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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nelle persone dei signori magistrati: Dott. Gennaro Iacone Presidente rel. Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere all'esito della pubblica udienza del 6 maggio 2025 e della successiva camera di Consiglio , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la N.R.G. 2394/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Napolitano, presso lo Parte_1 studio del quale in Ottaviano (NA) al Viale Elena nr.12 Palazzo Duraccio elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, nella qualità di unico erede legittimo Controparte_1 di , nato il [...] e deceduto in data 22.09.2023, nonché Persona_1 titolare della omonima ditta individuale con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Marciotti nr. 9 , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Gambardella, dall'avv. Angela Gambardella, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, procure alla lite in atti, APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.19 l'istante di cui in epigrafe , premesso di aver lavorato alle dipendenze del resistente, dall'ottobre 2009 al 17.10.18, dapprima senza regolare contratto e poi solo a decorrere dal 22.1.18 con contratto a tempo indeterminato part-time, formalmente inquadrato nel livello 6 del CCNL di categoria, ma con mansioni di fatto riconducibili al superiore 3° livello, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a varie differenze retributive spettanti nella misura di €. 215.917,57 oltre al risarcimento del danno da illegittimo inquadramento quantificato in €. 40.000,00, e la condanna del convenuto al relativo pagamento. Eccepiva, altresì, l'illegittimità del comminato licenziamento disciplinare, invocando la tutela reintegratoria e risarcitoria conseguente. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per nullità del ricorso e nel merito contestando la fondatezza delle avverse pretese. Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, previa separazione del giudizio sulle differenze retributive con il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, con sentenza nr.693/2023 del 06.04.2023 , rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure riteneva che le allegazioni sul requisito della subordinazione non era bel delineate ed in più i testi addotti dalla parte istante si erano contraddetti;
neanche il capo della domanda per inquadramento superiore era stato ben delineato, anche perché non era stata riportata la natura trifasica dell'accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per le domande di tale natura. Infine, non era stata raggiunta prova alcuna sul maggior orario di lavoro dedotto come effettivamente espletato in favore e sotto la direzione del convenuto.
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023 la parte istante interpone gravame e chiede la riforma della impugnata sentenza sulla base di quattro motivi di censura e conclude per la riforma della sentenza di primo grado con il conseguente accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio. Con un primo motivo di gravame, l'istante lamenta l'omessa attivazione dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.421 c.p.c. in relazione alla dedotta ricorrenza della natura subordinata del rapporto di lavoro;
con una seconda doglianza, il deduce un errore di valutazione da parte del giudice di prime cure: Pt_1 la espletata prova per testi avrebbe provato la ricorrenza del dedotto rapporto con tutte le caratteristiche descritte nel ricorso introduttivo del giudizio;
con un terzo motivo, l'odierno appellante deduce che sarebbe stato provato il maggior orario di lavoro e con una quarta doglianza il analizza l'iter argomentativo della sentenza Pt_1 ed espone che anche il rivendicato superiore inquadramento sarebbe stato provato e conclude come in atti. Si costituisce in giudizio , nella qualità di unico Controparte_1 erede legittimo di e resiste al gravame con articolata memoria Persona_1 difensiva e chiede il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio, esponendo l'infondatezza di tutti e quattro i motivi di appello.
Escussi testi, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti.
L'appello è solo in parte fondato e come tale deve essere accolto.
Il primo motivo dell'appello espone doglianze che sono fondate. Occorre premettere che l'analisi della prova si ottiene con l'incrocio delle allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio con quelle della memoria difensiva di costituzione. Nel caso di specie, ha descritto la sua attività lavorativa con sufficiente Parte_1 chiarezza, mentre il convenuto non ha posto in essere un grado di specificità delle allegazioni pari a quello della parte istante. A tanto si deve doverosamente specificare che , nonostante il rapporto di parentela, il convenuto non ha fornito una spiegazione alternativa credibile alla dedotta natura subordinata del rapporto di
Pag. 2 di 5 lavoro, la cui sussistenza non è stata affatto posta in dubbio. In terzo luogo, non sono emersi dalla prova per testi elementi che potessero far propendere per la natura autonoma del rapporto, quali una cointeressenza economica di Parte_1 nell'attività dello zio;
e tale elemento risulta ancor più inverosimile in ragione della giovane età dell'odierno appellante, che all'epoca die fatti aveva iniziato gli studi universitari;
a tanto si deve aggiungere che è emerso l'inserimento dell'istante nella struttura organizzativa del convenuto ( cfr. Cass. sez. lav. 04.04.1989 nr.1634); la continuità nel tempo della sua prestazione lavorativa, l'assenza di ogni rischio economico connesso all'attività posta in essere in favore del parente;
la mancanza di ogni facoltà da parte del di stabilire giorni ed orari della sua prestazione Pt_1 lavorativa ( cfr. Cass. sez. lav.18.05.2022 nr.16013; Cass. sez. lav. 21.04.2008 nr. 10313); ancora, l'istante ha allegato di avere ricevuto una retribuzione a cadenza fissa e della stessa misura ( cfr. ancora Cass. sez. lav.18.05.2022 nr. 16013e Cass. sez. lav. 12.05.2005 nr.997) . Ne consegue che l'insieme degli elementi sopra riportati rendono evidente la ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Nella deposizione del teste si legge infatti : <… Preciso però Tes_1 che già l'anno dopo il ricorrente non potè seguire i corsi perché era impegnato con l'attività di torrefazione del caffè dello zio. Tanto so in quanto… l'ho potuto constatare anche io in quanto capitava che talvolta gli portassi gli appunti degli esami universitari e mi recavo alla torrefazione in via Marciotti a San Giuseppe Vesuviano… Da quel giorno mi consta il ricorrente lavorava… anche di sabato e di domenica allorchè occorreva procedere alla tostatura del caffè. In quei casi infatti non ci vedevamo nel weekend. E' capitato … che sia andato a consegnargli in settimana gli appunti dei corsi e quindi potevo riscontare che lavorava lì… so che si occupava di tutte le fasi della torrefazione del caffè e della consegna ai clienti. Ciò da quando lo conosco si è sempre occupato di tale attività.>> . Anche nella deposizione di si legge:<< …Ricordo che ha Testimone_2 Parte_1 lavorato per lo zio… per 12 anni… ricorso che veniva con lo zio ad effettuare le consegne al mio bar;
ADR E' capitato talvolta di essermi recato presso il locale di torrefazione e di aver lì incontrato che aiutava nella torrefazione … Parte_1 anche di sabato e di domenica. Capitava che ci andassi in caso di urgenza in cui mi manca al caffè al bar… ADR Le consegne presso il mio bar da parte di e Pt_1
avvenivano in media una volta alla settimana e di regola tre le 13,00 Persona_1 e le 15,00 circa >>. Osserva ancora il Collegio che la doglianza circa la mancata attivazione dei poteri di ufficio risulta priva di fondamento, in quanto la espletata prova per testi ha abbracciato tutti gli aspetti della vicenda lavorativa. Ne consegue che risulta provata ragionevolmente la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il motivo di gravame circa l'espletamento dell'orario di lavoro non deve essere accolto. A tale fine si sono riportate le dichiarazioni più salienti delle deposizioni e non vi è alcun teste che per conoscenza diretta- e cioè in base alla giustificazione fattuale delle dichiarazioni stesse- abbia potuto provare l'espletamento del dedotto orario di lavoro. Del pari generiche sono apparse le deduzioni circa le mansioni concretamente espletate, sebbene parte istante invochi addirittura il riconoscimento di un superiore livello. Giova al riguardo richiamare preliminarmente le declaratorie contrattuali
Pag. 3 di 5 afferenti al 6° (livello formalmente attribuito) e 3° (livello invocato) livello del CCNL di categoria in atti. Ebbene, all'invocato 3° livello “Appartengono (…) i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello, svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo, per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
I lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati produttivi l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
I lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo dell'unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione”.
Di contro, appartengono al 6° livello (formalmente attribuito all'istante) “i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica
(…); i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici, per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini”. A titolo esemplificativo, rientrano nel detto 6° livello gli “ausiliari comuni alla produzione;
addetti agli imballaggi;
addetti al carico e scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle materie prime”.
Orbene, l'istante deduce di aver svolto mansioni di addetto alle attività relative a tutte le fasi di produzione, lavorazione e vendita del caffè, ma non sono emersi gli elementi del rivendicato 3° livello e cioè l'autonomia operativa , la facoltà di iniziativa e la responsabilità dei risultati produttivi come richiesta dalla sopra riportata declaratoria contrattuale. Ad avviso del Collegio, e per concludere, rimane fondata solo quella parte della domanda concernente la 13^ mensilità ed il trattamento di fine rapporto maturati sulla retribuzione di fatto percepita. L'istante ha deposito a tale fine un conteggio esatto e non contestato dall'odierno appellato. L'esito della lite, e cioè il limitato riconoscimento della proposta domanda, costituisce motivo di legge per compensare per tre quarti le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre il restante un quarto delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna Persona_1 al pagamento in favore di di euro 9.608,15, con interessi legali e Parte_1
Pag. 4 di 5 rivalutazione monetaria secondo Indici Istat dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per tre quarti le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellato alla refusione del restante un quarto delle spese stesse, pari ad euro 1.300,00 per il primo grado ed euro 1.550,00 per il secondo grado, più Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% con distrazione. Napoli, addì 06.05.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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