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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 19/05/2025 N. 9788/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FOTIA Parte_1 C.F._1
IA e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO RICORRENTE contro
(p.i. ) con il patrocinio dell'avv. TONETTI MARTINA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. TONETTI MASSIMO MARTINO RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19 ottobre 2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio ., in Parte_1 CP_1 qualità di datrice di lavoro, in fatto deducendo:
- di essere stato assunto dalla resistente in data 19.11.2019 in forza di contratto di lavoro CP_2 subordinato a tempo indeterminato e full time per lo svolgimento di mansioni impiegatizie di
“controllore di produzione” e inquadramento nel 1° livello del CCNL del settore commercio/terziario (all. n. 2 – contratto di assunzione);
- di aver acquisito, immediatamente dopo l'assunzione, su richiesta del sig. , il 51% delle CP_3 quote della società resistente;
- che all'epoca dell'assunzione (precisamente dal 2007), egli era coniugato con la sig.ra CP_4
– attuale socie al 51% della convenuta e figlia di amministratore di fatto della CP_5 società- dalla quale aveva avuto due figli;
- che a far data dal mese di marzo 2021, dopo che i rapporti si erano deteriorati progressivamente, il sig. e la moglie si erano separavano di fatto, per poi separarsi Pt_1 consensualmente in data 22.10.2021;
- di aver iniziato, nel mese di giugno 2021, una nuova relazione sentimentale con la sig.ra
[...]
relazione da cui, già in data 16.07.2022 nasceva una figlia;
Parte_2
- che tale nuova situazione sentimentale del ricorrente provocava sentimenti di forte astio e contrarietà nel suocero che, nel mese di novembre 2022, intimava al sig. sia di cedere Pt_1 alla sig.ra la propria quota sociale sia di dimettersi dalla società resistente;
CP_4 - di aver quindi acconsentito alla cessione della propria quota sociale, rifiutando invece di rendere le dimissioni;
- che tale suo rifiuto inaspriva ancor di più i rapporti tra il sig. e il sig. CP_5 Pt_1
- che in data 1.12.2022, il sig. si era recato presso il magazzino della società CP_5 resistente e, con ingiurie e minacce (“ti taglio la testa, ti uccido, sei un uomo di merda”; “sei un drogato, sei l'immondizia degli uomini”; “come uomo non vali niente, sei un fallito, sei una persona inutile”) gli aveva nuovamente intimato di dimettersi;
- che in data 2.01.2023, il sig. gli aveva intimato di consegnare le chiavi del CP_5 magazzino e dell'ufficio comunicandogli altresì che, dalla medesima data, non avrebbe più svolto le mansioni di cui all'assunzione bensì semplici compiti di operaio;
- che in data 24.01.2023, appena iniziato il proprio turno, alle ore 8.00 circa, egli veniva dapprima insultato dalle sigg.re , (sorella della suocera del ricorrente e anch'ella CP_4 Persona_1 impiegata presso la convenuta) e (“sporco, vattene sei pieno di figure di merda da Persona_2 quando sei nato”) per poi essere minacciato dal sig. (“tu devi andartene da qua perché ti CP_5 uccido”; “guarda, come te lo dico tutte le sere, vengo a casa tua”);
- di aver, immediatamente dopo, registrato, per il tramite della relativa opzione del proprio telefono cellulare, il seguito della conversazione avuta con il sig. (all. n. 5 – registrazione CP_3 audio incontro sig. – Pt_1 sig. del 24.01.2023); CP_3
- che tale conversazione e aggressione verbale erano avvenute alla presenza dei seguenti operai in turno: e le sigg.re , , Persona_3 Parte_3 Parte_4 Persona_4 Per_5
nonché le delle sigg.re e;
[...] Pt_5 Pt_6
- che nel corso della conversazione il sig. aveva continuato a minacciare il ricorrente altresì CP_3 iniziando ad aggredirlo fisicamente: avendo preso un bastone di legno lo colpiva infatti alla spalla sinistra e al gomito sinistro;
- che al termine dell'aggressione, il sig. aveva minacciato gli operai presenti con CP_3
l'espressione: “nessuno ha visto niente altrimenti vi licenzio tutti”;
- che dopo aver chiamato i carabinieri, egli era recato al P.S. dell'Ospedale di Garbagnate Milanese (MI) ove gli venivano diagnosticati traumi alla spalla e al gomito con prognosi di 7 giorni (all. n. 7 – certificati P.S.), poi prolungata a 14 giorni (all. n. 8 – documentazione medica).
- di aver trasmesso denuncia di infortunio sul lavoro all'INAIL;
- che con comunicazione a mezzo raccomandata datata 30.01.2023 (all. n. 10 – contestazione disciplinare), ricevuta in data 4.02.2023, la società gli aveva contestato che“[…] in data 24.01.2023 veniva ravvisato dall'amministratore che durante l'orario di servizio Lei partecipava ad una discussione molto animata con il sig. CP_5 anch'esso dipendente della scrivente società. Le contestiamo pertanto di aver mostrato negligenza durante lo svolgimento dei propri compiti, contravvenendo all'art. 233 del CCNL“… tenere una condotta conforme ai civici doveri””.
- di aver reso le proprie giustificazioni in data 15.02.2023 assistito dal sig. Testimone_1 delegato dell' Parte_7
- che con raccomandata del 23.02.2023, ricevuta in data 3.03.2023, avente ad oggetto
“rinnovazione/integrazione contestazione disciplinare del 30.01.2023”, gli aveva altresì CP_1 contestato “[…] In parti colare è emerso che nei minuti immediatamente precedenti al diverbio con il signor
2 , Lei si sia rivolto alle signore e che stavano lavorando in CP_5 CP_4 Persona_2 ufficio, chiedendo loro in tono provocatorio: "cos'è? non dormite la notte pensando a me?!" , per poi proseguire con un denigratorio "potete farmi un bucchino" (in dialetto napoletano), il tutto muovendosi con balletti che simulavano la tarantella e con canzoncine a scherno. Insoddisfatto dell'assenza di reazione delle due donne, si rivolgeva, quindi alla signora dandole apertamente della "leccaculo" per poi posizionarsi alle spalle Parte_3 della signora simulando conati di vomito ed esclamando "Che schifo! Ci mancava pure Lei". Persona_1
Iniziava quindi un'accesa discussione con la signora che destava l'attenzione e la preoccupazione Persona_1 dei colleghi presenti e del signor che, sentendo il vociare della moglie, e della CP_5 Persona_2 figlia, , interveniva nel diverbio per poi essere fermato dalle stesse e dai presenti. Tutti 'i presenti al CP_4 diverbio, sentiti nell'ambito dell'indagine interna, hanno infatti precisato che non vi è stata alcuna colluttazione CP_ né violenza fisica perpetrata dal signor nei Suoi confronti, tantomeno è emerso che il signor CP_5 lo abbia percosso con una grande mazza, come da Lei dichiarato in occasione dell'incontro sindacale del
15.2.2023. Pertanto, ferme restando le condotte già contestate con lettera del 30.1.2023, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 240 CCNL Terziario Confcommercio e della loro possibile proroga, Le contestiamo le condotte sopra esplicitate, emerse solo all'esito dell'indagine interna sui fatti del 24.1.2023 e, pertanto, La invitiamo a rendere le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71. 300/1970. Infine, ma non da ultimo, evidenziamo la preoccupazione della Società tutta rispetto alle condotte offensive, denigratorie e violente perpetrate a danno delle donne della Sua famiglia, in un momento particolarmente delicato della Vostra vita familiare, come quello del post-separazione che state vivendo. Il coinvolgimento dei Suoi familiari in liti/diverbi all'interno del luogo di lavoro preoccupa anche sotto il profilo della compatibilità ambientale del suo ruolo e, per tali motivi, si impone la Sua sospensione cautelare, non disciplinare, con diritto alla retribuzione, a partire dalla data odierna e sino a comunicazione contraria”(all. n.
16 – contestazione del 23.02.2023).
- di aver, sempre in data 3.03.2023, ricevuto un'ulteriore contestazione disciplinare del seguente tenore: “ [...] La presente per contestarLe l'irreperibilità all'indirizzo di residenza noto all'Azienda, ossia, Via Santa Margherita 147, 21042 Caronno Pertusella (VA). A tale indirizzo, infatti , la scrivente Società ha inviato raccomandata n. 05268440152-2 contenente contestazione disciplinare del 23.2.2023, tornata al mittente con dicitura "irreperibile". L'irreperibilità all'indirizzo noto all'azienda costituisce condotta disciplinarmente rilevante ex art. 237 e 238 CCNL Terziario Confcommercio, ai sensi dei quali "È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.". Ciò considerato - ferme restando le condotte già contestate con lettere del 30.1.2023 e del 23.2.2023, che qui rilevano anche ai fini della recidiva – La invitiamo a rendere le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 I. 300/1970” (all. n. 17 – seconda contestazione disciplinare);
- di essersi giustificato con comunicazione dell'8.03.2023;
- di essere stato licenziato per giusta causa da , con raccomandata datata 17.03.2023; CP_1
- di aver tempestivamente impugnato stragiudizialmente il licenziamento comminato ai suoi danni;
In diritto il ricorrente evidenzia come il provvedimento di recesso datoriale, sia stato il culmine del contesto di tensione continua, ingiurie, aggressioni dirette illecitamente a convincerlo ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Sempre secondo quanto prospettato in ricorso, CP_1 avrebbe utilizzato l'episodio occorso tra il ricorrente ed il per giustificare il CP_5
3 licenziamento, celando così le reali e ritorsive motivazioni poste a fondamento del provvedimento espulsivo. Le motivazioni del recesso, affatto per 'giusta causa', consisterebbero nella ingiusta reazione datoriale al legittimo comportamento del lavoratore di aver instaurato una nuova relazione sentimentale stabile, con chiara ritorsività del provvedimento espulsivo in quanto espressione di intento vendicativo e di rappresaglia. In ragione di ciò il ricorrente ha in via principale chiesto accertarsi la nullità del licenziamento, determinato per motivo ritorsivo, ed in via subordinata, comunque, la sua illegittimità, avuto riguardo alla insussistenza della giusta causa e della condotta contestata le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 23/2015. Il lavoratore ha peraltro denunciato di aver altresì subito un demansionamento a far data dall'imposizione coatta, avvenuta a gennaio 2023, da parte del sig. di restituire le chiavi del CP_3 magazzino e dell'ufficio, nonché dall'assegnazione alle inferiori mansioni di operaio addetto al confezionamento e all'imbustamento. Il non aver più svolto le mansioni impiegatizie e di responsabilità del magazzino e della produzione che sempre aveva svolto dall'assunzione, per essere invece costretto al ruolo di operaio, determinare infatti, in violazione del disposto di cui all'art 2103 c.c. e dell'art. 116 del CCNL di categoria, demansionamento con conseguente diritto al ristoro dei danni patiti e correlati all'impoverimento del patrimonio professionale del lavoratore. Parametro di riferimento per la quantificazione di tale danno sarebbe da individuarsi nella retribuzione globale di fatto pari a € 2.670,44 e dunque, anche ai sensi dell'art. 1226 cc., porterebbe ad una liquidazione nella misura del 100% della sopra enunciata retribuzione per tutto il periodo di demansionamento subito. Con memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., depositata in data 1.12.23, si è costituita in giudizio la contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle pretese avversarie. La resistente CP_1 ha negato la natura discriminatoria/ritorsiva del licenziamento impugnato ed ha altresì evidenziato:
- di essere venuta a conoscenza, nel corso dell'anno 2022, tramite il proprio amministratore unico nonché tramite il responsabile delle risorse umane, , della Controparte_6 Controparte_7 fine del matrimonio tra e e della relazione sentimentale del Parte_1 CP_4 primo con un'altra dipendente, ; Controparte_8
- di aver accolto la richiesta di di orario di lavoro flessibile, con turni che le CP_4 consentissero di non incontrare l'ex marito, in ragione di quanto da lei informalmente riferito circa la situazione difficile che tra i due si era determinata ad esito della separazione (riferiva di minacce e pressioni ai suo danni esercitate dal coniuge);
- che (l'altro dipendente poi coinvolto nel diverbio) è padre della sig.ra CP_5 CP_4 ed impiegato in dal 02/07/202 con mansione di tecnico commerciale e negli anni è CP_1 diventato responsabile di produzione;
- che in data 24.1.2023, fuori dagli uffici, era scoppiata una lite tra i dipendenti e CP_5
Parte_1
- di aver immediatamente contestato il diverbio litigioso a tutti i dipendenti coinvolti (doc. 1 e 2 – contestazioni disciplinari datate 30.1.2023) ed avviato una indagine interna per comprendere meglio i contorni della lite (scoppiata tra suocero e genero in concomitanza della tumultuosa separazione tra il e la di lui moglie, , figlia di ); Pt_1 CP_4 CP_5
4 - che entrambi i lavoratori avevano presentato le proprie giustificazioni, il in Pt_1 particolare, con l'assistenza del sindacato in data 15.2.2023;
- che conclusasi l'indagine interna, il 23.2.2023 (doc. 3 e 4) era tuttavia venuta a conoscenza di ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti;
- in particolare, dalla 'indagine interna, erano emersi maggiori particolari rispetto al mero diverbio litigioso noto alla data delle prime contestazioni (30.1.2023), sicché l'azienda aveva dovuto integrare la contestazione al con le nuove condotte emerse cosicché egli potesse Pt_1 averne contezza e, quindi, giustificarsi;
- che raccolte le giustificazioni del e della , non intendendo soprassedere Pt_1 Per_1 sull'accesa lite avvenuta nei locali aziendali, si procedeva con le sanzioni: , che Persona_1 aveva reagito alla provocazione del veniva ammonita per iscritto (doc. 13); Pt_1 CP_5
, che aveva partecipato al diverbio con l'intenzione di aggredire il veniva sospeso
[...] Pt_1 per 2 giorni (doc. 7) e il veniva licenziato per giusta causa (doc. 10), appurata – tra Pt_1
l'altro - l'incompatibilità ambientale per aver provocato e ingiuriato le donne della famiglia di sua moglie;
- che solo al completamento dell'indagine e, raccolte le giustificazioni del anche sugli Pt_1 ultimi addebiti, era stato comminato il licenziamento disciplinare. La datrice, avuto particolare riguardo alla complessità delle indagini svolte, ha ribadito la tempestività degli addebiti disciplinari contestati al lavoratore, evidenziando come, in ogni caso, il diritto di difesa di costui fosse stato, in ogni fase, concretamente e pienamente garantito. A dire della società, la gravità delle condotte contestate e, quindi, la loro rilevanza ai fini della giusta causa, ex art. 2119 c.c., emergerebbe sotto il profilo della condotta in sé e per sé considerata (diverbio litigioso preceduto da provocazioni ed atteggiamenti infamanti) sia con riferimento al contesto in cui essa si era inserita (incompatibilità ambientale). Tale condotta, contraria ai civici doveri, assumerebbe rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 223 CCNL applicabile e sarebbe comunque connotata da gravità e dunque potenzialmente lesiva del vincolo di fiducia tra le parti proprio considerato il contesto in cui i fatti si erano svolti. Proprio il fatto che fosse stata messa a conoscenza delle tensioni tra i coniugi e CP_1 delle pressioni che la signora affermava di ricevere dal marito, a tutela dell'integrità CP_4 psicofisica di quest'ultima e dei propri dipendenti e, comunque, a tutela della serenità dell'ambiente di lavoro, aveva determinato la decisione di optare per l'allontanamento del poiché, ove la Pt_1 datrice non lo avesse licenziato avrebbe comunque concorso a rendere l'ambiente di lavoro nocivo ed a mettere a rischio l'incolumità della moglie , con conseguente (e grave) responsabilità ex art. CP_4
2087 c.c.. La situazione di incompatibilità ambientale del rispetto all'ambiente di lavoro sarebbe Pt_1 peraltro indirettamente dimostrata dal tenore dei colloqui registrati -comunque contestati quanto ad ammissibilità- prodotti dal ricorrente e dai quali emergerebbe l'atteggiamento minatorio o comunque aggressivo del lavoratore nei confronti dei vari interlocutori di volta in volta incalzati, piuttosto che la premeditazione delle sue condotte provocatorie. Quanto al denunciato demansionamento la società ha chiarito come nessun mutamento di mansioni fosse mai stato approntato nei confronti del Pt_1
In ragione di ciò la resistente ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
5 Come premesso la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali per testi dedotte dalle parti. Si riportano i verbali delle prove orali per testi assunte: Viene introdotto il primo teste, di parte resistente, che si impegna come da rito e dichiara: sono Per_5
, nato a [...] il [...], residente a [...], sono operaia dipendente della , d
[...] CP_1
Ho avuto modo di conoscere il ricorrente perché anche lui lavorava in Joypack, l'ho conosciuto sette anni fa. Io mi occupo di imballaggio e quando il ricorrente ne aveva la necessità mi chiamava e io mi presentavo per svolgere il lavoro che mi veniva richiesto. Il ricorrente gestiva la lavorazione che c'era da fare, cioè spiegava che tipo di lavori dovevamo fare, ci organizzava e in questo modo ciascuno faceva la sua parte. Il 24.1.2023 ero al lavoro in Joypack, quel giorno ho iniziato alle 8 del mattino, che è il mio orario normale di inizio. Preciso che io ero presente quel giorno, a quell'orario, quando arrivò il ricorrente e simulò un conato di vomito, poiché stava passando vicino alla sig.ra simulò questo Persona_1 conato più volte mentre passava, sempre vicino alla sig.ra Alla terza volta, la non è stata più Persona_1 Per_1 indifferente e ha sbottato, non ricordo le parole esatte, per venuto molto velocem ricordo che disse una cosa del tipo che se si doveva comportare in questo modo poteva farlo tranquillamente in presenza della signora Per_
e della signora;
specifico che la signora non era presente, sì. Questo lo disse Per_2 Persona_1 Per_2 urlando ad alta voce. Arrivò a questo punto la sig.ra e questo perché comunque le urla hanno stuzzicato la Per_2 sua attenzione e, quando lei è arrivata per capire cos dendo, c'è stata una discussione accesa, non ricordo le Per_ parole precise, parlavano tutti in napoletano, tutti urlavano (per tutti intendo: il ricorrente, la ex moglie, e
) non so dire cosa si urlassero perché appunto si urlavano parole in napoletano, verosimilmente insulti n Per_2 saprei dire con certezza. La discussione stava per degenerare, credo, in una rissa ma non è successo perché io e le altre colleghe presenti siamo intervenute a separarli. Eravamo lì presenti e siamo intervenute per evitare conseguenze ulteriori io,
, , e preciso che si è messa anche Parte_3 Per_6 Persona_4 Parte_4 Persona_1 Persona_1
r t a non so dire do, è intervenuto
CP_ anche il sig. e anche lui urlava ed era coinvolto in questa discussione che stava degenerando. Non aveva in mano
CP_ bastoni. Io e a collega abbiamo portato il sig. fuori a prendere una boccata d'aria perché era agitato, Per_4 dopo poco è uscito anche il e si sono rimessi a parlare ma con toni assolutamente tranquilli. In questo contesto il Pt_1
CP_ ha chiamato i C dicendo che era stato aggredito dal sig. ; ha chiamato i Carabinieri e poi se n'è Pt_1
CP_ andato;
quindi, questi sono arrivati quando lui era già andato via. Io non ho visto il sig. colpire il Io non Pt_1
CP_
CP_ ho sentito né il sig. che rivolgeva minacce al sig. né il sig. che riv minacce;
non Pt_1 Pt_1 so dire che cosa si siano detti nel tempo che sono stati entrambi fuori dal capannone, io li vedevo perché mi trovavo dentro e li guardavo ma non so dire quali siano stati i contenuti della conversazione. Io non ho sentito nemmeno quando erano Pt_
CP_ dentro il capannone che minacciava non so dire. Il sig. non ha minacciato assolutamente nessuno, né Pt_1 minacciato di licenziarc nzi, essend i carabinieri, quest nno chiesto cosa fosse successo e noi abbiamo risposto. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte resistente che si impegna come da rito e dichiara: sono Pt_3
nato a [...] il [...], residente a [...], sono operaia dipendente da circa quattro o cinque
[...] CP_1
conosciuto il ricorrente in Joypack perché anche lui lavorava lì, era un o nche lui e si occupava di confezionamento. Il 24.1.2023 ero al lavoro, alle 8 del mattino ero presente, poiché è l'orario in cui normalmente inizio a lavorare. Quella mattina stavamo lavorando, io, appena uscita, la signora , , , Per_5 Parte_4 Per_4 Per_6
, e , e il Quella mattina, appunto, il si è appostato dietro Pt_5 Per_7 CP_4 Persona_1 Pt_1 Pt_1
in i in “leccaculo, buongiorno leccac Poi si è spostato, è andato dietro alla signora e ha iniziato a fare dei versi tipo “bleah, bleah, che schifo, ci mancavi solo tu”, Persona_1 Per_ solo che la ha reagit non ti va bene, quella è la porta te ne puoi anche andare, è inutile che fai questi versi, noi siamo qui per lavorare”. A questo punto è iniziata la discussione tra il che è Pt_1 CP_4 Per_2 arrivata sentendo urlare e il Preciso che e dalle Persona_1 Pt_1 Per_2 CP_4 urla per vedere cosa stesse succedendo, erano in ufficio loro due, mentre noi eravamo al tavolo a lavorare. L'ufficio e il tavolo sono veramente attaccati, si sente tutto. Si sono messi a discutere ad alta voce, non capivo cosa dicessero perché si
6 erano allontanati, comunque discutevano della situazione tra la e il Preciso che a un certo punto arrivò Per_1 Pt_1 CP_ CP_ anche il sig. , in un secondo momento rispetto a e;
anche il sig. è intervenuto e Per_2 CP_4 parlava a voc anche lui con il fino a che i on n'è andato abb ando il posto di Pt_1 Pt_1 CP_ CP_ lavoro. Il sig. non aveva un bastone in mano. Non ho sentito né il sig. minacciare il ricorrente, né il ricorrente CP_ minacciare il . Tra i presenti non n'è mai stata colluttazione fisica uno ha alzato le mani o preso bastoni, erano concitati nel parlare. A un certo punto sono arrivati i carabinieri e sono stati chiamati dal ciò so perché Pt_1 loro stessi mi hanno riferito di essere stati chiamati dal quando sono stata convocata a per essere Pt_1 CP_ interrogata. Il sig. non ha minacciato nessuno di noi di licenziamento o di altro se avessimo parlato. ADR n idea di come sia inquadrato il sig. io sono un'operaia e posso dire che il anche Pt_1 Pt_1 lui era un operaio e lo è sempre stato. Lavorava come me. ADR preciso che era già un po' di tempo che il mi insultava sia al lavoro che fuori dal posto di lavoro, Pt_1 nelle occasioni in cui mi capitò di incontrarlo per caso, ma io non me lo spiego;
non faceva altro che dirmi “leccaculo, andiamo via di qua che tu fai il malocchio”. Non abbiamo mai avuto discussioni, è stato lui che improvvisamente ha cominciato a rivolgersi a me con questi toni. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte resistente, che si impegna come da rito e dichiara: sono CP_7
, nato a [...] il [...], residente a [...], sono impiegato in dal dicembre 2019. Conosco il
[...] CP_1 onoscevo già da prima di iniziare a lavorare in Joypack, e questo i era il cugino acquisito di mia moglie (cioè il marito di una cugina di mia moglie). Comunque, l'ho conosciuto poi meglio in ambito lavorativo. Il 24.1.2023 io ero al lavoro, ma non inizio alle 8 del mattino, bensì alle 8.30, quindi non ero presente alla discussione che mi hanno riferito essere avvenuta. In particolare, gli operai mi avvisarono che era avvenuto questo episodio e che c'erano i carabinieri presso un reparto dell'azienda e che la presenza dei carabinieri era dovuto a questo. Io mi sono occupato dell'istruttoria interna per capire cosa fosse successo e poi sono stato io a riferire i fatti che mi erano stati riferiti all'Amministratore. L'amministratore mi ha incaricato di eseguire un'indagine interna per capire cosa fosse successo;
io per far questo ho chiamato tutti i dipendenti che quel giorno erano presenti nel reparto e ho avuto con loro un colloquio con ciascuno di loro singolarmente e mi sono fatto raccontare cosa fosse successo. I colloqui di cui sto parlando li ho fatti nei due o tre giorni seguenti all'accaduto e ancora dopo ho avuto un colloquio anche col circa dopo quindici o venti giorni
Pt_1 dopo i fatti, perché il era in malattia, anche a lui chiesi cosa fosse succ
Pt_1 ADR preciso che pochi mesi prima avevamo saputo, dalla moglie del che era in corso una separazione
Pt_1 non cordiale con il ricorrente e quindi avevamo modificato gli orari dei turni ora, che è un'impiegata, per farla incontrare il meno possibile col marito. ADR il era responsabile di un reparto in Joypack e si occupava di seguire un singolo cliente;
questo
Pt_1 perché la maggior parte dei nostri clienti sono editori e quindi per evitare conflitti con altri clienti si fanno linee separate, tenute in capannoni separati, e in uno di questi il responsabile era il Da che io lavoro lì lui ha sempre avuto
Pt_1 questo ruolo. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni.
Viene introdotto il primo teste di parte ricorrente che si impegna come da rito e dichiara: sono Tes_2
, nato in [...] il [...], residente a [...]; sono attualmente disoccupata poiché mi sono
[...]
.2024. Preciso di essere stata dipendente della ho lavorato lì dal 2017, quando ero a CP_1 termine, ho poi superato la prova e mi hanno assunto a tempo indeterminato nel 2019; ho lavorato lì sino al 28 marzo 2024. Mi sono dimessa perché mi trattavano male, mi sentivo bullizzata, e non lavoravo serena. Mi facevano scherzi brutti. Non ho fatto causa alla società. Conosco il ricorrente, è stato il mio capo reparto da quando ho iniziato a lavorare lì. Io ero operaia e mi occupavo di etichettare, contare i prodotti, lavoravo a Sinago, lavoravo anche sulla catena di montaggio. Il ricorrente aiutava gli operai e sostanzialmente faceva le stesse cose che facevamo noi e si impegnava a trovarci lavoro in modo da non stare a casa. Io e il sig. avevamo lo stesso orario: dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. Pt_1
La signora è una mia ex collega, ma non sono più in contatto con lei;
non ricordo sinceramente Controparte_9 se quando sse ancora alla Joypack, sono molto occupata nel crescere mia figlia e non presto
7 attenzione a questo genere di cose. Per tutto il periodo in cui io ho lavorato in Joypack, il era capo reparto e ha Pt_1 sempre fatto le stesse cose. Preciso che, mentre ancora lavoravo lì nel 2023 ma sinceramente non ricordo se fosse aprile o Per_ marzo, il sig. stava guardando il telefono perché questo serviva a organizzarci il lavoro ed è arrivata la zia Pt_1 Per_ e la ex moglie del ricorrente e ha iniziato a litigare con il sig. Questa zia ha cominciato a provocare il sig. Pt_1 dicendogli parole brutte come ad es. “merda umana i hanno ini litigare, lui era tranquillo però, Pt_1 era venuto al lavoro e stava facendo il suo lavoro. A un certo punto li ho visti uscire, preciso che a un certo punto prima che uscissero arrivò anche il padre che uscì con loro tre. Preciso che quando arrivò iniziò a minacciare il CP_5 CP_5 con parole brutte, ma non saprei dire quali perché parlava in napoletano, dialetto stretto. Il sig. a Pt_1 CP_5 nto, sempre mentre erano dentro il capannone, ha preso un bastone e ha fatto male al sig. l ito Pt_1 su una spalla. Preciso di non aver visto tutta la scena perché noi eravamo in piedi davanti al tavolo ad assemblare. Quindi poi io e la signora siamo uscite fuori anche noi dicendogli che si dovevano calmare, dicemmo a che Parte_3 CP_5 Per_ aveva una certa età e doveva fare le cose con calma. Preciso che la zia e l'ex moglie hanno Pt_1 CP_5 iniziato a litigare per loro problemi di famiglia, ma noi operaie tro. Qu isodio mi ha turbato profondamente e ho avuto difficoltà a terminare la giornata di lavoro. Entro un'ora circa da questo litigio sono arrivati i Carabinieri e ci hanno chiesto i documenti, ma non ci hanno chiesto cosa fosse successo. Poi è uscita la sig.ra CP_10 con e ci hanno chiesto uno alla volta di portare i documenti in ufficio. Specifico che attualmente non ho più alcun CP_5 CP_ tipo rto né col ricorrente né coi sig.ri ; esaurito il rapporto di lavoro non ci siamo mantenuti in contatto. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato in [...] il [...], residente a Limbiate, lavoro per da circa 3 o 4 m orato per Per_8 dal 2021 al 2023, non ricordo i mesi. Ero normale operaio, mi occupavo di etichettare i prodotti e di CP_1 vo sulla catena di montaggio. Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto al lavoro;
lui era il responsabile e si occupava di organizzare il mio lavoro e anche quello di altri operai, eravamo circa 10 o 12, dipendeva dal momento. Il ricorrente ha sempre fatto questo lavoro di responsabile per tutto il tempo in cui ho lavorato lì. Era lui a dirci che lavoro fare, quando farlo e quanto tempo impiegarci. Non so dire quando, ma il ricorrente ebbe una discussione con CP_5 Viene dato atto che il testimone ha qualche difficoltà a parlare per via della lingua e riferisce “non so dire l'an non ho fatto studi”. Il teste dichiara: “io capisco abbastanza bene”. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. A questo punto il difensore di parte ricorrente chiede che il testimone sia sentito con l'ausilio di un interprete di lingua Urdu. È presente il CTU nominato dal Tribunale il dott. il quale presta il Persona_9 giuramento di rito di bene e fedelmente adempiere al proprio incarico al solo scopo di far conoscere al giudice la verità. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il CTU impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato. Viene introdotto il primo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato a [...]_3
Pakistan il 22.5.1994, residente in [...] a, in questo momento faccio consegne per , da Per_8 circa tre mesi, ho lavorato per la resistente nel 2023 e finito nel 2024, ma non ricordo con precisione né il i ho iniziato, né quello in cui ho finito perché nel frattempo sono tornato in Pakistan, posso però dire di aver lavorato lì per più di un anno poiché ero assunto a termine e ogni volta mi rinnovavano per 6 mesi, mi hanno rinnovato due volte ed alla fine mi hanno assunto a tempo indeterminato. Preciso che poi il rapporto è terminato poiché mi hanno licenziato;
ciò poiché io sono tornato in Pakistan e mi avevano detto che avrei mantenuto un posto a tempo indeterminato ma assunto da un'altra società sempre degli stessi proprietari;
nonostante questo quanto tornai ricevetti la lettera licenziamento. La CP_1 ricevetti tramite watsapp. Non ho ca corrente era il mio capo quando lavoravo in Joypack. Io in Joypack mi occupavo della etichettatura dei giocattoli per i bambini, lavoravo dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno dalle 8.00 alle 17.00 con un 'ora di pausa pranzo;
se c'era molto lavoro facevo straordinari nella giornata di sabato, per non più di tre o quattro ore. Il resistente era il mio capo era lui a dirmi cosa fare e quando farlo, lui lavorava in ufficio e quindi usciva dal suo ufficio, dava le indicazioni sul da farsi e vi rientrava, ogni tanto lavorava anche lui in linea ed è capitato anche che
8 guidasse il muletto. Faceva più o meno il mio orario di lavoro. Per tutto il tempo che io ho lavorato lì lui ha sempre svolto queste stesse attività senza variazioni. Confermo che il giorno di gennaio 2023, non ricordo di preciso la data ero presente al lavoro in Joypack, verso le 8.00- 8 mezza del mattino ricordo che il resistente era con le tre donne indicate al capo 28 del ricorso, cioè , CP_4 e dopo poco, qualche minuto è arrivato anche . l Persona_1 Persona_2 CP_5 ricorrente si stava recando al muletto per lavorare e invece al tavolo di lavoro. Ricordo che il stava CP_4 Pt_1 cominciando a lavorare ma lo richia che doveva fare determinate cose tipo 'c'è esto'. Persona_1
Le donne ad un certo punto hanno cominciato ad urlare parlando in napoletano quindi non so cosa si siano detti. Lui, il inizialmente non urlava, poi lo ha aggredito dandogli un pugno nella bocca e a quel punto io sono Pt_1 CP_4 intervenuto tra loro due per separarli. A questo punto dopo che io sono intervenuto per dividerli è arrivato il sig. CP_5
. Preciso che anche se li avevo separati la sig.ra seguiva il ricorrente, cioè tentava di avvicinarsi per a
[...] CP_4 ma non riusciva perché io ero in mezzo. A questo punto prima ha dato dei colpi alla porta dell'ufficio da cui lui CP_5 stava uscendo, dei calci, poi una volta uscito dal suo uffic tato di aggredire il ricorrente con un bastone di metallo. Ma non lo ha colpito perché io lo ho difeso, io ero sempre in mezzo a tenere tutti separati. Il sig. è comunque CP_5 riuscito a colpire il ricorrente e anche me su una spalla. In questa occasione eravamo presenti in ipendenti ed operai, cioè la sig.ra , la sig.ra , la sig.ra , la sig.ra , e sig.ra Pt_9 Per_10 Parte_4 Pt_3
, oltre un' i cui non r e, una dip RE VV , Pt_6 CP_4
e ADR confermo che erano presenti le persone i cui nomi sono indicati alla fine del Persona_1 Persona_2 or me che non ricordavo è proprio quello di . Io sono Persona_5 rimasto con il ricorrente per difenderlo e lui ha chiamato al telefono i carabinieri. Preciso che il sig. gettò il bastone CP_5 alla fine lo lanciò sul piede del ricorrente colpendolo. Io ho ripreso a lavorare e quando sono arriva inieri a me non hanno fatto domande. ADR io ho proprio visto che il ricorrente ha telefonato ai carabinieri. Io prima dell'arrivo dei carabinieri sono tornato a lavorare non ho idea se sia successo altro. ADR al testimone viene esibito il documento 3 di parte convenuta: il testimone riconosce la propria firma e dichiara di aver già visto quel documento ma di non conoscerne il contenuto poiché non sa leggere. ADR io non so proprio leggere nemmeno nella mia lingua quindi non ho idea di cosa ci sia scritto. ADR preciso che quel documento mi fu dato da che mi disse solo che dovevo firmarlo ed io così feci, nessuno mi disse cosa c'era scritto. Controparte_7
Questo è poi quel che è avvenuto anche con i miei contratti di assunzione quando fui assunto da un'altra ditta. ADR nessuno mi ha mai domandato di dire quello che era successo quel giorno, né io ho mai detto di aver timbrato il cartellino del al suo posto. Pt_1 à atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Tanto chiarito si rileva quanto segue. Preliminarmente, l'utilizzabilità dei documenti 5, 13, 14, 15, 19 prodotti da parte ricorrente in uno al ricorso (riproduzioni fonografiche di conversazioni-anche telefoniche- cui il ricorrente stesso ha preso parte) non appare discutibile avuto riguardo a quanto in tema statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11 luglio 2022, n. 28398, Cass. 20 maggio 2021 n. 31204, Cass. 19 febbraio 2019 n. 12534 e Cass. 10 gennaio 2018 n. 11322; Cass. 1 marzo 2017 n. 5259) come già richiamata nell'ordinanza del 27.3.24. La contestazione della conformità dei documenti -registrazioni fonografiche- genericamente operata dalla datrice nella propria memoria di costituzione, ha unicamente comportato la esclusione della valenza di prova legale dei documenti in questione, fermo il prudente apprezzamento del giudicante in ordine alla valutazione dei fatti che ivi si affermano rappresentati sui quali è stata quindi condotta istruttoria testimoniale. Alcuni dei soggetti asseritamente coinvolti nella conversazioni in questione -comunque parziali, di scarsa qualità e nei contenuti non dirimenti- sono stati infatti esaminati in giudizio (con per vero non del tutto coerenti).
9 Il ricorrente, come già anticipato denuncia in prima battuta il carattere ritorsivo del licenziamento per asserita giusta causa subito. Al riguardo si rammenta come, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15, e L. n. 108 del 1990, art. 3, - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni" (v. Cass. 8-8-2011 n. 17087, Cass. 18-3-2011 n. 6282). Ciò rende evidente come, il licenziamento per ritorsione presuppone l'accertamento di due presupposti: il motivo di ritorsione (motivo illecito ex art. 1345 c.c.); la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo). La S.C. ha, inoltre, fornito importanti precisazioni sul rapporto tra prova della ritorsività del licenziamento e prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, precisando che "l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso" (v. Cass. 14-3-2013 n. 6501; Cass. 16-7-2015 n. 14928). In tema di licenziamento disciplinare peraltro “è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti
“(così Cass. Civ. sez. lav. , 20/06/2024 , n. 17032). Si ritiene che, nel caso concreto, non possa dirsi raggiunta in giudizio la dimostrazione, quanto alla domanda di accertamento della nullità di licenziamento per ritorsività, della sussistenza di alcuno dei requisiti (motivo illecito di ritorsione e sua esclusività) che la fattispecie compiutamente richiederebbe. Dalla istruttoria orale assunta per vero non appare possibile trarre univoche considerazioni. Tutti i testimoni esaminati, senza distinzione alcuna, hanno confermato che il nel Pt_1 corso dell'intero rapporto di lavoro, abbia sempre svolto le medesime mansioni, senza variazione alcuna;
a margine di tale assoluta concordanza delle deposizioni sul punto (all'evidenza rilevante ai fini della delibazione della domanda di accertamento del demansionamento e conseguente risarcimento del danno), l'esito della istruzione orale della causa appare contraddittorio. Nessun testimone ha riferito di aver mai assistito a diverbi tra il ricorrente, i suoi ex affini e la sua ex coniuge in data anteriore all'episodio del 24.1.23. Nessuno ha riferito di uno specifico ruolo di significativo rilievo del all'interno della organizzazione della resistente. Nessuno ha CP_5 dichiarato di aver assistito a pressioni da questi provenienti nei confronti del ricorrente e finalizzate ad ottenerne le dimissioni.
10 Le registrazioni/documentazione al riguardo prodotte dal ricorrente appaiono parziali, non significative e non confermate dai soggetti che si affermano in essi coinvolte (che non sono stati nemmeno intimati quali testimoni). Tutti i testimoni hanno sostanzialmente confermato che il diverbio/discussione/episodio del 24.1.23 aveva fondamento nelle questioni familiari- e non lavorative- che riguardavano i soggetti nello stesso coinvolti. Le testimoni ed presenti al momento dei fatti del Persona_5 Parte_3
24.1.23 hanno confermato la ricostruzione di fatto proposta da parte resistente nelle contestazioni disciplinari via via succedutesi. In particolare la teste ha dichiarato: Per_5
“Preciso che io ero presente quel giorno, a quell'orario, quando arrivò il ricorrente e simulò un conato di vomito, poiché stava passando vicino alla sig.ra simulò questo conato più volte mentre passava, sempre vicino alla Persona_1 sig.ra Alla terza volta, la non è stata più indifferente e ha sbottato, non ricordo le parole esatte Persona_1 Per_1 Per_
[..] specifico che la signora non era presente, sì. Questo lo disse urlando ad alta voce. Arrivò a questo Per_2 punto la sig.ra e questo perché comunque le urla hanno stuzzicato la sua attenzione e, quando lei è arrivata Per_2 per capire cosa stesse succedendo, c'è stata una discussione accesa, non ricordo le parole precise, parlavano tutti in Per_ napoletano, tutti urlavano (per tutti intendo: il ricorrente, la ex moglie, e ) non so dire cosa si urlassero Per_2 perché appunto si urlavano parole in napoletano, verosimilmente insulti ma non saprei dire con certezza. La discussione stava per degenerare, credo, in una rissa ma non è successo perché io e le altre colleghe presenti siamo intervenute a CP_ separarli. [..] Preciso che a un certo punto, non so dire di preciso quando, è intervenuto anche il sig. e anche lui urlava ed era coinvolto in questa discussione che stava degenerando. Non aveva in mano bastoni. Io e la mia collega CP_
abbiamo portato il sig. fuori a prendere una boccata d'aria perché era agitato, dopo poco è uscito anche il Per_4 CP_ e si sono rimessi a parlare ma con toni assolutamente tranquilli. [..] Io non ho visto il sig. colpire il Pt_1 CP_
Io non ho sentito né il sig. che rivolgeva minacce al sig. né il sig. che rivolgeva minacce Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_ al sig. ; non so dire che cosa si siano detti nel tempo che sono stati entrambi fuori dal capannone, io li vedevo perché mi trovavo dentro e li guardavo ma non so dire quali siano stati i contenuti della conversazione. Io non ho sentito Pt_ CP_ nemmeno quando erano dentro il capannone che minacciava non so dire. Il sig. non ha minacciato Pt_1 assolutamente nessuno, né minacciato di licenziarci ed anzi, essendo arrivati i carabinieri, questi ci hanno chiesto cosa fosse successo e noi abbiamo risposto” La teste anch'essa presente in occasione dell'episodio del 24.1.23, ha a sua volta Pt_3 dichiarato:
“Quella mattina, appunto, il si è appostato dietro di me e ha cominciato a insultarmi rivolgendomi Pt_1 insulti come “leccaculo, buongiorno leccaculo, ecc”. Poi si è spostato, è andato dietro alla signora e ha Persona_1 Per_ iniziato a fare dei versi tipo “bleah, bleah, che schifo, ci mancavi solo tu”, solo che la ha reagito dicendogli “se non ti va bene, quella è la porta te ne puoi anche andare, è inutile che fai questi versi, noi siamo qui per lavorare”. A questo punto è iniziata la discussione tra il che è arrivata sentendo urlare e il Pt_1 CP_4 Per_2 Persona_1
Preciso che e sono intervenute richiamate dalle urla per vedere cosa stesse succedendo, erano Pt_1 Per_2 CP_4 in ufficio loro due, mentre noi eravamo al tavolo a lavorare. L'ufficio e il tavolo sono veramente attaccati, si sente tutto. Si sono messi a discutere ad alta voce, non capivo cosa dicessero perché si erano allontanati, comunque discutevano della
CP_ situazione tra la e il Preciso che a un certo punto arrivò anche il sig. , in un secondo momento Per_1 Pt_1
CP_ rispetto a e;
anche il sig. è intervenuto e parlava a voce alta anche lui con il fino Per_2 CP_4 Pt_1
CP_ a che il non ha preso e se n'è andato abbandonando il posto di lavoro. Il sig. non aveva un bastone in Pt_1
CP_ CP_ mano. Non ho sentito né il sig. minacciare il ricorrente, né il ricorrente minacciare il sig. . Tra i presenti non
11 CP_ n'è mai stata colluttazione fisica;
nessuno ha alzato le mani o preso bastoni, erano concitati nel parlare. [..] Il sig. non ha minacciato nessuno di noi di licenziamento o di altro se avessimo parlato.[..] preciso che era già un po' di tempo che il mi insultava sia al lavoro che fuori dal posto di lavoro, nelle occasioni in cui mi capitò di incontrarlo per Pt_1 caso, ma io non me lo spiego;
non faceva altro che dirmi “leccaculo, andiamo via di qua che tu fai il malocchio”. Non abbiamo mai avuto discussioni, è stato lui che improvvisamente ha cominciato a rivolgersi a me con questi toni.” Gli altri due testimoni che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti di causa hanno rilasciato dichiarazioni: in parte contrarie a quanto dichiarato a verbale delle sommarie informazioni (rese nell'ambito del parallelo procedimento penale instauratosi a seguito delle denunce raccolte dai carabinieri giunti sul posto nell'immediatezza dei fatti) in parte comunque diverse -a tratti addirittura più 'gravi' rispetto alla ricostruzione in fatto offerta dal ricorrente stesso, sia in sede di giustificazioni che di ricorso. La testimone , come bene emerge dall'esame del documento Testimone_2 autorizzato prodotto dalla difesa di parte resistente in data 13.5.25, in occasione delle sommarie informazioni rese innanzi ai Carabinieri di Senago in data 17.6.23, ha dichiarato: DOMANDA: PUÒ RIFERIRE CIRCA IL RUOLO DI SCALA LUCIANO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ JO AC S.R.L.? RISPOSTA: premetto di essere operaia presso la società Joy Pack s.r.l.. Il sig. è un operaio della CP_5 citata società, non saprei riferire con certezza circa la sua mansione, in quanto non ho contatti diretti con lui.-- DOMANDA: PUÒ RIFERIRE CIRCA I RAPPORTI TRA E CP_5 Parte_1
E, SE DI SUA CONOSCENZA, CIRCA EVENTUALI, EPISODI RELATIVI A
[...]
CONDOTTE AGGRESSIVE E/O PROVOCATORIO FRA I DUE? RISPOSTA: premetto che e l'ex suocero di in quanto quest'ultimo era il CP_5 Parte_1 marito di , figlia di Durante il periodo lavorativo di presso la Joy Pack, i rapporti fra i CP_4 CP_5 Pt_1 due erano buoni;
posso dire che, con il passare del tempo, i rapporti fra i due si sono logorati, ma non sapresi dirne la motivazione. Personalmente, non ricordo precisamente quando, ho assistito ad una lite verbale fra e CP_5
avvenuta in ditta, ma non saprei riferire cosa si sono detti perché parlavano in dialetto Parte_1 napoletano. Durante questo episodio e avevano un'animata discussione, senza CP_5 Parte_1 comunque avere alcuno scontro fisico. DOMANDA: È A CONOSCENZA DI EVENTUALI FROVVEDIMENTI ASSUNTI
CONTRO
Parte_1
NEL PERIODO IN CUI LO STESSO ERA DIPENDENTE DELLA JO AC
[...]
S.R.L.?-RISPOSTA: no, personalmente non sono a conoscenza se siano stati adottati provvedimenti contro
Parte_1
DOMANDA: HA ALTRO DA AGGTUNGERE? RISPOSTA: no, non ho altro da aggiungere o riferire. Alla udienza istruttoria del 17.9.24 invece, innanzi a questo Giudicante ha riferito: “Preciso che, mentre ancora lavoravo lì nel 2023 ma sinceramente non ricordo se fosse aprile o marzo, il sig. stava guardando Pt_1 Per_ il telefono perché questo serviva a organizzarci il lavoro ed è arrivata la zia e la ex moglie del ricorrente e ha Per_ iniziato a litigare con il sig. Questa zia ha cominciato a provocare il sig. dicendogli parole brutte Pt_1 Pt_1 come ad es. “merda umana” e quindi hanno iniziato a litigare, lui era tranquillo però, era venuto al lavoro e stava facendo il suo lavoro. A un certo punto li ho visti uscire, preciso che a un certo punto prima che uscissero arrivò anche il padre che uscì con loro tre. Preciso che quando arrivò iniziò a minacciare il con parole brutte, CP_5 CP_5 Pt_1
12 ma non saprei dire quali perché parlava in napoletano, dialetto stretto. Il sig. a questo punto, sempre mentre CP_5 erano dentro il capannone, ha preso un bastone e ha fatto male al sig. lo ha colpito su una spalla. Preciso di non Pt_1 aver visto tutta la scena perché noi eravamo in piedi davanti al tavolo ad assemblare. Quindi poi io e la signora Pt_3
siamo uscite fuori anche noi dicendogli che si dovevano calmare, dicemmo a che aveva una certa età e
[...] CP_5 Per_ doveva fare le cose con calma. Preciso che la zia e l'ex moglie hanno iniziato a litigare per loro Pt_1 CP_5 problemi di famiglia, ma noi operaie non c'entravamo dentro”. La testimone ha quindi reso, innanzi alle diverse autorità (di polizia e giudiziaria) dichiarazioni dai contenuti non compatibili. Tanto giustifica, ai sensi dell'art 331 cod.proc.pen. la trasmissione per dovere d'ufficio di copia autentica del verbale d'udienza del 17.9.24, della presente sentenza e del documento 14 depositato dalla difesa della resistente ricorrente in data 13.5.25 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con riferimento alla possibile notitia criminis relativamente alla testimone e ciò Testimone_2 in ragione della potenziale rilevanza della sua condotta ai sensi dell'art 372 del cod. pen.. A margine di ciò, ben appare evidente come la deposizione della testimone, nella presente sede, non possa essere valorizzata (in un senso o nell'altro). Il testimone anch'egli a conoscenza diretta dei fatti ha dichiarato: “ Confermo Persona_3 che il giorno di gennaio 2023, non ricordo di preciso la data ero presente al lavoro in Joypack, verso le 8.00- 8 mezza del mattino ricordo che il resistente era con le tre donne indicate al capo 28 del ricorso, cioè , e CP_4 Persona_1
dopo poco, qualche minuto è arrivato anche [..] Le donne ad un certo punto hanno Persona_2 CP_5 cominciato ad urlare parlando in napoletano quindi non so cosa si siano detti. Lui, il inizialmente non urlava, Pt_1 poi lo ha aggredito dandogli un pugno nella bocca e a quel punto io sono intervenuto tra loro due per CP_4 separarli. A questo punto dopo che io sono intervenuto per dividerli è arrivato il sig. . Preciso che anche se li CP_5 avevo separati la sig.ra seguiva il ricorrente, cioè tentava di avvicinarsi per aggredirlo, ma non riusciva perché io ero CP_4 in mezzo. A questo punto prima ha dato dei colpi alla porta dell'ufficio da cui lui stava uscendo, dei calci, poi CP_5 una volta uscito dal suo ufficio ha tentato di aggredire il ricorrente con un bastone di metallo. Ma non lo ha colpito perché io lo ho difeso, io ero sempre in mezzo a tenere tutti separati. Il sig. è comunque riuscito a colpire il ricorrente e CP_5 anche me su una spalla. In questa occasione [..] Io sono rimasto con il ricorrente per difenderlo e lui ha chiamato al telefono i carabinieri. Preciso che il sig. gettò il bastone alla fine lo lanciò sul piede del ricorrente colpendolo. Io ho CP_5 ripreso a lavorare e quando sono arrivati i carabinieri a me non hanno fatto domande. ADR io ho proprio visto che il ricorrente ha telefonato ai carabinieri. Io prima dell'arrivo dei carabinieri sono tornato a lavorare non ho idea se sia successo altro” [..] nessuno mi ha mai domandato di dire quello che era successo quel giorno, né io ho mai detto di aver timbrato il cartellino del al suo posto. Pt_1
Tale -a dir poco avvincente- versione degli avvenimenti, non trova riscontro alcuno, né nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni esaminati che il afferma fossero comunque Persona_3 presenti ai fatti del gennaio 2023, né nella stessa ricostruzione difensiva del ricorrente. Vengono infatti riportati dettagli cui nessuno mai ha fatto cenno in alcuna sede;
trattasi di circostanze scarsamente credibili per vero, quali: il fatto che avrebbe sferrato un CP_4 pugno in bocca la ricorrente;
il fatto che il testimone avrebbe fatto da 'scudo' al ricorrente per evitargli l'aggressione fisica ulteriore da parte della medesima;
il fatto che il CP_4 CP_5
avrebbe aggredito sia il ricorrente, che il testimone stesso con un ' bastone di metallo' (una
[...] spranga insomma..). Il testimone ha altresì dichiarato di non essere in grado di leggere, nemmeno nella sua lingua e pertanto di non aver mai conosciuto i contenuti delle dichiarazioni e della contrattualistica che il
13 personale della società convenuta avrebbe nel tempo sottoposto alla sua firma;
ciò, tuttavia, dopo aver premesso di aver ricevuto lettera di licenziamento da parte della società resistente via 'watsapp'. Appare difficile a parere della scrivente comprendere, in che modo, un soggetto che si dichiara non in grado di leggere, possa concretamente utilizzare una applicazione di messaggistica istantanea per smartphone. Anche in questo caso, devesi comunque rilevare la assoluta incompatibilità di buona parte delle dichiarazioni rese dal testimone sia con quelle rilasciate da tutti gli altri presenti (ricorrente incluso) sia con le poche emergenze documentali -documentazione sanitaria- versate in giudizio (essendo evidente che una aggressione a suon di pugni e sprangate avrebbe lasciato il ricorrente in condizioni ben diverse da quelle rilevate nei referiti di cui ai docc. 7 e 8 prodotti in giudizio in uno al ricorso. Tanto giustifica, anche in questo caso, ai sensi dell'art 331 cod.proc.pen. la trasmissione per dovere d'ufficio di copia autentica del verbale d'udienza del 26.11.24, della presente sentenza alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con riferimento alla possibile notitia criminis relativamente al testimone e ciò in ragione della potenziale rilevanza della sua Persona_3 condotta ai sensi dell'art 372 del cod. pen.. Il solo testimone esaminato che non ha avuto conoscenza diretta dell'episodio che ha dato origine alle contestazioni disciplinari per cui è causa, ma che ha dichiarato di aver -per il ruolo ricoperto in seguito l'istruttoria interna finalizzata all'accertamento dell'effettivo svolgimento dei fatti è il CP_1 sig. . Controparte_7
Il testimone ha quindi riferito di aver avuto colloqui con tutti i dipendenti presenti, nonché con il ricorrente stesso e di aver avuto conoscenza solo pochi mesi prima dell'accaduto, direttamente dalla ex moglie del ricorrente, del fatto che tra i due fosse in corso una separazione 'non cordiale' e della esigenza dei due di incontrarsi il meno possibile sul lavoro. Dalle dichiarazioni rese dal testimone da ultimo citato appare comprovato quanto dedotto dalla società in ordine alla attività istruttoria intrapresa che ha comportato la gradualità dell'accertamento e della contestazione (che comunque ha visto garantiti più che adeguati spazi di difesa del ricorrente). L'istruttoria condotta ha quindi unicamente confermato la 'discussione animata' tra il ricorrente ed il signor del 24.1.23 durante l'orario di servizio (come da contestazione del 30.1.23 di CP_5 cui al doc 10 del ricorso), nonché il fatto che nei minuti immediatamente precedenti al diverbio tra il ricorrente,
, e, ad un certo punto, , sia Persona_1 Persona_2 CP_4 intervenuta una discussione accesa, fatta in napoletano, discussione concretizzatasi in insulti. Tale discussione, prodromica a quella poi ingaggiata dal ricorrente con il , arrivato sul CP_5 luogo in un secondo momento attirato dalle urla, appare verosimilmente il frutto di condotte provocatorie del ricorrente nei confronti delle donne in questione, condotte che tuttavia non corrispondono del tutto a quelle descritte nella contestazione del 23.2.23. Le due testimoni e hanno infatti unicamente Persona_5 Parte_3 riferito che infatti confermato che il ricorrente avrebbe simulato 'conati di vomito', proferito l'insulto 'leccaculo' (nei confronti della e 'bleah ci mancavi solo tu' (nei confronti di ). Pt_3 Persona_1
È stato poi confermato il diverbio verbale con;
il testimone CP_5 Per_3
(sebbene con i distinguo già operati) ha smentito la questione 'timbrature' cartellino presenza in luogo del ricorrente.
14 Nel caso di specie, la condotta contestata al lavoratore appare, nella sua oggettiva materialità, in parte indimostrata, in parte materialmente sussistente ma da sola, non sufficiente a fondare il provvedimento espulsivo adottato dalla datrice. L'istruttoria orale assunta, dagli esiti comunque problematici, non ha infatti inconfutabilmente dimostrato che il ricorrente fosse l'artefice principale o unico di condotte verbalmente aggressive -e comunque reciprocamente denigratorie- che hanno visto interessato il personale in servizio nella giornata del 24.1.23, ma che in effetti, pacificamente, non traevano origine da questioni prettamente lavorative, quanto personali. Il tenore dei dialoghi intercorsi tra il ricorrente e le colleghe (ex affini, ex coniuge e per Pt_3 come confermato dai testimoni esaminati, restituisce un quadro, non lusinghiero, ma assai meno grave rispetto ai toni ed atteggiamenti cui fanno specifico riferimento le contestazioni poste a fondamento del licenziamento. Gran parte delle condotte ascritte al ricorrente non possono infatti dirsi compiutamente dimostrate- ciò sebbene sia stata certamente restituita in giudizio dimostrazione della impossibilità di garantire la serenità dell'ambiente di lavoro, gravemente compromesso da dissidi personali nati tra il ricorrente e altri dipendenti. Non è tuttavia dimostrato che tale incompatibilità ambientale sia esclusiva responsabilità del ricorrente (come in questa sede ed in sede disciplinare il datore sostanzialmente afferma). Altamente significativo appare anche il considerare come, tutti gli altri dipendenti coinvolti nella disputa verbale in questione siano stati attinti da sanzione conservativa e solo il ricorrente sia stato licenziato 'perché incompatibile'. Come già detto dunque, nel caso di specie, il fatto nella sua materialità solo in parte sussiste, riveste potenziale rilevanza disciplinare, ma non appare sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa adottato. Per tale motivo, anche avuto riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, a parere di questo giudice, ed in coerenza con le conclusioni rassegnate dal ricorrente, l'unico regime applicabile al caso di specie è quello di cui all'articolo 3 comma 1 D.lgs 23/15. Ne consegue che, essendo pacificamente la resistente impresa che occupa più di 15 lavoratori, previa declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, la società dovrà essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro pari a 2670,44 lordi mensili secondo quanto indicato dalla ricorrente sulla base delle buste paga in atti), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Tale importo si ritiene senza dubbio congruo avuto riguardo dimensioni della resistente, all'apprezzamento concreto del contegno materiale delle parti nel contesto dei fatti per cui è causa, alla durata del rapporto di lavoro ed anzianità di servizio del lavoratore e al ruolo che questi assumeva nell'ambito della organizzazione della convenuta. Quanto all'asserito demansionamento -che il ricorrente afferma aver subito in un quadro di continue angherie che tuttavia non ha trovato conferma in sede istruttoria- e conseguente pretesa risarcitoria, devesi rilevare quanto segue. La domanda finalizzata al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente e correlato alla perdita del ruolo impiegatizio e di gestione degli altri dipendenti, perdita assimilata, ad una
15 dequalificazione professionale- il sarebbe passato dall'essere responsabile ad essere mero Pt_1 operaio esecutivo-non merita accoglimento. Tanto poiché l'istruttoria assunta ha recisamente smentito che, nel corso del tempo -né prima, né dopo l'episodio del gennaio 2023- le mansioni del ricorrente abbiano subito una qualche variazione. Si tratta di circostanza fermamente riferita da tutti i testimoni esaminati. Tale dirimente considerazione esclude la fondatezza della domanda che deve quindi essere radicalmente respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste, avuto riguardo alla soccombenza reciproca delle parti, per due terzi a carico della società e per il residuo terzo a carico del ricorrente;
queste si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa;
quanto a coloro che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari, direttamente in favore dei difensori stessi. Con analogo criterio -e ferma la solidarietà nei confronti del CTU- vanno in via definitiva poste a carico delle parti, in analoga quota, le spese liquidate in via provvisoria in favore dell'interprete nominato dal Tribunale come da decreto del 26.11.24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) visto l'art. 3 comma 1 Dlgs.23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ed accerta l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta in data 17.3.2023;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a 2670,44 lordi mensili), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna parte alla refusione dei due terzi delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, spese già in tal misura liquidate in euro 3000 per onorari oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese liquidate in via provvisoria in favore dell'interprete nominato dal Tribunale come da decreto del 26.11.24, in via definitiva per due terzi a carico di parte resistente e per il residuo terzo a carico di parte ricorrente, ferma la solidarietà nei confronti del CTU;
6) dispone la compensazione delle residue spese di lite;
7) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 19/05/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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