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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43864/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43864/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo VIELMI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano BONETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 del titolare rappresentata e difesa dall'avv. Junia MARIANI ed elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in Dorno, via Padova n. 3
CONVENUTO
E nei confronti di ora Controparte_2 Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_1
TERZO CONTUMACE CP_4
CONCLUSIONI
Per parte attrice: chiede che il Tribunale di Milano voglia accogliere le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto della Controparte_1
in persona del titolare firmatario, corrente in Galgagnano (LO),
[...] Controparte_5
C.F. dichiararsi privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato al
[...] C.F._2 signor in data 14-24.12.2020 e revocarsi l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano Parte_1
Giudice dott. Puricelli in data 06.09.2021, di assegnazione delle somme così come nella stessa indicate con condanna alla restituzione all'attore di tutte le somme percepite dalla medesima convenuta in virtù della suddetta ordinanza.
pagina 1 di 9 Condannare altresì la in persona del titolare firmatario, corrente Controparte_1 in Galgagnano (LO), , C.F. al risarcimento danni ex Controparte_5 C.F._2 art. 96 c.p.c. in favore del sig , da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 Parte_1
o, eventualmente, nella misura della metà del compenso professionale che sarà liquidato alla scrivente difesa, in applicazione dei principi di cui alla Cass. Civ., Sez. 6-2, 30.11.2012, n. 21570 e Trib. Reggio
Emilia sentenza n. 1569/2012.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: ordinarsi alla Convenuta e al ex art. 210 Parte_2
c.p.c., la produzione in giudizio della copia delle fatture n. 74H/2018 - 37H – 67H - 81H - 93h –
99H/2019, e delle relative scritture contabili emesse dalla medesima convenuta nei confronti della
Parte_3
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare capitoli di prova per testi nelle forme di rito.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre I.v.a. e C.p.a.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare:
1. dichiarare ed accertare il diritto della di e quindi dichiarare valido ed efficace Controparte_1 il pignoramento presso terzi notificato al Sig. confermando l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano Giudice dott. Puricelli in data 06.09.2021, di assegnazione delle somme
2. dichiarare inammissibili o comunque respingere tutte le domande proposte dal Sig. Parte_1 poiché infondate o comunque tardive per i motivi sopra esposti.
3. Condannare il Sig. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso espropriazione forzata presso terzi (r.g.e. n. Controparte_1
41/2021) nei confronti del debitore e del terzo pignorato datore di lavoro Parte_1
in virtù di cinque assegni bancari emessi in Controparte_2
data 12.12.2019 (n. 0226063879-02 per € 15.898,05, n. 0227799139-09 per € 21.048,50, n.
0227799140-10 per € 24.235,15, n. 0226063880-03 per € 24.612,06, n. 0227799138-08 per €
23.925,00).
1.1. Nell'ambito del processo esecutivo il debitore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, co. II,
c.p.c. contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore.
Con un primo motivo ha dedotto di aver consegnato gli assegni “in bianco”, limitandosi a sottoscriverli e ad indicare il beneficiario, senza tuttavia specificare l'importo, la data ed il luogo di emissione, e che, quindi, detti assegni erano invalidi e non costituivano idonei titoli esecutivi.
Con un secondo motivo ha allegato che il rapporto causale, sottostante a ciascun assegno emesso, fosse relativo ad obbligazioni non riferibili a lui quale persona fisica, bensì ad una società, la
[...]
di cui era amministratore al momento dell'emissione degli assegni e di cui la Parte_3
di era fornitrice. Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 9 1.2. A riprova che gli assegni fossero stati emessi “in bianco” ha richiamato, da un lato, le comunicazioni inviate in data 23.12.2019 dall'avv. Morena Ruiu, precedente difensore dell'opponente, al legale di , con cui diffidava detta società dalla compilazione degli assegni nella Controparte_5 data, nell'importo e nel luogo di emissione (docc. 4 e 5 parte attrice) e, dall'altro, la perizia grafologica, redatta dalla dott.ssa che concludeva nel senso che non potesse affermarsi con certezza che CP_6
la compilazione del luogo, data ed importi fosse stata effettuata dalla stessa mano che aveva sottoscritto e vergato il nominativo (doc. 6 parte attrice). Sotto tale profilo l'attore ha, altresì, disconosciuto la propria scrittura in relazione all'importo, alla data e al luogo di emissione riportata sugli assegni.
A sostegno dell'estraneità dell'attore al rapporto causale, ha poi dedotto che gli importi indicati sui titoli azionati fossero corrispondenti a quelli di cui alle fatture n. 74H/2018 – 37H – 67H - 81H - 93H -
99H/2019 emesse dalla nei confronti della , come dimostrato Controparte_5 Parte_3
dalla circostanza che il conto corrente bancario n. 43618235 sul quale erano stati tratti gli assegni fosse intestato alla società e non all'attore (docc. 8, 9 e 10). Sulla base di dette circostanze, ha allegato che gli assegni fossero stati emessi dalla società a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta da con riferimento alla fornitura di merce effettuata da Parte_3
di Controparte_1 CP_1
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6.9.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, contestualmente, il quinto dello stipendio di dovuto dal terzo datore di lavoro. Parte_1
4. Nel termine fissato, l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione per i motivi già dedotti nella fase sommaria.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per non essere state tempestivamente sollevate le doglianze in sede di opposizione a precetto. Ha, ad ogni modo, chiesto rigettarsi l'opposizione atteso che, in assenza della spendita del nome della società, l'obbligazione doveva ritenersi assunta dalla persona fisica che li aveva emessi.
All'udienza del 27.1.2022, celebrata mediante trattazione scritta, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 26.4.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. pagina 3 di 9 Con ordinanza del 6.6.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di integrare il litisconsorzio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che lo qualifica in termini di litisconsorte necessario.
Nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, il terzo Controparte_2
on si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi già precedentemente depositati.
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla convenuta e basata sulla circostanza che la contestazione della validità degli assegni dovesse necessariamente essere effettuata tramite l'opposizione a precetto e non tramite l'opposizione ad esecuzione già iniziata, non rinvenendosi alcuna norma che prevede siffatta decadenza.
6. Ciò premesso, Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. L'opponente ha dedotto l'invalidità degli assegni azionati esecutivamente - e, quindi, la loro inidoneità a valere come titoli esecutivi -, sostenendo di averli sottoscritti e compilati nella parte relativa al beneficiario, ma di averli altresì consegnati a “in bianco” nelle parti relative agli CP_1
importi, alle date e ai luoghi di emissione.
Come noto, l'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina è dettata dal R.D. n. 1736/1933, il cui articolo 2 prevede che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati dell'articolo 1 non vale come assegno bancario.1
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, incombe sul debitore, che abbia eccepito l'invalidità dell'assegno per difetto dei requisiti di cui all'art. 1 del R.D. n. 1736/1933, di fornire la prova della consegna “in bianco” degli assegni e del loro abusivo riempimento.
A sostegno di tali allegazioni ha prodotto una perizia di una grafologa, che ha precisato di aver Pt_1 potuto esaminare soltanto delle copie fotostatiche degli assegni “di qualità scadente, i cui percorsi grafici non sono completamente rilevabili” (pagina 1 del doc. 6 parte attrice) e che conclude in termini molto dubitativi e di incertezza. 1 L'art. 1 del R.D. 1736/1933 prevede che: “L'assegno bancario (chèque) contiene : 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).” pagina 4 di 9 Si legge, difatti, a pagina 6 della perizia di parte che “in considerazione del fatto che l'accertamento tecnico del grafismo in verifica è stato effettuato su fotocopie di qualità molto scadente, non si è potuto perseguire un giudizio certo ed incontrovertibile in quanto non si può affermare che la compilazione del luogo, data, importi in cifre e lettere sia stata effettuata dalla mano che ha sottoscritto e compilato il nominativo del beneficiario dei 5 assegni in verifica emessi in data 12.12.2019. Lo scrivente
Consulente si riserva di dare un giudizio finale e conclusivo alla visione degli originali degli assegni in contestazione.” (doc. 6 parte attrice).
Come già rilevato in sede sommaria dal Giudice dell'esecuzione, non è stato inoltre fornito alcun dato in ordine alla provenienza delle scritture di comparazione consegnate da alla grafologa, scritture Pt_1
che non appaiono ictu oculi significativamente dissimili nella grafia rispetto ai caratteri contenuti negli assegni.
In ogni caso, ritiene il Tribunale che l'eccezione relativa alla paternità della scrittura delle parti degli assegni disconosciute, anche ove fosse raggiunta la prova della sua apocrifia, non consentirebbe di negare che gli assegni in questione costituiscono validi titoli esecutivi a favore dell'impresa creditrice.
La legge non richiede, difatti, che l'assegno bancario sia scritto interamente di pugno dal traente e, quindi, non assume rilievo dirimente che il luogo di emissione, la data e l'importo non siano stati scritti di pugno da , bensì che l'attore dimostri che, al momento dell'emissione, gli assegni non fossero Pt_1
interamente compilati con tutti i dati richiesti dall'art.1 del R.D. n. 1736/1933.
E, in effetti, il disconoscimento della scrittura presente sui titoli in relazione all'importo, alla data e al luogo di emissione è irrilevante, in assenza della prova della consegna degli assegni in bianco, ai fini della prova dell'inidoneità del titolo a valere come assegno bancario.
Pertanto, era onere di provare che gli assegni fossero stati consegnati “in bianco” a dal Pt_1 CP_1
momento che gli assegni potevano essere già stati in parte compilati da una persona diversa da Pt_1 quando quest'ultimo li ha sottoscritti e consegnati.
Tale prova non è stata tuttavia data.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha nemmeno fornito, come si è già detto, una prova idonea del fatto che gli assegni non fossero stati compilati interamente da lui.
Anche nel presente giudizio l'attore si è limitato a disconoscere la sua scrittura con riferimento alla data, al luogo e agli importi, senza tuttavia formulare alcuna istanza istruttoria rispetto alla consegna degli assegni “in bianco”.
pagina 5 di 9 La sola documentazione prodotta a tal fine è la corrispondenza intercorsa in data 23.12.2019 tra il precedente legale di , avv. Morena Ruiu, e il difensore de con cui la Pt_1 Controparte_7
prima diffidava dall'incassare e dal compilare gli ultimi tre assegni, essendo stati due già CP_1 portati all'incasso (docc. 4 e 5 parte attrice).
Tali comunicazioni non forniscono la prova che gli assegni siano stati consegnati in bianco in quanto il difensore si limita, senza essere a conoscenza diretta dei fatti, a richiamare quanto riferito dal cliente – odierno attore (si veda il doc. 4 ove il difensore afferma che “posto che, come ben sai, l'incontro si è tenuto in mia assenza, non posso né confermare né smentire quanto mi è stato rappresentato”, peraltro poi contestando solo che gli assegni siano privi di data sulla base di quanto riferitole, e il doc. 5 ove parimenti si legge “Ritengo che a questo punto non vi siano le condizioni per raggiungere alcun accordo e posto che il dott. mi conferma che tali assegni sono in bianco (quindi non compilati Pt_1 nella data, nell'importo e nel luogo di emissione)”).
Ne discende che la documentazione che si basa sulla dichiarazione della parte e non sulla conoscenza diretta del fatto è inidonea, in assenza di altri elementi probatori, a fungere da prova della circostanza che gli assegni fossero stati emessi “in bianco”.
Pertanto, la prima doglianza non appare fondata.
6.2. ha, poi, dedotto, quale secondo motivo di opposizione, che il rapporto causale, con Pt_1 riferimento a ciascun assegno, sarebbe relativo ad un'obbligazione non a lui riferibile, ma ad una società, la di cui era amministratore al momento della consegna Parte_3
dei titoli, e che, quindi, anche l'obbligazione cartolare assunta sarebbe riferibile a detta società.
Secondo la prospettazione attorea, la riferibilità dei titoli emessi alla società Parte_3
discenderebbe dalle seguenti circostanze.
[...]
In primo luogo, la pretesa creditoria vantata dalla convenuta riguardava forniture de CP_7
di a come dimostrato dal fatto che gli
[...] CP_1 Parte_3
importi indicati negli assegni azionati esecutivamente corrispondessero a quelli di cui alle fatture n.
74H/2018 – 37H – 67H - 81H - 93h - 99H/2019 emesse dalla nei confronti della Controparte_1
Parte_3
Tale circostanza non è oggetto di contestazione, essendo invero prospettato anche dalla convenuta che gli assegni siano stati consegnati per assolvere alla loro funzione di strumenti di pagamento proprio con riferimento alle forniture impagate.
Diversamente secondo l'attore gli assegni sarebbero stati dati a garanzia dell'adempimento, senza che pagina 6 di 9 tuttavia abbia mai allegato o provato la loro postdatazione e tantomeno dimostrato per le ragioni già esposte l'abusivo riempimento in assenza di autorizzazione della parte debitrice rispetto ad un eventuale accordo, di cui parimenti non è stata fornita la prova (sul punto peraltro si segnala che la giurisprudenza ritiene che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. 18234/2023 e Cass. 21587/2019)).
Non sono difatti stati prodotti documenti relativi agli accordi commerciali tra tale società e l'opposto né formulate istanze di prova orale in tal senso.
In secondo luogo, a sostegno dell'assunzione dell'obbligazione in capo alla società, ha dedotto che gli assegni sarebbero stati tratti da un conto corrente intestato alla società, con la conseguenza che i titoli sarebbero riferibili alla società.
L'opponente ha prodotto, a tal fine, una copia dell'estratto trimestrale del conto 00243/43618235
(codice Iban IT56 H 06230 33760 000043618235) aperto presso Credit Agricole dal 30.9.2019 al
31.12.2019, inviato alla da cui risulterebbe che gli assegni Parte_3
azionati esecutivamente dall'opposto sarebbero stati tratti da tale conto (doc. 8 parte attrice).
Al riguardo, pur essendoci effettivamente corrispondenza tra il numero di conto corrente stampigliato sugli assegni e quello indicato nell'estratto citato, il documento prodotto sub. 8 non consente di sostenere con certezza che il conto sia intestato a e, di Parte_3
conseguenza, che gli assegni siano riferibili a tale conto. Ciò anche considerato che Credit Agricole ha inviato, in data 2.1.2020, comunicazione all'attore , senza specificare alcunché in ordine Parte_1 alla sua carica all'interno della società, informandolo che, sul conto corrente n. 43618235 a lui intestato, al momento della presentazione all'incasso degli assegni n. 0226063880-03 per € 24.612,06,
e n. 0227799138-08 per € 23.925,00, non sussisteva la corrispondente provvista e che, in caso di mancato pagamento dell'importo entro il 25.2.2020, sarebbe stata comminatala sanzione prevista dall'art. 10bis della l. n. 386/1990 oltre che effettuata la segnalazione alla Centrale d'Allarme interbancaria (doc. 9 parte attrice e doc. 3 parte convenuta).
Pertanto, anche l'estratto conto non costituisce prova idonea a dimostrare che il conto corrente in questione fosse intestato alla società. pagina 7 di 9 Invero, dall'esame degli assegni e dal mancato disconoscimento della sottoscrizione, si evince che i titoli sono stati firmati da , senza alcuna indicazione della ragione sociale. Parte_1
Al riguardo non appare accoglibile la tesi attorea secondo cui la circostanza che gli assegni siano stati sottoscritti da non comporterebbe alcuna assunzione di obbligazione da parte sua, dal momento Pt_1
che sono stati tratti dal conto corrente intestato alla società, fatto questo peraltro non dimostrato per le ragioni esposte.
Difatti, dal complesso di norme previste dagli artt. 11 e ss. del R.D. n. 1736/1933, si evince che, in assenza di spendita del nome della società, va ritenuta obbligata in proprio la persona fisica, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità di legale rappresentante (cfr., sul punto si legga Cass. civ., sez. I, n. 3255/2018 secondo cui “questa Corte (sent. 11 agosto 1988 n. 4929) ha ritenuto che, qualora un assegno bancario sia stato sottoscritto dall'amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, ed essendo privo di efficacia cartolare, per prescrizione della relativa azione, venga utilizzato in giudizio dal beneficiario come promessa unilaterale di pagamento (con la conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 cod. civ.), il detto promittente deve ritenersi obbligato in proprio, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione
- quali i pregressi rapporti tra le dette parti - tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che
l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità, e la relativa prova può essere data senza limiti anche a mezzo di testimoni e sulla base di presunzioni. In quel caso, questa Corte, enunciando l'esposto principio, aveva annullato la sentenza dei giudici del merito che avevano ritenuto che la prova potesse limitarsi a dimostrare, con riguardo alla data di emissione del titolo, circostanze quali l'avvenuta costituzione della società, l'intestazione alla medesima del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno e la specifica qualità del traente.”).
Nel caso di specie, l'accordo relativo alla consegna degli assegni si inserisce, difatti, in una situazione di inadempimento della società al pagamento della merce venduta Parte_3
da , con minaccia di interruzione delle forniture (cfr. difese attoree sul punto). Controparte_7
In tale contesto appare inverosimile che il beneficiario abbia accettato la consegna di assegni sottoscritti da , senza la spendita del nome, confidando che lo stesso li avesse emessi, invero, nella Pt_1
sua qualità di legale rappresentante.
Al contrario, anche il contegno successivamente serbato dalla che, Parte_3
a fronte del mancato pagamento delle fatture (tra cui vi erano talune di quelle che dovevano essere saldate con gli assegni consegnati – cfr. istanza di fallimento di cui al doc. 11 parte attrice), ha pagina 8 di 9 depositato istanza di fallimento, induce a ritenere che l'odierna opposta, consapevole della situazione economica della debitrice, avesse accettato la consegna degli assegni per il pagamento delle fatture menzionate in quanto sottoscritti da in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante Pt_1
della società.
7. Sulla base delle esposte considerazioni l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
8. Con riferimento alle istanze istruttorie reiterate va integralmente confermata l'ordinanza del
26.4.2023, con integrale rigetto delle stesse per le ragioni ivi esposte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e deve essere condannato a rifondere le spese Parte_1
di lite sostenute da che si liquidano come in dispositivo, avuto Controparte_1
riguardo ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43864/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo VIELMI e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano BONETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 C.F._2 del titolare rappresentata e difesa dall'avv. Junia MARIANI ed elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in Dorno, via Padova n. 3
CONVENUTO
E nei confronti di ora Controparte_2 Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_1
TERZO CONTUMACE CP_4
CONCLUSIONI
Per parte attrice: chiede che il Tribunale di Milano voglia accogliere le seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto della Controparte_1
in persona del titolare firmatario, corrente in Galgagnano (LO),
[...] Controparte_5
C.F. dichiararsi privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato al
[...] C.F._2 signor in data 14-24.12.2020 e revocarsi l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano Parte_1
Giudice dott. Puricelli in data 06.09.2021, di assegnazione delle somme così come nella stessa indicate con condanna alla restituzione all'attore di tutte le somme percepite dalla medesima convenuta in virtù della suddetta ordinanza.
pagina 1 di 9 Condannare altresì la in persona del titolare firmatario, corrente Controparte_1 in Galgagnano (LO), , C.F. al risarcimento danni ex Controparte_5 C.F._2 art. 96 c.p.c. in favore del sig , da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 Parte_1
o, eventualmente, nella misura della metà del compenso professionale che sarà liquidato alla scrivente difesa, in applicazione dei principi di cui alla Cass. Civ., Sez. 6-2, 30.11.2012, n. 21570 e Trib. Reggio
Emilia sentenza n. 1569/2012.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: ordinarsi alla Convenuta e al ex art. 210 Parte_2
c.p.c., la produzione in giudizio della copia delle fatture n. 74H/2018 - 37H – 67H - 81H - 93h –
99H/2019, e delle relative scritture contabili emesse dalla medesima convenuta nei confronti della
Parte_3
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare capitoli di prova per testi nelle forme di rito.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre I.v.a. e C.p.a.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare:
1. dichiarare ed accertare il diritto della di e quindi dichiarare valido ed efficace Controparte_1 il pignoramento presso terzi notificato al Sig. confermando l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano Giudice dott. Puricelli in data 06.09.2021, di assegnazione delle somme
2. dichiarare inammissibili o comunque respingere tutte le domande proposte dal Sig. Parte_1 poiché infondate o comunque tardive per i motivi sopra esposti.
3. Condannare il Sig. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso espropriazione forzata presso terzi (r.g.e. n. Controparte_1
41/2021) nei confronti del debitore e del terzo pignorato datore di lavoro Parte_1
in virtù di cinque assegni bancari emessi in Controparte_2
data 12.12.2019 (n. 0226063879-02 per € 15.898,05, n. 0227799139-09 per € 21.048,50, n.
0227799140-10 per € 24.235,15, n. 0226063880-03 per € 24.612,06, n. 0227799138-08 per €
23.925,00).
1.1. Nell'ambito del processo esecutivo il debitore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, co. II,
c.p.c. contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore.
Con un primo motivo ha dedotto di aver consegnato gli assegni “in bianco”, limitandosi a sottoscriverli e ad indicare il beneficiario, senza tuttavia specificare l'importo, la data ed il luogo di emissione, e che, quindi, detti assegni erano invalidi e non costituivano idonei titoli esecutivi.
Con un secondo motivo ha allegato che il rapporto causale, sottostante a ciascun assegno emesso, fosse relativo ad obbligazioni non riferibili a lui quale persona fisica, bensì ad una società, la
[...]
di cui era amministratore al momento dell'emissione degli assegni e di cui la Parte_3
di era fornitrice. Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 9 1.2. A riprova che gli assegni fossero stati emessi “in bianco” ha richiamato, da un lato, le comunicazioni inviate in data 23.12.2019 dall'avv. Morena Ruiu, precedente difensore dell'opponente, al legale di , con cui diffidava detta società dalla compilazione degli assegni nella Controparte_5 data, nell'importo e nel luogo di emissione (docc. 4 e 5 parte attrice) e, dall'altro, la perizia grafologica, redatta dalla dott.ssa che concludeva nel senso che non potesse affermarsi con certezza che CP_6
la compilazione del luogo, data ed importi fosse stata effettuata dalla stessa mano che aveva sottoscritto e vergato il nominativo (doc. 6 parte attrice). Sotto tale profilo l'attore ha, altresì, disconosciuto la propria scrittura in relazione all'importo, alla data e al luogo di emissione riportata sugli assegni.
A sostegno dell'estraneità dell'attore al rapporto causale, ha poi dedotto che gli importi indicati sui titoli azionati fossero corrispondenti a quelli di cui alle fatture n. 74H/2018 – 37H – 67H - 81H - 93H -
99H/2019 emesse dalla nei confronti della , come dimostrato Controparte_5 Parte_3
dalla circostanza che il conto corrente bancario n. 43618235 sul quale erano stati tratti gli assegni fosse intestato alla società e non all'attore (docc. 8, 9 e 10). Sulla base di dette circostanze, ha allegato che gli assegni fossero stati emessi dalla società a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta da con riferimento alla fornitura di merce effettuata da Parte_3
di Controparte_1 CP_1
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6.9.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, contestualmente, il quinto dello stipendio di dovuto dal terzo datore di lavoro. Parte_1
4. Nel termine fissato, l'opponente ha introdotto il giudizio di merito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione per i motivi già dedotti nella fase sommaria.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per non essere state tempestivamente sollevate le doglianze in sede di opposizione a precetto. Ha, ad ogni modo, chiesto rigettarsi l'opposizione atteso che, in assenza della spendita del nome della società, l'obbligazione doveva ritenersi assunta dalla persona fisica che li aveva emessi.
All'udienza del 27.1.2022, celebrata mediante trattazione scritta, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 26.4.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. pagina 3 di 9 Con ordinanza del 6.6.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di integrare il litisconsorzio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che lo qualifica in termini di litisconsorte necessario.
Nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, il terzo Controparte_2
on si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi già precedentemente depositati.
5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla convenuta e basata sulla circostanza che la contestazione della validità degli assegni dovesse necessariamente essere effettuata tramite l'opposizione a precetto e non tramite l'opposizione ad esecuzione già iniziata, non rinvenendosi alcuna norma che prevede siffatta decadenza.
6. Ciò premesso, Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. L'opponente ha dedotto l'invalidità degli assegni azionati esecutivamente - e, quindi, la loro inidoneità a valere come titoli esecutivi -, sostenendo di averli sottoscritti e compilati nella parte relativa al beneficiario, ma di averli altresì consegnati a “in bianco” nelle parti relative agli CP_1
importi, alle date e ai luoghi di emissione.
Come noto, l'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina è dettata dal R.D. n. 1736/1933, il cui articolo 2 prevede che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati dell'articolo 1 non vale come assegno bancario.1
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, incombe sul debitore, che abbia eccepito l'invalidità dell'assegno per difetto dei requisiti di cui all'art. 1 del R.D. n. 1736/1933, di fornire la prova della consegna “in bianco” degli assegni e del loro abusivo riempimento.
A sostegno di tali allegazioni ha prodotto una perizia di una grafologa, che ha precisato di aver Pt_1 potuto esaminare soltanto delle copie fotostatiche degli assegni “di qualità scadente, i cui percorsi grafici non sono completamente rilevabili” (pagina 1 del doc. 6 parte attrice) e che conclude in termini molto dubitativi e di incertezza. 1 L'art. 1 del R.D. 1736/1933 prevede che: “L'assegno bancario (chèque) contiene : 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).” pagina 4 di 9 Si legge, difatti, a pagina 6 della perizia di parte che “in considerazione del fatto che l'accertamento tecnico del grafismo in verifica è stato effettuato su fotocopie di qualità molto scadente, non si è potuto perseguire un giudizio certo ed incontrovertibile in quanto non si può affermare che la compilazione del luogo, data, importi in cifre e lettere sia stata effettuata dalla mano che ha sottoscritto e compilato il nominativo del beneficiario dei 5 assegni in verifica emessi in data 12.12.2019. Lo scrivente
Consulente si riserva di dare un giudizio finale e conclusivo alla visione degli originali degli assegni in contestazione.” (doc. 6 parte attrice).
Come già rilevato in sede sommaria dal Giudice dell'esecuzione, non è stato inoltre fornito alcun dato in ordine alla provenienza delle scritture di comparazione consegnate da alla grafologa, scritture Pt_1
che non appaiono ictu oculi significativamente dissimili nella grafia rispetto ai caratteri contenuti negli assegni.
In ogni caso, ritiene il Tribunale che l'eccezione relativa alla paternità della scrittura delle parti degli assegni disconosciute, anche ove fosse raggiunta la prova della sua apocrifia, non consentirebbe di negare che gli assegni in questione costituiscono validi titoli esecutivi a favore dell'impresa creditrice.
La legge non richiede, difatti, che l'assegno bancario sia scritto interamente di pugno dal traente e, quindi, non assume rilievo dirimente che il luogo di emissione, la data e l'importo non siano stati scritti di pugno da , bensì che l'attore dimostri che, al momento dell'emissione, gli assegni non fossero Pt_1
interamente compilati con tutti i dati richiesti dall'art.1 del R.D. n. 1736/1933.
E, in effetti, il disconoscimento della scrittura presente sui titoli in relazione all'importo, alla data e al luogo di emissione è irrilevante, in assenza della prova della consegna degli assegni in bianco, ai fini della prova dell'inidoneità del titolo a valere come assegno bancario.
Pertanto, era onere di provare che gli assegni fossero stati consegnati “in bianco” a dal Pt_1 CP_1
momento che gli assegni potevano essere già stati in parte compilati da una persona diversa da Pt_1 quando quest'ultimo li ha sottoscritti e consegnati.
Tale prova non è stata tuttavia data.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha nemmeno fornito, come si è già detto, una prova idonea del fatto che gli assegni non fossero stati compilati interamente da lui.
Anche nel presente giudizio l'attore si è limitato a disconoscere la sua scrittura con riferimento alla data, al luogo e agli importi, senza tuttavia formulare alcuna istanza istruttoria rispetto alla consegna degli assegni “in bianco”.
pagina 5 di 9 La sola documentazione prodotta a tal fine è la corrispondenza intercorsa in data 23.12.2019 tra il precedente legale di , avv. Morena Ruiu, e il difensore de con cui la Pt_1 Controparte_7
prima diffidava dall'incassare e dal compilare gli ultimi tre assegni, essendo stati due già CP_1 portati all'incasso (docc. 4 e 5 parte attrice).
Tali comunicazioni non forniscono la prova che gli assegni siano stati consegnati in bianco in quanto il difensore si limita, senza essere a conoscenza diretta dei fatti, a richiamare quanto riferito dal cliente – odierno attore (si veda il doc. 4 ove il difensore afferma che “posto che, come ben sai, l'incontro si è tenuto in mia assenza, non posso né confermare né smentire quanto mi è stato rappresentato”, peraltro poi contestando solo che gli assegni siano privi di data sulla base di quanto riferitole, e il doc. 5 ove parimenti si legge “Ritengo che a questo punto non vi siano le condizioni per raggiungere alcun accordo e posto che il dott. mi conferma che tali assegni sono in bianco (quindi non compilati Pt_1 nella data, nell'importo e nel luogo di emissione)”).
Ne discende che la documentazione che si basa sulla dichiarazione della parte e non sulla conoscenza diretta del fatto è inidonea, in assenza di altri elementi probatori, a fungere da prova della circostanza che gli assegni fossero stati emessi “in bianco”.
Pertanto, la prima doglianza non appare fondata.
6.2. ha, poi, dedotto, quale secondo motivo di opposizione, che il rapporto causale, con Pt_1 riferimento a ciascun assegno, sarebbe relativo ad un'obbligazione non a lui riferibile, ma ad una società, la di cui era amministratore al momento della consegna Parte_3
dei titoli, e che, quindi, anche l'obbligazione cartolare assunta sarebbe riferibile a detta società.
Secondo la prospettazione attorea, la riferibilità dei titoli emessi alla società Parte_3
discenderebbe dalle seguenti circostanze.
[...]
In primo luogo, la pretesa creditoria vantata dalla convenuta riguardava forniture de CP_7
di a come dimostrato dal fatto che gli
[...] CP_1 Parte_3
importi indicati negli assegni azionati esecutivamente corrispondessero a quelli di cui alle fatture n.
74H/2018 – 37H – 67H - 81H - 93h - 99H/2019 emesse dalla nei confronti della Controparte_1
Parte_3
Tale circostanza non è oggetto di contestazione, essendo invero prospettato anche dalla convenuta che gli assegni siano stati consegnati per assolvere alla loro funzione di strumenti di pagamento proprio con riferimento alle forniture impagate.
Diversamente secondo l'attore gli assegni sarebbero stati dati a garanzia dell'adempimento, senza che pagina 6 di 9 tuttavia abbia mai allegato o provato la loro postdatazione e tantomeno dimostrato per le ragioni già esposte l'abusivo riempimento in assenza di autorizzazione della parte debitrice rispetto ad un eventuale accordo, di cui parimenti non è stata fornita la prova (sul punto peraltro si segnala che la giurisprudenza ritiene che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. 18234/2023 e Cass. 21587/2019)).
Non sono difatti stati prodotti documenti relativi agli accordi commerciali tra tale società e l'opposto né formulate istanze di prova orale in tal senso.
In secondo luogo, a sostegno dell'assunzione dell'obbligazione in capo alla società, ha dedotto che gli assegni sarebbero stati tratti da un conto corrente intestato alla società, con la conseguenza che i titoli sarebbero riferibili alla società.
L'opponente ha prodotto, a tal fine, una copia dell'estratto trimestrale del conto 00243/43618235
(codice Iban IT56 H 06230 33760 000043618235) aperto presso Credit Agricole dal 30.9.2019 al
31.12.2019, inviato alla da cui risulterebbe che gli assegni Parte_3
azionati esecutivamente dall'opposto sarebbero stati tratti da tale conto (doc. 8 parte attrice).
Al riguardo, pur essendoci effettivamente corrispondenza tra il numero di conto corrente stampigliato sugli assegni e quello indicato nell'estratto citato, il documento prodotto sub. 8 non consente di sostenere con certezza che il conto sia intestato a e, di Parte_3
conseguenza, che gli assegni siano riferibili a tale conto. Ciò anche considerato che Credit Agricole ha inviato, in data 2.1.2020, comunicazione all'attore , senza specificare alcunché in ordine Parte_1 alla sua carica all'interno della società, informandolo che, sul conto corrente n. 43618235 a lui intestato, al momento della presentazione all'incasso degli assegni n. 0226063880-03 per € 24.612,06,
e n. 0227799138-08 per € 23.925,00, non sussisteva la corrispondente provvista e che, in caso di mancato pagamento dell'importo entro il 25.2.2020, sarebbe stata comminatala sanzione prevista dall'art. 10bis della l. n. 386/1990 oltre che effettuata la segnalazione alla Centrale d'Allarme interbancaria (doc. 9 parte attrice e doc. 3 parte convenuta).
Pertanto, anche l'estratto conto non costituisce prova idonea a dimostrare che il conto corrente in questione fosse intestato alla società. pagina 7 di 9 Invero, dall'esame degli assegni e dal mancato disconoscimento della sottoscrizione, si evince che i titoli sono stati firmati da , senza alcuna indicazione della ragione sociale. Parte_1
Al riguardo non appare accoglibile la tesi attorea secondo cui la circostanza che gli assegni siano stati sottoscritti da non comporterebbe alcuna assunzione di obbligazione da parte sua, dal momento Pt_1
che sono stati tratti dal conto corrente intestato alla società, fatto questo peraltro non dimostrato per le ragioni esposte.
Difatti, dal complesso di norme previste dagli artt. 11 e ss. del R.D. n. 1736/1933, si evince che, in assenza di spendita del nome della società, va ritenuta obbligata in proprio la persona fisica, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità di legale rappresentante (cfr., sul punto si legga Cass. civ., sez. I, n. 3255/2018 secondo cui “questa Corte (sent. 11 agosto 1988 n. 4929) ha ritenuto che, qualora un assegno bancario sia stato sottoscritto dall'amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, ed essendo privo di efficacia cartolare, per prescrizione della relativa azione, venga utilizzato in giudizio dal beneficiario come promessa unilaterale di pagamento (con la conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 cod. civ.), il detto promittente deve ritenersi obbligato in proprio, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione
- quali i pregressi rapporti tra le dette parti - tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che
l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità, e la relativa prova può essere data senza limiti anche a mezzo di testimoni e sulla base di presunzioni. In quel caso, questa Corte, enunciando l'esposto principio, aveva annullato la sentenza dei giudici del merito che avevano ritenuto che la prova potesse limitarsi a dimostrare, con riguardo alla data di emissione del titolo, circostanze quali l'avvenuta costituzione della società, l'intestazione alla medesima del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno e la specifica qualità del traente.”).
Nel caso di specie, l'accordo relativo alla consegna degli assegni si inserisce, difatti, in una situazione di inadempimento della società al pagamento della merce venduta Parte_3
da , con minaccia di interruzione delle forniture (cfr. difese attoree sul punto). Controparte_7
In tale contesto appare inverosimile che il beneficiario abbia accettato la consegna di assegni sottoscritti da , senza la spendita del nome, confidando che lo stesso li avesse emessi, invero, nella Pt_1
sua qualità di legale rappresentante.
Al contrario, anche il contegno successivamente serbato dalla che, Parte_3
a fronte del mancato pagamento delle fatture (tra cui vi erano talune di quelle che dovevano essere saldate con gli assegni consegnati – cfr. istanza di fallimento di cui al doc. 11 parte attrice), ha pagina 8 di 9 depositato istanza di fallimento, induce a ritenere che l'odierna opposta, consapevole della situazione economica della debitrice, avesse accettato la consegna degli assegni per il pagamento delle fatture menzionate in quanto sottoscritti da in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante Pt_1
della società.
7. Sulla base delle esposte considerazioni l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
8. Con riferimento alle istanze istruttorie reiterate va integralmente confermata l'ordinanza del
26.4.2023, con integrale rigetto delle stesse per le ragioni ivi esposte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e deve essere condannato a rifondere le spese Parte_1
di lite sostenute da che si liquidano come in dispositivo, avuto Controparte_1
riguardo ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 9 di 9