere, in primo grado, tempestivamente eccepito il mancato svolgimento, ad opera di controparte, di qualunque attività nel secondo semestre 2017 e che i documenti, peraltro irritualmente prodotti dall'attrice, dimostravano attività svolte in esecuzione della seconda convenzione.
Obiettava di avere prodotto documentazione da cui emergeva che “il rimborso IVA evocato dallo era intervenuto in data PA
30.06.2017 e, pertanto, presupponeva una attività propedeutica svolta anteriormente (e non certamente nel secondo semestre dell'anno 2017)”.
§ 7.
Il motivo è inammissibile, perché, al cospetto di una motivazione che fondava il diritto dell al pagamento del PA
compenso relativo al secondo semestre 2017 su due autonome rationes decidendi, limitava la censura ad una sola di esse.
Ed invero, come dinanzi esposto, il Giudice riteneva il compenso in esame dovuto sia in ragione dell'inosservanza, da parte di del Pt_1
termine semestrale di preavviso di cui all'art.3 del contratto, sia in ragione dell'attività professionale comunque correttamente svolta fino al 31.12.2017.
pag. 14/33 In presenza di tale statuizione, si limitava a contestare Pt_1
l'affermazione del Giudice, obiettando che difettasse la prova relativa all'espletamento di attività di consulenza in epoca successiva al recesso da essa esercitato. Nulla, invece, rilevava con riferimento all'affermazione del Tribunale, a mente della quale, comunque, fosse
“dovuto il compenso ordinario “fisso” contrattualmente spettante almeno fino al 31.12.2017 pari ad euro 15.000,00 oltre Cassa ed Iva
(ossia il 50% di quello pacificamente concordato per l'annualità nella misura di euro 30.000,00 oltre Cassa ed Iva)”.
In relazione a tale autonoma argomentazione, da sola in grado di giustificare l'accoglimento della pretesa, non formulava alcuna Pt_1
specifica censura, nulla obiettando in ordine all'interpretazione, operata dal Giudice, della clausola contrattuale di cui all'art.3 del contratto.
Quanto appena osservato induce a ritenere che, in parte qua, il motivo di appello sia inammissibile, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina
l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Ne segue che alcuna pronuncia di merito vada adottata rispetto alle sopra riportate deduzioni dell'appellante, tese a sostenere la mancata pag. 15/33 dimostrazione, da parte dell'attrice, della prestazione professionale nel secondo semestre 2017.
§ 8.
Il Tribunale osservava, altresì, che “con contratto del 22.03.2018 la incaricava la associazione professionale di svolgere altre attività Pt_1
di consulenza assistenza e supporto in materia di finanza agevolata e innovativa. Con il suindicato contratto la riconosceva allo studio Pt_1
associato un compenso per lo studio delle pratiche di “finanza agevolata”
e “minibond” nonché per la sottoscrizione delle lettere di incarico c.d. upfront, un compenso pari al 60% di una somma da determinare tra euro 2.000,00 ed euro 10.000,00 in ragione dell'importo finanziato e della complessità dell'operazione (cfr. art.3 contratto).
Sul punto, la società convenuta ha eccepito che l'attrice non avesse svolto
l'attività necessaria per far sorgere il diritto al pagamento dei compensi riferiti alle singole pratiche indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Senonché, l'attrice ha documentalmente provato di aver svolto tutte le attività di “prefattibilità” cui era onerata, istruendo le singole pratiche mediante l'acquisizione di documenti, svolgendo anche attività di consulenza ed assistenza clienti.
Del resto, il compenso richiesto non è quello riferito al “success fee” (ossia al buon esito dell'operazione), ma quello relativo all'attività di “retainer fee” ossia all'attività preventiva dello studio di prefattibilità di ciascuna operazione. Del tutto indipendente rispetto al buon esito ed alla conclusione con successo dell'incarico.
pag. 16/33 Avuto riguardo alla circostanza che il compenso dovuto all'associazione professionale era indipendente dal buon esito dell'operazione, del tutto inopponibile ed irrilevante era se la avesse ottenuto o meno il Pt_1
pagamento dei propri compensi da parte della cliente con la quale la detta società intratteneva un rapporto esclusivo.
È, pertanto, del tutto infondato l'assunto della convenuta secondo cui non essendo stati conclusi i contratti con le aziende interpellate, non essendo stato sottoscritto alcun protocollo, né incassati o fatturati corrispettivi da parte della nulla sarebbe dovuto alla attrice. Pt_1
Tanto è vero che la convenuta afferma che “l'elenco delle 25 imprese con le quali si sono perpetrate mere interlocuzioni, non tradottesi in intese o convenzioni, è .. ininfluente ai fini della formazione di un credito”.
Tale assunto è infondato avuto riguardo al tenore e al contenuto del contratto nonché all'attività effettivamente espletata alla attrice come risultante dalla documentazione e dalla corrispondenza in atti.
Lo studio associato ha, quindi, maturato il diritto di ottenere quanto dovuto a titolo di “up-front” ossia per lo studio della fattibilità della pratica, il contatto con il cliente, e la sottoscrizione della lettera di incarico nella misura e per le causali indicate nell'atto di citazione.
Diversamente opinando, non avrebbe avuto alcun senso che le parti distinguessero i compensi e le attività in “upfront” e “success fee” .. In ogni caso, l'attrice ha prodotto ampia documentazione della attività di upfront, nonché le comunicazioni intercorse con la e, in specie, con Pt_1
il suo Direttore generale e delegato dalle quali emerge la consistente
pag. 17/33 attività professionale espletata dalla associazione attrice, sia la consapevolezza da parte della delle aziende che avevano aderito ai Pt_1
finanziamenti grazie all'attività dell'associazione, al punto che proprio la committente riepiloga le singole posizioni delle aziende interessate quantificando anche gli importi dovuti alla attrice a titolo di compenso.
Peraltro, la società convenuta non ha disconosciuto, né impugnato
l'esistenza e il contenuto delle mail e della corrispondenza prodotta dalla attrice, ha ammesso di aver partecipato a confronti e studi di fattibilità con l'associazione, con ciò implicitamente ammettendo l'espletamento dell'attività di upfront da parte della attrice, non ha depositato alcuna prova a sostegno delle proprie eccezioni, né ha formulato richieste istruttorie, ha sostenuto che l'attrice avrebbe rinunciato ai propri compensi con ciò ammettendo l'esistenza degli stessi”.
§ 9.
Nell'impugnare, con il secondo motivo di appello, tale parte di sentenza, l'istante deduceva che il Giudice aveva malamente apprezzato il contenuto del contratto e le risultanze documentali.
Deduceva, al riguardo, che “l'elenco delle 25 pratiche predisposto dalla
e trasmesso con la nota del Direttore del 26.07.2018 (doc. 17 nella Pt_1
nostra produzione, depositato in forma alterata, mancante dell'ultima colonna da Controparte) riporta le imprese con le quali lo
[...]
aveva tenuto mere inutili interlocuzioni -non tradottesi in CP_1
intese e neppure in ipotesi di mera fattibilità-, non avendo, lo
[...]
, nemmeno determinato, sulla base delle attività da svolgere, il CP_1
pag. 18/33 preciso importo dovuto dai clienti nel range tra i € 2.000,00 e i €
10.000,00”. Secondo l'appellante, il documento, valorizzato dal primo
Giudice, costituito dal “riepilogo” delle pratiche, che, in data 26.07.2018, il Prof. reinoltrava alla integrato “...con nostre note CP_1 Pt_1
nell'ultima colonna...”, dimostrava “le criticità delle pratiche, tutte ferme alla fase dell'approccio iniziale, nessuna delle quali avviata o definita”.
Osservava che, al fine di comprovare l'attività espletata, l'attrice aveva prodotto, con la seconda memoria ex art. 183 comma IV c.p.c., ulteriore documentazione, “ intendendo dimostrare anche l'ingentissima attività espletata con riferimento alle singole pratiche afferenti la finanza agevolata o i minibond” e che, essa convenuta, a fronte di tale non conforme produzione, carente dell'indicazione del numero dei documenti, di un elenco descrittivo, dei fatti che si intendevano dimostrare, ne eccepiva l'irritualità, per violazione dell'art. 87 d.a.
c.p.c., e la conseguente inutilizzabilità.
Peraltro, il primo Giudice, senza prendere posizione su tali eccezioni, non ammetteva le prove orali articolate dall'attrice, intese a dimostrare l'espletata attività, e rinviava la causa per le conclusioni.
Di conseguenza, ad onta di quanto erroneamente ritenuto in sentenza, doveva ritenersi che, al momento in cui aveva esercitato il Pt_1
recesso dalla convenzione del 22.3.2018, “nessuna delle pratiche elencate dallo era stata compiutamente affrontata e PA
completata, neppure per la sola fase preparatoria e iniziale”. Invero, sosteneva l'appellante, “L'ultima colonna del documento del prospetto .. compilata proprio dal Prof. .. riporta la frammentarietà, CP_1
pag. 19/33 l'approssimazione e le mancanze di ciascuna delle pratiche, tutte ferme ad una fase embrionale e pertanto insuscettibili di consentire il passaggio alle fasi successive di competenza della . Pt_1
Peraltro, ad avviso dell'appellante, il Giudice aveva anche malamente interpretato gli artt. 3 (compensi) e 4 (pagamento dei compensi) del contratto del 22.03.2018, in quanto, dalla lettura degli stessi, doveva desumersi che “Il pagamento dei compensi per le attività continuative o non continuative, di up front (prefattibilità) e success fee, erano tutti.. condizionati e subordinati quantomeno ad una prima ma completa istruttoria delle pratiche, alla possibilità per la di far “sottoscrivere Pt_1
dal cliente una lettera di incarico”, agli incassi che la avesse Pt_1
conseguito dalle imprese clienti e alla emissione di fatture da parte dello
”, circostanze che, nella specie, non si erano verificate PA
per nessuna delle posizioni riportate nell'elenco esibito.
Quindi, obiettava l'istante, “nessuna delle due condizioni prescritte dal contratto perché scattasse l'obbligo di pagamento da parte della Pt_1
dei compensi, anche se solo per le attività si è realizzato: né il CP_7
completamento da parte dello quantomeno della fase PA
iniziale delle pratiche, con la quantificazione del presunto importo dovuto dalle clienti per il conferimento di incarico, nel range tra i €
2.000,00 ed i € 10.000,00, al fine di consentire a di richiedere la Pt_1
sottoscrizione di una lettera di incarico da parte delle imprese (art. 3 del contratto); né la acquisizione di mandati e soprattutto l'incasso di corrispettivi dalle imprese clienti da parte della (art. 4 comma 2 Pt_1
del contratto)”.
pag. 20/33 § 10.
Il motivo è fondato.
Invero, la convenzione del 22.3.2018, posta dall'attrice a fondamento della seconda delle domande di pagamento da essa proposte, prevedeva lo svolgimento, da parte dell' , di PA
un'attività di assistenza e , in favore di articolantesi in Parte_6 Pt_1
attività continuative (progettazione, elaborazione e divulgazione di attività informativa e di supporto alle PMI in materia di agevolazioni finanziarie e tributarie) ed attività non continuative (es. emissione di minibond e cambiali finanziarie, finanziamenti innovativi erogati da soggetti autorizzati non bancari, ingresso di investitori istituzionali nel capitale di rischio e crownfunding).
Riguardo alle attività continuative, il contratto in questione, al suo articolo 3, stabiliva che il compenso dovuto dall'azienda (per tale intendendosi, appunto, il terzo che si sarebbe avvalso della consulenza prestata dall' ), in ordine al quale si PA
controverte, fosse duplice: a) upfront da determinare in funzione dell'importo e della complessità dell'operazione e generalmente compreso tra 2 mila e 10 mila euro;
b) success fee (compreso tra 3% e
6%, variabile in funzione dell'importo e della complessità e percepibile solo in caso di esito positivo dell'operazione).
I predetti compensi sarebbero stati oggetto di inserimento in lettere di incarico, rilasciate a sottoscritte dai clienti, e divisi tra er Pt_1 Pt_1
il 40 % e lo e per il 60%. PA CP_1
pag. 21/33 Sempre in base all'art. 3 della convenzione, avrebbe trasmesso Pt_1
allo Studio professionale, entro 7 giorni, conferma delle lettere di incarico ricevute al fine di dare immediato riscontro al cliente dell'avvio dell'attività.
Analogamente, per le attività non continuative, lo stesso art. 3 stabiliva che il compenso, richiesto all'azienda, era duplice: upfront, da pagare alla sottoscrizione della lettera di incarico, che variava in ragione dell'importo e complessità dell'operazione, in un range compreso tra i
5 mila ed i 10 mila euro;
success fee, compreso tra il 3% ed il 5%, a seconda dell'importo e della complessità dell'operazione, dovuto solo nel caso di esito positivo dell'operazione.
Il successivo art. 4, nel regolare le modalità di pagamento, stabiliva: “...
In merito ai compensi per le attività non continuative redigerà un Pt_1
riepilogo mensile dei mandati ricevuti e delle somme incassate e lo invierà allo Studio entro i primi 10 giorni del mese successivo. Lo Studio emetterà fattura a che sarà pagata entro 30 giorni dalla data della Pt_1
sua emissione.”
Il tenore delle richiamate pattuizioni induce a ritenere che, secondo la comune intenzione delle parti, il diritto al pagamento del compenso cd. upfront, relativo alle attività continuative e non continuative, sorgeva, in capo all'odierna appellata, solo nel momento in cui vi fosse stata la sottoscrizione, da parte del cliente, della lettera di incarico ed il pagamento, da parte del cliente, del corrispettivo convenuto. L'art. 3 era chiaro nel prevedere che il pagamento di tale voce di compenso fosse a carico del cliente, il quale avrebbe dovuto versare l'importo alla pag. 22/33 che, a sua volta, ne avrebbe corrisposto all'attrice la percentuale Pt_1
concordata (nel caso dell'attività continuative, pari al 60%, nel caso delle attività non continuative al 70%).
Del resto, se, in base al contratto, il pagamento del compenso cd. upfront, per attività continuative e non continuative, era a carico del cliente, è logico inferirne che intanto lo studio professionale avrebbe potuto esigere da a sua quota, in quanto, a sua volta, vesse Pt_1 Pt_1
ricevuto il versamento del corrispettivo dall'azienda.
Ne segue che era onere dell'attrice originaria provare che, con riguardo alle pratiche da essa indicate a pagina 6 dell'originario atto di citazione, fosse, appunto, intervenuta sia la sottoscrizione, ad opera delle aziende, della prevista lettera di incarico, sia il versamento del compenso da parte del cliente.
Ciò posto, tale onere non risulta essere stato assolto.
Ed invero, già sul piano assertivo, la pretesa risulta non coerente con il tenore della convenzione, ove si consideri che, nella citazione, l'attrice aveva sostenuto di avere maturato il diritto al pagamento del compenso cd. variabile a titolo di upfront, in forza dell'art. 3 della convenzione del 22.3.2018, per avere espletato attività di studio di fattibilità della pratica, contatto con il cliente e sottoscrizione della lettera di incarico.
E', quindi, mancata finanche l'allegazione dell'avvenuto pagamento, da parte dei clienti che si assumeva avessero sottoscritto le lettere di incarico, del compenso in tali lettere pattuito, il quale, ai sensi dell'art.
pag. 23/33 4 della convenzione, avrebbe dovuto essere versato a e da Pt_1
quest'ultima, successivamente, girato pro quota allo studio professionale.
In ogni caso, la prova dell'avvenuto pagamento non è stata in alcun modo fornita, avendo l'attrice prodotto, delle 25 pratiche indicate in citazione e per le quali invocava il riconoscimento del corrispettivo, le lettere di incarico rilasciate a solo dai seguenti clienti: Mancini Pt_1
Interior Design s.r.l.; ; ; Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(cfr. il documento, denominato lettere di
[...] PA1
incarico, allegato alla produzione telematica dell'appellante).
Tali documenti, nondimeno, non provano, nemmeno in ordine alle aziende appena indicate, il sorgere del diritto al compenso in capo all'appellata, perché, giova ribadire, non risulta documentato in alcun modo il versamento, ad opera delle stesse, del compenso fisso, dovuto a per l'attività di studio della pratica, inquadramento e Pt_1
predisposizione della richiesta di finanziamento.
Infatti, delle poche lettere di incarico depositate in atti dall'attrice, alcune erano finanche carenti dell'indicazione della misura del pattuito corrispettivo (si vedano, in particolare, quelle rilasciate, a da Pt_1
Mancini Interior Design s.r.l., , Controparte_8 CP_11
), per cui, rispetto ad esse, difetta in radice finanche il
[...]
parametro cui commisurare il corrispettivo eventualmente spettante allo studio professionale (che, giova rammentare, secondo l'art. 3 della convenzione, poteva variare tra i 2 mila ed i 10 mila euro ovvero, per le attività non continuative, tra i 5 mila ed i 10 mila euro).
pag. 24/33 Con riguardo alle altre poche pratiche dinanzi richiamate, (vale a dire quelle afferenti ai clienti , , va, poi, Controparte_9 PA0
evidenziato che, sebbene le lettere di incarico sottoscritte dalle citate aziende recassero la previsione della misura del compenso per la cd. attività di upfront (previsto in euro 500,00 nell'incarico sottoscritto dalla ed in euro 1.000,00 in quello sottoscritto dalla CP_9
), alcuna prova del versamento di tali importi veniva fornita. CP_10
Del resto, in senso contrario alle deduzioni difensive dell'appellata ed ai rilievi svolti dal primo Giudice, deve rimarcarsi come la avesse Pt_1
contestato l'avversa pretesa creditoria e che il solo svolgimento, ad opera dell'attrice, della dedotta attività di upfront, in difetto della prova documentale, quanto alle rimanenti pratiche, del rilascio dei mandati alla e, quanto a tutte le pratiche, del pagamento, ad Pt_1
opera del terzo, del compenso per l'attività di upfront, non fondi il diritto dell'attrice alla percezione del corrispettivo.
Peraltro, deve soggiungersi sul punto che lo stesso riepilogo delle posizioni delle aziende interessate, trasmesso dalla ll'attrice con Pt_1
mail del 26.7.2018, di per sé non dimostri nemmeno che in relazione a tutte le pratiche indicate in citazione fosse intervenuto il conferimento dell'incarico a Pt_1
Basti, infatti, considerare che siffatto elenco descriveva le attività svolte in relazione a ciascuna azienda, senza specificare se fosse o meno intervenuto il conferimento dell'incarico e che anzi, per alcune, tale evento era esplicitamente escluso (si vedano, ad esempio: la posizione n. 6 dell'elenco, relativa all'azienda A.G.M. S.r.l., rispetto alla pag. 25/33 quale, nell'ultima colonna, si legge” Ha richiesto ns. quotazione di assistenza”; le posizioni n. 7 e 8, relative alle aziende , Persona_2
, per le quali, nell'ultima colonna, si legge” In attesa di Per_3
preventivi”; la posizione n. 9, relativa all'azienda Amalfi Yatchng, rispetto alla quale, nell'ultima colonna, si legge” In attesa di secondo incontro”).
Del resto, il mancato perfezionamento delle lettere di incarico e l'omesso pagamento del compenso da parte delle aziende era un dato che la sentenza impugnata dava finanche per scontato, avendo, al riguardo, in base ad un'erronea interpretazione della convenzione, sostenuto che tanto non fosse ostativo all'accoglimento della pretesa
(cfr. pag. 6 della sentenza, ove il Giudice testualmente scriveva:” Avuto riguardo alla circostanza che il compenso dovuto all'associazione professionale era indipendente dal buon esito dell'operazione, del tutto inopponibile ed irrilevante era se la avesse ottenuto o meno il Pt_1
pagamento dei propri compensi da parte della cliente con la quale la detta società intratteneva un rapporto esclusivo. E', pertanto, del tutto infondato l'assunto della convenuta secondo cui non essendo stati conclusi i contratti con le aziende interpellate, non essendo stato sottoscritto alcun protocollo, né incassati o fatturati corrispettivi da parte della nulla sarebbe dovuto alla attrice”). Pt_1
Da ultimo, il Collegio rileva che l'ulteriore produzione documentale, operata dall'attrice nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., non sia idonea a giustificare l'accoglimento della domanda, in quanto comprova che lo studio professionale abbia pag. 26/33 espletato, in relazione alle aziende in detta memoria indicate, attività di studio delle pratiche di finanziamento che, al limite, solo per alcune aziende, sono sfociate nella sottoscrizione della lettera di incarico, mentre per nessuna di esse ha dato luogo al pagamento del corrispettivo in favore della Pt_1
Del pari superflua risulta la prova orale, per interrogatorio formale e per testi, articolata dall'attrice nella medesima memoria e della quale la parte, con la comparsa di costituzione in appello, sollecitava la relativa ammissione.
Infatti, tali mezzi di prova vertevano sulle seguenti circostanze “.. -e)
“vero è che successivamente, a far data dal marzo 2018 ed in adempimento di un nuovo contratto stipulato con la lo Parte_1
svolgeva altre attività di consulenza, PA
assistenza e di supporto in materia di finanza agevolata ed innovativa”; -
f) “vero è che l'attività espletata dal 2018 dallo studio CP_1
riguardava pratiche di “Minibond” o di “finanza agevolata”, consistenti in attività di ”up-front”, ossia di studio preventivo di documentazione ai fini della fattibilità della pratica (prefattibilità), di contatto con il cliente, di consulenza, di assistenza e di sottoscrizione di lettere di incarico”; -g)
“vero è che, in particolare, l'associazione attrice svolgeva la propria suindicata attività con riferimento alle posizioni di
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, , , , CP_12 Controparte_8 PA3 Controparte_9
Mancini s.r.l., A.G.M. s.r.l., , , Amalfi Yatchng, Persona_2 Per_3
, PA4 PA5 PA6 CP_17
PA8 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
pag. 27/33 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
Controparte_25 Controparte_26 CP_27 [...]
ed altre”; ..”. Controparte_28 CP_29
Appare evidente, alla luce di quanto dinanzi osservato in merito al contenuto dei sopra citati articoli 3 e 4 della convenzione del 2018, che tali mezzi di prova non potrebbero fornire alcun utile apporto alle ragioni dell'appellata, non essendo con essi stata nemmeno indicata la circostanza che le singole aziende provvedevano a versare, a il Pt_1
corrispettivo previsto nelle singole lettere di incarico.
§ 11.
In conclusione, quindi, il secondo motivo è fondato, dovendosi la sentenza impugnata riformare laddove, accogliendo in parte qua la domanda, condannava a corrispondere allo studio professionale, Pt_1
in base alla convenzione del 2018, l'importo, domandato in citazione, di euro 48.400,00.
Ne segue che, detratta tale somma dal totale riconosciuto dal primo
Giudice, il credito spettante all'appellata si riduca a soli euro 15.000,00 dovuti in base alla convenzione del 09.06.2009, come modificata in data 13.11.2014.
§ 12.
Nell'atto di appello, sul presupposto di avere versato alla Pt_1
controparte, con riserva di ripetizione, le somme liquidate nell'impugnata sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese processuali, domandava che, in caso di accoglimento del gravame,
pag. 28/33 venisse disposta la condanna della controparte (quanto alle spese di lite del difensore distrattario, a beneficio del quale era stato eseguito il pagamento) alla relativa restituzione.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
L'appellante ha documentalmente provato di avere corrisposto, allo in esecuzione della PA
sentenza di primo grado, complessivi 79.045,37, di cui euro 63.400,00 per sorta capitale, euro 2.536,00 per CP al 4%, euro 14.505,92 a titolo di IVA al 22%, euro 11.283,45, detratta la ritenuta di acconto del 20%
(cfr. pec inoltrata dal difensore dell'attrice all'originaria convenuta in data 23 febbraio 2022, contenente la richiesta di pagamento ed il conteggio analitico del quantum, e contabile del bonifico effettuato da il 4.3.2022, documenti entrambi allegati alla produzione Pt_1
telematica dell'appellante).
Pertanto, operando i dovuti conteggi, il credito dell'appellata va quantificato come segue: euro 15.000,00, sorta capitale + euro 600,00, per CP al 4%, + euro 3.432,00, per Iva al 22% = euro 19.032,8 – euro
3.806,4, per 20% ritenuta d'acconto, = euro 15.226,4 + euro 3.751,11, interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 4.2.2019, data della domanda giudiziale, al 4.3.2022, data del pagamento = euro 18.977,51.
Detraendo tale importo da quello di euro 79.045,37, pagato da Pt_1
quest'ultima ha diritto di ripetere euro 60.067,86, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 4.3.2022 al soddisfo.
§ 13.
pag. 29/33 Venendo al governo delle spese processuali, occorre fare applicazione del principio secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Tanto premesso, rileva la Corte che, nella specie, alla luce del sia pure solo parziale accoglimento dell'originaria domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza di
Pt_1
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum pari all'importo del credito riconosciuto come dovuto, con riconoscimento pag. 30/33 dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Ne segue che, per il giudizio di primo grado, i compensi vadano determinati in complessivi euro 2.540,00. Quindi, aggiungendo il 15%, pari ad euro 381,00, a titolo di rimborso spese generali, le spese imponibili, pari ad euro 570,00, il 4% per CPA, pari ad euro 139,64,
l'Iva al 22%, pari ad euro 798,74, si ottiene euro 4.429,38, da cui, detraendo la ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese (pari ad euro
698,20), si perviene all'importo di euro 3.731,18.
In relazione al giudizio di appello, applicando i compensi tabellari minimi del medesimo scaglione, si avrà l'importo complessivo di euro
2.906,00.
Pertanto, operando i medesimi conteggi di cui sopra, si avrà: euro
2.906,00 + euro 435,90, per 15% a titolo di rimborso spese generali, + euro 133,68, per CPA al 4%, + euro 764,63, per Iva al 22%, = euro
4.240,21- la ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese (pari ad euro
668,38) = euro 3.571,83.
Quindi, sommando le spese processuali di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Francesco Gulia, quest'ultimo ha diritto a complessivi euro 7.303,01.
Avendo lo stesso difensore, quale distrattario, ricevuto dalla il Pt_1
pagamento, in relazione alle spese processuali del primo grado, di complessivi euro 17.077,08 (cfr. contabile del bonifico della banca
[...]
del 4.3.2022, allegata alla produzione dell'appellante), il CP_30
pag. 31/33 predetto professionista deve, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di ripetizione, restituire alla medesima euro Pt_1
9.774,07, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
4.3.2022 al soddisfo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da accerta PA
che il credito spettante a quest'ultima ammonta a complessivi euro 18.977,51;
b) accoglie la domanda di ripetizione proposta dall'appellante e, per l'effetto, condanna: 1) PA
a restituire, a euro 60.067,86,
[...] Parte_1
oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
4.3.2022 al soddisfo;
2) Avv. Francesco Gulia a restituire, a
[...]
euro 9.774,07, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. Pt_1
1284 co. 1 c.c. dal 4.3.2022 al soddisfo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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