CASS
Ordinanza 19 aprile 2022
Ordinanza 19 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2022, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 30545-2020 proposto da: FALLIMENTO FUTURA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEMBO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro SIGEST UNIPERSONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Civile Ord. Sez. U Num. 12444 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/04/2022 rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIANO RI, MA RI e RI LA CHITI;
AM PP, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BRACHI;
- con troricorrenti - nonchè contro COMUNE DI PONSACCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2011/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. FATTI DI CAUSA Il Fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., in persona del curatore pro tempore, impugna, articolando due motivi, la sentenza n.2011/2020, depositata il 23 marzo 2020, con cui il Consiglio di Stato (Sezione seconda), rigettandone l'appello e in accoglimento dell'appello proposto dalla Sigest s.r.l. e dal Comune di CC avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.207/201, aveva: -ritenuto tardivo il ricorso straordinario proposto dalla Futura Immobiliare s.r.l. contro la DIA presentata dalla Sigest s.r.l. e il silenzio assenso formatosi sulla stessa;
-ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui era stata impugnata, sempre dalla Futura Immobiliare s.r.I., la nota del Sindaco del Comune di CC del 28 aprile 2008; -dichiarato, conseguentemente, irricevibile il ricorso proposto in primo grado, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria proposta, sempre, dalla Futura Immobiliare s.r.I.. Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- Sigest s.r.l. unipersonale resiste con controricorso. US Giambra, ex socio di maggioranza ed amministratore della Futura Immobiliare s.r.I., intervenuto nel giudizio amministrativo, ha depositato controricorso, sostanzialmente adesivo alle ragioni svolte dal ricorrente, chiedendo, altresì, a questa Corte, in via subordinata, di rinviare il giudizio al Consiglio di Stato limitatamente alla quantificazione dei danni subiti dalla Futura Immobiliare e da se stesso. Il Comune di CC non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380-bis 1 cod.proc.civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente Sigest s.r.l. unipersonale ha depositato memoria. Fatti di causa 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art.362 c.p.c.-Eccesso di potere giurisdizionale in riscontro ad elementi sintomatici di radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale, in relazione alla violazione degli artt.305 c.p.c., 80 c.p.a. e 43, comma 3, legge fallimentare- il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Consiglio di Stato aveva ritenuta infondata l'eccezione, proposta dalla difesa della curatela fallimentare, di avvenuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione operata dalla Siget s.r.I e dal Comune di CC e, in particolare, per avere affermato che, nel caso di specie, fosse rilevante la conoscenza dell'evento interruttivo acquisita nei giudizi alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, il 25 giugno 2019, sicchè a tale deposito in giudizio era seguita l'ordinanza di interruzione (dalla quale era decorso Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- il termine per riassumere il giudizio nel termine di novanta giorni dalla comunicazione). Secondo la prospettazione difensiva le suddette motivazioni sarebbero foriere di un radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale e, quindi, sintomo di un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto sia il Comune di CC che il suo difensore nonché la Sigest s.r.l. avevano avuto piena conoscenza legale del fallimento, in data anteriore a quella del deposito della sentenza dichiarativa agli atti dei giudizi amministrativi, e, secondo le nuove norme (art 43 legge fallimentare e 305 cod.proc.civ.), l'interruzione si determina automaticamente e il termine per la riassunzione inizia a decorrere dalla conoscenza legale dell'evento. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, la violazione dell'art.362 cod.proc.civ. e l'eccesso di potere giurisdizionale in riscontro a una ipotesi di illegittimo diniego di giustizia, nell'avere il Consiglio di Stato dichiarato l'improcedibilità del ricorso e l'inammissibilità dei motivi aggiunti. Secondo la prospettazione difensiva, non era stato adeguatamente valutato il fatto che il ricorso di primo grado investiva, in primo luogo, l'atto espresso, cioè il provvedimento, del 15 gennaio 2018, con cui il Comune (per la prima volta dopo il perfezionamento della DIA) aveva negato l'annullamento richiesto in via di autotutela e dichiarato la legittimità della DIA in questione, affermando espressamente l'insussistenza di violazioni delle norme urbanistiche vigenti, degli strumenti di pianificazioni generale, né delle norme di attuazione del Piano particolareggiato in quanto non sono consentite nell'edificio in oggetto destinazioni commerciali, direzionali e residenziali...Tale atto, sempre secondo il Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- ricorrente, aveva sicuramente natura provvedimentale e, consentiva, inoltre, quale atto emesso nell'esercizio del potere di controllo sull'attività edilizia, un sindacato sulla legittimità dell'atto stesso e, quindi, sulla legittimità dell'intervento edilizio in questione, con conseguente sua impugnabilità, mentre tale sindacato giurisdizionale era stato illegittimamente negato dal Consiglio di Stato. Eguale valore provvedimentale doveva essere attribuita, poi, alla nota del 28 aprile 2008, impugnata con i motivi aggiunti. 3. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, e dopo la sentenza n.6 del 2018 della Corte costituzionale, la posizione delle Sezioni unite in merito ai ben circoscritti limiti della verifica consentita alla Corte di cassazione in punto di giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali è bene espressa da Cass. n.8311 del 2019, e successive conformi, secondo la quale «l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici;
conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale, esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n.6 del 2018 citata), che non ammette Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo o in iudicando", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, ben si solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.». 3.1 Alla luce di tali, condivisi, principi, può affermarsi che l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell'individuazione del dies a quo, cui fare riferimento per il computo del termine di riassunzione del processo, a seguito di evento che ne determini l'interruzione in caso di fallimento di una delle parti, non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Al contrario, la violazione denunciata si traduce in un eventuale error in procedendo e si colloca, pertanto, al di fuori dal perimetro del giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado, che si ferma alla verifica della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Né può ritenersi che un eventuale errore sulla interpretazione della norma processuale o una forzatura del contenuto da attribuire alla norma processuale si traduca in una sostanziale riscrittura della norma stessa con sconfinamento nei poteri del legislatore. 3.2 Eguali considerazioni possono svolgersi per il secondo motivo con cui, come sopra rassegnato, il ricorrente ha, in via subordinata, dedotto l'eccesso di potere giurisdizionale, sotto la forma del diniego di giustizia, per avere il Consiglio di Stato dichiarato improcedibile, per tardività, l'appello proposto dalla Società fallita e inammissibili i motivi aggiunti. Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -6- 3.3 In questo caso, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che il dedotto diniego di giustizia si sostanzia in un errore in iudicando imputato alla sentenza impugnata (ovvero l'erronea qualificazione di "atto meramente confermativo", e come tale non impugnabile, del diniego all'annullamento in autotutela e della successiva nota del 28 aprile 2008) sulla base del quale il Consiglio di Stato è pervenuto, in concreto, a ritenere improcedibile, per tardività, il ricorso e inammissibili i motivi aggiunti. Va, pertanto, escluso il rifiuto di giurisdizione, sindacabile in questa sede, alla luce del principio, già sancito da queste Sezioni Unite (Sentenza n. 13976 del 6.06.2017) e, di recente, ribadito (Cass.Sez.U. n.30112 del 26/10/2021), secondo cui «in materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto». 4.11 ricorso va, alla stregua delle considerazione che precedono, dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della Sigest unipersonale s.r.l. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di CC, che non ha svolto attività difensiva, e nei confronti di US Giambra, controricorrente adesivo al ricorso. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -7- comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., in persona del curatore pro tempore, alla refusione in favore della Sigest unipersonale s.r.l. delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila) oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.
- ricorrente -
contro SIGEST UNIPERSONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Civile Ord. Sez. U Num. 12444 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/04/2022 rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIANO RI, MA RI e RI LA CHITI;
AM PP, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BRACHI;
- con troricorrenti - nonchè contro COMUNE DI PONSACCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2011/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. FATTI DI CAUSA Il Fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., in persona del curatore pro tempore, impugna, articolando due motivi, la sentenza n.2011/2020, depositata il 23 marzo 2020, con cui il Consiglio di Stato (Sezione seconda), rigettandone l'appello e in accoglimento dell'appello proposto dalla Sigest s.r.l. e dal Comune di CC avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.207/201, aveva: -ritenuto tardivo il ricorso straordinario proposto dalla Futura Immobiliare s.r.l. contro la DIA presentata dalla Sigest s.r.l. e il silenzio assenso formatosi sulla stessa;
-ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui era stata impugnata, sempre dalla Futura Immobiliare s.r.I., la nota del Sindaco del Comune di CC del 28 aprile 2008; -dichiarato, conseguentemente, irricevibile il ricorso proposto in primo grado, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria proposta, sempre, dalla Futura Immobiliare s.r.I.. Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- Sigest s.r.l. unipersonale resiste con controricorso. US Giambra, ex socio di maggioranza ed amministratore della Futura Immobiliare s.r.I., intervenuto nel giudizio amministrativo, ha depositato controricorso, sostanzialmente adesivo alle ragioni svolte dal ricorrente, chiedendo, altresì, a questa Corte, in via subordinata, di rinviare il giudizio al Consiglio di Stato limitatamente alla quantificazione dei danni subiti dalla Futura Immobiliare e da se stesso. Il Comune di CC non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380-bis 1 cod.proc.civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente Sigest s.r.l. unipersonale ha depositato memoria. Fatti di causa 1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art.362 c.p.c.-Eccesso di potere giurisdizionale in riscontro ad elementi sintomatici di radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale, in relazione alla violazione degli artt.305 c.p.c., 80 c.p.a. e 43, comma 3, legge fallimentare- il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Consiglio di Stato aveva ritenuta infondata l'eccezione, proposta dalla difesa della curatela fallimentare, di avvenuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione operata dalla Siget s.r.I e dal Comune di CC e, in particolare, per avere affermato che, nel caso di specie, fosse rilevante la conoscenza dell'evento interruttivo acquisita nei giudizi alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, il 25 giugno 2019, sicchè a tale deposito in giudizio era seguita l'ordinanza di interruzione (dalla quale era decorso Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- il termine per riassumere il giudizio nel termine di novanta giorni dalla comunicazione). Secondo la prospettazione difensiva le suddette motivazioni sarebbero foriere di un radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale e, quindi, sintomo di un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto sia il Comune di CC che il suo difensore nonché la Sigest s.r.l. avevano avuto piena conoscenza legale del fallimento, in data anteriore a quella del deposito della sentenza dichiarativa agli atti dei giudizi amministrativi, e, secondo le nuove norme (art 43 legge fallimentare e 305 cod.proc.civ.), l'interruzione si determina automaticamente e il termine per la riassunzione inizia a decorrere dalla conoscenza legale dell'evento. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, la violazione dell'art.362 cod.proc.civ. e l'eccesso di potere giurisdizionale in riscontro a una ipotesi di illegittimo diniego di giustizia, nell'avere il Consiglio di Stato dichiarato l'improcedibilità del ricorso e l'inammissibilità dei motivi aggiunti. Secondo la prospettazione difensiva, non era stato adeguatamente valutato il fatto che il ricorso di primo grado investiva, in primo luogo, l'atto espresso, cioè il provvedimento, del 15 gennaio 2018, con cui il Comune (per la prima volta dopo il perfezionamento della DIA) aveva negato l'annullamento richiesto in via di autotutela e dichiarato la legittimità della DIA in questione, affermando espressamente l'insussistenza di violazioni delle norme urbanistiche vigenti, degli strumenti di pianificazioni generale, né delle norme di attuazione del Piano particolareggiato in quanto non sono consentite nell'edificio in oggetto destinazioni commerciali, direzionali e residenziali...Tale atto, sempre secondo il Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- ricorrente, aveva sicuramente natura provvedimentale e, consentiva, inoltre, quale atto emesso nell'esercizio del potere di controllo sull'attività edilizia, un sindacato sulla legittimità dell'atto stesso e, quindi, sulla legittimità dell'intervento edilizio in questione, con conseguente sua impugnabilità, mentre tale sindacato giurisdizionale era stato illegittimamente negato dal Consiglio di Stato. Eguale valore provvedimentale doveva essere attribuita, poi, alla nota del 28 aprile 2008, impugnata con i motivi aggiunti. 3. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, e dopo la sentenza n.6 del 2018 della Corte costituzionale, la posizione delle Sezioni unite in merito ai ben circoscritti limiti della verifica consentita alla Corte di cassazione in punto di giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali è bene espressa da Cass. n.8311 del 2019, e successive conformi, secondo la quale «l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici;
conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale, esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n.6 del 2018 citata), che non ammette Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo o in iudicando", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, ben si solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.». 3.1 Alla luce di tali, condivisi, principi, può affermarsi che l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell'individuazione del dies a quo, cui fare riferimento per il computo del termine di riassunzione del processo, a seguito di evento che ne determini l'interruzione in caso di fallimento di una delle parti, non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Al contrario, la violazione denunciata si traduce in un eventuale error in procedendo e si colloca, pertanto, al di fuori dal perimetro del giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado, che si ferma alla verifica della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Né può ritenersi che un eventuale errore sulla interpretazione della norma processuale o una forzatura del contenuto da attribuire alla norma processuale si traduca in una sostanziale riscrittura della norma stessa con sconfinamento nei poteri del legislatore. 3.2 Eguali considerazioni possono svolgersi per il secondo motivo con cui, come sopra rassegnato, il ricorrente ha, in via subordinata, dedotto l'eccesso di potere giurisdizionale, sotto la forma del diniego di giustizia, per avere il Consiglio di Stato dichiarato improcedibile, per tardività, l'appello proposto dalla Società fallita e inammissibili i motivi aggiunti. Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -6- 3.3 In questo caso, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che il dedotto diniego di giustizia si sostanzia in un errore in iudicando imputato alla sentenza impugnata (ovvero l'erronea qualificazione di "atto meramente confermativo", e come tale non impugnabile, del diniego all'annullamento in autotutela e della successiva nota del 28 aprile 2008) sulla base del quale il Consiglio di Stato è pervenuto, in concreto, a ritenere improcedibile, per tardività, il ricorso e inammissibili i motivi aggiunti. Va, pertanto, escluso il rifiuto di giurisdizione, sindacabile in questa sede, alla luce del principio, già sancito da queste Sezioni Unite (Sentenza n. 13976 del 6.06.2017) e, di recente, ribadito (Cass.Sez.U. n.30112 del 26/10/2021), secondo cui «in materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto». 4.11 ricorso va, alla stregua delle considerazione che precedono, dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della Sigest unipersonale s.r.l. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di CC, che non ha svolto attività difensiva, e nei confronti di US Giambra, controricorrente adesivo al ricorso. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -7- comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., in persona del curatore pro tempore, alla refusione in favore della Sigest unipersonale s.r.l. delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila) oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.