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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/08/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
10592/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , al'esito dell'udienza del giorno 11/07/2025 come sostituita dal deposito telematico ex art. 127 ter c.p.c di note scritte , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10592/2024 R.G. promosso
DA
, nato a [...] ( Bosnia) il 10.10.1973, cittadino serbo , Parte_1
, domiciliato ai fini del giudizio in Catania via Mario Sangiorgi 37, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giovanni F. Di Benedetto che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 ; P.IVA_1
Contumace
Oggetto : pagamento ratei INVCIV
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 il ricorrente odierno esponeva di avere presentato domanda CP_ per il riconoscimento dell'invalidità civile presso , in data 17/07/2018 , recante protocollo n. CP_ 2100.17/07/2018.0320798 . All'esito della visita medica e della comunicazione del verbale di visita del 03.09.2018, veniva riconosciuto invalido, con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 l. 118/1971 e art. 9 l. 509/1988), con percentuale riconosciuta dell'80%. CP_ Nonostante la sussistenza del requisito sanitario , comunicava con lettera del 18.10.2018 di avere rigettato la domanda perché delibata successivamente la scadenza del permesso di soggiorno allegato
( avvenuta nell'agosto 2018) . Il ricorrente odierno richiedeva all'Istituto il riesame della domanda CP_ ma senza successo ed infatti il 13.11.2018 rigettava l'istanza per mancanza di permesso di soggiorno e pochi giorni dopo la Questura di Catania rigettava la richiesta di rinnovo con provvedimento del 20.11.2018, concesso in precedenza per lavoro autonomo.
Successivamente e per il corso dell'anno 2019, il ricorrente era oggettivamente impossibilitato a richiedere permesso di soggiorno in Italia a causa di numerose patologie che lo avevano costretto a ripetuti ricoveri ospedalieri. Il 10 luglio 2020 il ricorrente odierno otteneva un permesso per cure mediche, ed ottenendo un permesso temporaneo il 28 luglio 2020 , chiedeva all'Istituto il riesame della propria istanza ma senza esito positivo.
Nel gennaio 2020 il ricorrente odierno presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Catania per essere autorizzato a continuare a risiedere in Italia per assistere la figlia minore , che vi Per_1 aveva da sempre vissuto, come all'epoca di instaurazione del presente procedimento. Il giudizio iscritto al n. 319/2020 si concludeva con il provvedimento che autorizzava il ricorrente a soggiornare in Italia per assistenza a minori , tale provvedimento recava data 01.04.2022.
A questo punto il ricorrente chiedeva all'Istituto Previdenziale il riesame della propria istanza esibendo il permesso di soggiorno ottenuto per l'assistenza a minori. CP_ sottoponeva il ricorrente odierno a nuova visita medica in data 26 maggio 2022 per la verifica della sussistenza del requisito sanitario. Il ricorrente veniva riconosciuto invalido nella percentuale dell'80% e successivamente, in data 27 giugno 2022, l' comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda di pensione di invalidità, con decorrenza 01.06.2022, l'importo mensile veniva determinato CP_ in euro 302,31 , oltre tredicesima. Sotto il profilo degli arretrati comunicava al di CP_2 assistenza del ricorrente che era necessaria la domanda di ricostituzione della pensione alla quale doveva essere allegata tutta la documentazione utile al fine di stabilire la regolarità e la durata dei periodi di soggiorno in Italia “ . A seguito di tale comunicazione recante protocollo
.S175.12/07/2022.0036919 20/07/2022 , indirizzata al Patronato , il ricorrente presentava CP_1 domanda di ricostituzione , che veniva respinta in data 27/7/2022 con la motivazione : “ non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 26.07.2022, per il seguente motivo:il precedente verbale, con diverso codice fiscale non è lavorabile perché , tutt'ora il permesso di soggiorno relativo a quella posizione, risulta essere scaduto nel mese di agosto 2018”.
Alla luce di questo ennesimo esito negativo il ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento del CP_ proprio diritto a percepire il pagamento dell'assegno di invalidità riconosciuto dall' e per ottenere il pagamento delle somme pregresse decorrenti dal luglio 2018 al maggio 2022 , ovvero in via subordinata dal gennaio 2020 al maggio 2022 , in via ulteriormente gradata dal maggio 2021 al maggio 2022, nella misura predeterminata dall'Istituto pari ad euro 302,31 mensili, oltre tredicesime mensilità maturate. Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento degli importi CP_1 corrispondenti, oltre interessi dal credito maturato al soddisfo , con vittoria di spese e compensi di giudizio , da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 26 febbraio 2025, all'esito della quale veniva verificata dal Giudice, titolare del procedimento e del ruolo , la regolarità di notifica del ricorso introduttivo del CP_ giudizio e dei provvedimenti allegati, veniva dichiarata la contumacia dell' e veniva altresì fissata udienza di discussione e decisione , delegando per la definizione del presente giudizio questo giudice. L'Udienza dell'11 luglio 2025 veniva sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc senza che la parte ricorrente nulla abbia osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc da parte del ricorrente, il giudizio viene definito dal seguente provvedimento.
∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'istituto , già accertata in CP_3 corso di giudizio, come si evince da provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 26.02.2025.
Occorre premettere , nella materia oggetto di giudizio , che in base a quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs.
286/1998 i diritti di soggiorno goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante ricomprendono i principali diritti riconosciuti al cittadino italiano ed in particolare il diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e sociale, allo svolgimento di regolare attività lavorativa, alla tutela giurisdizionale. A norma del medesimo articolo eventuali esclusioni devono essere previste dallo stesso T.U.
Se l'accesso a tali diritti è previsto in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, occorre capire cosa succede alla condizione del cittadino straniero quando abbia richiesto il rinnovo o la conversione del suo titolo di soggiorno e se durante questa fase siano per legge previste limitazioni dei diritti allo straniero riconosciuti.
L'art. 5c. 8 D.Lgs. 286/1998 dispone che “il permesso di soggiorno è rilasciato , rinnovato,o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti da presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero , in mancanza di questo , per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”
Il successivo comma 9-bis dispone inoltre che “ In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma,il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Inoltre l'art. 13comma 2 , lettera b) D.Lgs.286/1998 dispone chiaramente che la situazione di irregolarità si determina solo a seguito del rigetto della richiesta di rinnovo o conversione, permanendo la regolarità del soggiorno per tutto il procedimento di richiesta del titolo.
Le citate norme portano a ritenere che la regola generale sia quella di garantire la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che sia in attesa della definizione del procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei diritti a lui riconosciuti in virtù del titolo si soggiorno di cui si è chiesto il rinnovo o la conversione.
In fase di attuazione alla disciplina sopra richiamata vari hanno emanato nel corso degli CP_4 anni svariate circolari che prevedono precise modalità per esercitare i diritti riconosciuti dall'ordinamento durante le fasi di rinnovo del titolo di soggiorno .
Per quanto attiene alla materia di giudizio , gli stranieri ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile possono percepire i benefici economici correlati alla condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno ( art. 41 T.U. immigrazione).
La Direttiva del Ministero degli Interni N. Prot.11050/M del 05 agosto 2006 indica che il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, può continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti,
o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti , senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”.
“ Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi , qualora[…] sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo , revoca o annullamento del permesso ijn questione”. CP_ L' nel recente messaggio 22 aprile 2024 n. 1589 ha precisato che anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le prestazioni economiche a CP_ sostegno del reddito di varia natura , erogate dall' come le indennità di disoccupazione Naspi e
Dis-Coll , bonus asilo nido .
Dopo il quadro che attiene alla regolamentazione normativa , occorre analizzare i dati di fattispecie.
Dalla documentazione offerta in giudizio dal ricorrente si ricostruisce sul piano concreto i periodi di soggiorno in Italia del ricorrente a far tempo dal 2018 e risultano documentate le vicende afferenti le condizioni di salute del ricorrente medesimo che non hanno consentito il rinnovo del permesso di soggiorno durante il 2019.
Segnatamente risulta documentata la presentazione dell'iniziale domanda di invalidità in data
17/07/2018 , con successiva copia del verbale della commissione medica del 03.03.2018 ( doc.1, 2) CP_ cui ha fatto seguito tuttavia il rigetto della domanda di invalidità da parte dell' con lettera
18.10.2018 ( doc3). Il rigetto da parte dell' era motivato dalla circostanza che la domanda era CP_1 stata delibata in assenza di valido permesso di soggiorno e quando il medesimo risultava scaduto.
Alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente all'Istituto ( doc. 4 ) ha fatto seguito il provvedimento del Questore di Catania del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ( doc. 5).
Come esposto in ricorso e documentato in atti ( doc. 6 ) per il 2019 il ricorrente è stato afflitto da una serie di patologie che lo hanno costretto a ricoveri continui , senza potere curare il rinnovo regolare del permesso di soggiorno, solo in data 28 luglio 2020 ( all. 7 ) otteneva un permesso temporaneo per CP_ cure mediche , ma non otteneva positivo riesame in autotutela da
Nel 2020 il ricorrente promuoveva un giudizio dinanzi il Tribunale dei Minori per essere autorizzato a risiedere in Italia per assistere la figlia minore , il provvedimento di accoglimento del Per_1 ricorso reca data 18.11.2021. In conseguenza di tale provvedimento otteneva un permesso di CP_ soggiorno che gli consentiva di fare istanza all' in data 12.04.2022 per il riesame della propria posizione. A questo punto l' accertava nuovamente il requisito sanitario , riconoscendo CP_1
l'invalidità nella percentuale di 80% e comunicando il 27.6.2022 l'accoglimento della domanda di pensione di invalidità con decorrenza dall'01.06.2022 ( doc. 12).
In sede di ricostituzione , per la durata dei periodi di soggiorno in Italia , ai fini della determinazione degli arretrati , l' nuovamente rigettava la domanda sulla base di un precedente codice fiscale CP_1 del ricorrente ( sino 21 /10/2020 era , come precisato in ricorso ) il permesso C.F._2 di soggiorno era scaduto nell'agosto 2018 in riferimento a quella posizione.
Nella fattispecie concreta la situazione di irregolarità si era determinata con rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a seguito del provvedimento del 20.11.2018 rilasciato dal Questore di Catania. In quella situazione pur sussistendo il requisito sanitario dell'invalidità riconosciuto con la visita di cui al verbale 03,09.2018 , il ricorrente era privo di uno dei requisiti per ottenere il godimento del diritto al beneficio correlato al riconoscimento di invalidità.
Tale situazione di irregolarità che non consente la fruizione del diritto viene richiamata dalla Direttiva del Ministero dell'Interno, sopra specificata, n. prot. 11050/M del 05 agosto 2006 , laddove prevede che oltre il requisito sanitario , lo straniero goda di regolare permesso di soggiorno per almeno un anno. La posizione di regolarità viene ripristinata dal ricorrente solo in data 18.11.2021 con il provvedimento del Tribunale dei Minore di Catania che consente al ricorrente odierno di possedere il permesso di soggiorno per l'assistenza alla figlia minore. Tale permesso è stato effettivamente rilasciato in data 01/04/2022.( Il permesso per motivi di famiglia è quello con il quale il ricorrente odierno ha proposto questo giudizio per il riconoscimento del proprio diritto). CP_ Successivamente , alla presentazione di istanza di riesame , in data 26/05/2022 ammette il ricorrente a visita medica per un nuovo accertamento dei requisiti sanitari per l'invalidità civile e non esita a riconoscerli. Comunica al ricorrente l'accoglimento della pensione di invalidità con decorrenza dall'01/06/2022, l'importo del rateo mensile viene determinato in euro 302,31, oltre tredicesima.
La domanda di ricostituzione , chiesta dall' medesimo ai fini di determinare la regolarità e la CP_1
CP_ durata dei periodi di soggiorno in Italia , non viene accolta poiché” come si legge dal rigetto alla domanda di ricostituzione, ( allegato 14) “il precedente verbale , con diverso codice fiscale, non
è lavorabile perché, tutt'ora il permesso di soggiorno , relativo a quella posizione, risulta essere scaduto nel mese di agosto 2018”.
In riferimento a tale situazione, come sopra già descritta , si determina una irregolarità nel corso dell'anno 2018. In atti viene documentato il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del questore di Catania nel novembre del medesimo anno 2018. Il requisito sanitario e del soggiorno regolare sono presenti solo successivamente, dopo che il ricorrente odierno aveva ottenuto il provvedimento di accoglimento del 18.11.2021 da parte del Tribunale dei minori del permesso di soggiornare in Italia per assistere la figlia minore. Accertato nuovamente il requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità ,con visita del 26 maggio 2020, è intervenuto il CP_ provvedimento del 27.06.2022 ove ha comunicato l'accoglimento della domanda a far tempo da
01.06.2022 , con rateo pari ad euro 302,31 , oltre tredicesima. Al momento della proposizione del giudizio il ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno in corso di validità. Pertanto il requisito del permesso di soggiorno e quello sanitario per il pregresso periodo, erano stati posseduti dal ricorrente dal maggio 2021 al maggio 2022, come risulta da documentazione depositata in giudizio.
Pertanto alla luce delle disposizioni esaminate e della documentazione offerta in atti dal ricorrente medesimo, la domanda afferente il diritto di percepire l'assegno di invalidità trova accoglimento con decorrenza da 01.06.2022. Il periodo pregresso riconosciuto al ricorrente decorre da maggio 2021, quando era stato già riconosciuto il diritto di permanere in Italia per l'assistenza alla figlia minore, al maggio 2022 periodo della visita medica per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità . La misura del rateo mensile di cui si riconosce il diritto alla percezione è quella già CP_ determinata da con la tredicesima mensilità maturata. Sono riconosciuti gli interessi legali maturati dal sorgere del credito al soddisfo. Le spese di giudizio sono a carico dell'Istituto contumace , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente , dichiaratosi antistatario,sono liquidate con riferimento ai parametri di cui al D.M
55/2014 ,come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10592/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede: CP_
- Dichiara la contumacia dell'
- Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'assegno di invalidità , secondo il CP_ provvedimento di riconoscimento comunicato da il 27.06.2022, con decorrenza da 01.06.2022; CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento di tutti i ratei maturati da
01.06.2022 ad oggi , con la tredicesima mensilità maturata, oltre interessi dalla decorrenza del credito al soddisfo;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle mensilità pregresse decorrenti dal maggio 2021 al maggio 2022 nella misura di euro 302,31 con interessi legali dal sorgere del diritto al soddisfo, oltre tredicesime mensilità maturate;
CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore dell'avv. Di Benedetto Giovanni Francesco dichiaratosi antistatario.
Catania 04/08/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , al'esito dell'udienza del giorno 11/07/2025 come sostituita dal deposito telematico ex art. 127 ter c.p.c di note scritte , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10592/2024 R.G. promosso
DA
, nato a [...] ( Bosnia) il 10.10.1973, cittadino serbo , Parte_1
, domiciliato ai fini del giudizio in Catania via Mario Sangiorgi 37, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giovanni F. Di Benedetto che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 ; P.IVA_1
Contumace
Oggetto : pagamento ratei INVCIV
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 il ricorrente odierno esponeva di avere presentato domanda CP_ per il riconoscimento dell'invalidità civile presso , in data 17/07/2018 , recante protocollo n. CP_ 2100.17/07/2018.0320798 . All'esito della visita medica e della comunicazione del verbale di visita del 03.09.2018, veniva riconosciuto invalido, con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 l. 118/1971 e art. 9 l. 509/1988), con percentuale riconosciuta dell'80%. CP_ Nonostante la sussistenza del requisito sanitario , comunicava con lettera del 18.10.2018 di avere rigettato la domanda perché delibata successivamente la scadenza del permesso di soggiorno allegato
( avvenuta nell'agosto 2018) . Il ricorrente odierno richiedeva all'Istituto il riesame della domanda CP_ ma senza successo ed infatti il 13.11.2018 rigettava l'istanza per mancanza di permesso di soggiorno e pochi giorni dopo la Questura di Catania rigettava la richiesta di rinnovo con provvedimento del 20.11.2018, concesso in precedenza per lavoro autonomo.
Successivamente e per il corso dell'anno 2019, il ricorrente era oggettivamente impossibilitato a richiedere permesso di soggiorno in Italia a causa di numerose patologie che lo avevano costretto a ripetuti ricoveri ospedalieri. Il 10 luglio 2020 il ricorrente odierno otteneva un permesso per cure mediche, ed ottenendo un permesso temporaneo il 28 luglio 2020 , chiedeva all'Istituto il riesame della propria istanza ma senza esito positivo.
Nel gennaio 2020 il ricorrente odierno presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Catania per essere autorizzato a continuare a risiedere in Italia per assistere la figlia minore , che vi Per_1 aveva da sempre vissuto, come all'epoca di instaurazione del presente procedimento. Il giudizio iscritto al n. 319/2020 si concludeva con il provvedimento che autorizzava il ricorrente a soggiornare in Italia per assistenza a minori , tale provvedimento recava data 01.04.2022.
A questo punto il ricorrente chiedeva all'Istituto Previdenziale il riesame della propria istanza esibendo il permesso di soggiorno ottenuto per l'assistenza a minori. CP_ sottoponeva il ricorrente odierno a nuova visita medica in data 26 maggio 2022 per la verifica della sussistenza del requisito sanitario. Il ricorrente veniva riconosciuto invalido nella percentuale dell'80% e successivamente, in data 27 giugno 2022, l' comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda di pensione di invalidità, con decorrenza 01.06.2022, l'importo mensile veniva determinato CP_ in euro 302,31 , oltre tredicesima. Sotto il profilo degli arretrati comunicava al di CP_2 assistenza del ricorrente che era necessaria la domanda di ricostituzione della pensione alla quale doveva essere allegata tutta la documentazione utile al fine di stabilire la regolarità e la durata dei periodi di soggiorno in Italia “ . A seguito di tale comunicazione recante protocollo
.S175.12/07/2022.0036919 20/07/2022 , indirizzata al Patronato , il ricorrente presentava CP_1 domanda di ricostituzione , che veniva respinta in data 27/7/2022 con la motivazione : “ non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 26.07.2022, per il seguente motivo:il precedente verbale, con diverso codice fiscale non è lavorabile perché , tutt'ora il permesso di soggiorno relativo a quella posizione, risulta essere scaduto nel mese di agosto 2018”.
Alla luce di questo ennesimo esito negativo il ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento del CP_ proprio diritto a percepire il pagamento dell'assegno di invalidità riconosciuto dall' e per ottenere il pagamento delle somme pregresse decorrenti dal luglio 2018 al maggio 2022 , ovvero in via subordinata dal gennaio 2020 al maggio 2022 , in via ulteriormente gradata dal maggio 2021 al maggio 2022, nella misura predeterminata dall'Istituto pari ad euro 302,31 mensili, oltre tredicesime mensilità maturate. Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento degli importi CP_1 corrispondenti, oltre interessi dal credito maturato al soddisfo , con vittoria di spese e compensi di giudizio , da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 26 febbraio 2025, all'esito della quale veniva verificata dal Giudice, titolare del procedimento e del ruolo , la regolarità di notifica del ricorso introduttivo del CP_ giudizio e dei provvedimenti allegati, veniva dichiarata la contumacia dell' e veniva altresì fissata udienza di discussione e decisione , delegando per la definizione del presente giudizio questo giudice. L'Udienza dell'11 luglio 2025 veniva sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc senza che la parte ricorrente nulla abbia osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc da parte del ricorrente, il giudizio viene definito dal seguente provvedimento.
∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'istituto , già accertata in CP_3 corso di giudizio, come si evince da provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 26.02.2025.
Occorre premettere , nella materia oggetto di giudizio , che in base a quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs.
286/1998 i diritti di soggiorno goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante ricomprendono i principali diritti riconosciuti al cittadino italiano ed in particolare il diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e sociale, allo svolgimento di regolare attività lavorativa, alla tutela giurisdizionale. A norma del medesimo articolo eventuali esclusioni devono essere previste dallo stesso T.U.
Se l'accesso a tali diritti è previsto in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, occorre capire cosa succede alla condizione del cittadino straniero quando abbia richiesto il rinnovo o la conversione del suo titolo di soggiorno e se durante questa fase siano per legge previste limitazioni dei diritti allo straniero riconosciuti.
L'art. 5c. 8 D.Lgs. 286/1998 dispone che “il permesso di soggiorno è rilasciato , rinnovato,o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti da presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero , in mancanza di questo , per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”
Il successivo comma 9-bis dispone inoltre che “ In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma,il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Inoltre l'art. 13comma 2 , lettera b) D.Lgs.286/1998 dispone chiaramente che la situazione di irregolarità si determina solo a seguito del rigetto della richiesta di rinnovo o conversione, permanendo la regolarità del soggiorno per tutto il procedimento di richiesta del titolo.
Le citate norme portano a ritenere che la regola generale sia quella di garantire la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che sia in attesa della definizione del procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei diritti a lui riconosciuti in virtù del titolo si soggiorno di cui si è chiesto il rinnovo o la conversione.
In fase di attuazione alla disciplina sopra richiamata vari hanno emanato nel corso degli CP_4 anni svariate circolari che prevedono precise modalità per esercitare i diritti riconosciuti dall'ordinamento durante le fasi di rinnovo del titolo di soggiorno .
Per quanto attiene alla materia di giudizio , gli stranieri ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile possono percepire i benefici economici correlati alla condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno ( art. 41 T.U. immigrazione).
La Direttiva del Ministero degli Interni N. Prot.11050/M del 05 agosto 2006 indica che il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, può continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti,
o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti , senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”.
“ Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi , qualora[…] sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo , revoca o annullamento del permesso ijn questione”. CP_ L' nel recente messaggio 22 aprile 2024 n. 1589 ha precisato che anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le prestazioni economiche a CP_ sostegno del reddito di varia natura , erogate dall' come le indennità di disoccupazione Naspi e
Dis-Coll , bonus asilo nido .
Dopo il quadro che attiene alla regolamentazione normativa , occorre analizzare i dati di fattispecie.
Dalla documentazione offerta in giudizio dal ricorrente si ricostruisce sul piano concreto i periodi di soggiorno in Italia del ricorrente a far tempo dal 2018 e risultano documentate le vicende afferenti le condizioni di salute del ricorrente medesimo che non hanno consentito il rinnovo del permesso di soggiorno durante il 2019.
Segnatamente risulta documentata la presentazione dell'iniziale domanda di invalidità in data
17/07/2018 , con successiva copia del verbale della commissione medica del 03.03.2018 ( doc.1, 2) CP_ cui ha fatto seguito tuttavia il rigetto della domanda di invalidità da parte dell' con lettera
18.10.2018 ( doc3). Il rigetto da parte dell' era motivato dalla circostanza che la domanda era CP_1 stata delibata in assenza di valido permesso di soggiorno e quando il medesimo risultava scaduto.
Alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente all'Istituto ( doc. 4 ) ha fatto seguito il provvedimento del Questore di Catania del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ( doc. 5).
Come esposto in ricorso e documentato in atti ( doc. 6 ) per il 2019 il ricorrente è stato afflitto da una serie di patologie che lo hanno costretto a ricoveri continui , senza potere curare il rinnovo regolare del permesso di soggiorno, solo in data 28 luglio 2020 ( all. 7 ) otteneva un permesso temporaneo per CP_ cure mediche , ma non otteneva positivo riesame in autotutela da
Nel 2020 il ricorrente promuoveva un giudizio dinanzi il Tribunale dei Minori per essere autorizzato a risiedere in Italia per assistere la figlia minore , il provvedimento di accoglimento del Per_1 ricorso reca data 18.11.2021. In conseguenza di tale provvedimento otteneva un permesso di CP_ soggiorno che gli consentiva di fare istanza all' in data 12.04.2022 per il riesame della propria posizione. A questo punto l' accertava nuovamente il requisito sanitario , riconoscendo CP_1
l'invalidità nella percentuale di 80% e comunicando il 27.6.2022 l'accoglimento della domanda di pensione di invalidità con decorrenza dall'01.06.2022 ( doc. 12).
In sede di ricostituzione , per la durata dei periodi di soggiorno in Italia , ai fini della determinazione degli arretrati , l' nuovamente rigettava la domanda sulla base di un precedente codice fiscale CP_1 del ricorrente ( sino 21 /10/2020 era , come precisato in ricorso ) il permesso C.F._2 di soggiorno era scaduto nell'agosto 2018 in riferimento a quella posizione.
Nella fattispecie concreta la situazione di irregolarità si era determinata con rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a seguito del provvedimento del 20.11.2018 rilasciato dal Questore di Catania. In quella situazione pur sussistendo il requisito sanitario dell'invalidità riconosciuto con la visita di cui al verbale 03,09.2018 , il ricorrente era privo di uno dei requisiti per ottenere il godimento del diritto al beneficio correlato al riconoscimento di invalidità.
Tale situazione di irregolarità che non consente la fruizione del diritto viene richiamata dalla Direttiva del Ministero dell'Interno, sopra specificata, n. prot. 11050/M del 05 agosto 2006 , laddove prevede che oltre il requisito sanitario , lo straniero goda di regolare permesso di soggiorno per almeno un anno. La posizione di regolarità viene ripristinata dal ricorrente solo in data 18.11.2021 con il provvedimento del Tribunale dei Minore di Catania che consente al ricorrente odierno di possedere il permesso di soggiorno per l'assistenza alla figlia minore. Tale permesso è stato effettivamente rilasciato in data 01/04/2022.( Il permesso per motivi di famiglia è quello con il quale il ricorrente odierno ha proposto questo giudizio per il riconoscimento del proprio diritto). CP_ Successivamente , alla presentazione di istanza di riesame , in data 26/05/2022 ammette il ricorrente a visita medica per un nuovo accertamento dei requisiti sanitari per l'invalidità civile e non esita a riconoscerli. Comunica al ricorrente l'accoglimento della pensione di invalidità con decorrenza dall'01/06/2022, l'importo del rateo mensile viene determinato in euro 302,31, oltre tredicesima.
La domanda di ricostituzione , chiesta dall' medesimo ai fini di determinare la regolarità e la CP_1
CP_ durata dei periodi di soggiorno in Italia , non viene accolta poiché” come si legge dal rigetto alla domanda di ricostituzione, ( allegato 14) “il precedente verbale , con diverso codice fiscale, non
è lavorabile perché, tutt'ora il permesso di soggiorno , relativo a quella posizione, risulta essere scaduto nel mese di agosto 2018”.
In riferimento a tale situazione, come sopra già descritta , si determina una irregolarità nel corso dell'anno 2018. In atti viene documentato il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del questore di Catania nel novembre del medesimo anno 2018. Il requisito sanitario e del soggiorno regolare sono presenti solo successivamente, dopo che il ricorrente odierno aveva ottenuto il provvedimento di accoglimento del 18.11.2021 da parte del Tribunale dei minori del permesso di soggiornare in Italia per assistere la figlia minore. Accertato nuovamente il requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità ,con visita del 26 maggio 2020, è intervenuto il CP_ provvedimento del 27.06.2022 ove ha comunicato l'accoglimento della domanda a far tempo da
01.06.2022 , con rateo pari ad euro 302,31 , oltre tredicesima. Al momento della proposizione del giudizio il ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno in corso di validità. Pertanto il requisito del permesso di soggiorno e quello sanitario per il pregresso periodo, erano stati posseduti dal ricorrente dal maggio 2021 al maggio 2022, come risulta da documentazione depositata in giudizio.
Pertanto alla luce delle disposizioni esaminate e della documentazione offerta in atti dal ricorrente medesimo, la domanda afferente il diritto di percepire l'assegno di invalidità trova accoglimento con decorrenza da 01.06.2022. Il periodo pregresso riconosciuto al ricorrente decorre da maggio 2021, quando era stato già riconosciuto il diritto di permanere in Italia per l'assistenza alla figlia minore, al maggio 2022 periodo della visita medica per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità . La misura del rateo mensile di cui si riconosce il diritto alla percezione è quella già CP_ determinata da con la tredicesima mensilità maturata. Sono riconosciuti gli interessi legali maturati dal sorgere del credito al soddisfo. Le spese di giudizio sono a carico dell'Istituto contumace , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente , dichiaratosi antistatario,sono liquidate con riferimento ai parametri di cui al D.M
55/2014 ,come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10592/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede: CP_
- Dichiara la contumacia dell'
- Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'assegno di invalidità , secondo il CP_ provvedimento di riconoscimento comunicato da il 27.06.2022, con decorrenza da 01.06.2022; CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento di tutti i ratei maturati da
01.06.2022 ad oggi , con la tredicesima mensilità maturata, oltre interessi dalla decorrenza del credito al soddisfo;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle mensilità pregresse decorrenti dal maggio 2021 al maggio 2022 nella misura di euro 302,31 con interessi legali dal sorgere del diritto al soddisfo, oltre tredicesime mensilità maturate;
CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore dell'avv. Di Benedetto Giovanni Francesco dichiaratosi antistatario.
Catania 04/08/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo