Articolo 240 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 239Articolo 241
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9 ottobre 2010
Art. 240. Navi armate e navi in disponibilita' 1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:
a) navi armate; b) navi in disponibilita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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